l’Inps non considera più in malattia chi è costretto alla quarantena per contatto con un positivo al Covid. In pratica, chi si ritrova a casa in isolamento potrà perdere una quota significativa dello stipendio, dal momento che si possono fare fino a 14 giorni di quarantena. Il presidente INPS Tridico ha chiarito in una nota (ma vedi anche il messaggio INPS 23 aprile 2021, n. 1667 e, da ultimo, il messaggio INPS 6 agosto 2021, n. 2842, per le conferme e precisazioni del caso): “Il legislatore non ha previsto un nuovo stanziamento per prorogare la tutela della quarantena“.
La normativa speciale Covid19 stabiliva che i periodi trascorsi in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria:
- per gli individui che avevano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, e
- per coloro che avevano fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita (nonché per tutta l’ampia casistica correlata):
– fossero equiparati alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla “normativa di riferimento”, ma entro limiti di spesa e stanziamenti che, allo stato, non sono più previsti che escludono ogni copertura per i dipendenti “quarantenati”;
– fossero esclusi dal computo del periodo di comporto.
In effetti, secondo quanto esposto, la copertura Covid19 operava per delle misure di contenimento, riferite alle fattispecie sopra elencate, il cui fattore comune era dato, come visto, dall’equiparazione alla malattia e dall’esclusione dal comporto.
A questo punto, alla luce delle conferme dell‘INPS, anche attraverso i messaggi 1667/2021 e 2842/2021 suddetti, occorre considerare quanto segue:
- per gli eventi di quarantena verificatisi nel 2020, le relative prestazioni saranno sempre riconosciute, con relativo aggiornamento contributivo degli estratti conto dei dipendenti interessati.
- per gli eventi quarantena verificatisi nel 2021, invece, in assenza di uno specifico stanziamento di fondi, le relative prestazioni sostitutive di malattia non potranno essere riconosciute. Peraltro, nel caso di lavoratori fragili (articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020 Cura Italia, e successive proroghe) la tutela economica è garantita grazie al fondo rifinanziato dal Decreto Sostegni 1 (n. 41 2021) fino al 30 giugno 2021.
Le faq del ministero della Salute aggiornate il 13 agosto sembrano richiamare ancora una possibile copertura da parte dello Stato, senza che i dipendente debba ricorrere a permessi o ferie o aspettativa non retribuita. Si legge, infatti : “Al termine del periodo di quarantena la persona potrà rientrare al lavoro e il periodo di assenza potrà essere coperto dal certificato medico. Al rientro la persona dovrà contattare il medico competente della sua azienda per ulteriori informazioni”. L’interpretazione nel senso di una possibile copertura sanitaria e, soprattutto, economica è però illusoria e fuorviante. È evidente, infatti, che – attesa la mancanza di copertura economica, che costituisce un impedimento oggettivo – il riferimento alla “copertura” di cui alle faq non può che limitarsi alla giustificazione dell’assenza, in presenza di una idonea certificazione.
Quello che occorrerebbe è che, dato il perdurare dei casi di contagio e di relativi contatti a rischio, il Governo stanziasse a breve le risorse necessarie per la copertura delle assenze per quarantena fino a fine 2021, in concomitanza con il cessare dello stato di emergenza.
Vale la pena ricordare che attualmente le norme prevedono :
- per i non vaccinati un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto stretto con persone positive al COVID 19,
- per i vaccinati un periodo di quarantena di 7 giorni, sempre dal momento del contatto con la persona positiva.
Al termine del periodo indicato deve essere eseguito un test antigenico o molecolare che se negativo consente di interrompere la quarantena.
Per contatto stretto, sempre secondo le faq governative, si intende :
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude, fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Per la durata della quarantena nelle possibili casistiche può vedersi la circolare del ministero della salute 11 agosto 2021.
Le aziende, dunque, alla luce di questa assenza di copertura, non potranno che effettuare una trattenuta economica retributiva al lavoratore interessato, salva sempre l’alternativa del possibile ricorso a ferie, permessi retribuiti e, in ultima ipotesi, permessi non retribuiti.
Pasquale Dui