Le commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera hanno approvato il ddl anticorruzione, conosciuto ormai come ‘testo Severino’.Hanno votato a favore Pd, Udc, Fli e Lega. Il Pdl si è astenuto e l’Idv ha votato contro.
Nel corso dell’incontro con i tecnici della maggioranza era stata raggiunta
un’intesa su due emendamenti cardine del disegno di legge anticorruzione. Dopo lo scontro della scorsa settimana, la Guardasigilli ha proposto alcune riformulazioni sui subemendamenti presentati da Francesco Paolo Sisto e Manlio Contento del Pdl e da Donatella Ferranti del Pd sui reati di corruzione per esercizio della funzione e di traffico di influenze illecite. Sisto e Contento hanno già annunciato che ritireranno i subemendamenti, accogliendo la richiesta del governo, mentre Ferranti per ora si è limitata ad annunciare che accetta la riformulazione del suo testo proposta dal ministro.
Le modifiche. Le proposte di modifica che verranno riformulate riguardano la “corruzione per l’esercizio della funzione” e il “traffico di influenze illecite”.
Per quanto riguarda il primo reato, l’accordo è stato raggiunto sul seguente testo: “Il pubblico ufficiale, che per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri indebitamente riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. Le parole nuove che sono state inserite nel corso della riunione tra tecnici e guardasigilli sono ‘per’ e ‘indebitamente’.
Numerose modifiche invece alla norma sul “traffico di influenze illecite”. Secondo la nuova formulazione, chiunque “sfruttando” relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o “altro vantaggio patrimoniale”, come prezzo della propria mediazione “illecita”, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o “altro vantaggio patrimoniale”.
La pena è aumentata e il soggetto, che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o “altro vantaggio patrimoniale” riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene – recita ancora la norma – sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
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