SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 12 marzo 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.15.
Misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA.
C. 2285 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Andrea VOLPI (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2285, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA, approvato dal Senato.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, con riferimento agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l’articolo 1 dispone che l’amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. può incrementare le risorse da trasferire all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.A., fino a 400 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da ILVA in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato.
Più in particolare, l’articolo 1, composto da un unico comma, integra l’articolo 39 del decreto-legge n. 19 del 2024, il quale, al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, dispone che l’amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. può trasferire all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia (ADI) S.p.A., su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, incrementabili – come da modifica introdotta dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024, che ha aggiunto un secondo periodo all’articolo 39 – di ulteriori 150 milioni. La norma in esame interviene proprio su quest’ultima modifica, disponendo che la soglia di tale incremento è ora innalzata fino a 400 milioni di euro.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene per annunciare il voto contrario del suo gruppo. Rileva che il Governo, con il provvedimento in esame, affronta dalla coda una vicenda complessa, come quella riguardante l’ex ILVA di Taranto, anziché risolvere il problema partendo dalla testa di esso. Esprimendosi a nome del suo gruppo, ritiene che sul tema della continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA si debba aprire grande dibattito. Aggiunge che ciò, al contrario, viene impedito dall’approccio che assume il Governo con il decreto in esame. Conclude ribadendo il voto contrario del gruppo del Partito Democratico.
Francesco MARI (AVS) annuncia il voto contrario del suo gruppo.
Dario CAROTENUTO (M5S) interviene per dichiarare il voto contrario del suo gruppo.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) interviene annunciando il suo voto contrario.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva, ai sensi dell’articolo 126-ter del Regolamento, il disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.
Ricorda inoltre che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni. Le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione; un proponente per ciascuna relazione di minoranza, può partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione.
Segnala altresì che, ai sensi dell’articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza. Al riguardo fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità; a tale ultimo riguardo segnala come l’articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisca che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall’articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell’Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all’oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).
Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore saranno trasmessi alla XIV Commissione unitamente alla relazione approvata, e potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
Ricorda, infine, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell’espressione del parere. I pareri espressi dalle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento.
Invita quindi la relatrice, onorevole Tenerini, a svolgere la relazione introduttiva.
Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimersi, in sede consultiva, sul disegno di legge C. 2280, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024, già approvato dal Senato.
Con riferimento alla legge di delegazione europea, di cui oggi la Commissione avvia l’esame, ricorda preliminarmente che essa, unitamente alla legge europea, consente il periodico aggiornamento dell’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea, sulla base della legge n. 234 del 2012. In particolare, la legge di delegazione europea, come previsto dagli articoli 29 e 30 della legge n. 234, reca esclusivamente le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale. Nell’esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché di eventuali ulteriori specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi.
Passando al contenuto del disegno di legge in esame, rileva che esso si compone di ventisei articoli, divisi in tre Capi, e di un Allegato A. L’articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 18 direttive, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale a 19 regolamenti europei, mentre l’annesso Allegato A, che originariamente elencava 15 direttive da recepire con decreto legislativo, a seguito dell’esame presso il Senato contiene ora 22 direttive, da recepire con la delega conferita dall’articolo 1 e da attuare secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di carattere generale indicati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
Ricorda che il disegno di legge in esame è stato presentato il 3 ottobre 2024 in prima lettura al Senato (A.S. 1258). L’iter in Commissione ha avuto inizio il 9 ottobre 2024 ed è terminato il 25 febbraio 2025. L’Assemblea del Senato ha approvato il testo in prima lettura il 27 febbraio 2025, data nella quale è stato trasmesso alla Camera dei deputati.
Con riferimento all’articolato del disegno di legge, in relazione alle materie di interesse della XI Commissione, segnala l’articolo 11, inserito durante l’esame in sede referente presso il Senato, che reca princìpi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, «relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali». Tali principi e criteri direttivi si aggiungono a quelli generali (ove inerenti) posti dall’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento all’esercizio di deleghe per il recepimento di direttive dell’Unione europea.
La direttiva in oggetto è intesa, mediante la definizione di diritti minimi, a migliorare le condizioni di lavoro e la protezione dei dati personali delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, garantendo la corretta determinazione della loro situazione contrattuale, promuovendo la trasparenza, l’equità, la sicurezza e la responsabilità nella gestione algoritmica del lavoro mediante piattaforme digitali e migliorando la trasparenza del lavoro mediante le medesime piattaforme, anche in situazioni transfrontaliere, favorendo nel contempo le condizioni per la crescita sostenibile delle piattaforme in oggetto nell’Unione europea. Segnalo che il termine per il recepimento della presente direttiva è posto al 2 dicembre 2026; evidenzio, inoltre, che l’articolo 29, paragrafo 4, della direttiva consente, secondo i criteri ivi previsti, che il recepimento sia affidato, da parte dello Stato membro, alle parti sociali.
I princìpi e criteri direttivi specifici di cui al presente articolo 11 sono stabiliti dalle lettere da a) ad i) del comma 1, mentre il comma 2 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.
I princìpi e criteri specifici di cui alle summenzionate lettere da a) ad i) prevedono di: a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della suddetta direttiva (UE) 2024/2831; si ricorda che il citato capo V-bis concerne la tutela dei lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali; le piattaforme digitali sono ivi definite come «i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione»; b) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente alla definizione posta dalla citata direttiva (UE) 2024/2831; c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione contrattuale (o occupazionale) delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali; d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali; e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi; f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali e i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali, nonché, su richiesta, le autorità nazionali competenti, in merito all’uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati; g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare lo svolgimento sia della valutazione dell’impatto delle decisioni individuali, prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati, sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali sia del cosiddetto riesame umano delle medesime decisioni; h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all’individuazione di misure di prevenzione, costituite da canali di segnalazione efficaci, contro la violenza e le molestie; i) individuare e regolamentare, eventualmente anche facendo riferimento all’osservatorio di cui all’articolo 47-octies del citato capo V-bis del decreto legislativo n. 81 del 2015, le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti alla disciplina del lavoro mediante piattaforme digitali.
Con riferimento all’elenco di direttive europee contenuto nell’Allegato A, in relazione alle materie di interesse della XI Commissione, segnala in primo luogo la direttiva (UE) 2023/2668 che inserisce una serie di novelle nella direttiva 2009/148/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un’esposizione all’amianto durante il lavoro. L’aggiornamento è stato operato sulla base dell’esperienza acquisita e dell’evoluzione tecnologica; si è inteso ridefinire un livello uniforme di prescrizioni minime, volte a garantire un migliore standard di salute e sicurezza e a ridurre le differenze nella protezione dei lavoratori tra gli Stati membri dell’Unione europea. Le novelle riguardano, tra gli altri profili, i limiti massimi di esposizione dei lavoratori all’amianto e le relative modalità di misurazione, gli elementi informativi della notifica preventiva, relativa alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti all’amianto, la procedura di individuazione – prima dell’esecuzione di lavori relativi a locali – dell’eventuale presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti all’amianto. Il termine finale di recepimento della direttiva in commento è posto al 21 dicembre 2025, anche se, per il recepimento di alcune novelle, relative alla misurazione della concentrazione nell’aria di fibre di amianto e ai limiti massimi della concentrazione medesima, è posto il termine successivo del 21 dicembre 2029. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/148/CE, gli Stati membri possono applicare o introdurre disposizioni che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori (rispetto alla disciplina in oggetto).
Sempre nell’ambito del richiamato Allegato A, si segnala, quindi, la direttiva (UE) 2024/1499 del 7 maggio 2024, che reca norme riguardanti i cosiddetti organismi per la parità, in materia di parità di trattamento: tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica; tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale; e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e con riferimento all’accesso a beni e servizi, nonché alla loro fornitura. L’atto normativo in esame modifica la direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, e la direttiva 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. La direttiva trae origine dalla proposta della Commissione europea COM(2022) 689 del 7 dicembre 2022, ed il relativo termine di recepimento ad opera degli Stati membri è fissato al 19 giugno 2026.
Segnala inoltre la direttiva (UE) 2024/1500 del 14 maggio 2024, che reca norme riguardanti i cosiddetti organismi per la parità, nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego. L’atto normativo in esame modifica la direttiva 2006/54/CE, che attua il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; e la direttiva 2010/41/UE, sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio. La direttiva trae origine dalla proposta della Commissione europea COM(2022) 688 del 7 dicembre 2022, ed il relativo termine di recepimento ad opera degli Stati membri è fissato al 19 giugno 2026.
Segnala infine la direttiva (UE) 2024/1233, che procede alla rifusione della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Ricordo che nell’ordinamento dell’Unione europea, la rifusione consiste nell’adozione di un nuovo atto, che sostituisce il provvedimento precedente ed opera alcune modifiche alla disciplina già posta da quest’ultimo. La citata direttiva oggetto di sostituzione ha definito sia la disciplina procedurale per il rilascio di un permesso unico di soggiorno per motivi di lavoro sia un quadro di diritti, relativi, in parte, ai soli titolari del suddetto permesso unico e, in altra parte, anche ai titolari di un permesso di soggiorno rilasciato a fini diversi dall’attività lavorativa e che consenta di lavorare nello Stato in questione. Le modifiche principali operate dalla direttiva sostitutiva consistono nella ridefinizione di alcuni profili della procedura amministrativa relativa al permesso unico, nel riconoscimento del diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso suddetto, nella limitazione della revocabilità del permesso unico a causa di disoccupazione sopravvenuta, nell’introduzione di norme relative – con riferimento ai lavoratori stranieri e ai relativi datori di lavoro – alle attività di monitoraggio, di valutazione e di ispezione, alle sanzioni, all’agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso. Le disposizioni relative alla parità di trattamento dei lavoratori stranieri costituiscono invece una sostanziale conferma di quelle già poste dalla citata direttiva del 2011. Il termine per il recepimento delle modifiche normative rispetto alla citata direttiva 2011/98/UE è posto al 21 maggio 2026.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti sarà stabilito nell’ambito dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocato per la giornata odierna. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 12 marzo 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.20.
Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.
(Esame del documento conclusivo e rinvio).
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica.
Comunica che ha predisposto, a conclusione delle audizioni contemplate nel programma dell’indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro, una proposta di documento conclusivo (vedi allegato 2), che è già stata trasmessa ai componenti la Commissione. Segnala di aver ricevuto, da parte di alcuni deputati della Commissione, la comunicazione dell’intenzione di svolgere un supplemento di studio del documento conclusivo, al fine anche di proporre eventuali osservazioni, modifiche o integrazioni dello stesso.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) dichiara di aver letto la proposta di documento conclusivo e, a nome del suo gruppo, ringrazia la Presidenza e gli uffici della Commissione per la predisposizione del testo. Ritiene che il documento contenga una adeguata sintesi dei molti interventi e contributi pervenuti nel corso dell’indagine conoscitiva. Segnala, inoltre, che condivide in larga parte l’analisi dell’indagine compiuta nel documento. Aggiunge, tuttavia, che il suo gruppo, allo scopo di pervenire all’approvazione condivisa del documento conclusivo, intende avanzare, in tempi rapidi, alcune proposte integrative del documento finale.
Walter RIZZETTO, presidente, concordando con la tale proposta, invita i deputati che intendessero avanzare richieste di modifica o integrazione della proposta di documento conclusivo a farle pervenire entro lunedì della prossima settimana. Rinvia, quindi, il seguito dell’esame del documento conclusivo ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 12 marzo 2025. — Presidenza del vicepresidente Marco SARRACINO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 15.
5-03565 Malavasi: Iniziative volte a promuovere l’adozione di fissativi istologici innovativi, che garantiscano la salute e sicurezza dei lavoratori, in sostituzione della formaldeide.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, evidenziando come essa sia tuttavia estremamente sintetica. Segnala che, con l’interrogazione in titolo, ha inteso porre l’attenzione sull’utilizzo della formalina, il fissativo istologico maggiormente utilizzato per la conservazione dei tessuti nell’ambito dell’anatomia patologica. Evidenza che la formalina è una soluzione acquosa a base di formaldeide, sostanza che è stata riconosciuta come cancerogena, tossica e allergenica dal Regolamento CE n. 1272/2008, modificato dal Regolamento UE n. 605/2014. Rileva che sono quasi un milione gli operatori sanitari sul territorio europeo esposti quotidianamente alla formaldeide, con un rischio di cancro cinque volte maggiore. Fa presente che, nonostante tali rischi, si continua a giustificare l’utilizzo della formaldeide sostenendo che non ci sia una sicura ed efficace alternativa. Evidenzia, tuttavia, che tale soluzione esiste: si tratta del Glyoxal Acid-Free (GAF). Segnala che il GAF, come evidenziato dalla risposta del Governo, è stato brevettato in Europa e negli Stati Uniti. Il brevetto per l’utilizzo in Italia termina nel 2036: è dunque possibile farne un uso alternativo già oggi. Rileva che il GAF, trattandosi di una sostanza non volatile, non rilascia agenti ed è privo di sostanze cancerogene. Segnala, peraltro, che tale sostanza nasce anche dalla ricerca di uno spin off all’interno dell’Università degli studi di Torino, dunque in un contesto pubblico e libero da interessi privati.
Ritiene necessario, pertanto, un incentivo per ridurre gli agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro, come già prescrive l’articolo 235 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Aggiunge, inoltre, che le evidenze scientifiche sui nuovi fissativi e i diversi studi compiuti su di essi, ne hanno confermato l’efficacia con benefici sociali ed ambientali legati alla salute dei lavoratori. Richiama, infine, la necessità che il Ministero compia maggiori controlli e verifiche nei contesti lavorativi ove si continua ad utilizzare la formaldeide. Conclude affermando che sia necessario incentivare la sostituzione della formalina per tutelare sempre più la salute dei lavoratori e garantire ad ognuno di essi di poter lavorare in un contesto che non metta a rischio la loro salute.
5-03670 Soumahoro: Iniziative volte a contrastare gli incidenti mortali sul lavoro.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, ringrazia il Governo per la risposta ed esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore Fabrizio Casafina, che, nella mattina di lunedì 3 marzo 2025, è morto dopo essere rimasto schiacciato dal cancello d’ingresso posto nel piazzale dell’azienda in cui lavorava. Dichiara che le morti sul lavoro sono un dramma che deve unire tutta la società. Ciò, vieppiù, perché l’andamento dei dati sulle vittime nei luoghi di lavoro restituisce la consapevolezza di essere davanti ad un generale quadro di inadeguatezza nella risposta a tale fenomeno. Evidenzia che ogni morte sul lavoro rappresenta una sconfitta per tutti. Non si può accettare che un lavoratore o una lavoratrice esca da casa al mattino per andare a lavoro e non vi faccia più ritorno. Non è accettabile che i loro familiari non li possano più riabbracciare la sera. Dichiara che non si stancherà di sottolineare l’urgenza di introdurre un articolato piano per contrastare le morti nei luoghi di lavoro. Rileva che il Governo ha evidenziato nella risposta le attività che la Regione Lazio, nella quale si è verificato l’episodio dell’interrogazione in titolo, sta compiendo, ma evidenzia che serve un coordinamento nazionale per mettere in rete tutte le iniziative sul tema. Conclude, richiedendo l’attivazione del Piano nazionale sulla prevenzione e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadendo che casi come quello di Fabrizio Casafina dimostrano ancora l’inadeguatezza delle attuali politiche.
5-03675 Marianna Ricciardi: Sulla necessità di emanare circolari esplicative sulla possibile cumulabilità dell’assegno ordinario di invalidità con la Naspi.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Marianna RICCIARDI (M5S), replicando in videoconferenza, ringrazia il Governo per la risposta, dichiarando che con l’interrogazione in esame ha inteso evidenziare quale debba essere la corretta fruizione dell’assegno ordinario di invalidità e della Naspi, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Segnala, infatti, che la Cassazione con l’ordinanza n. 4724 del 23 febbraio 2025, ha ritenuto che l’assegno ordinario di invalidità e la indennità Naspi non siano qualificabili come obbligazioni alternative. Conseguentemente, il diritto di opzione può essere esercitato al momento della presentazione della domanda di Naspi o successivamente senza che sussista un termine di decadenza per l’esercizio di tale diritto.
Auspica, pertanto, che vengano emanate le necessarie circolari esplicative sulla corretta fruizione delle due prestazioni. Rileva che, anche in linea di principio, sarebbe irragionevole sostenere che l’assegno ordinario di invalidità possa cumularsi con lo stipendio e non, invece, con la Naspi. Conclude chiedendo che si intervenga rapidamente, anche per capire quali siano le ragioni per le quali l’Inps non abbia ancora inteso recepire l’orientamento della Cassazione in materia.
Marco SARRACINO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.20.
COMITATO DEI NOVE
Martedì 11 marzo 2025.
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153-202-844-1104-1128-1395-A/R.
Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.