Sento il dovere di fornire una spiegazione chiara e trasparente, anche a seguito di una mia intervista (vedi Sole 24 ore del 17 gennaio, ndr) su uno degli elementi critici del contratto del comparto sanità 2022-2024, in merito al quale si è generata una certa disinformazione: l’indennità di pronto soccorso. Questo approfondimento vuole offrire un quadro completo, supportato da dati oggettivi, per contribuire a un dibattito informato e costruttivo.
Le origini dell’indennità di pronto soccorso
L’indennità di pronto soccorso è stata istituita con la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021), che ha stanziato 90 milioni di euro annui per riconoscere le particolari condizioni di lavoro del personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha incrementato le risorse di ulteriori 200 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2024, suddivisi in:
- 60 milioni per la dirigenza medica;
- 140 milioni per il personale del comparto sanità.
Un ulteriore passo è stato compiuto con il Decreto Legge Energia (D.L. 34/2023), che ha anticipato l’erogazione dell’indennità al 1° giugno 2023, originariamente prevista per il 1° gennaio 2024. Infine, la Legge di Bilancio 2024 ha previsto ulteriori incrementi:
- dal 1° gennaio 2025: +50 milioni di euro (15 milioni per la dirigenza medica e 35 milioni per il personale del comparto);
- dal 1° gennaio 2026: +50 milioni di euro (15 milioni per la dirigenza medica e 35 milioni per il personale del comparto).
Questi interventi normativi hanno progressivamente riconosciuto il disagio lavorativo del personale sanitario e incentivato la permanenza nei servizi di emergenza-urgenza. Per ora è stata erogata solo la prima tranche delle risorse destinate all’indennità, quella di 90 milioni che per gli infermieri sono 63 milioni.
La distribuzione delle risorse e il mancato contratto
L’erogazione dell’indennità passa attraverso la contrattazione collettiva nazionale. Nel contratto 2019-2021, la scelta è stata quella di ripartire i 63 milioni di euro stanziati tra le regioni, con un valore medio dell’indennità di circa 110 euro mensili per dipendente.
Con il mancato accordo del contratto 2022-2024, si è perso, per ora, l’opportunità di disciplinare la distribuzione degli ulteriori 280 milioni stanziati. La scelta per ripartire le risorse nel contratto non firmato è stata fatta mediante una tabella di ripartizione tra le regioni in termini percentuali.
Per determinare il valore per i destinatari si può fare una semplice proporzione.
Se 63 milioni di euro (ridotti del 37% per gli oneri a carico delle aziende) corrispondono a un valore medio di 110 euro mensili per dipendente, allora 280 milioni di euro (ridotti del 37%) corrispondono a un valore incrementale proporzionale.
Risolvendo, si ottiene un incremento stimato di circa 421 euro lordi mensili per 13 mensilità.
Tuttavia, per un calcolo più prudenziale, partendo dai 110 euro attuali e considerando i circa 23.000 dipendenti operanti nei pronto soccorso, con un criterio che prevede la differenziazione per figura professionale e una distribuzione proporzionale alle esigenze di ciascuna regione. Il valore medio sarebbe stato di 366 euro lordi. A questi, ricordo sempre, vanno aggiunti gli incrementi stipendiali ed altre voci. Si arriva quindi a quel 516 euro mensili che ho citato nell’intervista al sole 24 ore.
Il riferimento contrattuale
Questi dati trovano riscontro nella bozza del testo del contratto consegnata ai sindacati, in particolare nell’art. 65:
- Dall’anno 2023, le complessive risorse annualmente disponibili per l’indennità di pronto soccorso […] sono ripartite tra le regioni sulla base dei coefficienti percentuali di cui all’allegata Tabella 5.
- I valori dell’indennità […] sono differenziati per figura professionale, fermo restando il monte complessivo delle risorse attribuite a ciascuna azienda […].
La Tabella 5 stabilisce i coefficienti percentuali di riparto per ogni regione, garantendo incrementi fino al 2026, indipendentemente dal rinnovo del contratto 2025-2027.
Un’ultima cosa, l’indennità verrà corrisposta, quando ci sarà un contratto, con le decorrenze retroattive, quindi con arretrati.
Considerazioni finali
Questo è il quadro normativo finanziario entro il quale la trattativa si è mossa. Per la complessità della materia e per i successivi interventi normativi che ci sono stati, ho ritenuto chiarire quale sia il criterio seguito dal contratto per questa indennità, criterio che è stato, ovviamente, illustrato più volte alle organizzazioni sindacali. Penso che la chiarezza e la trasparenza siano fondamentali per riportare il dibattito sui binari corretti.
P.S. Non bisogna confondere gli incrementi medi che vengono calcolati su tutta la platea del comparto, dagli incrementi per destinatari. Nel primo caso, ad esempio, erano 16,91 mensili (risorse dell’indennità divise per l’intera platea del comparto), ma era solo per un calcolo che noi utilizziamo come parametro generale per la trattativa.
Antonio Naddeo, Presidente Aran