Il Tribunale, prima, e la Corte d’appello di Napoli, dopo, hanno condannato l’azienda al pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive dovute per il godimento delle ferie annuali perché nei giorni di ferie non aveva percepito una retribuzione pari alla retribuzione corrisposta nei giorni di attività lavorativa, non essendo stato inclusi nel compenso l’indennità perequativa, l’indennità compensativa e il ticket mensa.
L’azienda ha proposto ricorso in Cassazione lamentando l’erroneità della decisione.
Il ricorso è stato respinto dalla Cassazione perché il lavoratore, nel rispetto della direttiva europea, ha il diritto di percepire durante le ferie la sua normale retribuzione ordinaria, con l’incidenza delle varie indennità percepite.
La Corte di cassazione, nello specifico, ha affermato che la Corte di giustizia dell’Unione Europea fin dal 2006 con l’espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nella direttiva europea che disciplina la materia si è voluto affermare che nei giorni di godimento delle ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria, quella normalmente percepita.
Se il lavoratore dovesse subire nei giorni di godimento delle ferie una diminuzione della retribuzione potrebbe essere indotto a non esercitare il diritto alle ferie. “Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza”.
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuale deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. In mancanza di godimento delle ferie, l’indennità sostitutiva deve essere calcolata con il medesimo criterio.
Qualsiasi diversa disposizione del contratto collettivo deve ritenersi nulla perché contraria al diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa. Al lavoratore occorre assicurare un compenso che non possa costituire un deterrente all’esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
La Corte di Cassazione ha ribadito in modo inequivocabile che il giudice nazionale è tenuto ad interpretare le norme in modo conforme alle finalità perseguite dal diritto dell’Unione europea. Sentenza Corte di Cassazione sezione Lavoro numero 25.840, pubblicata il 27 settembre 2024.
Biagio Cartillone