L’azienda punisce severamente un dipendente applicandogli la sanzione di otto giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione in conseguenza dell’addebito mossogli di aver tenuto attaccati al petto ed alla schiena due fogli di carta riproducenti un volantino sindacale, all’interno dei locali aziendali e durante il suo normale orario di lavoro. Il lavoratore ha impugnato la sanzione disciplinare avanti il Tribunale ritenendola antisindacale e discriminatoria ma il suo ricorso non ha avuto fortuna perché è stato concordemente respinto sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello.
Il lavoratore non soddisfatto della decisione dei giudici del merito ha ritenuto di dover investire della questione anche la Corte suprema di Cassazione, alla quale si è rivolto, sostenendo la legittimità del suo comportamento che, a suo dire, è stato espressione della libertà sindacale esercitabile all’interno dell’azienda da tutti i lavoratori. Nel ricorso ha anche lamentato che il Tribunale e la Corte di Appello non avevano valutato che il suo comportamento non aveva, comunque, arrecato pregiudizio all’ordinario e ordinato svolgimento dell’attività aziendale.
La Corte di cassazione, rigettando il ricorso del lavoratore, ha condiviso il giudizio dei precedenti giudici allorché hanno affermato che l’attività di proselitismo sindacale, svolta nelle forme dell’uomo sandwich, costituisce un comportamento del tutto estraneo alle pattuizioni collettive e alle norme dello statuto dei lavoratori.
Le attività di proselitismo sindacale si esercitano in modo legittimo con il diritto di affissione sugli appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luogo accessibile a tutti i lavoratori all’interno dell’azienda, con gli opportuni aggiornamenti imposti dai moderni mezzi elettronici. A questo diritto si aggiunge quello delle attività di raccolta dei contributi e di svolgimento dell’opera di proselitismo all’interno dei luoghi di lavoro ma il tutto “senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale”.
Il comportamento posto in essere dal lavoratore, che nell’occasione ha svolto attività di volantinaggio trasformandosi in “uomo sandwich”, esula dalle legittime attività sindacali previste dall’articolo 26 dello statuto dei lavoratori perché costituisce una fonte “di costante distrazione rispetto all’attività lavorativa” e come tale idonea a recare pregiudizio all’ordinato svolgimento della vita e delle attività aziendali.
Nell’occasione, l’azienda, applicando il provvedimento disciplinare della sanzione di otto giorni di sospensione dal lavoro, è stata rispettosa dei principi che regolano l’espressione concreta dell’attività sindacale e della conseguente manifestazione dei diritti ad essa collegate.
Per la Corte di cassazione il comportamento del lavoratore come uomo sandwich è stato incongruente ed esorbitante rispetto alle linee di condotta coerenti con la libertà di espressione e di proselitismo sindacale.
Con l’applicazione della sanzione disciplinare conservativa del posto di lavoro, sebbene la più severa tra le sanzioni conservative del posto di lavoro, l’azienda non ha consumato un comportamento discriminatorio ed antisindacale, avendo esercitato legittimamente il diritto a non veder disturbate ingiustamente le attività dei suoi dipendenti.
Il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese processuali a favore dell’azienda. (Cassazione civile sezione lavoro numero 24.595 pubblicata il 13 settembre 2024). Il suo ricorso in Corte di cassazione gli è costato la non indifferente somma di quasi 4000 euro, pari a tre mesi di lavoro. Punizione su punizione.
Biagio Cartillone