Il ministro del Lavoro e vicepremier Di Maio ha presentato una proposta di salario minimo per legge. Una proposta che trova, tra l’altro, nel recente studio dell’Inps sui salari un sostegno oggettivo: su una platea di oltre 5 milioni di lavoratori dipendenti sulla base delle dichiarazioni contributive dell’ottobre 2017 (lavoratori che hanno lavorato a full time per tutto il mese) il 22% dei lavoratori del settore privato (eccezion fatta per i settori agricolo e domestico) si trova sotto una soglia di retribuzione oraria lorda di 9 euro. Sulla base di queste stime una platea del 9% è al di sotto anche degli 8 euro di salario orario; il 40% della platea si pone sotto 10 euro.
Il salario minimo legale è un istituto che esiste in ben ventidue Paesi dell’Unione europea su ventotto, che hanno un sistema legale di fissazione dei minimi retributivi. Alla più antica tradizione francese risalente al 1950 dello Smig, si sono uniti altri Stati introducendo il salario minimo per legge, da ultima la Germania con la legge approvata nel 2014. E d’altra parte, nel novembre 2017, a Göteborg in Svezia, i 28 capi di Stato e premier dei paesi aderenti all’Ue hanno discusso di “Europa sociale”, che tra gli obiettivi fondamentali ha il salario minimo per legge, quale strumento legale strategico per contrastare il dumping sociale.
La proposta del governo è, quindi, certamente accettabile in quanto finalizzata a garantire a tutti i lavoratori italiani un minimo salariale inderogabile, che può essere migliorata, prevedendo, ad esempio, che la copertura riguardi anche quelle figure di lavoro che non rientrano nella nozione tradizionale di subordinazione ma che subiscono gravi fenomeni di sfruttamento e che sono meritevoli di tutele sul piano retributivo oltre che su quelli della sicurezza sul lavoro e sul welfare; mentre i minimi potrebbero essere definiti per via intercategoriale e per aree territoriali. Ma a fronte di essa i sindacati confederali hanno alzato gli scudi e qualche esponente ha affermato lapidariamente ”fateci fare il nostro mestiere”, sottintendendo che devono essere i contratti collettivi da loro sottoscritti a garantire i minimi salariali, senza però, alcuna motivazione giuridica considerata l’inesistenza di riserve di competenza fra legge e contratto, in quanto destinatari di un medesimo sostegno costituzionale, con l’esclusione che i rapporti fra le fonti si possano definire sulla base di schematiche delimitazioni di sfere di intervento.
Niente autorizza a sostenere neppure che l’intervento legislativo possa operare solo in via sussidiaria alla contrattazione, secondo la configurazione tradizionale della normativa sui minimi, cioè limitatamente alle categorie dove i salari siano eccezionalmente bassi per l’assenza o per la particolare debolezza della contrattazione e che, comunque, se la grande parte del lavoro subordinato è formalmente coperta dall’autonomia collettiva, un’area significativa ne è esclusa proprio per la pratica del dumping sociale, specie nel Mezzogiorno, a danno delle donne e degli immigrati. Tali affermazioni sindacali sono francamente incomprensibili anche sul piano sociale, in presenza di un’ipotesi di intervento legislativo che consentirebbe di eliminare gravi fenomeni di sfruttamento.
La verità è che queste posizioni sindacali (ma anche di Confindustria) sono espressione degli interessi di organizzazione, per circoscrivere ancora agli attori “storici” delle relazioni industriali in Italia l’ambito della contrattazione collettiva, perpetuando la metafora di Orwell in cui “qualcuno è più eguale degli altri”, a fronte di un nuovo e più significativo rispetto al passato pluralismo dei soggetti collettivi del lavoro e delle imprese, nonché il potere di autorità salariale.
L’auspicio è che il governo e soprattutto il parlamento (espressione della sovranità popolare) sappiano intervenire su questi temi evitando che, ancora una volta, le (legittime) posizioni di dissenso di alcune organizzazioni sindacali diventino veti che confliggono con l’interesse sociale prevalente e con i principi democratici della nostra Costituzione.
Maurizio Ballistreri