Il Ddl C. 1532 (“Ddl Lavoro”) si coniuga con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023, che indica tra i provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2024-2026 due disegni di legge recanti, rispettivamente, misure a sostegno delle politiche per il lavoro- oggetto della consultazione e interventi in materia di disciplina pensionistica. Il contenuto del provvedimento evidenzia che il disegno di legge C. 1532 si compone di articoli che appaiono prevalentemente riconducibili a detti ambiti materiali, ancorché il titolo del provvedimento richiami esclusivamente disposizioni in materia di lavoro. Specifici interventi relativi a politiche del lavoro, con una serie di misure che disciplinano diversi aspetti del rapporto di lavoro, anche al fine di rafforzare le tutele dei lavoratori, e a misure di carattere previdenziale e pensionistico. In tale quadro, si rileva che progressivamente l’articolato disciplina l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura, e successivamente l’articolo che reca modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che ripristina la tripartizione nell’ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che caratterizza, anche in ambito internazionale, l’approccio alle materie della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La modifica normativa consente di mantenere la composizione della Commissione come recentemente aggiornata dal jobs act, prevedendo però che i predetti componenti possano partecipare ai lavori senza diritto di voto, conservandone pienamente il ruolo consultivo. Di seguito articolato riguarda le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che possono presentare interpello in materia di salute e sicurezza. La finalità sottesa alla disposizione è quella di rendere conforme l’interpello disciplinato dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a quello previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nonché di ovviare alla difficoltà di definire il requisito della qualificazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come organizzazioni «comparativamente più rappresentative»: si propone pertanto di sostituire tale locuzione con la seguente: «maggiormente rappresentative», per qualificare le organizzazioni che possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli quesiti sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Riferendosi alle politiche del lavoro esse si traducono nel riconoscimento di ammortizzatori sociali e nell’accompagnamento a nuovi percorsi occupazionali, modificando la disciplina della sospensione dei trattamenti di integrazione salariale in caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo e introducendo modifiche alla normativa relativa alla costituzione dei fondi di solidarietà bilaterali, applicabili ai fondi costituiti a partire dal 1° maggio 2023, prevedendo il trasferimento ai fondi di nuova costituzione delle risorse dei fondi integrazione salariale (FIS).In merito a tale modifica si auspica alla funzione della bilateralità di trovare applicazione anche ad uso di sussidiarietà tra lavoratori e lavoratrici nella necessità di maggiori congedi parentali per sostenere la flessibilità lavorativa e conciliativa tra i tempi di vita e lavoro. Si rileva che con disposizioni volte a favorire il reinserimento occupazionale, si prolunga il termine per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori in attività di pubblica utilità nella prospettiva auspicata di andare a termine di tale strumento di sostegno sociale in linea con l’obiettivo di occupazione nell’ambito dei circuiti istituzionali potenziati.
Gli interventi riferiti alla disciplina dei rapporti di lavoro modifica in meglio la normativa applicabile ai contratti di somministrazione di lavoro con l’obiettivo di eliminare i limiti quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori, e contemporaneamente si modifica la disciplina del periodo di prova al fine di stabilirne una durata minima legale parametrata alla durata del rapporto di lavoro. Si ricorda che l’articolo interviene sulla disciplina delle comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile ponendo nel contempo l’auspicato ordinamento di tale modalità di lavoro possa aver un potenziamento che presuppone una notevole capacità organizzativa e partecipativa sia da parte del management che dei lavoratori e lavoratrici per ottimizzare la partecipazione per obiettivi ; importante l’estensione dell’ambito di utilizzazione delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 110, lettera c), della legge n. 205 del 2017 per consentirne la destinazione a tutte le tipologie di apprendistato e non solo all’apprendistato professionalizzante ; si introducono una nuova fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore in caso di assenza ingiustificata oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, superiore a cinque giorni.* sarebbe stato da preferire un “ritorno” a un modello similare a quello già sperimentato con l’art. 4 c. 17 e ss. l. 28 giugno 2012, n. 92. Infatti, la disciplina prescritta dalla Legge Fornero, senza prevedere automatismi e servendosi, piuttosto, dello schema civilistico dell’avveramento della condizione (artt. 1358 e ss. c.c.), tipizzava, ai fini della risoluzione del rapporto, uno specifica condotta del lavoratore, inequivocabilmente espressiva della sua volontà di concludere il contratto («19. Nell’ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione di cui al comma 18, il rapporto di lavoro si intende risolto, per il verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il lavoratore non aderisca, entro sette giorni dalla ricezione, all’invito a presentarsi presso le sedi di cui al comma 17 ovvero all’invito ad apporre la predetta sottoscrizione, trasmesso dal datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero qualora non effettui la revoca di cui al comma 21») ovvero, per dirla come la costante giurisprudenza formatasi in tema di dimissioni per “fatti concludenti”, un comportamento tale «da esternare esplicitamente, o da lasciar presumere (secondo i principi dell’affidamento), una sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro » (fra le molte, Cass.,10 ottobre 2019, n. 25583).
Una parte importante è dedicata agli obblighi contribuitivi connessi alle prestazioni lavorative con disposizioni che disciplinano le attività dell’INPS volte a promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi; INPS e INAIL, a determinate condizioni, possano consentire il pagamento rateale di debiti per contribuiti, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli enti della riscossione; contemporaneamente si offrono misure per il potenziamento delle attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi non versati , modificando la disciplina relativa alla notificazione delle controversie in materia contributiva riferita ai casi in cui INPS è parte convenuta.
A supporto delle attività svolte nell’ambito delle politiche per il lavoro e per la previdenza, è consentito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alle sue società e agli enti vigilati e alle società in house di avvalersi di INPS Servizi S.p.a creata per sostenere la mole di lavoro che in capo agli enti vigilati si è notevolmente arricchita. In quanto alla tematica del lavoro per ciò che attiene alla formazione al lavoro, si recano disposizioni per potenziare i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento coinvolgendo il Ministero dell’istruzione e del merito ma non coinvolgendo il Ministero dell’università e ricerca che comunque in tal versante è legislativamente coinvolte soprattutto per la funzione di alta formazione e di collegamento con le recenti norme che attengono alla creazione delle Fondazioni.
In ambito previdenziale si prevede l’apertura in via strutturale dei termini per l’adesione alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali costituita presso l’INPS; uniforma i tempi di presentazione delle domande di accesso all’APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto e introdotte modifiche alla disciplina della rendita vitalizia, al fine di prevedere l’imprescrittibilità del diritto del lavoratore a chiedere il riconoscimento a fini pensionistici dei periodi per i quali sia stato omesso il versamento dei contributi, dopo che ne sia intervenuta la prescrizione e, infine, una disposizione di carattere organizzativo in materia di svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali privatizzati.
Sottolineo che il provvedimento reca disposizioni in materia di politiche sociali. In particolare, si estende alle forme associative comunali la deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali già prevista in favore dei comuni, e si prevede l’istituzione, nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, un tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali. Si reca modifiche al Codice del Terzo settore per agevolare la partecipazione alle assemblee degli enti mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione e la votazione per via elettronica. Viene introdotto, inoltre, un termine per la ricostituzione del numero minimo di associati da parte delle reti associative iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, che in buona sostanza valorizza l’associazione appartenente.
Alessandra Servidori, presidente nazionale dell’associazione Studi e Ricerche TUTTEPERITALIA