1. Premessa.
Un grande storico del diritto, il francese Jacque Le Goff, in un suo libro del 2004 scrive: «il sociale che, nei fatti, ha imposto la sua presenza sulla scena sociale attende il suo riconoscimento in quanto tale. Che vuol dire? In cosa consiste questo riconoscimento? In cosa la sua tessitura? A che tipo di dinamica corrisponde il suo affiorare? La risposta passa per la presa in carico di tre livelli di analisi tanto ben distinti quanto strettamente intrecciati: il livello della rappresentanza globale della società…il livello dell’azione collettiva che conferisce senso al sociale…il livello della regolazione…» (J. Le Goff, Du Silence à la parole, Presse Universitaire de Rennes, 2004, p. 253).
Anche il fenomeno dei ciclo-fattorini che consegnano cibo a domicilio (meglio noti come riders) è un fenomeno sociale che attrae l’attenzione delle scienze sociali contemporanee. Un fenomeno che tende a crescere in modo esponenziale in tutto il mondo c.d. evoluto e che durante l’emergenza Covid-19 ha avuto una forte crescita. Quando un fenomeno sociale cresce, anche la sua rappresentanza sociale diventa visibile agli osservatori tramite – come ci spiega Le Goff –l’azione collettiva attraverso cui si manifesta e – di conseguenza – attraverso la sua regolazione sociale.
Ebbene, le più aggiornate ricerche sociali ci dicono che più di due terzi delle attività di lavoro tramite piattaforme è attualmente occupata dai riders, facendo di questo tipo di lavoro la principale fenomenologia del gig work. Non a caso, i riders, con sempre maggiore frequenza, sono protagonisti di azioni collettive di autotutela: mi limito a ricordare alcuni scioperi avvenuti in Italia fin dall’autunno del 2016 e le loro prime forme di organizzazione della rappresentanza sindacale. Si tratta di sindacati autonomi protagonisti in alcuni territori di iniziative di autotutela oppure di iniziative collaterali ai sindacati confederali tradizionali. Questa interrelazione ha portato il sindacato confederale tradizionale a farsi carico del problema di regolazione sociale di questo fenomeno e così il 18 luglio 2018, le parti firmatarie del CCNL Merci e Logistica (Associazioni del settore con Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt) hanno previsto una specifica regolazione per i riders. D’altronde, anche alcuni territori o aziende delle consegne a domicilio sono state ambito di contratti decentrati (per fare un esempio, il contratto aziendale Laconsegna s.r.l. firmato l’8 maggio del 2019).
Questa premessa mi pare necessaria per analizzare il CCNL «per i lavoratori che svolgono attività di consegna a domicilio attraverso piattaforme digitali» firmato il 15 settembre 2020 da AssoDelivery e UGL (da ora CCNL UGL). Questo contratto pone problemi a doppia rilevanza perché nascono sul piano delle relazioni industriali e si riflettono sul piano tecnico giuridico. In particolare, i problemi sono almeno 4: la concorrenza di due CCNL in uno stesso settore e la questione della rappresentatività degli agenti negoziali; la definizione del tipo di diritto in capo ai riders a essere remunerati per il loro lavoro; la qualificazione del lavoro dei riders come autonomo o subordinato; infine, il problema generale della base ideologica e normativa sottesa a questo CCNL.
2. Il problema della rappresentanza
Come detto, l’ambito di applicazione del CCNL UGL è riferito ai «lavoratori che svolgono attività di consegna a domicilio attraverso piattaforme digitali». Tuttavia, ho appena menzionato il vigente CCNL Merci e Logistica la cui disciplina è prevista «per la distribuzione di merci con mezzi quali cicli, ciclomotori e motocicli (anche a tre ruote) che avvengono in ambito urbano, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative (piattaforme, palmari ecc. …)». Sebbene il CCNL UGL abbia un ambito più ristretto rispetto all’altro perché riferito solo ed esclusivamente ai riders, non c’è dubbio che, limitatamente a queste figure, vigono due contratti nazionali. Nulla di nuovo. Purtroppo, il sistema italiano è affollato da decine di contratti nazionali di categoria che insistono su identici settori produttivi; da qualche giorno abbiamo due CCNL anche per i riders.
Il problema non sta tanto nell’efficacia soggettiva dei due contratti perché vige qui la regola tradizionale: le aziende associate alle rispettive associazioni firmatarie applicheranno il loro contratto e quelle prive di vincolo associativo sceglieranno quale applicare. Semmai, il problema deriva tutto e solo dall’art. 47-quater del decreto legislativo n. 81/2015 (norma introdotta nel 2019). Secondo questo articolo, al comma 1, «i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente». Insomma, questi contratti possono definire il compenso per rapporti di lavoro dei riders che – ecco il punto – sono assunti mediante contratti di lavoro autonomo.
Questa precisazione ci fa dire, allora, che i due CCNL non sono in concorrenza dal momento che quello per Merci e Logistica riguarda i riders assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre il CCNL UGL riguarda i riders assunti con contratto di lavoro autonomo. Quindi, non c’è il problema di scegliere quale fra i due contratti applicare; abbiamo però il problema di stabilire se il CCNL UGL è un contratto firmato da soggetti qualificati dal punto di vista della rappresentatività. La questione è rilevante perché la stessa norma di legge, al comma 2, stabilisce che «in difetto della stipula dei contratti…i lavoratori…non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate…[ma] deve essere garantito un compenso minimo orario…».
Nel prossimo paragrafo dirò qualcosa nel merito della norma sul compenso. Prima occorre stabilire se il CCNL UGL è da considerare un contratto qualificato dalla legge a prevedere un compenso in base alle consegne e non al tempo.
Sul punto il Ministero del Lavoro ha preso immediatamente posizione per mezzo di una lettera del Capo Ufficio Legislativo secondo il quale – in estrema sintesi – il CCNL UGL non sarebbe legittimato a disciplinare la materia perché non sottoscritto da organizzazioni sindacali dotate di «maggiore rappresentatività comparata». Inutile dire che siamo di nuovo di fronte a situazioni che già molte volte si sono determinate nel sistema di relazioni industriali italiano e che qualche volta ha coinvolto pure la giurisprudenza italiana (si pensi al caso delle cooperative su cui la sentenza della Corte costituzionale n. 51/2015). Mi sembra fuori discussione che la logica sottesa alla legge, tutte le volte (e sono tante) che rinvia alla contrattazione collettiva alcune funzioni normative (soprattutto se in deroga), sia quella di selezionare gli agenti negoziali sulla base della loro maggiore rappresentatività.
Ovviamente questo vale qualora ci dovessero essere più contratti collettivi in concorrenza, ma vale anche nei casi in cui l’alternativa sia fra un contratto collettivo che deroga oppure non contiene nessuna deroga alla legge. Insomma, se la logica è quella di stabilire che le deroghe contrattuali debbano avere il consenso maggioritario delle parti, mi sembra evidente che occorre chiedersi se – nel caso concreto – AssoDelivery è l’associazione delle piattaforme più rappresentativa e se UGL sia il sindacato dei lavoratori più rappresentativo.
Però, per effettuare questa valutazione occorre delimitare il perimetro entro cui verificare chi sono gli attori più rappresentativi sul versante delle imprese e su quello dei lavoratori. Sia ben chiaro che qui non stiamo definendo il campo di applicazione del contratto per stabilire quali sono le imprese obbligate ad applicarlo; la definizione della categoria di riferimento è essenziale per stabilire quali sono i soggetti legittimati a poter contrattare.
Ebbene, pur in assenza di dati oggettivi che misurino la rappresentatività, possiamo presumere che, nel settore delle piattaforme del settore food delivery, AssoDelivery potrebbe essere considerata la più rappresentativa. Tuttavia, questa presunzione riguarda il determinato ambito delle piattaforme del food delivery, non tutto il più generale settore delle consegne a domicilio. Questa precisazione è meritevole di attenzione perché proprio in apertura del CCNL UGL, le parti dichiarano che il contratto «regola l’attività di consegna di beni per conto altrui, svolta dai lavoratori autonomi…, attraverso piattaforme anche digitali…». Inoltre, nelle Definizioni dell’art. 1 del CCNL UGL, esse stabiliscono che le Piattaforme sono «le aziende che mettono a disposizione i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni» e i riders sono «i lavoratori autonomi che decidono di svolgere attività di consegna di beni per conto altrui, sulla base di un contratto con una o più Piattaforme». Insomma, a me pare che anche il CCNL UGL dichiari di voler regolare il lavoro nella specifica attività produttiva consistente nelle consegne a domicilio.
Se così è, allora occorre che la comparazione fra capacità rappresentativa degli attori negoziali debba essere effettuata con riferimento al settore produttivo che s’intende regolare, quindi a quello cui si riferisce sia il CCNL UGL sia quello Merci e Logistica che – come ho detto in precedenza – riguarda proprio lo stesso settore. Pertanto, è tutt’altro che scontato che AssoDelivery abbia una capacità rappresentativa nel settore delle consegne a domicilio superiore a tutte le associazioni d’imprese che, messe assieme, sono firmatarie del CCNL Merci e Logistica. AssoDelivery è libera di sottoscrivere un CCNL; se però ambisce a sottoscrivere un CCNL cui la legge devolve funzioni normative derogatorie deve assoggettarsi alla comparazione di rappresentatività con tutte le altre associazioni di imprese che dichiarano di operare nel settore delle consegne a domicilio, e non soltanto con quelle del food delivery. Questo perché il campo di applicazione dei CCNL non riguarda solo il food delivery.
Se poi passiamo al versante del sindacato dei lavoratori il discorso mi sembra decisamente più semplice perché, che si voglia prendere in esame l’intero settore delle consegne a domicilio oppure solo il food delivery, non c’è alcuna possibilità in diritto (oltre che di fatto) di poter considerare UGL sindacato con la maggiore rappresentatività rispetto a tutti gli altri sindacati. In altri termini, anche ammesso che considerassimo lo specifico settore del food delivery e, quindi, AssoDelivery come la più rappresentativa fra le imprese, in nessun caso potrà esserlo UGL con riferimento ai lavoratori per ragioni che sono talmente acquisite al patrimonio giurisprudenziale e amministrativo italiano che non serve indugiare oltre quanto già scritto dal Capo Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro. Pertanto, il primo problema si deve risolvere considerando illegittimo il CCNL UGL (nella parte in cui intende derogare al compenso minimo orario) per mancanza dei requisiti legali riferiti alla maggiore rappresentatività comparata.
3. Il problema del compenso
La ragione principale del CCNL UGL è data dalla disciplina del compenso, regolato negli artt. 10-13. Come già accennato in precedenza, la legge (l’art. 47-quater del d.lgs. n. 81/2015) permette ai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi di prevedere forme di remunerazione per il lavoro autonomo (il compenso) in mancanza dei quali «i lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale». Quindi, il CCNL UGL è l’unica via di fuga dall’applicazione dei minimi retributivi previsti dal contratto collettivo che – in questo caso – è proprio il CCNL Merci e Logistica.
Su questa base, l’art. 11 del CCNL UGL regola il «compenso minimo per consegna» stabilendo che «al rider sia riconosciuto un compenso minimo per una o più consegne, determinato sulla base del tempo stimato per l’effettuazione delle stesse. Tale compenso è equivalente a euro 10,00 (dieci/00) lordi l’ora. Nel caso in cui il tempo stimato dalla Piattaforma per le consegne risultasse inferiore ad un’ora l’importo dovuto verrà riparametrato proporzionalmente ai minuti stimati per le consegne effettuate».
Sul punto, il Ministero del Lavoro obietta l’illegittimità di una regola che non preveda un compenso minimo orario. A me sembra che l’obiezione mossa dal Ministero del lavoro nella citata lettera non colga nel segno perché parte dal presupposto che, in base alla legge, anche in caso di stipula di un contratto collettivo si debba garantire un compenso minimo orario. Invece i contratti collettivi sono autorizzati dalla legge a «definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione». Insomma, non c’è alcun riferimento al compenso minimo su base oraria; anche perché – ecco il punto da non trascurare – si tratta di contratti di lavoro autonomo, cioè prestazioni di opera, che mal di conciliazno con un compenso basato sul tempo di lavoro. Se, dunque, il presupposto della legge è l’opera autonoma da compensare (e non lavoro a tempo da retribuire) allora non si può chiedere al CCNL di fare ciò che non è dovuto.
Si tratta di un compenso determinato sulla base del «tempo stimato per l’effettuazione delle stesse» e il riferimento alla stima del tempo sembra sollevare dubbi. Il CCNL UGL prevede alcuni criteri che debbono essere presi in esame per stimare il tempo necessario alla consegna e, tenuto conto della natura autonoma del contratto, la questione non dovrebbe sollevare problemi.
Eppure, il problema deriva dall’ambiguità strutturale di questo contratto che – a sua volta – deriva dall’ambiguità strutturale della legge: questo lavoro dei riders deve essere remunerato in base al tempo oppure in base al compimento dell’opera (cioè la consegna della merce a domicilio)?
Il vero problema è che anche il CCNL UGL finisce per determinare un compenso in base al tempo e non alla consegna compiuta, tant’è vero che stabilisce che c’è una tariffa oraria (dieci euro lordi) per le consegne, tariffa che può essere proporzionata nel caso in cui la consegna duri meno di un’ora. In altre parole, il CCNL UGL ha previsto una retribuzione pari a 10 euro lordi per ogni ora di lavoro effettivo, coincidente con il tempo della consegna. Da questo punto di vista, il Ministero del Lavoro non dovrebbe avere nulla di che lamentarsi: il contratto prevede un compenso minimo orario. E non dovrebbe obiettare nulla sul punto specifico (cioè sul meccanismo di remunerazione) neanche la Corte di Cassazione posto che nella sentenza n. 1663/2019 anch’essa ha legittimato il sistema per cui un rider viene pagato solo e soltanto per il tempo di esecuzione della consegna del cibo a domicilio, esentando dal computo il tempo della disponibilità.
Quindi, il problema è proprio all’opposto di quello denunciato dalla lettera del Ministero del Lavoro: qui il compenso orario è perfettamente e chiaramente indicato; il problema sta proprio nel fatto che è indicato un compenso orario, calcolato effettivamente secondo il tempo di esecuzione del lavoro (per quanto un tempo stimato), per contratti di lavoro autonomo.
4. Il problema della qualificazione del rapporto di lavoro
Questo aspetto ci mette di fronte al terzo problema.
Si tratta del problema che impegna la dottrina italiana (e non solo), direi da un trentennio e che cominciò col problema della qualificazione del lavoro dei pony express e oggi si ripropone in modo ingombrante con riferimento ai riders. Non potendo qui riferire di un dibattito amplissimo di dottrina giuridica, mi preme stare al punto sollevato dal CCNL UGL e cioè – per dirle in estrema brevità – che le parti firmatarie hanno ostinatamente e ripetutamente dichiarato che i riders sono lavoratori autonomi; tanto ostinatamente quanto chiaramente, nei fatti, questi rapporti di lavoro sono equiparabili al lavoro subordinato o – quanto meno – a quello etero-organizzato. Per quanto è di mia conoscenza, non è mai accaduto che un Contratto collettivo dedicasse ben 8 articoli su 32 a precisare e ribadire che i rapporti di lavoro oggetto della regolazione sono rapporti di lavoro autonomo (cfr. artt. 1, 2, 3, 5 commi 2 e 3, 6 comma 2, 7, 8 comma 2 e, art. 10 comma 2).
Non mi soffermo sul fatto che nel CCNL UGL si dichiara in modo ambiguo che i riders possono essere ingaggiati con un contratto di opera (il lavoro autonomo classico ex art. 2222 c.c.) oppure con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ma richiamo l’attenzione sul fatto che l’autonomia dipende fondamentalmente da un solo fattore: la libertà del rider di accettare o rifiutare la chiamata alla consegna. Si prenda ad esempio l’art. 3, comma 2 del CCNL secondo cui «è riconosciuta ai rider la facoltà di rifiutare le proposte di consegna, nonché la possibilità di scegliere come, dove, quando e quanto rendersi disponibili; è riconosciuta ai rider la facoltà di connettersi o meno alle piattaforme software o applicazioni a sua discrezione; l’accesso del rider alla piattaforma software non comporta la garanzia di ricevere proposte di consegna».
Se l’autonomia del rider dipende da questo, allora non si comprende la ragione per la quale questo CCNL UGL non abbia voluto accogliere il principio ormai accolto dalla giurisprudenza secondo cui questo rapporto di lavoro riconosce la libertà di accettare o rifiutare di effettuare la consegna, ma nel momento in cui esegue la prestazione di consegna di merci a domicilio il rider svolge la prestazione quanto meno come collaborazione etero-organizzata, e perciò godendo della protezione garantita al lavoro subordinato. Infatti, possiamo dire che sia il CCNL UGL sia la giurisprudenza italiana concordano nel riconoscere questa libertà del rider; la differenza sta nel fatto che il CCNL UGL intende qualificare come autonoma la prestazione contrattuale di consegna della merce.
La domanda da porre ai firmatari di questo CCNL UGL è, allora, la seguente: se la Corte di Cassazione italiana (sentenza n. 1663/2019) ha stabilito che un rider – essendo collaboratore etero-organizzato – ha diritto alle tutele del lavoro subordinato limitatamente al tempo effettivo di consegna, in cosa si differenzia la prestazione del rider autonomo cui essi intendono riferirsi? Se il fondamento dell’autonomia cui il CCNL UGL si appella è già stato preso in esame dalla Cassazione italiana ma qualificando diversamente il contratto di lavoro, come pensano di giustificare il fatto di non riconoscere le tutele del lavoro subordinato al tempo effettivo di consegna ma limitarsi solo ad assicurare un compenso di 10 euro lordi all’ora effettiva di lavoro?
Il sospetto – anzi, l’impressione – è che la scelta fra autonomia o subordinazione (o etero-organizzazione) del lavoro dei riders dipenda, in definitiva, esclusivamente dalla scelta di non voler applicare le tutele del lavoro subordinato a tali lavoratori. Questo non si potrà fare perché il CCNL UGL è destinato a essere dichiarato illegittimo ogni qual volta un rider chiederà ad un Giudice del Lavoro di riconoscere il suo rapporto come lavoro subordinato (o etero-organizzato). C’è un solo elemento a sostegno del CCNL UGL ed è la base giuridica su cui esso si fonda, cioè le norme di legge introdotte in Italia nel 2019, e la cattiva o inconsapevole ideologia regressiva che la supporta.
5. Il problema ideologico della tutela dei riders
Siamo così al quarto e ultimo problema sul quale mi limito solo a una chiosa finale.
La domanda posta alle parti firmatarie del CCNL UGL andrebbe posta innanzitutto al Parlamento italiano che ha legittimato l’idea che vi possano essere consegnatari a domicilio tramite piattaforme come lavoratori subordinati, come lavoratori etero-organizzati (e fin qua gli effetti sarebbero gli stessi) oppure come lavoratori autonomi (al punto che poi il CCNL in esame li distingue finanche fra autonomi puri e co.co.co.).
È vero – si legge nei manuali di diritto del lavoro – che ogni attività umana può essere svolta in modo autonomo o subordinato. La differenza dipende dal modello di organizzazione di quella attività di lavoro. Sennonché, un rider lavora in un unico modo e questo modo – lo conferma anche la Magistratura del lavoro – è subordinato o etero-organizzato, in ogni caso con le tutele del lavoro autonomo. Ma allora a che cosa serve prevedere per legge che un ciclo-fattorino possa essere anche lavoratore autonomo? A quale autonomia particolare ha pensato un improvvido legislatore?
Forse si tratta di un omaggio a un’ideologia diffusa favorevole alla estensione di alcune tutele previste per il lavoro dipendente anche al lavoro autonomo. Il CCNL UGL prova a fare proprio questo, prevedendo tutele in materia di sicurezza sul lavoro, diritti di formazione, diritti sindacali. Non intendo discutere nel merito le singole protezioni ma solo prendere atto che si tratta effettivamente di diritti per lavoratori autonomi. Ma non possiamo analizzare questo catalogo di diritti senza osservare da vicino la platea dei destinatari e scoprire che i lavoratori autonomi che richiedono protezione sono niente altro che lavoratori economicamente, organizzativamente e contrattualmente deboli. Soprattutto, sono lavoratori che richiedono protezione perché è l’organizzazione del processo produttivo impostata sull’estrazione di valore dal lavoro altrui. Altrimenti, come spiegare un lavoro autonomo che in fondo è remunerato a tempo, com’è nel caso del CCNL UGL? La libertà di scelta su cui viene basata l’autonomia di questi lavoratori è solo una cattiva ideologia che nasconde un’organizzazione di estrazione di valore dal tempo di lavoro altrui.
L’ideologia del lavoro libero è stata la cattiva ideologia contro cui si è mosso il movimento sindacale fin dalle sue origini e che il diritto del lavoro ha dovuto assumere come sua base. L’ideologia della libertà del lavoro, l’ideologia dei lavoratori liberi di scegliere, sta alla base di un ambiguo apparato normativo su cui possono germogliare anche fenomeni regolativi apparentemente progressivi ma effettivamente regressivi. Un rider sceglie di mettere il suo tempo di lavoro a disposizione di un’organizzazione ed è questa organizzazione che la Legge (o il Contratto) dovrebbe riconoscere come condizione materiale di estrazione di valore. Il resto è falsa rappresentazione della realtà.
Dunque, chi giustamente muove obiezioni al CCNL UGL rammenti di muovere obiezioni anche a questa ideologia.
Sannicandro di Bari, 23 settembre 2020
Vincenzo Bavaro – Università di Bari Aldo Moro