Il CdM del giorno 17/12/2013 ha approvato il testo del ddl Lorenzin , che ora sarà trasmesso in Parlamento per la definitiva approvazione, contenente una serie di norme tra cui la riforma degli Ordini Professionali esistenti (dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti) e la trasformazione dei vecchi collegi delle professioni sanitarie in Ordini professionali.
I collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI) vengono trasformati in ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. L’albo delle vigilatrici d’infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici. I collegi delle ostetriche/i vengono trasformati in ordini professionali delle ostetriche e i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. In questo ultimo Ordine potranno iscriversi in specifici albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i laureati abilitati all’esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.42.
Si tratta di un provvedimento, più volte rimaneggiato e approvato una prima volta il 26 luglio u.s., molto atteso dalle associazioni professionali non mediche
( rappresentative di 22 diversi profili sanitari ) e che coinvolge oltre 600.000 professionisti finora organizzati in collegi o semplici albi.
Tra i diversi compiti affidati ai nuovi ordini, intesi come enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale, le funzioni di maggiore interesse pubblico sono:
- promuovere e assicurare l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità dell’esercizio professionale e delle professioni, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della loro funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva
- verificare il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta e la pubblicità degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi
- vigilare sugli iscritti agli Albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito.
E’ dunque la seconda volta, dopo lo sfortunato tentativo dell’ultimo governo Prodi, e le mirabolanti promesse- mai mantenute- del governo Berlusconi, che in campagna elettorale aveva assicurato una immediata risoluzione del problema, che una riforma organica degli ordini delle professioni sanitarie giunge in dirittura di arrivo. Scontata la soddisfazione delle associazioni professionali ( con qualche distinguo da parte dei tecnici di radiologia nel cui ordine dovranno confluire profili diversi) che vedono nella loro trasformazioni in ordine un netto avanzamento in termini di status e di prestigio sociale e un affrancamento dalle professioni “maggiori” in primis i medici chirurghi e a seguire veterinari e farmacisti. Un provvedimento che tuttavia, a ben vedere, è ininfluente sul processo di legittimazione che una professione deve percorrere e che Wilenski, ha identificato in precisi steps. Fasi di sviluppo già ampiamente superate da tutte le professioni sanitarie e che pertanto premono per la istituzione dei loro ordini più per aspetti formali che sostanziali
- Avvio dell’attività come occupazione a tempo pieno
- Creazione di una scuola professionale a livello universitario
- Costituzione di una associazione da parte dei docenti e dei primi laureati
- Cambiamento del nome ed eventuale conflitto nei confronti di altri professionisti non considerati più competenti o adeguatamente qualificati ( avallo e protezione statale)
- Elaborazione di un codice deontologico
Invariato rimane dunque per il decisore politico il problema della reale utilità degli ordini professionali; e la domanda che sorge spontanea è la seguente: ai fini della tutela degli interessi pubblici sono gli ordini strumenti in grado di assolvere a tale compito in misura maggiore dei rispettivi collegi o albi? Orbene se noi analizziamo cosa è finora avvenuto con gli ordini preesistenti , in primis quello dei medici e degli odontoiatri, possiamo concludere che l’esercizio concreto di tali funzioni è stato estremamente modesto se non addirittura nullo.
Se infatti analizziamo le tre funzioni core degli ordini professionali: tutela del cittadino a fronte della asimmetria esistente con il professionista , ri-certificazione della laurea e magistratura verso i propri iscritti il bottino che possiamo trarre da questa azione di vigilanza attiva è ben magro . Vediamo perché:
- Per quanto attiene la tutela del cittadino è ovvio che la sede naturale di eventuali contenziosi è esclusivamente quella giudiziaria. L’investimento dell’ordine è secondario a un eventuale giudizio di colpa del sanitario e eventuali contenziosi extragiudiziari lasciano comunque il tempo che trovano. Singolare è che poi negli ordini manchino rappresentati proprio delle categorie che si vorrebbero tutelare
- Per quanto riguarda la ri-certificazione di titoli di laurea c’è da dire che il sistema attualmente vigente e recentemente implementato è basato sugli obblighi formativi da conseguire sotto forma di crediti nell’arco del triennio. Orbene i providers di tali pacchetti formativi possono essere una molteplicità di soggetti tra cui ASL, Ordini e organizzazioni private e pertanto gli ordini sono in condizioni di assoluta parità con gli altri erogatori. Il conteggio dei titoli effettivamente conseguiti da ciascun sanitario è tenuto da apposita società mentre eventuali sanzioni e il soggetto erogatore di eventuali penalizzazioni per i professionisti inadempienti sono ancora de definire
- Per quanto riguarda la terza funzione quella di magistratura nei confronti dei proprie iscritti, lo stallo è ancora maggiore in quanto l’ordine , onde prevenire eventuali azioni di rivalsa da parte del professionista, irroga le sanzioni solo dopo il terzo grado di giudizio del sanitario e quindi è completamente dipendente dai tempi e dalle decisioni della magistratura ordinaria.
La conseguenza logica di tali riflessioni è che se gli ordini esistenti non riescono a svolgere nessuna delle tanto decantate attività di interesse pubblico, non sembra sensato procedere alla istituzioni di nuovi. Sarebbe più logico continuare ad affidare ad albi o altre organizzazioni più leggere dal punta di vista organizzativo quei compiti che sono già attualmente svolte e rivedere al “ribasso” la stessa organizzazione dei vecchi ordini esistenti.
Il decisore politico dunque sta semplicemente assecondando la naturale tendenza delle professioni a uniformarsi agli standards, giustamente o ingiustamente, ritenuti di livello superiore per quel processo di isomorfismo mimetico che caratterizza tutte le organizzazioni che operano nel medesimo campo istituzionale. Una battaglia di emancipazione formale per acquisire uno status di rango superiore che è totalmente privo di reale utilità se il fine della riforma è quello della tutela degli interessi pubblici.
Roberto Polillo