SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.45.
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 2245 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2245, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 202 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un’analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, evidenzia che si soffermerà sulle norme di diretto interesse della XI Commissione.
Segnala, anzitutto, l’articolo 1, che reca numerose disposizioni in materia di pubblica amministrazione, riferite in particolare alle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni e al personale.
L’articolo 1, comma 1, disciplina il periodo entro cui le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare, a regime, le facoltà assunzionali, incluse quelle ad esse attribuite da speciali disposizioni di legge; precisa, poi, il regime transitorio per le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni, relative ad annualità precedenti al 2025 e non ancora esercitate.
Il comma 1-bis stabilisce che, a decorrere dall’anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell’università e della ricerca hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025 e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026, relativamente alle cessazioni verificatesi nell’anno 2023, entro il 31 dicembre 2027.
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2025 la non applicazione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria riguardanti i dipendenti pubblici e i soggetti titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Il successivo comma 3 prevede, quindi, in coordinamento con le novelle di cui al comma 2, un differimento al 31 dicembre 2025 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora.
Il comma 4 consente fino al 31 dicembre 2025 all’Avvocatura dello Stato di avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando senza dover ricevere il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza ed in deroga all’attuale limite del 25 per cento.
Il comma 10-bis differisce al 31 dicembre 2025 il termine entro cui è possibile bandire concorsi pubblici in deroga all’obbligo di previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria. Il comma 10-decies consente analoga deroga, fino al 31 dicembre 2026, in riferimento ad alcune assunzioni da parte di enti territoriali finalizzate alla stabilizzazione di personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti.
Nell’ambito delle disposizioni relative alle proroghe di termini in materia di competenza del Ministero dell’interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’articolo 2, comma 1, lettera b), estende a tutto il 2025 la disapplicazione dell’ordinario meccanismo di finanziamento dell’area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2025 la validità di graduatorie, approvate nel corso del 2023, di concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella qualifica di vigile del fuoco o di vice direttore tecnico-scientifico.
Il comma 5, lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L’articolo 2-bis prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l’anno 2025.
Nell’ambito delle disposizioni relative alle proroghe di termini in materia di salute, l’articolo 4, comma 3, consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, anche per l’anno 2025, alcuni strumenti straordinari per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall’ordinamento. Si tratta, in particolare, del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Il comma 3-bis novella la disciplina transitoria volta alla stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In particolare, il termine per il conseguimento dei requisiti per la predetta stabilizzazione, già fissato al 31 dicembre 2024, è posticipato al 31 dicembre 2025 (comma 3-ter).
Nell’ambito delle disposizioni relative alle proroghe di termini in materia di istruzione e merito, l’articolo 5, comma 1, stabilisce che i nuovi requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici introdotti nell’ambito della riforma del reclutamento prevista dal PNRR saranno richiesti solo per i concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2025, rimanendo fermi, sino ad allora, i requisiti attualmente previsti.
Nell’ambito delle disposizioni relative alle proroghe di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia, l’articolo 10, comma 3, differisce ulteriormente fino al 1° gennaio 2026 l’applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia, limitativa dei casi in cui è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza. Il comma 8 proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale dell’amministrazione della giustizia.
L’articolo 10-bis reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004 in tema di termini di presentazione della domanda e di ripristino del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento o con un decreto di archiviazione.
Nell’ambito delle disposizioni relative alle proroghe di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’articolo 12, comma 1-bis, proroga a decorrere dall’anno 2025 la corresponsione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, che compete ad alcuni invalidi di guerra e per servizio militare.
Nell’ambito delle disposizioni relative alle proroghe di termini in materie di competenza del Ministero del turismo, l’articolo 14, comma 3, modifica una norma transitoria nell’ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, estendendo al 31 dicembre 2025 la possibilità che tale tipologia contrattuale abbia una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, nei contratti collettivi applicati in azienda per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene per annunciare il voto contrario del suo gruppo.
Valentina BARZOTTI (M5S) interviene dichiarando il voto contrario del suo gruppo.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) preannuncia il proprio voto contrario.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
C. 2145 approvata, in un testo unificato, dal Senato e C. 2146 Cavo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Silvio GIOVINE (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla VIII Commissione il parere di competenza sulla proposta di legge C. 2145, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, a cui è abbinata la proposta di legge C. 2146 Cavo.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, con riferimento agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, osserva che l’articolo 5 prevede il diritto al collocamento obbligatorio (nei termini di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407) per i soggetti beneficiari individuati dall’articolo 3, comma 1. Ricorda che i predetti soggetti beneficiari sono: il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all’articolo 4 della proposta di legge nonché l’altra parte dell’unione civile ovvero la persona convivente di fatto; i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l’evento; chiunque subisca un’invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all’articolo 4.
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore testé formulata.
La seduta termina alle 13.55.
SEDE REFERENTE
Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.55.
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
Nuovo testo C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.
(Seguito esame e conclusione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 febbraio 2025.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che le Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), VII (Cultura), X (Attività produttive) e XII (Affari sociali) hanno espresso parere favorevole. La V Commissione (Bilancio) ha comunicato per le vie brevi che esprimerà il parere direttamente all’Assemblea. Chiede se vi siano interventi in dichiarazione di voto sulla proposta di conferire al relatore, deputato Giaccone, il mandato a riferire in senso favorevole all’Assemblea sul provvedimento in esame.
Valentina BARZOTTI (M5S) ringrazia per il suo lavoro il relatore e si auspica che il provvedimento, una volta licenziato nuovamente dalla Commissione, possa essere approvato in Assemblea.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) sottolinea che sul provvedimento in esame è stato compiuto un lavoro positivo da parte della Commissione, apprezzando lo spirito di unità e condivisione con il quale essa ha svolto i propri lavori, anche con l’intento di superare le difficoltà emerse nel corso dell’esame. Ringrazia il relatore annunciando il voto favorevole del suo gruppo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 14.