L’Italia è finita nel mirino della Commissione europea per un non corretto recepimento nella normativa nazionale di alcune delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori introdotte con la direttiva europea 391 del 1989.
In seguito al ricorso presentato da un cittadino italiano, i servizi della Commissione intendono infatti proporre all’esecutivo l’avvio di una una procedura d’infrazione per presunta violazione dell’articolo cinque della direttiva europea da parte della legislazione italiana relativa alla deresponsabilizzazione del datore di lavoro. Secondo i servizi dell’esecutivo europeo che si occupano di salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, l’opportunità di avviare un procedimento contro l’Italia è emersa dopo aver approfondito le informazioni fornite dal ricorrente ed aver raccolto indicazioni direttamente dalle autorità italiane.
La proposta per l’avvio di una procedura d’infrazione potrebbe arrivare sul tavolo dall’esecutivo comunitario il prossimo gennaio. Ma prima occorrerà, avvertono i servizi di Bruxelles, che si svolga la necessaria procedura di consultazione con gli altri servizi di Bruxelles.
Oltre alla presunta violazione dell’articolo cinque della direttiva 391 attraverso le norme sulla deresponsabilizzazione del datore di lavoro, Bruxelles ritiene che nell’ordinamento nazionale ci siano anche altre disposizioni che possono risultare non congrue con il diritto europeo.
Nella lettera di messa in mora da inviare all’Italia dovrebbero quindi essere evidenziate in quest’ottica anche le norme nazionali sulla posticipazione dell’obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro e sulla proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per una nuova impresa o per le modifiche sostanziali apportate a un’impresa esistente.
Bruxelles ritiene invece fin d’ora che non ci siano elementi per contestare all’Italia un non corretto recepimento della direttiva europea di altre questioni sollevate dal ricorrente in merito alla valutazione del rischio per contratti o gare d’appalti, alla sorveglianza sanitaria (visite mediche prima dell’assunzione e dopo un’assenza prolungata), alla riduzione generalizzata delle sanzioni contro i datori di lavoro per la valutazione dei rischi e alla modifica dell’obbligo di inviare copia del documento di valutazione del rischio ai rappresentanti dei lavoratori. (LF)
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