I lavoratori della Trenord Srl di Milano si sono rivolti al locale giudice del lavoro chiedendo il ricalcolo dei compensi percepiti a titolo di ferie. A sostegno della loro domanda hanno assunto che “ciascun giorno di ferie deve essere retribuito con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all’esecuzione della prestazione e alla qualifica, e che tra gli elementi variabili da computare vi sono anche quelli previsti dall’articolo 54 del contratto aziendale: “incentivo per attività di condotta” e “indennità per le giornate di riserva”.
Il Tribunale ha accolto la domanda, confermando la “nullità delle norme della contrattazione collettiva ed aziendale nella parte in cui non prevedono l’inclusione delle voci dell’”indennità di riserva” e dell’”incentivo per attività” nella retribuzione utile da conteggiare nel calcolo del compenso dovuto per i giorni di ferie.
A sostegno di questa decisione, il Tribunale ha richiamato anche la sentenza della Corte di Giustizia che ha escluso dalla quantificazione del compenso dovuto per le ferie solo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell’espletamento delle mansioni”. Tribunale di Milano, sezione Lavoro, Sentenza numero 724/2021, pubblicata il 12 marzo 2021.
Il contratto collettivo deve sempre essere rispettoso dei principi giuridici dell’ordinamento non avendo le parti sociali assoluta e discrezionale autonomia.
Biagio Cartillone