Flessibilità, contratti di lavoro, tecnologia: il mondo del lavoro sta subendo numerosi cambiamenti dovuti alla continua evoluzione sia della situazione economica che del quadro normativo. Un ruolo centrale in questo contesto è demandato alla contrattazione collettiva, con il compito di attivare le parti sociali perché possano concordare le regole da applicare ai rapporti di lavoro presenti in azienda. Questo il tema al centro del V Forum TuttoLavoro, “L’evoluzione del lavoro oggi tra flessibilità e precariato”, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Fonarcom e Dottrina Per il Lavoro,che si è svolto oggi a Roma.
Andrea Cafà, presidente Fonarcom, è intervenuto sul ruolo della formazione nelle politiche attive del lavoro: “I Fondi interprofessionali, grazie al radicamento territoriale delle loro parti sociali, assumono un ruolo sempre più centrale nella crescita del lavoratore e dell’impresa. È inimmaginabile pensare ad un mondo delle imprese lontano da quello dell’istruzione. La sfida che ci attende è fare rete per cogliere insieme le nuove opportunità del mercato lavoro. La realizzazione di un buon sistema nazionale di politiche attive ha bisogno di un’azione di sistema. Serve avviare una forte sinergia tra Regioni e fondi interprofessionali per fornire strumenti operativi e veloci alle agenzie per il lavoro e agli enti bilaterali che oggi sono gli unici soggetti capaci di favorire l’incontro tra domanda e offerta. Un primo banco di prova potrebbe essere il loro coinvolgimento nella gestione del Reddito di cittadinanza, trasformando quella che oggi si profila come una politica passiva in una politica attiva”.
Parlando di rapporti di lavoro, non può mancare il punto sul Decreto Dignità. Roberto Camera, Funzionario dell’Ispettorato del Lavoro e curatore del sito dottrinalavoro.it, nel suo intervento ha evidenziato: “Con il decreto dignità il legislatore ha inasprito le regole per l’utilizzo delle due tipologie contrattuali più utilizzate in Italia: il contratto a tempo determinato e la somministrazione a termine. Detta operazione è stata predisposta per ridurre il precariato e per aumentare i contratti a tempo indeterminato. A due mesi dalla vigenza della norma, i risultati sono stati alquanto deludenti ed hanno portato esclusivamente alla riduzione dei contratti flessibili senza alcun incremento dei contratti stabili. Le aziende hanno bisogno di flessibilità e di certezza nelle regole; regole che devono sedimentarsi per poter essere applicate correttamente. In definitiva, ritengo che per stabilizzare i rapporti di lavoro bisogna prima stabilizzare la normativa, in modo che sia semplice e chiara nella sua applicazione”.
Il dibattito è proseguito con l`intervento di Laura Romeo, Presidente Sezione Lavoro del Tribunale di Messina, che ha messo in luce come “Il decreto legge n. 87/2018, noto come decreto Dignità, convertito con modificazioni nella legge n. 96/2018, ha introdotto una serie di limiti alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro in somministrazione di lavoro a tempo determinato estendendo – sia pure con i necessari adattamenti – la nuova disciplina dei contratti a termine a questa tipologia contrattuale, che è così divenuta meno flessibile e, al contempo, più onerosa e rischiosa per l`azienda.”
La sessione pomeridiana si è aperta con l’approfondimento di Simone Cagliano, Consulente del Lavoro e Delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro, focalizzato sul ruolo delle Agenzie per il Lavoro in merito alle Politiche Attive. “Il Decreto legislativo n. 150/2015, con cui il legislatore ha dato continuità alla riforma del mercato del lavoro introdotta dalla legge n. 183/2014, ha dato la priorità al riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive – ha ricordato Cagliano. – In tale contesto il Consulente del Lavoro è passato dall’essere un professionista che gestisce prettamente i rapporti di lavoro, a colui che si occupa anche della promozione diretta delle politiche attive del lavoro, favorendo l’incontro tra domanda e offerta, attraverso attività di ricerca e selezione del personale, intermediazione e ricollocazione. Questa tipologia specifica di attività, così come previsto dal decreto legislativo. n.276/2003, può essere svolta solamente dal Consulente del Lavoro che risulti essere delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro”.
Protagonista della sessione pomeridiana del Forum, la tavola rotonda su “La Rappresentatività – nuove forme di contrattazione collettiva – prospettive a confronto”, moderata da Paolo Stern, consulente del lavoro e coordinatore del Centro Studi CPO di Roma, con un confronto tra importanti espertii del settore tra i quali Tiziano Treu, presidente del Cnel, e Cesare Damiano, già presidente della Commissione lavoro della Camera dei deputati.
“Con l’entrata in vigore delle novità sui contratti a termine, da più parti si torna a pensare all’efficacia derogatoria delle intese collettive – ha sottolineato Paolo Stern. – Il tanto discusso art. 8 del decreto legge. n. 138/2011, infatti, consente, in taluni casi e seguendo criteri rigidissimi, di giungere ad accordi collettivi di secondo livello che possono modificare anche disposizioni di legge. Legittimate a sottoscriverli sono le rappresentanze aziendali di associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Ma resta, purtroppo, il dubbio di come possa un’azienda essere sicura di operare con una organizzazione sindacale avente i requisiti legali per contrattare.”
Nel corso del suo intervento il presidente del Cnel, Tiziano Treu, ha dichiarato: “Desidero sottolineare l’importanza dei corpi sociali intermedi, espressione di vitalità e di pluralismo dell’intero sistema economico e sociale e rivendico l’importanza del Cnel, sintesi delle dinamiche associative. Ritengo auspicabile un sistema certificatorio della qualità della contrattazione collettiva – per esempio, nel settore metalmeccanico il 95% degli accordi analizzati è in linea con quelli ritenuti più rappresentativi – che, partendo da un minimo contributivo e retributivo, universalmente riconosciuto, focalizzi l’attenzione sugli altri elementi che compongono il trattamento economico complessivo riconosciuto al lavoratore”.