Un socio lavoratore di cooperativa, con rapporto di lavoro subordinato, è stato assente dal lavoro per infortunio sul lavoro, malattia e maternità. Egli si è rivolto al Tribunale di Piacenza lamentando di aver percepito, in queste occasioni, l’indennità economica a carico dell’Inps ma di non aver percepito la retribuzione integrativa a carico del datore di lavoro, come previsto dal contratto collettivo del trasporto merci logistica sottoscritto da Cgil-Cisl-Uil, che disciplina il settore.
La cooperativa si è costituita nella causa sostenendo la non applicabilità degli articoli del contratto collettivo invocati dal socio lavoratore perché ai soci lavoratori della cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica un’altra e diversa sezione del contratto collettivo, specificatamente dedicata a questa tipologia di lavoratori. In aggiunta a questa sua eccezione difensiva, la cooperativa ha sostenuto che il suo regolamento interno, per il socio lavoratore, prevede l’erogazione del solo trattamento economico a carico degli istituti previdenziali, senza alcuna integrazione da parte dell’azienda.
Il Tribunale di Piacenza ha accolto la domanda del lavoratore riconoscendogli il pieno diritto di avere il trattamento economico della malattia e dell’infortunio, con le richieste integrazioni a carico del datore di lavoro, con l’applicazione della medesima disciplina retributiva prevista per il lavoratore subordinato non socio lavoratore.
Il contratto collettivo del settore trasporto merci logistica, per il Tribunale, prevede “la corresponsione dell’intera retribuzione globale mensile” per i primi mesi di malattia o di infortunio e parziale per i mesi successivi. Con il conseguente obbligo aziendale di integrare il trattamento previdenziale fino al raggiungimento della normale retribuzione.
Per il Tribunale di Piacenza il regolamento interno della cooperativa non può derogare alla normativa del contratto collettivo; il socio lavoratore subordinato, per legge, ha diritto alla corresponsione di un ” trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 6 della 1. n. 142 del 2001, che è destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria.”
Nel caso sottoposto al suo esame, il Tribunale ha ritenuto che il regolamento interno della cooperativa, prevedendo una disciplina del trattamento economico dell’infortunio, della malattia e della maternità per il socio lavoratore, difforme e peggiorativa rispetto a quella prevista dal contratto collettivo per gli altri lavoratori, deve essere dichiarato nullo nella parte in cui contiene questa deroga.
Esaminando e interpretando, poi, le norme del contratto collettivo che disciplinano il trattamento economico dell’infortunio, della malattia e della maternità, il Tribunale ha respinto l’altra eccezione difensiva della cooperativa affermando che “non è affatto vero che la disciplina del trattamento di malattia previsto dall’articolo 63 della sezione cooperazione escluda l’integrazione a carico del datore di lavoro, atteso che il citato art 63, limitandosi a richiamare le norme del DPR 602/70, non deroga affatto alla regolamentazione generale dettata dall’articolo 61, comma 15 (” malattia”), dello stesso CCNL logistica, secondo cui la società deve corrispondere la retribuzione integrale al lavoratore in ciascun periodo di retribuzione e quindi anche per i primi tre giorni di assenza dal lavoro a causa di malattia. La norma del settore cooperazione intitolata artt. 26 54 e 63- malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo -si limita a prevedere che, per quanto attiene al trattamento di malattia e di infortunio, si faccia riferimento alle norme del DPR 607/1970 come modificato dal decreto legislativo 6 novembre 2001 n. 423 e comunque alle leggi vigenti in materia delle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi.” Il Tribunale di Piacenza ha concluso affermando che non è accoglibile la tesi giuridica aziendale per la quale “la parte terza del CCNL funzioni come norma di deroga alle applicazioni di regole generali, non può trovare accoglimento stante la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, cui il presente Tribunale aderisce, che afferma invece come il datore di lavoro debba corrispondere integralmente al lavoratore la retribuzione spettante, e quindi a corrispondere la retribuzione integrale al lavoratore in ciascun periodo di retribuzione.” Tribunale di Piacenza, sezione lavoro, sentenza numero 41 depositata il 10 maggio 2022.
Il Tribunale di Piacenza a sostegno della sua interpretazione delle norme di legge e del contratto collettivo ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale della Corte di appello di Milano (sentenza n. 285/2020) e la sentenza del Tribunale di Novara (n. 220/2022).
Biagio Cartillone