Il lavoratore ha sottoscritto con la società una successione di contratti di lavoro stagionale che ha impugnato, sostenendo la violazione dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015 per non aver il datore di lavoro espressamente richiamato in un atto scritto il diritto di precedenza. Questa omissione gli ha impedito di poter manifestare al datore di lavoro, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la sua volontà di esercitare il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni a tempo determinato, per lo svolgimento dell’attività stagionale rispetto alle nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro, per le medesime attività stagionali.
Il lavoratore ha sostenuto la maturazione del suo diritto ad essere assunto a tempo indeterminato, ab origine con il risarcimento dei danni. Il datore di lavoro ha contestato la pretesa.
La Corte di Appello di Potenza, interpretando la norma, ha ritenuto che la mancata indicazione nell’atto scritto del diritto di precedenza, in assenza di un’esplicita sanzione che la norma non contiene, ha come unica conseguenza quella della mancata decorrenza del termine dei sei mesi per far avere il diritto di precedenza nelle assunzioni.
Sulle conseguenze della violazione della norma da parte del datore di lavoro, che ha omesso di riportare nella lettera di assunzione il diritto di precedenza, è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione che, riformando la sentenza della Corte di Appello di Potenza, ha affermato che “l’inadempimento alla prescrizione formale imposta al datore di lavoro è idonea a pregiudicare lo stesso esercizio del diritto di precedenza da parte del lavoratore, laddove il datore proceda comunque a nuove assunzioni; con la conseguenza che, sul piano civilistico del rapporto di lavoro, il datore convenuto in giudizio perché inadempiente alla prescrizione formale non potrà opporre il difetto di manifestazione di volontà del lavoratore e, se ha proceduto all’assunzione di altri lavoratori, sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1218 c.c., così come in ogni altro caso di assunzione di soggetti diversi in violazione del diritto di precedenza”. (Corte di Cassazione azione lavoro sentenza numero 9444 del 9 aprile 2024).
La Corte ha tenuto a precisare, richiamando un suo precedente, che la liquidazione di questo danno avrà come parametro di riferimento quanto il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato parte del contratto di lavoro stipulato con soggetti diversi. Il suo diritto così è quello di avere il risarcimento del danno per la retribuzione persa in conseguenza della mancata attività lavorativa dovuta al mancato esercizio del diritto di precedenza.
Biagio Cartillone