Una società di servizi di vigilanza contesta a una guardia giurata di essersi dedicato all’attività di DJ nelle ore serali, pur a seguito di attestazione di malattia relativa alla medesima giornata, durante la quale era stato assente dal lavoro, e l’aver svolto l’attività di DJ nelle ore serali del 10/11/2017 e fino alle 1,35 del giorno 11/11/2017, in cui avrebbe dovuto prestare servizio dalle ore 6 alle ore 14 ma aveva fruito di un permesso ex L. 104 /1992 per prestare assistenza alla consorte invalida.
Questa attività di DJ per il datore di lavoro era svolta dalla guardia giurata. in modo non occasionale, perché impegnato tutti i venerdì e sabato in orari serali e notturni, si da risultare tale attività incompatibile, per le descritte modalità, con le mansioni svolte spesso in turni in fascia oraria 6 – 14, in quanto pregiudicanti i requisiti soggettivi psico-fisici richiesti per lo svolgimento di tali funzioni, con pericolo di danno all’incolumità propria e di terzi e per i beni sottoposti a vigilanza.
Il Tribunale ha dichiarato il licenziamento illegittimo mentre la Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza, lo ha dichiarato fondato.
La controversia è finita davanti alla Corte di Cassazione che ha dato torto al lavoratore affermando che “Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio “ex ante” in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio.”. Corte di Cassazione, sez. lavoro – L, ordinanza n. 4876/21; depositata il 23 febbraio.
Biagio Cartillone