E’ necessario procedere alle elezioni delle Rsu nel pubblico impiego, previste per legge entro il 30 novembre, anche a prescindere dall’accordo sulla definizione dei nuovi comparti di contrattazione. Questo il parere del Consiglio di Stato espresso su richiesta del ministero della Funzione pubblica, in linea con il decreto legislativo 150 del 2009.
La necessità di procedere subito con le elezioni delle Rsu è stata sempre un punto fermo per la Cgil, tanto da vincolare la firma dell’accordo sul congelamento del salario accessorio nel pubblico impiego anche alla definizione di una data certa per le elezioni. Cisl e Uil, invece, hanno ritenuto la definizione dei comparti propedeutica all’elezione delle Rsu e, per questo, hanno creduto opportuno rinviarla fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo. L’Ugl, infine, pur avendo firmato l’intesa sul salario di produttività, ha sempre ritenuto che le elezioni non possano più essere rinviate.
Il Consiglio di Stato dichiara nel suo documento che il termine del 30 novembre, “di natura ordinatoria e sollecitatoria”, non comporta una preclusione alla possibilità, dopo tale data e prima della definizione dei nuovi comparti previsti dalla riforma Brunetta, di indire e svolgere le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.
Il parere afferma che, qualora “non vi sia il rispetto, da parte degli attori del sistema delle relazioni sindacali del pubblico impiego, della tempistica prevista dalla legge e la conseguente incertezza sui tempi di raggiungimento dell’accordo quadro”, le elezioni delle Rsu “ben potrebbero essere indette con riferimento alla situazione dei vecchi comparti”. Questo perché non può essere violato il diritto costituzionale dei lavoratori alla rappresentanza sindacale.
In sostanza, per la Corte “non sembrano legittime norme dirette a cristallizzare in modo non ragionevole o una volta per tutte la misura della rappresentatività, per sua natura fluida”. Vi è, si legge nel documento, “un naturale dinamismo della rappresentanza sindacale che richiede verifiche periodiche e non ammette cristallizzazioni”, perché le elezioni periodiche costituiscono “un modello di democrazia diffusa e competitiva”. La legge ordinaria non può quindi comprimere il diritto alla rappresentanza sindacale se non in modo temporaneo e con scadenze certe.
Ne consegue che “dopo il termine del 30 novembre 2010 si riespande il diritto al rinnovo degli organi di rappresentanza sindacale”. Gli eletti secondo le regole dei vecchi comparti resteranno in carica fino all’insediamento dei nuovi eletti nei comparti revisionati.
Infine, conclude il Consiglio di Stato, la norma che ha cristallizzato il calcolo del peso specifico dei sindacati, nelle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi 2010-2012, ai dati di rappresentatività certificati nel biennio 2008-2009 non incide sul diritto ad esprimere la rappresentanza sindacale, “che ha molteplici valenze nel sistema che trascendono quella relativa alla legittimazione negoziale”.
Francesca Romana Nesci