Le tutele crescenti anche ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 se l’azienda dovesse superare la soglia dei 15 occupati in epoca successiva a questa data.
L’Azienda prima dell’entrata in vigore del Jobs act, avvenuta il 7 marzo 2015, occupava più di 15 addetti e non era destinataria in materia di licenziamenti alla tutela reintegratoria per difetto dell’elemento dimensionale.
Negli anni successivi ha superato come dimensione il limite dei 15 addetti occupati a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Nel 2022, quando ormai da tempo aveva superato questa soglia, ha intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ad un lavoratore che aveva assunto nel 2011, ben prima dell’entrata in vigore della legge del Jobs act. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento ed ha chiesto le tutele dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori con la reintegrazione nel posto di lavoro, secondo la formulazione della legge Fornero del 2012.
Il datore di lavoro si è difeso sostenendo che non era destinatario della disciplina invocata dal lavoratore perché le previsioni dell’art. 18 dello statuto non si applicavano al suo caso, essendo stata la soglia dei 15 occupati superata dall’azienda solo dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015. Il lavoratore, pertanto, per esplicita previsione della legge, era destinatario delle sole tutele crescenti, con esclusione della reintegrazione nel posto di lavoro e dell’applicazione della legge 92 del 2012, sebbene assunto nel 2011.
Il Tribunale di Lecce ha sottoposto all’esame della Corte Costituzionale la normativa richiamata sotto il profilo dell’eccesso di delega, perché esaminasse la circostanza che “dalla documentazione in atti emergeva la conferma che al momento del licenziamento sussistessero pienamente i requisiti ex art. 18, commi ottavo e nono, statuto lavoratori, ma anche che la soglia numerica fosse stata superata dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015, sicché, risultando presente il prescritto requisito numerico al momento del licenziamento, in caso di accoglimento delle questioni di legittimità Costituzionale, al lavoratore assunto a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015 sarebbe stato applicabile il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 18 statuto lavoratori, nonché il rito di cui all’art. 1, commi 47 e seguenti, della legge n. 92 del 2012; di contro, in caso di rigetto, andava disposto il mutamento del rito e lo stesso lavoratore sarebbe stato soggetto al diverso regime di tutela previsto per i contratti cosiddetti a tutele crescenti.” In particolare il Tribunale di Lecce ha chiesto l’intervento della Corte Costituzionale perché esaminasse il “denunciato vizio di eccesso di delega dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015, per estraneità – letterale, sistematica e teleologica – alla fattispecie che il legislatore delegante ha voluto introdurre con il chiaro limite alle nuove assunzioni, sarebbe rinvenibile nell’estensione della disciplina a soggetti, come il ricorrente, che risultavano già occupati alla data di entrata in vigore del decreto stesso”.
La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal Tribunale di Lecce perché la norma attuativa è in sintonia “con lo «scopo» perseguito dalla legge di delega di incentivare le nuove occupazioni, ed ha così previsto, nella disposizione censurata (art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015), che il regime di tutela nei confronti dei licenziamenti debba essere quello contemplato dal decreto stesso e non già dall’art. 18 statuto lavoratori, come novellato dalla legge n. 92 del 2012. Per il datore di lavoro, con una “piccola” impresa, la prospettiva che, superata la soglia dei quindici dipendenti nell’unità produttiva, la disciplina dei licenziamenti individuali fosse la stessa (quella del decreto legislativo) per tutti i suoi dipendenti – sia neoassunti, sia già in servizio – rappresentava uno stimolo (o il venir meno di un freno) a crescere nella dimensione aziendale.”
Per la Corte Costituzionale “la tutela prevista dal d.lgs. n. 23 del 2015 è, per il lavoratore già in servizio alla data suddetta, comunque più favorevole del regime ex legge n. 604 del 1966 che gli si applicava in precedenza, prima del superamento della soglia occupazionale, sicché non c’è alcuna regressione in peius. … D’altra parte, è soddisfatto lo «scopo» della delega nel senso che, se invece fosse stata operante l’acquisizione ex novo (ossia dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo) del regime di tutela dell’art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni; proprio quelle assunzioni che il legislatore delegante voleva incentivare.”
Corte Costituzionale, sentenza 19/03/2024, n. 44 .
Biagio Cartillone