La risoluzione di un contratto di lavoro “in seguito al rifiuto da parte del lavoratore di acconsentire a una modifica unilaterale e sostanziale, a suo svantaggio, degli elementi essenziali di tale contratto, costituisce un licenziamento ai sensi della direttiva sui licenziamenti collettivi”. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue.
La Corte ricorda che i licenziamenti si caratterizzano per la mancanza di consenso da parte del lavoratore. Il fatto di considerare che “la mancata accettazione da parte di un lavoratore di una riduzione salariale del 25% non rientri nella nozione di licenziamento priverebbe la direttiva della sua piena efficacia, pregiudicando la tutela dei lavoratori”.