La legge n. 234 del 30 dicembre 2021 dispone un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali innovando le disposizioni relative sia agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sia agli ammortizzatori riconoscibili in caso di disoccupazione involontaria.
L’intervento legislativo è teso alla costituzione di un sistema di protezione sociale universale. L’ambizione è quella di costruire un modello di welfare inclusivo, seguendo il principio dell’universalismo differenziato, accrescendo il grado di equità generale del sistema. La necessità è quella di coniugare il sistema degli ammortizzatori sociali con il sostegno di mirate politiche industriali, integrandolo con efficaci politiche attive del lavoro.
Non sono, comunque, contemplate nella legge di riforma strutture di sostegno al reddito prive di un nesso tra le politiche attive e la formazione. Tra gli obiettivi è, infatti, quello di garantire tutele adeguate non più attraverso misure meramente assistenziali ma atte a favorire maggiori garanzie del lavoro e politiche attive attraverso la ricollocazione e la mobilità professionale verso le reali domande e richieste del mercato del lavoro.
L’attuale riforma intende, dunque, garantire a tutti i lavoratori, in costanza di rapporto di lavoro, un sistema di tutela strutturato che, comunque, sia in grado di cogliere la elasticità delle dinamiche dei diversi settori produttivi, consentendo – in tal modo – un adeguamento dei trattamenti, differenziandoli secondo le caratteristiche settoriali e dimensionali delle aziende. Le nuove disposizioni legislative mirano anche alla semplificazione delle misure di sostegno al reddito proprio nell’attuale fase di ripresa economica dopo gli eventi pandemici anche attraverso la spinta alla digitalizzazione e innovazione tecnologica con l’intento di trasformare i nostri sistemi di protezione sociale anche attraverso i processi di transizione. Le nuove disposizioni introducono, tra l’altro, novità sulle disposizioni in merito alla platea dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale, alle causali di intervento, alla misura del trattamento di integrazione salariale – ordinario e straordinario – alla misura della contribuzione addizionale, nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. 148/20115) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Ecco una rassegna schematica e di sintesi, sulla falsariga delle indicazioni governative.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIGS)
È stabilito un unico massimale pari a 1.199,72 euro. Aumentano così gli importi di oltre 200 euro per chi ha una retribuzione fino a 2.159,48 euro.
La CIGS viene estesa a tutti i settori e riconosciuta a tutte le imprese con più di 15 dipendenti per le causali di riorganizzazione aziendale (anche per realizzare processi di transizione), crisi aziendale e contratto di solidarietà.
ACCORDI DI TRANSIZIONE
Le transizioni occupazionali vanno sostenute salvando i posti di lavoro. Ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili. I lavoratori coinvolti devono seguire un percorso formativo.
Le imprese che assumono i lavoratori avranno un incentivo economico pari al 50% della Cigs residua autorizzata e non fruita.
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Salvare le imprese, salvare i posti di lavoro: viene incentivato il ricorso ai contratti di solidarietà. La riduzione media oraria passa dal 60 all’80% mentre l’aumento della percentuale di riduzione complessiva
massima dell’orario di lavoro passa dal 70 al 90%.
FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI
I Fondi di solidarietà bilaterali vengono estesi a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal
numero di dipendenti. L’importo dell’assegno non può essere più basso della cassa integrazione. L’assegno ordinario sarà garantito per un massimo di 13 settimane per le imprese fino a 5 dipendenti, 26 settimane per le imprese da 6 a 15 dipendenti e fino a un massimo di 26 settimane per le imprese con più di 15 dipendenti.
Per le imprese con più di 15 dipendenti i Fondi assicureranno anche l’erogazione della CIGS.
FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Non vi sono più vuoti di tutela e il cerchio si chiude: il Fondo di integrazione salariale (Fis) viene esteso a tutti i datori di lavoro appartenenti a settori e tipologie non rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che non aderiscono a un Fondo di solidarietà bilaterale.
Il Fis erogherà l’assegno ordinario per una durata massima di 13 settimane e 26 settimane nel biennio mobile, rispettivamente per le imprese fino a 5 dipendenti e per quelle con più di 5 dipendenti.
Scompare l’assegno straordinario.
È prevista una premialità per le piccole imprese (datori di lavoro fino a 5 dipendenti): se non utilizzano il Fis per almeno 24 mesi, con la riforma e regime (1° gennaio 2025) c’è una riduzione dell’aliquota contributiva del 40%.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E POLITICHE FORMATIVE
Protezione sociale, formazione professionale, partecipazione attiva. I lavoratori in Cassa integrazione straordinaria partecipano a processi di formazione o di riqualificazione, anche con i fondi interprofessionali.
CISOA
Estesa la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) anche ai lavoratori del settore della pesca per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
NASPI
Più tutele e garanzie per chi perde il lavoro.
Vengono alleggeriti i requisiti per avere la Naspi: non è più richiesto il requisito delle 30 giornate di
effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi ma sarà sufficiente avere almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni. Il meccanismo di décalage non opererà più dal quarto mese ma dal sesto e, in caso di percettori ultracinquantacinquenni, dall’ottavo mese.
La Naspi viene estesa agli operai agricoli a tempo indeterminato che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici.
DIS-COLL
La durata della Dis-Coll viene innalzata da 6 mesi a 1 anno, con la garanzia di un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata (fermo restando la durata massima di 12 mesi) e il riconoscimento del versamento contributivo ai fini pensionistici.
CONTRATTO DI ESPANSIONE PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO PIÙ DI 50 DIPENDENTI
Le imprese si riorganizzano e avranno bisogno di forti innovazioni tecnologiche ma questo non deve comportare traumi sociali. Per attenuare questi effetti c’è uno strumento che mette insieme formazione, trattamenti di sostegno al reddito, meccanismi di prepensionamento, nuove assunzioni: il contratto di espansione.
In una rapida evoluzione lo strumento che prima riguardava le imprese di maggiori dimensioni viene reso fruibile per le imprese più piccole (che occupano almeno 50 dipendenti) e prorogato per gli anni 2022 e 2023. Si può avere un cambiamento senza traumi che guarda al futuro e lo governa.
PATTI TERRITORIALI PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE
Le transizioni possono essere affrontate con i patti territoriali: imprese, sindacati, autonomie
locali e terzo settore, utilizzando il programma GOL fanno fronte comune per realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale. L’obiettivo è facilitare l’inserimento lavorativo dei lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi, riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.
POLITICHE ATTIVE
Rafforzato il connubio tra ammortizzatori sociali e politiche attive, specie sul piano delle politiche formative, anche grazie ai 5 miliardi del Piano “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) previsti nel
PNRR.
POLITICHE ATTIVE PER I LAVORATORI AUTONOMI
Le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma GOL sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA che cessano in via definitiva la propria attività professionale, al fine di migliorargli l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione, di loro interesse.
FONDI INTERPROFESSIONALI
Rafforzati anche i Fondi paritetici interprofessionali. Vengono riconosciuti incentivi economici qualora realizzino percorsi formativi proprio in favore dei lavoratori in cassa integrazione.
MISURE DI SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE DI COOPERATIVE DI LAVORATORI
Per promuovere interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e assicurare la continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali, è riconosciuto uno sgravio contributivo alle società cooperative che si costituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2022.
OSSERVATORIO PERMANENTE
Viene creato un osservatorio paritetico permanente affinché il Ministero del Lavoro possa valutare possibili revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento, anche in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.
Pasquale Dui