Con ricorso al Tribunale di Roma, una lavoratrice esponeva di aver lavorato alle dipendenze di un’azienda con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a part time, in qualità di addetta ai negozi e/o filiali di esposizione, inquadrata nel V livello del ccnl terziario della distribuzione e dei servizi e di essere stata licenziata per mancato superamento del periodo di prova.
La lavoratrice, sostenendo che il patto di prova era nullo per la mancata indicazione delle mansioni alle quali avrebbe dovuto essere adibita, con conseguente illegittimità del licenziamento, chiedeva che fosse dichiarata questa nullità del patto di prova con la conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le residue mensilità retributive dal licenziamento fino alla scadenza del contratto a termine.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 14/07/2021, ha rigettato le domande della lavoratrice compensando le spese di lite.
La lavoratrice ha proposto tempestiva impugnazione con ricorso depositato in data 20/12/2021, avanti la Corte di Appello di Roma. La lavoratrice censurava la decisione di primo grado, lamentando che il Tribunale aveva erroneamente omesso di considerare che l’ “addetto a negozi o filiali di esposizioni” è una categoria e non un profilo, atteso che la categoria può contenere più profili come l’addetto alle pulizie, l’aiutante commesso, il commesso, l’addetto alle vetrine, l’addetto alla cassa etc.
A tal riguardo, la lavoratrice deduceva che l’indicazione delle mansioni da svolgere poteva avvenire anche richiamando le declaratorie del contratto collettivo, sempre che tale richiamo fosse sufficientemente specifico. Nel caso in cui la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, sarà necessaria l’indicazione del singolo profilo, risultando generica quella della sola categoria, come insegna Cass. n. 9597/2017. Tutto questo nel caso in esame non era avvenuto.
La Corte di Appello di Roma ha accolto l’impugnazione della lavoratrice facendo rilevare che:
“Dall’esame del contratto di lavoro si evince chiaramente che la lavoratrice è stata assunta come “addetto a negozi o filiali di esposizioni”.
Per la Corte di Appello “ il termine “addetto” è un termine generico e omnicomprensivo e i termini “negozi” e “filiali di esposizione” sono analogamente “muti” rispetto all’individuazione delle mansioni oggetto del contratto di lavoro.
Ne consegue che, in mancanza di una maggiore specificazione nel contratto individuale di lavoro, il richiamo a quel “profilo” indicato nel ccnl è insufficiente, potendo essere molteplici e oggettivamente diverse e quindi non univoche le mansioni riferibili a quel profilo.
Pertanto la mancanza di tali indicazioni non consente al lavoratore di contestare il mancato superamento del periodo di prova e, soprattutto, al giudice di effettuare la verifica in concreto. Se ne deve dedurre la nullità del patto per indeterminatezza e indeterminabilità del suo oggetto.
Ne consegue, altresì, l’illegittimità e, pertanto, l’annullabilità del licenziamento, in quanto motivato con riferimento ad una prova esperita sulla base di un patto nullo.” Sentenza n. 4949/2022 pubbl. il 17/01/2023 RG n. 3845/2021
L’azienda è stata così condannata al pagamento a favore della lavoratrice di tutte le retribuzioni che le sarebbero spettate fino alla scadenza naturale del termine finale apposto al suo contratto di lavoro subordinato. All’accoglimento della domanda è conseguita anche la condanna al pagamento delle spese di lite a carico dell’azienda.
La causa è stata promossa avanti il Tribunale di Roma nel 2021; la sentenza del Tribunale è stata pronunciata in data 14 luglio 2021. La decisione della Corte di Appello di Roma risale al mese di dicembre 2022, con pubblicazione della sentenza nel mese di gennaio 2023. I tempi della decisione sono stati veloci così come richiesto dalle nuove direttive europee. Nulla di paragonabile rispetto al passato.
Biagio Cartillone