La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 2347 del 31 gennaio 2025 ha affrontato un’importante questione relativa al trattamento economico delle ferie retribuite e al riconoscimento dell’indennità per il sesto giorno lavorato, affermando principi decisivi in materia di diritto del lavoro.
La controversia nasce dalla richiesta di un capo treno dipendente di Trenord Srl, Do.Da., di vedersi riconosciute l’indennità di scorta e l’indennità di riserva nella propria retribuzione durante le ferie, nonché l’indennità prevista dall’art. 83, co. 2, del CCNL Attività Ferroviarie per le prestazioni effettuate nel sesto giorno lavorativo. Il Tribunale di Milano, con sentenza definitiva, aveva accolto le richieste del lavoratore, condannando Trenord al pagamento di € 1.440,19. Tuttavia, la Corte d’Appello di Milano, pur confermando l’inclusione delle indennità di scorta e riserva nella retribuzione feriale, aveva respinto la domanda relativa al sesto giorno lavorato, ritenendo che la prestazione fosse stata svolta solo sporadicamente e in assenza di un accordo aziendale, richiesto dal CCNL per la ripartizione dell’orario di lavoro su sei giorni settimanali.
La Cassazione, accogliendo il ricorso principale del lavoratore, ha stabilito che l’art. 83, co. 2, del CCNL riconosce il diritto all’indennità per il sesto giorno lavorato in tutti i casi di effettiva prestazione, indipendentemente dall’esistenza di un accordo aziendale. La Corte ha chiarito che l’indennità ha natura compensativa per l’ampliamento dell’orario settimanale da cinque a sei giorni e che, una volta svolta la prestazione, il lavoratore ha diritto a ricevere l’emolumento, anche se l’azienda non ha formalizzato un accordo sindacale in merito. Il ricorso incidentale di TRENORD, che contestava l’inclusione delle indennità di scorta e riserva nella retribuzione feriale, è stato respinto dalla Cassazione, che ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’art. 7 della direttiva 2003/88/CE prevede che il lavoratore, durante le ferie, debba percepire una retribuzione paragonabile a quella ordinaria, al fine di evitare che una riduzione del trattamento economico possa dissuadere il dipendente dal godimento del proprio diritto al riposo.
La Cassazione ha ribadito che tutte le componenti retributive legate all’attività lavorativa abituale devono essere incluse nella retribuzione feriale, con l’unica eccezione delle voci occasionali o accessorie. Le indennità di scorta e riserva, percepite con continuità dai capi treno di Trenord, rappresentano elementi essenziali della retribuzione e, pertanto, devono essere corrisposte anche durante le ferie. Il principio alla base di questa decisione risiede nella tutela effettiva del diritto alle ferie: la normativa europea mira a garantire che il lavoratore possa godere di un vero periodo di riposo senza subire penalizzazioni economiche, poiché una riduzione significativa della retribuzione durante le ferie potrebbe indurre il dipendente a rinunciare al proprio diritto al riposo. La Corte ha osservato che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio essenziale del diritto sociale europeo, finalizzato non solo a consentire il recupero delle energie fisiche e mentali, ma anche a mantenere un livello di vita adeguato e comparabile a quello del periodo di lavoro attivo. Pertanto, qualsiasi meccanismo che riduca il trattamento economico durante le ferie si pone in contrasto con gli obiettivi del legislatore europeo.
La sentenza della Cassazione ha cassato la decisione della Corte d’Appello di Milano limitatamente al rigetto della domanda del lavoratore sull’indennità del sesto giorno lavorato, rinviando alla stessa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati.
L’importanza di questa pronuncia risiede nell’affermazione che il godimento delle ferie non può essere ostacolato da ragioni economiche e che i datori di lavoro devono garantire un trattamento economico durante il periodo di riposo che sia effettivamente paragonabile a quello ordinario.
Nel caso specifico, l’esclusione delle indennità di scorta e riserva dalla retribuzione feriale è stata ritenuta illegittima, confermando che tali componenti retributive, legate alla mansione e corrisposte con continuità, devono essere mantenute anche durante le ferie.
La decisione si inserisce in un contesto giurisprudenziale ormai consolidato, rappresentando un monito per le aziende a rispettare il diritto alle ferie dei propri dipendenti, sia in termini di godimento effettivo che di trattamento economico.
avv. Biagio Cartillone