Nel 2019 il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ha nominato per 5 anni il dott. Stephane Lissner sovrintendente del Teatro San Carlo, di Napoli con decorrenza dal 1° aprile 2020 e con scadenza nel mese di marzo 2025. La nomina di sovrintendente includeva anche le mansioni di direttore artistico del teatro, con il divieto esplicito di assumere altri incarichi avendo l’obbligo di lavorare in esclusiva.
L’attuale governo in carica, nel puzzle delle sistemazioni dovute al cambio delle maggioranze parlamentari, ha ritenuto di dover rendere libera la carica di amministratore delegato della Rai nominando altra e più gradita persona; si dice che in questo balletto, il governo abbia promesso, a titolo di compensazione, a chi doveva lasciare il ruolo di amministratore delegato della Rai, la carica sostitutiva di sovrintendente della Fondazione del Teatro San Carlo di Napoli ricoperta, però, dal dottor Stephane Lissner. Per poter raggiungere questo nuovo assetto il Governo avrebbe emanato il decreto-legge n. 51/2023 prevedendo che alle fondazioni lirico sinfoniche dovesse applicarsi il divieto di conferimento di incarichi al raggiungimento del settantesimo anno di età e che i sovrintendenti in carica dovessero cessare in ogni caso dalla carica al compimento di questa età; tutto ciò indipendentemente dalla data di scadenza finale dei contratti di lavoro in corso.
Interpretando nel senso indicato il decreto-legge, la Fondazione del Teatro San Carlo ha immediatamente licenziato il dottor Stephane Lissner suo sovrintendente e direttore artistico.
Contro questo licenziamento, l’interessato ha proposto tempestivo ricorso di urgenza al tribunale del Lavoro di Napoli, lamentando la illegittimità del provvedimento di espulsione, con la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro.
Tra i vari motivi di illegittimità del licenziamento, l’interessato, davanti al tribunale del Lavoro, ha sostenuto che il limite dei settant’anni previsto dal decreto-legge trovava applicazione solo nei confronti di coloro i quali al raggiungimento dell’età dei settant’anni, avessero già maturato il diritto al trattamento pensionistico. il dottor Stephane Lissner, di nazionalità francese, alla data della sua estromissione dall’incarico, non godeva in Italia di alcun trattamento pensionistico obbligatorio, non avendo pacificamente maturato questo diritto.
Il Tribunale di Napoli, pronunciandosi in sede di ricorso di urgenza, e quindi con una cognizione necessariamente sommaria, pur ritenendo non del tutto sfornita di fondamento l’eccezione di non costituzionalità del decreto-legge del 2023 sollevata dall’interessato, ha innanzitutto ritenuto ammissibile il ricorso d’urgenza perché strumento idoneo per fornire al prestatore d’opera una efficace tutela con ” una decisione immediata sulla scorta del quadro normativo vigente“.
Nel merito, il tribunale ha accolto il ricorso disponendo l’immediata reintegrazione del dottor Stephane Lissner nel posto di lavoro e nelle funzioni.
Per il tribunale del Lavoro di Napoli, il decreto-legge n. 51 del mese di maggio 2023 si deve raccordare necessariamente con le previsioni del decreto-legge numero 95 del 2012 il quale prevede che “Alle fondazioni lirico-sinfoniche …il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età.» Ma questo limite di età trova “applicazione (ai fini del collocamento a riposo di ufficio) qualora al raggiungimento del medesimo il soggetto avesse già maturato il diritto al trattamento pensionistico“.
Il tribunale di Napoli ha evidenziato che ” Alla luce della nuova formulazione (del decreto legge del mese di maggio 2023 ndr), invece, ad una prima lettura sembrerebbe che tale limite sarebbe applicabile indipendentemente dalla circostanza se il destinatario del provvedimento si trovi o meno nelle condizioni di quiescenza con trattamento pensionistico a carico dello Stato, com’ è per l’appunto il caso del maestro Lissner il quale è pacifico che non goda di alcun trattamento pensionistico in quanto collocato in quiescenza con oneri a carico dello Stato italiano.”
Ma per il tribunale ” L’ interpretazione … secondo cui la novella non troverebbe applicazione al Lissner, tuttavia, appare preferibile alla luce della ratio del disposto normativo in questione così come letta anche sistematicamente oltre che costituzionalmente orientata.”
La ratio dell’art. 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, è, a parere del Tribunale, quella di scongiurare l’elusione delle norme in materia di quiescenza e contenere la spesa pubblica.
Il nuovo decreto-legge, pertanto, ” non può che interpretarsi nel solco dei medesimi principi ispiratori su evidenziati, essendosi limitato ad elevare i limiti di età scattati i quali i soggetti collocati in quiescenza non possono essere destinatari di incarichi di sovrintendenza e, in ogni caso, decadono automaticamente dall’ incarico anche se è in corso un contratto di lavoro precedentemente stipulato.
Ne consegue, sebbene alla luce della sommaria cognizione della vicenda propria del rito cautelare prescelto, che la disposizione normativa in parola, così come sopra correttamente interpretata, non può trovare applicazione nel caso del ricorrente, trattandosi di cittadino straniero, privo di trattamento pensionistico per essere stato posto in quiescenza con oneri a carico del nostro Stato.
…La revoca ante tempus, rispetto alla naturale scadenza, del contratto di lavoro in corso del maestro Lissner avente ad oggetto l’incarico di sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo deve ritenersi illegittima non rientrando il suo caso nello spettro di applicazione della norma.” Ordinanza del Tribunale del lavoro di Napoli del 12 settembre 2023, nella causa nrg.10981/2023.
Il governo per raggiungere il risultato che, coram populo, si sarebbe prefissato con l’emanazione del decreto-legge, ha totalmente sbagliato forme e contenuti non avendo tenuto conto dei principi giuridici generali e dei principi costituzionali che governano la materia e che dovevano essere osservati e rispettati. Questa è la potenza della separazione dei poteri e dell’autonomia della magistratura.
Il ricorso di urgenza è stato proposto in corso di causa. La decisione del merito della controversia spetta così allo stesso giudice del tribunale che si è già chiaramente pronunciato con l’ordinanza di urgenza. C’è da supporre che questo giudice ben difficilmente cambierà il suo convincimento quando pronuncerà la sentenza definitiva. Per poter avere una pronuncia diversa da quella dell’ordinanza già emessa, bisogna confidare nel convincimento opposto della Corte di Appello. Ma quando questa causa dovesse essere decisa in appello, se ci arriva, il dott. Stephane Lissner verosimilmente avrà già cessato dal suo incarico per scadenza del termine del suo mandato (marzo 2025). Il tempo non passa invano e in questo caso è il vero dominus della controversia.
Biagio Cartillone