Raffaella Vitulano
La Commissione europea ha approvato un piano italiano di aiuti agli investimenti sotto forma di crediti d’imposta nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, ossia nelle regioni svantaggiate del paese. Il regime concerne le imprese di tutti i settori, ad eccezione del settore dei trasporti e di quello dell’agricoltura, che formeranno oggetto di una decisione distinta. Le misure rispondono ad obiettivi di sviluppo regionale.
Il regime, che scadrà il 31 dicembre 2006, ha una dotazione annua di circa 4,6 miliardi di ¬ (9.000 miliardi di lire) ed ha per oggetto gli investimenti in beni materiali e immateriali ammortizzabili. L’aiuto è erogato agli investimenti netti determinati come differenza tra:
– gli investimenti lordi di un’impresa in nuovi beni strumentali (fabbricati, impianti,…) durante un determinato periodo di riferimento e
– l’importo dei beni strumentali ceduti o dismessi e degli ammortamenti dedotti dall’impresa durante lo stesso periodo di riferimento.
Gli aiuti sono concessi sotto forma di crediti d’imposta, con intensità massime equivalenti a quelle stabilite dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale, più precisamente:
– 50% per la regione Calabria
– 35% per le regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia
– 20% per le regioni Abruzzo e Molise
– 8% per le altre regioni incluse tra quelle ammissibili agli aiuti a finalità regionale.
Le intensità di aiuto possono essere maggiorate – fino al 15%, secondo le regioni – per le piccole e medie imprese.
Per essere ammissibili agli aiuti all’investimento disposti dal regime, i beneficiari devono soddisfare le condizioni seguenti:
– gli investimenti dovranno essere finanziati mediante apporto minimo, da parte del beneficiario, di risorse proprie esenti da qualsiasi aiuto fino a concorrenza del 25%;
– gli aiuti all’investimento iniziale del presente regime sono subordinati al mantenimento dell’investimento in causa per un periodo minimo di cinque anni;
– le imprese in difficoltà sono escluse dal beneficio degli aiuti suddetti;
– gli investimenti di sostituzione sono esclusi dal regime;
– le spese ammissibili al beneficio dell’aiuto possono comprendere anche categorie di investimenti immateriali (brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti o di processi produttivi).
Il regime non è cumulabile con altri regimi di aiuti.