Sì definitivo della Camera alla legge sull’etichettatura di origine su tutti gli alimenti prodotti in Italia. Il testo è passato in commissione Agricoltura in sede legislativa all’unanimità senza modifiche rispetto al testo arrivato dal Senato. La norma però non potrà essere applicata senza una regolamentazione europea in quanto si tratta di un settore dell’Ue. Il ddl è composto di sette articoli e ha il suo fulcro nell’articolo 4 che prevede l’obbligo per i prodotti alimentari di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza.
L’articolo 1 estende all’intero territorio nazionale le disposizioni che promuovono contratti di filiera e di distretto e l’articolo 2 reca disposizioni per il rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta. In particolare raddoppia le sanzioni per la violazione delle norme che limitano l’utilizzo di latte in polvere, qualora la violazione riguardi prodotti DOP, IGP o riconosciuti come specialità tradizionali garantite (STG). Si istituisce inoltre un sistema di produzione integrata dei prodotti agroalimentari, finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti. L’articolo 3 reca disposizioni per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità. In particolare viene aggiornata e coordinata la disciplina sanzionatoria prevista da diverse normative speciali.
L’articolo 4 è il cuore del provvedimento e detta la nuova disciplina in materia di etichettatura di origine dei prodotti alimentari, per assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione e rafforzare prevenzione e repressione delle frodi alimentari. Si prevede l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza, oltre alle altre indicazioni previste dalla normativa già vigente. È inoltre previsto, in conformità alla normativa dell’Unione europea, anche l’obbligo di indicazione in etichetta dell’eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare. Per i prodotti alimentari trasformati, l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Con successivi decreti dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico, saranno definiti: i prodotti alimentari soggetti all’obbligo di etichettatura di origine, relativamente a ciascuna filiera; il requisito della prevalenza della materia prima utilizzata; le modalità dell’etichettatura di origine; le disposizioni sulla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Sono inoltre dettate sanzioni amministrative pecuniarie per la commercializzazione di prodotti in violazione degli obblighi di etichettatura.
L’articolo 5 prescrive che per i prodotti alimentari le informazioni relative al luogo di origine o di provenienza delle materie prime agricole siano necessarie al fine di non indurre in errore il consumatore. L’articolo 6 riformula le sanzioni per le violazioni in materia di produzione e commercio dei mangimi. L’articolo 7, infine, introduce l’obbligo per gli allevatori di bufale di adottare strumenti per la rilevazione della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale, per assicurare la più ampia tutela degli interessi dei consumatori e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato. (LF)
Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali
Direttore responsabile: Massimo Mascini
Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri,
Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu