Fare chiarezza su determinate figure di organizzazione del lavoro, delle quali si parla spesso confusamente ed impropriamente, è il primo passaggio necessario per poter poi comprendere, in termini operativi, quello che occorre mettere in atto per garantire a imprese e lavoratori le condizioni di rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs 81/2008). Se infatti è chiaro che tutti questi termini si riferiscono, in generale, a modalità di lavoro eseguite a distanza e non nei normali luoghi di lavoro, le diverse espressioni posso riferirsi a differenti modelli organizzativi in termini non indifferenti dal punto di vista di diritto, obblighi e responsabilità. Ecco un riassunto schematico della varie figure di lavoro.
Smart working
Una nuova e particolare filosofia manageriale di gestione delle risorse umane, finalizzata al risultato mediante la delega di una maggiore flessibilità e autonomia alla persona che lavora nella scelta degli spazi, dei tempi e degli strumenti di lavoro da utilizzare. Tale concetto, la cui applicazione non è vincolata a specifiche tipologie contrattuali, appare molto più ampio – tando da ricomprenderlo ed assorbirlo – rispetto alla definizione normativa di lavoro agile.
Lavoro agile
Una modalità di lavoro, introdotta in Italia con la legge 81/2017, anche organizzata per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, la quale deve essere eseguita, in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa (a distanza).
Tale modalità di lavoro è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato, mediante sottoscrizione di un accordo tra le parti. Nelle intenzioni del legislatore si tratta della declinazione normativa della filosofia dello smart working, anche se di tale filosofia manageriale recepisce principalmente e solo in parte la dimensione spazio- temporale.
Remote Working
È l’attività lavorativa svolta a distanza, a prescindere dal luogo di lavoro prescelto, che non deve quindi necessariamente corrispondere alla abitazione del lavoratore. In questo caso la prestazione svolta da remoto può essere occasionale oppure programmata – ossia svolta con regolarità – creando una sorta di “doppio binario” che consente di svolgere il lavoro da remoto nell’una e nell’altra modalità, anche senza che sia necessariamente ricondotto ad un preciso impianto regolatorio (esempi applicativi si rinvengono in alcuni stati europei, come Spagna, Olanda, Inghilterra, Svezia).
Home working
Con questo termine si intende, al contrario di quanto avviene con il remote working, una prestazione lavorativa che lavoratori autonomi e lavoratori subordinati possono svolgere esclusivamente da casa, allestendo una adeguata postazione di lavoro e con l’obiettivo di migliorare l’equilibrio tra la sfera privata e quella lavorativa nonché di ridurre gli spostamenti casa-lavoro.
Telelavoro
Una forma di lavoro da remoto – che può essere fisso o mobile – definito, in base ad un accordo interconfederale del 2004, come una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie informatiche nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
Regole in materia di salute e sicurezza sul lavoro
In Italia questi concetti possono essere ricondotti a due fattispecie legali:
- il telelavoro (disciplinato dall’accordo interconfederale del 2004);
- il lavoro agile (disciplinato dalla l. n. 81/2017).
Tuttavia è necessario fare chiarezza sulle regole in materia di salute e sicurezza. A prescindere dalla fattispecie legale e dalla definizione data ad un determinato fenomeno (smart working, lavoro agile, telelavoro ecc.), ciò che rileva ai fini dell’individuazione e dell’applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro è come concretamente viene svolta la prestazione di lavoro resa a distanza e, dunque, se svolta in modo continuativo mediante pianificazione e programmazione oppure se svolta in modo occasionale.
Nel caso del lavoro agile, se la prestazione di lavoro viene svolta a distanza in modo continuativo, cioè organizzata in maniera stabile e programmata, con frequenza periodica e regolare, gli obblighi di prevenzione individuati nella norma sul lavoro agile, saranno complementari (e da contemperare) con quanto previsto dal Testo Unico di cui al d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Obblighi in materia di prevenzione individuati dalla legge 81/2017 sul lavoro agile
La legge 81/2017, agli artt. 18, co. 2 e 22, definisce gli obblighi prevenzionistici in caso di prestazione di lavoro agile resa all’esterno della sede aziendale (ai quali si aggiungono quelli specifici dell’art. 3, comma 10, TU salute a sicurezza).
Segnatamente:
- Il datore di lavoro deve assicurare la sicurezza e il buon funzionamento delle strumentazioni fornite ai lavoratori per l’adempimento della prestazione.
- Il datore di lavoro deve garantire la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. In quanto tale, il datore di lavoro è obbligato a consegnare annualmente al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del lavoro.
- Il lavoratore è obbligato a cooperare all’attuazione delle misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro per prevenire i rischi connessi allo svolgimento della prestazione di lavoro svolta all’esterno dei locali aziendali.
- Si ritengono applicabili al lavoro agile gli obblighi di natura formativa.Pasquale Dui