L’azienda agisce contro il suo agente commerciale chiedendogli la restituzione di un ingente importo indebitamente incassato a titolo di premi assicurativi. L’agente non si è costituito nella causa avanti il Tribunale che lo ha dichiarato così contumace. Venuto a conoscenza della sentenza di condanna, l’agente ha proposto appello contro la sentenza assumendo la nullità del procedimento avanti il Tribunale per non esseregli stato validamente notificato il ricorso introduttivo del giudizio. Nel suo atto di appello ha sostenuto che non poteva essere vera la circostanza affermata dal postino di aver lasciato gli avvisi nella cassetta postale del destinatario perché il destinatario in loco non aveva alcuna cassetta dove il postino potesse inserire gli avvisi.
La Corte di appello ha respinto il ricorso perché ha ritenuto che la notificazione del ricorso fosse avvenuta regolarmente con la valida costituzione del contraddittorio.
Il ricorso era stato notificato a mezzo del servizio postale, alla residenza del collaboratore infedele; l’agente postale stante la temporanea assenza del destinatario, aveva immesso l’avviso nella cassetta dello stabile in indirizzo e aveva spedito al destinatario, nello stesso giorno, la comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale; anche questa comunicazione era stata immessa nella cassetta e l’agente postale aveva attestato il mancato ritiro entro il termine di 10 giorni del plico recapitato; l’attestazione dell’agente postale dimostrava, fino a querela di falso, la presenza di un recapito riferibile al destinatario del plico, cioè una cassetta nominativa ove aveva potuto inserire gli avvisi;
La Corte d’appello aveva affermato che non era ravvisabile la nullità della notifica essendosi la stessa ritualmente perfezionata secondo le previsioni di legge per non aver l’interessato proposto formalmente la querela di falso contro le attestazioni del postino.
La Corte di cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello perché l’interessato avrebbe dovuto proporre la querela di falso contro le attestazioni dell’agente postale che aveva riscontrato, all’indirizzo indicato nella raccomandata, la presenza di un recapito riferibile al destinatario del plico ed in particolare una cassetta nominativa ove aveva potuto inserire entrambi gli avvisi. Questa querela di falso non è stata proposta. La Corte di cassazione ha ribadito che l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di aver eseguito la notificazione fa fede fino a querela di falso perché si tratta di un’attività compiuta per delega dell’ufficiale giudiziario. Per la cassazione “Ne consegue, da un lato, che l’avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall’agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall’altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l’atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l’onere, se intende contestare l’avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l’avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso. (Cassazione civile sezione lavoro ordinanza numero 24.099 del 9 settembre 2024.)
Biagio Cartillone