Il dirigente, nel corso del rapporto di lavoro, ha dovuto concordare con l’azienda la riduzione della sua retribuzione nella misura del 10%, ed ha dovuto pattuire l’aumento del suo contributo monetario dovuto all’azienda per l’uso promiscuo dell’autovettura aziendale.
Cessato in modo burrascoso il rapporto di lavoro, il dirigente, rivolgendosi al Tribunale di Lecco, ha impugnato l’accordo ed ha chiesto la restituzione di tutti gli importi che non gli erano stati più stati corrisposti in conseguenza della riduzione del suo trattamento retributivo.
Il Tribunale di Lecco ha dichiarato legittima la pattuizione delle parti sulla riduzione del trattamento retributivo, respingendo la domanda del dirigente ma la Corte di Appello di Milano ne ha accolto la domanda perché ha dichiarato la nullità di ogni pattuizione all’epoca intercorsa essendovi stata la violazione del principio della irriducibilità del trattamento retributivo.
L’azienda ha fatto ricorso in Cassazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte di Appello. Per il principio della irriducibilità della retribuzione, sancito dall’articolo 2103 del codice civile, la retribuzione concordata al momento dell’assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro. Le pattuizioni sulle riduzioni sono viziate da nullità anche nel caso in cui la previsione di una retribuzione minore sia avvenuta per compensare delle particolari modalità della prestazione lavorativa.
Per la Corte di Cassazione le “modifiche peggiorative della retribuzione sono possibili in caso di modifica di mansioni, qualora concordate, con determinati presupposti, e formalizzate esclusivamente in sede protetta, a pena di nullità”.
La previsione che la stipulazione dell’accordo debba essere formalizzata in una sede protetta è “una garanzia a presidio del ricordato principio di irriducibilità della retribuzione”.
La semplice modificazione delle mansioni senza l’accordo sottoscritto in sede protetta comporta la nullità di ogni pattuizione. La riduzione della retribuzione richiede, come condizione essenziale, che la relativa pattuizione sia sottoscritta in questa sede.
L’uso promiscuo dell’autovettura aziendale per fini personali rappresenta un beneficio che ha natura retributiva e soggiace interamente alla disciplina della retribuzione in senso stretto. L’accordo delle parti modificativo sull’uso, in senso peggiorativo per il lavoratore, per la sua validità richiede che la sottoscrizione dell’accordo sia formalizzata in sede protetta.
Questi principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione sezione Lavoro sentenza numero 26.320 pubblicata il 9 ottobre 2024.
Giova ricordare che la sede protetta che rende legittima la pattuizione sulla riduzione del trattamento retributivo è individuata per legge negli accordi sottoscritti avanti l’autorità giudiziaria, il direttore dell’Ispettorato del lavoro, le Commissioni di conciliazione, gli enti bilaterali di origine sindacale e la negoziazione assistita con gli avvocati delle parti. Non vi sono altre e diverse sedi in cui le parti possano validamente concludere accordi definitivi e vincolanti sul trattamento retributivo che si vuole modificare in senso peggiorativo per il lavoratore.
Biagio Cartillone