Un’organizzazione sindacale, per una lavoratrice stagionale, che ha lavorato per la medesima azienda per più di 20 anni, con contratti di durata variabile nel tempo, da 9 a 11 mesi all’anno, ha chiesto l’aspettativa sindacale con la contribuzione previdenziale figurativa a carico dell’Inps. L’istituto previdenziale, dal 2004 al 2012, ha riconosciuto questa contribuzione figurativa accreditandola a favore della lavoratrice stagionale ma nel 2013, con atto in autotutela, ha annullato questa contribuzione figurativa, per gli anni successivi al 2012, per assenza dei requisiti essenziali previsti dalla legge; con il suo atto di autotutela, l’Inps non ha contestato la contribuzione figurativa degli anni precedenti al 2012. Nel 2013 l’Inps, negando la contribuzione figurativa, ha negato alla lavoratrice il diritto di riscuotere l’indennità di disoccupazione per mancanza del requisito contributivo dell’ultimo anno.
L’Organizzazione sindacale ha promossa la causa contro l’Inps chiedendo al tribunale di Trento il riconoscimento della contribuzione figurativa anche per gli anni successivi al 2012. Il tribunale e la Corte di appello concordemente hanno rigettato la domanda. L’organizzazione sindacale ha proposto contro la sentenza ricorso in Cassazione, lamentando la violazione delle norme del decreto legislativo n. 564 del 1996 che disciplina il distacco sindacale con la contribuzione figurativa a favore del lavoratore distaccato a carico dell’Inps.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, depositata in questi giorni, ha illustrato le norme di legge che disciplinano l’istituto del distacco sindacale individuandone la ratio nei seguenti principi:
” Il D.lgs. n. 564 del 1996, art. 3, comma 1, dispone: “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 31, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi…
La disposizione, limitata all’ambito assicurativo previdenziale e, dunque, non incidente sui presupposti dell’aspettativa per motivi sindacali di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 31 ha innovato la disciplina del diritto alla contribuzione figurativa per il collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, introducendo condizioni oggettive per il relativo accreditamento, quali il superamento del periodo di prova e il decorso di un periodo lavorativo effettivo non inferiore a sei mesi.
L’intervento riformatore ha prescritto, nell’attribuzione della contribuzione figurativa, la sussistenza di due elementi costitutivi per l’insorgenza del relativo diritto e delimitare la platea dei beneficiari: un rapporto di lavoro non soggetto a condizione e l’effettività della prestazione per un periodo di tempo apprezzabile.
La ratio della disposizione è volta ad evitare distacchi opportunistici, innestati su rapporti di lavoro a ciò strumentali, mediante la stipulazione di contratti preordinati al conseguimento dello sgravio contributivo, da parte delle organizzazioni sindacali, in riferimento a dipendenti o funzionari, scaricandoli sulle gestioni pensionistiche e, in definitiva, sulla collettività dei lavoratori.
Il finanziamento pubblico, che si sostituisce alla contribuzione posta a carico del datore di lavoro e del lavoratore, in attuazione dei principi di solidarietà, è volto ad evitare che i soggetti protetti subiscano un pregiudizio al futuro godimento delle prestazioni previdenziali, a ragione, per il profilo rilevante per il ricorso all’esame, dell’esercizio di funzioni rappresentative sindacali.” (Cassazione civile sez. lav., 02/05/2022, n.13767).
Fissati questi principi generali della disciplina del distacco sindacale con la contribuzione figurativa a carico dell’Inps, la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’organizzazione sindacale trentina e ha affermato che “i contratti stagionali non possono che essere considerati singolarmente, anno per anno, ai fini dell’applicazione del D.lgs. n. 564 del 1996, art. 3, e non è possibile ricondurre più contratti stagionali ad un unico rapporto per il mero fatto di intercorrere con lo stesso datore di lavoro o per il fatto, come assumono le parti ricorrenti, di essere particolarmente garantiti, quanto alla riassunzione, anno dopo anno e alla durata, trattandosi pur sempre di contratti a termine, ciascuno predeterminato, nell’inizio e nella fine della prestazione lavorativa, e autonomo l’uno rispetto all’altro.”
Il lavoro stagionale, per la Cassazione, non è compatibile con il distacco sindacale con la contribuzione figurativa a carico dell’Inps anche perché “per ciascuna “riassunzione” annuale è necessario un nuovo provvedimento di collocazione in aspettativa del lavoratore stagionale che richiede l’accreditamento della contribuzione figurativa, alle condizioni di cui al citato D.Lgs. n. 564 del 1996, art. 3”. (Almeno sei mesi di effettivo lavoro alle dipendenze del datore di lavoro distaccante)
Lo scopo perseguito dalla norma, che impone i sei mesi di lavoro effettivo alle dipendenze dell’azienda distaccante, ha lo specifico scopo di “scongiurare distacchi opportunistici.”
La Corte di Cassazione, rispondendo alle argomentazioni difensive dell’organizzazione sindacale, che ha proposto, il ricorso ha affermato che “ Quanto, poi, alla paventata disomogeneità di trattamento fra categorie di lavoratori nella fruizione della contribuzione figurativa per aspettativa sindacale, la disposizione sin qui richiamata realizza un equo bilanciamento di interessi contrapposti, senza compromissione, mediante l’esclusione dal beneficio dell’accreditamento della contribuzione figurativa, del diritto dei lavoratori stagionali all’azione sindacale, ben potendo gli interessi della categoria, come soggiunto anche dalla Corte territoriale, essere adeguatamente rappresentati mediante l’ordinaria attività di promozione, proselitismo in ambito aziendale o mediante l’assunzione, con i relativi oneri contributivi, quali dipendenti dell’organizzazione.”
Per la Cassazione, nelle disposizioni che disciplinano il distacco sindacale con la contribuzione previdenziale figurativa a carico dell’Inps, che impediscono di poter riconoscere ai lavoratori stagionali di essere distaccati con la contribuzione previdenziale figurativa a carico dell’Inps, non è ravvisabile “alcuna violazione di norme costituzionali che possano indurre il Collegio a promuovere un incidente di costituzionalità tra situazioni non comparabili, quali il lavoratore stagionale e il lavoratore part-time ciclico.”
L’Inps di Trento ha gestito questa vicenda del distacco sindacale con la contribuzione previdenziale figurativa a carico dell’Inps con molto buonsenso, perché nel suo atto di autotutela amministrativa non ha coinvolto gli anni di contribuzione previdenziale figurativa, che andavano dal 2004 al 2012, nonostante che per questi anni sussistessero gli stessi vizi del distacco del 2012 per il quale, in autotutela, ha ritenuto di dover annullare la contribuzione. Evidentemente l’Inps ha ritenuto sussistente la buona fede e genuino il distacco nonostante l’insussistenza delle condizioni richieste dal decreto legislativo del 1996.
Biagio Cartillone