Durante l’emergenza pandemica, illegittimo licenziare il dirigente al pari degli altri dipendenti. Lo afferma il tribunale di Roma.
In particolare, l’art. 46 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha introdotto una disposizione generale che vieta il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto all’emergenza sanitaria del Covid 19. Questo divieto è tuttora in vigore, per le plurime e successive proroghe legislative che via via sono intervenute nel tempo a causa del perdurare della pandemia. La norma testualmente prevede che “…, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604”.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza della fine del mese di febbraio 2021, ha dichiarato che nel divieto di licenziamento per motivi economici rientrano anche i dirigenti che non possono essere licenziati al pari degli operai, degli impiegati e dei quadri. Per il Tribunale di Roma questa lettura della norma è imposta dai principi di uguaglianza previsti dalla nostra Costituzione. La norma non è stata rimessa alla Corte Costituzionale ma il tribunale l’ha disapplicata per contrasto con la nostra Costituzione.
Per l’interesse che questa pronuncia riveste, pubblichiamo l’ordinanza del Tribunale di Roma nella sua interezza.
Biagio Cartillone