Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, da quanto si apprende da una nota del sindacato territoriale Cgil Veneto, ha accolto il ricorso cautelare di una lavoratrice di Poste Italiane, che opera con qualifica di portalettere nel territorio della provincia veneziana, la quale aveva chiesto di essere interdetta dal lavoro per il periodo che va dalla fine della maternità obbligatoria al settimo mese dal parto. L’istanza era stata rigettata dall’Ispettorato territoriale del Lavoro.
Nella sentenza che ha ribaltato la situazione della lavoratrice si cita l’articolo 17 d. lgs. 151/2021 che, al secondo comma, prevede che la Direzione territoriale del lavoro disponga l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato gravidanza da due mesi precedenti la data presunta del parto e fino al 7° mese di età del figlio, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino. Si dispone, in accoglimento del ricorso cautelare, l’interdizione della ricorrente dal lavoro sino al termine di legge.
Un risultato, come ha sottolineato Ciro Casonato, responsabile sicurezza Slc Cgil Venezia, raggiunto grazie “alla determinazione di una madre e la competenza dei nostri legali. Ci stiamo battendo da oltre un anno per il riconoscimento della mansione di portalettere come lavoro gravoso e usurante, questa sentenza per noi è molto importante”.
Il Tribunale di Venezia, hanno spiegato gli avvocati della lavoratrice, ha ritenuto il ricorso “tutt’altro che infondato nel merito e ravvisando, nelle mansioni da portalettere svolte dalla lavoratrice, diversi profili di rischio per la salute della madre e del figlio nei primi mesi di vita. Pur dovendo attendere la pronuncia definitiva nel merito, – proseguono gli avvocati Marco Ferrero, Federico Pampaloni e Chiara Roverso – consideriamo questa un’importante vittoria”.
“Ci risulta – ha aggiunto Marco d’Auria, della Slc Cgil Veneto – che anche in Friuli e nelle Marche sono in corso istanze simili. Anche per questo attendiamo con fiducia la sentenza di merito – conclude – confidando che questo orientamento sia confermato per rendere universale, per ogni portalettere neomamma, da nord a sud, il diritto all’interdizione post partum, che consideriamo una tutela fondamentale.”
Emanuele Ghiani