Per le pensioni con Indennità Integrativa speciale separata, la percentuale di variazione viene determinata sull’indennità stessa e sulla pensione. La somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima), introdotta a regime dalla L. 127/07, non è perequabile; rimane pertanto invariata nel suo importo; l’incremento della perequazione, incidendo sul trattamento minimo, determina invece un aumento del limite di reddito utile ad ottenerlo, che rimane stabilito per il 2010, in via definitiva, in € 9.114,00, salvo norma di salvaguardia. Infine per i pensionati il cui assegno è di importo superiore a 3 volte il minimo (1.382,92) e fino a 5 volte (2.304,85), con il 31 dicembre scadrà l’applicazione del 100% della variazione sopra riportata. Tale disparità di trattamento è motivo di una rivendicazione su cui la Fnp insiste e su cui continuerà a premere anche nel prossimo anno. (LF)
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