Ieri il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, ha inviato alle parti sociali un primo “Codice della partecipazione”, documento aperto che, sulla base dell’Avviso comune sottoscritto il 9 dicembre scorso, si propone di avviare un percorso condiviso sulla partecipazione dei lavoratori ai risultati di impresa.
Il documento contiene una raccolta “selezionata, ragionata e organica” della normativa vigente e alcune delle buone prassi già sperimentate o da avviare nei prossimi mesi.
L’obiettivo, spiega l’introduzione al Codice redatta dal ministero del Lavoro, è fornire alle parti sociali un strumento che consenta di individuare, attraverso il monitoraggio delle pratiche partecipative in atto, le criticità della normativa legale e contrattuale vigente e gli ostacoli, di vario ordine, che impediscono una diffusione degli istituti partecipativi così come avviene negli altri Paesi europei. Quale documento aperto, il Codice verrà costantemente implementato e aggiornato attraverso i contributi che giungeranno dalle parti sociali e dagli esperti della materia.
Sacconi ribadisce poi come l’economia della partecipazione determini “un modello d’impresa sempre più attento al valore della persona e un modello di sindacato quale soggetto attivo dello sviluppo e della diffusione del benessere”. Questo significa che le parti riconoscono che sussistono “obiettivi comuni condivisibili”, primi fra tutti quelli della solidità competitiva della impresa e del rispetto e della valorizzazione del lavoro.
Il riferimento nel Codice è alla partecipazione in senso lato, intendendo per essa sia i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori sia la partecipazione finanziaria e quindi al capitale o agli utili.
Dal punto di vista pratico il documento è composto da cinque macro-aree (normativa comunitaria, normativa nazionale, disegni e progetti di legge, accordi sindacali, buone pratiche) e da una nota ragionata sulla documentazione internazionale.
In particolare l’ordinamento comunitario è diviso in due sezioni: diritti di informazione e consultazione e partecipazione finanziaria. Ai “principi generali” ribaditi a livello europeo seguono gli atti normativi europei e italiani di recepimento delle direttive comunitarie.
La parte più sostanziosa è costituita dalla macro-area ordinamento italiano. Sono presenti le norme costituzionali, del codice civile nonché la legislazione statale attuativa di direttive comunitarie sui diritti di informazione e consultazione, la legislazione regionale e la giurisprudenza. Ampio spazio è riservato anche alle norme nonché ai provvedimenti e alla prassi amministrativa (circolari e risoluzioni Inps e Agenzia delle Entrate) che regolano la materia dal regime fiscale e contributivo delle stock option alle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.
Non mancano i disegni di legge recentemente presentati in Parlamento (disegni di legge a firma di Adragna, Bonfrisco-Casoli, Castro, Ichino, Treu).
Nella macro-area ordinamento sindacale sono stati raccolti gli avvisi comuni e gli accordi interconfederali più importanti in materia di recepimento della normativa comunitaria in materia. Ma anche gli accordi di contrattazione collettiva nazionale e integrativa.
Ultimo, ma non per questo meno importante, anzi vero e proprio “cuore” del Codice, è la raccolta delle buone pratiche. Queste ultime costituiscono il valore aggiunto e sono il risultato di un monitoraggio capillare delle esperienze partecipative aziendali presenti nei diversi comparti della economia che potrà ora essere arricchito con il contributo di tutte le parti sociali a cui il Codice è destinato. “Ciò è un chiaro segnale, si legge nell’introduzione a cure del ministero del Lavoro, dell’intenzione di pervenire ad una soluzione efficace e calibrata sul contesto giuridico, socio-economico e politico in cui si cala”. L’individuazione di buone pratiche ha lo scopo di suggerire, inoltre, le condizioni e i presupposti che possono agevolare, diffondere, individuare e realizzare nel concreto utili esperienze di partecipazione nonché garantire l’agibilità di buone esperienze partecipative.
Segue poi una nota ragionata sulla documentazione internazionale e in particolare sulle legislazioni straniere in materia di partecipazione dei lavoratori. In tal modo è possibile confrontare la disciplina italiana e le legislazioni europee.