Riunione n. 10
GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2024
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Orario: dalle ore 10,05 alle ore 12,05
AUDIZIONE DEL PROFESSOR GIULIANO AMATO, DEL PROFESSOR GIOVANNI MARIA FLICK E DEL PROFESSOR FILIPPO VARI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 65, 104, 124, 570 E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2024
237ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d’iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
La relatrice MANCINI (FdI) si sofferma innanzitutto sull’articolo 1, il quale reca un complesso di modifiche alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’articolo 2 modifica la disciplina in materia di definizione dei ricorsi amministrativi riguardanti l’applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
L’articolo 3 concerne la procedura in base alla quale l’INAIL può recuperare le prestazioni in denaro versate in favore dei beneficiari, con riferimento al periodo successivo al decesso di questi ultimi.
L’articolo 4 modifica la disciplina in materia di definizione dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti riguardanti le prestazioni dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici.
L’articolo 5 prevede che le comunicazioni di decesso trasmesse all’INPS dai medici necroscopi siano messe a disposizione dell’INAIL.
L’articolo 6 estende ai rapporti di lavoro subordinato aventi durata inferiore o pari a sei mesi il principio in base al quale le prestazioni di integrazione salariale restano riconosciute per le giornate non interessate dall’attività lavorativa in oggetto.
L’articolo 7 estende la disciplina sulla sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, alla fattispecie del parto della medesima libera professionista e alle fattispecie di ricovero ospedaliero d’urgenza o di intervento chirurgico del figlio minorenne.
L’articolo 8 reca, per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, una disciplina per il trasferimento, presso i medesimi fondi, di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale dell’INPS.
L’articolo 9 consente che le risorse del fondo bilaterale relativo al settore della somministrazione di lavoro siano utilizzate senza applicazione di vincoli di riparto tra le misure relative ai lavoratori assunti con contratto a termine e quelle relative ai lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Il successivo articolo 10 sopprime una disciplina transitoria relativa alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore. Introduce due nuove fattispecie di esenzione dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori. Esclude alcune fattispecie di contratti a tempo determinato stipulati tra agenzie di somministrazione e lavoratori dall’ambito di applicazione delle cosiddette causali.
L’articolo 11 reca una norma qualificata come di interpretazione autentica relativa alla disciplina sulla esclusione delle attività stagionali dall’ambito di applicazione dei termini dilatori per la riassunzione a tempo determinato di un lavoratore.
L’articolo 12 prevede la possibilità del riconoscimento di un’indennità a dipendenti a tempo indeterminato delle regioni che abbiano in precedenza prestato servizio a tempo determinato presso gli uffici stampa delle medesime amministrazioni con un diverso inquadramento contrattuale.
L’articolo 13 definisce una specifica disciplina sui termini di durata del periodo di prova per i lavoratori con contratto a tempo determinato.
L’articolo 14 introduce un termine temporale per l’adempimento degli obblighi di comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di lavoro agile.
L’articolo 15 prevede che le risorse finanziarie già stanziate da una norma per le attività di formazione nell’ambito del solo apprendistato professionalizzante, siano destinate alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome nell’ambito di tutte le tipologie di apprendistato.
L’articolo 16 incrementa le risorse destinate al finanziamento delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative.
L’articolo 17 introduce deroghe al divieto di applicazione del regime fiscale forfetario.
L’articolo 18 introduce la possibilità di trasformazione del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore nel contratto di apprendistato di alta formazione o di ricerca.
L’articolo 19 introduce una possibilità di risoluzione del contratto di lavoro per il caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre un determinato termine.
L’articolo 20 prevede la possibilità di svolgimento in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi dei procedimenti di conciliazione in materia di lavoro.
L’articolo 21 reca una norma di coordinamento formale nell’ambito della disciplina transitoria sulla possibilità di assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili o di quelli impegnati in attività di pubblica utilità.
L’articolo 22 modifica la disciplina sull’obbligo, a carico delle parti contraenti di una cessione di immobili che sia stata stipulata con il concorso di un mediatore, della dichiarazione dell’importo della spesa relativa all’attività del mediatore medesimo.
L’articolo 23 introduce la possibilità di forme di rateizzazione fino ad un massimo di sessanta rate mensili dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione.
L’articolo 24 specifica che la disciplina transitoria in materia di adempimenti delle pubbliche amministrazioni relativi ai contributi previdenziali per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 si applica anche con riferimento al personale assunto a contratto da parte degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che sia iscritto a enti previdenziali italiani.
L’articolo 25 concerne l’individuazione: della sede competente dell’ente pubblico previdenziale impositore presso la quale deve essere notificato il ricorso giurisdizionale del contribuente contro un’iscrizione a ruolo.
L’articolo 26 introduce la possibilità che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e le società che operano quali società in house del Ministero medesimo si avvalgano delle prestazioni della società INPS Servizi S.p.a. per attività rientranti nell’oggetto sociale di quest’ultima.
L’articolo 27, consente a tutti i dipendenti pubblici e ai pensionati già dipendenti pubblici l’iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
L’articolo 28 consente che i dipendenti pubblici in quiescenza iscritti alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni possano delegare l’INPS alla trattenuta della relativa quota associativa dall’importo del trattamento pensionistico.
L’articolo 29 ridefinisce in modo uniforme i termini temporali per la presentazione delle domande per la cosiddetta APE sociale e per il trattamento pensionistico anticipato in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.
L’articolo 30 concerne i contributi pensionistici, relativi ai lavoratori dipendenti privati, non versati per inadempimento del datore di lavoro e caduti in prescrizione; la novella introduce, al riguardo, la possibilità di richiesta all’INPS, da parte del lavoratore e con onere a suo carico, della costituzione di una rendita vitalizia, qualora sia decorso il termine di prescrizione.
L’articolo 31 concerne le modalità di riunione degli organi statutari degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza.
L’articolo 32 prevede l’istituzione sia dell’Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, al fine della costituzione della raccolta delle buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche, sia dell’Osservatorio nazionale per i medesimi percorsi, al fine del sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione degli stessi.
L’articolo 33 reca una modifica nella formulazione delle destinazioni del Fondo per le politiche della famiglia.
L’articolo 34 prevede che i vertici elettivi degli ordini delle professioni sanitarie e delle relative federazioni nazionali che siano anche lavoratori dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale possano usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all’espletamento del relativo mandato.
Il ministro CALDERONE osserva che il disegno di legge in titolo costituisce una sintesi dell’attività svolta nell’ultimo biennio dal suo Dicastero relativamente a una serie di questioni di carattere strategico, quali, in primo luogo, la salute e sicurezza e la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro. Particolare attenzione è stata altresì posta ai percorsi di orientamento al lavoro rivolti ai giovani, nonché all’efficientamento e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, specie riguardo ai ricorsi presentati dai lavoratori, badando a non affievolire i livelli di tutela già garantiti dall’ordinamento.
La misura proposta in materia di assenza ingiustificata dal posto di lavoro è caratterizzata dalla previsione della risoluzione del rapporto di lavoro oltre il termine di quindici giorni, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva.
In coerenza con gli obiettivi nell’ambito della formazione risulta poi di notevole rilevanza l’impegno volto al potenziamento dell’apprendistato, anche alla luce della crescente tendenza dei giovani e delle famiglie a optare per percorsi di formazione professionale.
Il disegno di legge reca altresì una serie di misure volte a colmare il divario a svantaggio delle attività libero-professionali nei confronti del lavoro dipendente sul piano della tutela della maternità e della genitorialità. Inoltre, in una fase di crescente attrattività per le imprese del ricorso al contratto di lavoro a tempo indeterminato, il provvedimento contiene norme finalizzate alla migliore gestione dei contratti di somministrazione. Per quanto riguarda l’effettività delle garanzie fornite dai fondi di solidarietà bilaterali, hanno importanza fondamentale le disposizioni volte alla portabilità dei versamenti dei lavoratori.
Il senatore MAZZELLA (M5S) chiede chiarimenti in ordine all’articolo 19, in riferimento alla possibilità di risparmio per le imprese conseguente alla risoluzione tacita del rapporto di lavoro, la quale comporterebbe la fruizione del solo ticket disoccupazione. Quanto all’articolo 11, esprime dubbi circa la natura meramente interpretativa della disposizione.
Sollecita infine ragguagli in relazione alla possibilità di aumento delle soglie di utilizzo dei voucher.
Dopo aver espresso perplessità, in riferimento all’articolo 1, circa l’abolizione dell’obbligo di utilizzo di tessere identificative nei cantieri, la senatrice GUIDOLIN (M5S) manifesta preoccupazione in ordine al rischio di crescente precarizzazione connesso agli interventi proposti riguardo i contratti di somministrazione.
Sollecita infine delucidazioni in ordine all’evoluzione della definizione dei lavori usuranti.
Il ministro CALDERONE rileva che le previsioni di cui all’articolo 19 riguardano casi specifici, secondo un criterio di coerenza rispetto alla natura sinallagmatica del rapporto di lavoro. La procedura proposta prevede del resto un obbligo di comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro a carico del datore di lavoro, che costituisce una evidente garanzia per i lavoratori, mentre il dovuto ticket licenziamento è comunque basato sulla contribuzione datoriale.
La questione della stagionalità è in continua evoluzione ed è opportuno che sulla definizione delle attività stagionali possano intervenire le parti sociali, mentre la proposta disciplina in materia di somministrazione non comporta rischi di precarizzazione, atteso che i costi a carico dell’azienda utilizzatrice sono più elevati in confronto al rapporto diretto. Tali forme contrattuali sono peraltro adeguate ai casi di ricorso a professionalità di alto profilo in connessione con fasi particolari dei processi produttivi riorganizzativi.
Infine, è opportuno procedere ad approfondimenti per quanto concerne l’individuazione dei lavori usuranti, in considerazione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, tale da riguardare i profili connessi alle malattie professionali correlate alle modalità di lavoro agile.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.
Riunione n. 9
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2024
Presidenza del Vice Presidente della 8ª Commissione
Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,55
AUDIZIONE DEL PROFESSOR ALESSANDRO DE ANGELIS E DI RAPPRESENTANTI DI RINA S.P.A., DEL NUOVO ISTITUTO MUTUALISTICO ARTISTI INTERPRETI ESECUTORI (NUOVO IMAIE) E DELLA RIVISTA LAVORO DIRITTI EUROPA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146 (INTELLIGENZA ARTIFICIALE)
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2024
236ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) richiama l’opportunità di un intervento in Commissione del Ministro della salute in relazione ai temi della sanità nel quadro della manovra di bilancio di imminente presentazione al Parlamento.
La senatrice CASTELLONE (M5S) formula una richiesta analoga, suggerendo altresì l’opportunità dell’intervento del Ministro del lavoro, con particolare riguardo al tema delle pensioni. Sollecita inoltre una riflessione riguardo la possibilità di procedere con l’iter di approvazione dei disegni di legge concernenti materie di particolare importanza quali la medicina territoriale, l’emergenza-urgenza e la formazione del personale medico.
Il presidente ZAFFINI fa presente che le materie richiamate costituiscono l’oggetto di specifiche proposte legislative del Governo, alcune delle quali presumibilmente qualificate come collegati alla manovra di bilancio.
Dopo aver ricordato che la presentazione del disegno di legge di bilancio è attesa nell’altro ramo del Parlamento, si riserva di avviare le necessarie interlocuzioni finalizzate ai sollecitati interventi in Commissione dei membri del Governo.
IN SEDE CONSULTIVA
(902) BALBONI e altri. – Modifica all’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l’istituzione dell’albo nazionale delle guardie particolari giurate
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice LEONARDI (FdI) dà conto inizialmente dell’articolo 1, il quale modifica l’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo l’istituzione presso il Ministero dell’interno dell’albo nazionale delle guardie particolari giurate, suddiviso in due sezioni. Indica inoltre i requisiti di cui le guardie particolari giurate devono essere in possesso, mentre l’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione è rimessa a un decreto del Ministro dell’interno.
L’articolo 2 reca il divieto di adibire gli operatori di portierato logistico a servizi di vigilanza, prevedendo le relative sanzioni pecuniarie.
L’articolo 3 reca integrazioni all’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011, al fine di riconoscere alle guardie particolari giurate il diritto al pensionamento anticipato, in quanto soggetti impiegati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) richiede chiarimenti in ordine alle prospettive di impiego degli attuali dipendenti degli istituti di vigilanza a fronte dell’istituzione dell’albo previsto dal disegno di legge in esame.
La relatrice LEONARDI (FdI) specifica che riguardo all’albo è prevista la presenza di una sezione dedicata alle aspiranti guardie giurate, mentre un’altra sezione è dedicata ai soggetti già in possesso dell’autorizzazione prefettizia.
Il senatore MAZZELLA (M5S) sottolinea l’attenzione dedicata al tema dalla propria parte politica, attestata dalla presentazione di una iniziativa legislativa. Ricorda quindi il livello eccessivamente basso delle retribuzioni del personale di vigilanza, rispetto al quale l’istituzione dell’albo rischia di costituire una risposta insufficiente.
Sussiste inoltre il rischio di un sempre più esteso ricorso alle guardie particolari giurate a fini di sicurezza in luoghi pubblici, quali gli ospedali, in funzione sostitutiva rispetto alle Forze di polizia.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) sollecita la massima chiarezza in ordine alle prospettive del personale del settore attualmente impiegato a fronte della prevista futura istituzione dell’albo, nonché in relazione al necessario adeguamento delle retribuzioni.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) valuta favorevolmente la disciplina proposta, in quanto funzionale a garantire l’adeguatezza delle guardie particolari giurate alle esigenze di sicurezza anche negli ospedali, in funzione sussidiaria rispetto alle Forze dell’ordine. L’istituzione dell’albo rappresenta inoltre un fattore essenziale per il riconoscimento della figura professionale e di conseguenza può concorrere all’auspicato adeguamento retributivo.
Ferma restando l’esigenza del contrasto al fenomeno del lavoro sottopagato, il senatore ZULLO (FdI) invita a porre al centro del dibattito i contenuti propri del disegno di legge in titolo. Questo è infatti volto alla valorizzazione della figura professionale della guardia giurata tramite l’istituzione del relativo albo e la distinzione relativamente alle mansioni di portierato logistico.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) rileva la necessità di integrazioni del testo finalizzate a garantire livelli retributivi minimi. Sollecita quindi una riflessione sulla tendenza ad affidare a soggetti privati le funzioni di tutela della sicurezza negli spazi pubblici.
La senatrice FURLAN (PD-IDP) ritiene utile un approfondimento relativamente all’inquadramento delle guardie non armate alla luce delle richiamate previsioni concernenti l’istituzione dell’albo.
A parere del senatore RUSSO (FdI) il proposto albo non può che rafforzare la posizione negoziale delle guardie giurate in sede di contrattazione. Inoltre, il disegno di legge in esame reca nel complesso un adeguamento importante della disciplina del settore, anche alla luce del divieto di affidare compiti di vigilanza al personale adibito a mansioni di portierato logistico.
Il presidente ZAFFINI (FdI) segnale la possibilità di un approfondimento riguardo il tema richiamato dalla senatrice Furlan, anche in riferimento alla questione del trattamento economico proprio delle guardie armate e non armate.
Intervenendo in replica, la relatrice LEONARDI (FdI) sottolinea il carattere organico della disciplina proposta, tesa a regolare l’attività del complesso delle figure impiegate nel settore della vigilanza. Pur sussistendo oggettivamente la necessità di un adeguamento di livelli salariali eccessivamente bassi, la questione retributiva non costituisce peraltro materia propria del provvedimento.
Presenta infine una proposta di parere favorevole.
La proposta di parere è quindi posta in votazione.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) fa presente il rischio connesso all’effettiva possibilità di ricollocazione del personale che non beneficerà delle garanzie poste dal disegno di legge in esame, il quale pone inoltre la questione della crescente tendenza della privatizzazione di funzioni di sicurezza proprie della forza pubblica.
Dichiara quindi il voto contrario del proprio Gruppo.
Il senatore MAZZELLA (M5S) motiva il voto di astensione del suo Gruppo, richiamando la sussistenza di diversi aspetti meritevoli di ulteriore approfondimento emersa dal dibattito.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) interviene per dichiarazione di voto contrario.
Il senatore ZULLO (FdI) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, ribadendo il giudizio favorevole sul provvedimento, funzionale alla valorizzazione di una figura professionale.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole è infine approvata a maggioranza.
(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
La relatrice LEONARDI (FdI) segnala in primo luogo, per quanto di competenza, l’articolo 4, in base al quale le leggi della Repubblica promuovono l’equità intergenerazionale anche nell’interesse delle generazioni future, il quale disciplina la valutazione di impatto generazionale.
Il successivo articolo 9 reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, anche riguardo gli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno.
A giudizio del senatore MAZZELLA (M5S) l’intento di semplificazione in materia di disabilità di cui all’articolo 9 risulta lacunoso con riferimento alla figura del caregiver e ai rapporti di assistenza.
Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice LEONARDI (FdI) formula una proposta di parere favorevole.
Dopo la dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo del senatore MAZZELLA (M5S) e verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta di parere.
(1236) Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame. Parere favorevole)
Il relatore BERRINO (FdI) segnala innanzitutto l’articolo 17, il quale estende ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che hanno sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.
L’articolo 18 apporta modifiche alla disciplina relativa al sostegno e alla promozione della filiera della canapa di cui alla legge n. 242 del 2016, consistenti in particolare nel divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze.
L’articolo 22 reca disposizioni concernenti il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto.
L’articolo 23 disciplina il riconoscimento di un beneficio economico a fronte delle spese legali sostenute da personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti del dipendente deceduto.
Il comma 1 dell’articolo 35 estende il perimetro delle agevolazioni riconosciute alle imprese dalla legge n. 193 del 2000, in riferimento al lavoro dei detenuti svolto all’esterno degli istituti penitenziari.
L’articolo 36 estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante ai condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e ai detenuti assegnati al lavoro all’esterno.
Il Governo è autorizzato dall’articolo 37 a modificare il regolamento sull’ordinamento penitenziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, relativamente all’organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla base criteri specifici.
Propone infine l’espressione di un parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.
IN SEDE REFERENTE
(287) Daniela SBROLLINI e altri. – Disposizioni recanti interventi finalizzati all’introduzione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all’interno del Servizio sanitario nazionale
(1231) MARCHESCHI e altri. – Delega al Governo finalizzata alla prescrizione e alla somministrazione di programmi di esercizio fisico strutturato nel Servizio sanitario nazionale
(Seguito dell’esame del disegno di legge n. 1231, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 287, e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° ottobre.
Il presidente ZAFFINI ricorda che, a seguito della richiesta approvata dalla Commissione nella seduta dell’8 ottobre il disegno di legge n. 287, già in corso di discussione in sede redigente, è stato riassegnato in sede referente, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento. Propone quindi, considerata l’omogeneità di materia, di procedere alla congiunzione del relativo esame con il seguito dell’esame del disegno di legge n. 1231.
La Commissione conviene.
Il relatore RUSSO (FdI), alla luce di quanto convenuto, propone di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.
Il presidente ZAFFINI invita quindi a proporre i soggetti da audire, nel limite di due per Gruppo, entro le ore 12 di martedì 22 ottobre.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull’imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 ottobre.
Il senatore MAZZELLA (M5S) fa presente il bisogno di un adeguato approfondimento del materiale fornito dai soggetti auditi ai fini della discussione generale.
Il presidente ZAFFINI prende atto della richiesta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,55.