SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 11.05.
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
C. 1937 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento in titolo.
Marcello COPPO (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VIII (Ambiente) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1937, di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 13 articoli – con particolare riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che l’articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali.
L’articolo 2 reca delle disposizioni finalizzate a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-legge n. 35 del 2023 sulle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (cosiddetto Ponte sullo Stretto).
L’articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, prevedendo l’adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, nonché a quelli individuati nell’Allegato I al decreto in esame, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge.
L’articolo 4 consente al Presidente dell’Autorità per la Laguna di Venezia di conferire incarichi di livello dirigenziale generale, stipulare contratti di collaborazione e deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario, al fine di rafforzare la capacità tecnica e amministrativa dell’Autorità per la laguna di Venezia. Il medesimo Presidente può inoltre avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria, a cui può partecipare il personale in organico presso amministrazioni pubbliche. Si prevede inoltre un contributo straordinario di 750.000 euro, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.
L’articolo 5 reca disposizioni urgenti per il completamento di interventi infrastrutturali, tra cui il collegamento autostradale Cisterna-Valmontone e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera.
L’articolo 6 reca disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale.
L’articolo 7 reca diverse misure dirette ad accelerare l’attuazione di interventi di bonifica nel Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani.
L’articolo 8 provvede a modificare l’assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO2.
L’articolo 9 destina 70 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2025 e il 2027, per il completamento da parte dell’Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, e 50 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029, a favore di interventi infrastrutturali della Regione Liguria.
L’articolo 10 reca misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel Continente africano e per l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
L’articolo 11 reca modifiche al codice di procedura penale per l’efficienza del procedimento penale.
L’articolo 12 differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell’abolizione del vincolo sportivo degli atleti (vincolo costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale) per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest’ultima data, senza soluzione di continuità (anche mediante rinnovo). Il suddetto differimento è operato dal presente articolo 12 mediante novelle all’articolo 31 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni; il precedente termine del 1° luglio 2024 derivava anch’esso da un differimento posto in forma di novella. Si ricorda che, per gli atleti non rientranti nella suddetta fattispecie di tesseramento già in atto o rinnovato senza soluzione di continuità, il vincolo sportivo è stato abolito – ai sensi del medesimo articolo 31 – con decorrenza dal 1° luglio 2023. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto-legge osserva che l’ulteriore differimento, disposto dall’articolo 12, appare necessario al fine di consentire la verifica dell’impatto derivante dal completamento dell’eliminazione del vincolo sportivo, tenuto conto dell’esigenza di tutelare i vivai giovanili e gli investimenti, ad essi relativi, operati dalle associazioni e società sportive.
L’articolo 13 dispone l’entrata in vigore del decreto-legge in esame al 30 giugno 2024.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
C. 1930 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 luglio 2024.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione introduttiva e che nella seduta odierna la Commissione procederà all’espressione del parere di competenza.
Marcello COPPO (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), raccomandandone l’approvazione.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
C. 1830 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento in titolo.
Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VII (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1830, approvato in prima lettura dal Senato il 17 aprile 2024, recante revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 3 articoli, soffermandosi in particolare sulle parti di competenza della XI Commissione, fa presente che l’articolo 1 reca disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti.
L’articolo 2 reca disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato.
L’articolo 3, infine, reca misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici. Nello specifico, esso prevede che, con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.
In conclusione formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
La seduta termina alle 11.15.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 11.15.
Tiziana NISINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
5-02589 Soumahoro: Iniziative urgenti volte a garantire condizioni lavorative dignitose ai lavoratori immigrati impiegati nel settore della macellazione del pollame.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) illustra la sua interrogazione.
Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), replicando, si ritiene insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che non è stata fornita alcuna risposta convincente in relazione alle attività di contrasto al caporalato, né in relazione alla situazione di disagio dei lavoratori immigrati e alle loro difficoltà nell’inserimento nel mercato del lavoro, soprattutto nell’ambito della grande distribuzione composta dalla filiera agroalimentare.
5-02590 Scotto: Iniziative urgenti volte ad assicurare agli ex lavoratori Alitalia gli ammortizzatori sociali e le condizioni per il loro reinserimento lavorativo.
Emiliano FOSSI (PD-IDP), cofirmatario dell’interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto.
Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Emiliano FOSSI (PD-IDP), replicando, si ritiene insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, lamentando una disparità di trattamento nei confronti degli ex lavoratori Alitalia. Fa notare che la disposizione introdotta al Senato, nel decreto-legge n. 60 del 2024, finalizzata ad incrementare le risorse del Fondo di solidarietà del trasporto aereo per assicurare il trattamento integrativo rispetto all’intervento straordinario di integrazione salariale previsto, per i suddetti lavoratori, pari al 60 per cento della retribuzione, per quanto positiva appare tardiva e non suscettibile di superare l’incongruenza che vede, invece, una copertura dell’80 per cento della retribuzione per il restante personale del comparto aeroportuale. Fa notare, inoltre, che in caso di licenziamento illegittimo ai lavoratori reintegrati in giudizio è riconosciuto un indennizzo massimo di 12 mensilità e che l’INPS ha richiesto loro la restituzione della Naspi. Rileva inoltre che, con una successione di circolari Inps, la Naspi è stata negata ai lavoratori Alitalia in CIGS.
5-02591 Barzotti: Dati in possesso dell’INPS in merito al pagamento del TFS e del TFR ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Valentina BARZOTTI (M5S) illustra la sua interrogazione.
Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, facendo notare che l’Esecutivo si è rivolto all’INPS che ha rappresentato che l’elaborazione dei suddetti dati, ulteriori rispetto a quelli già forniti, richiede tempi più lunghi, non compatibili con le tempistiche di risposta del presente question-time, e che li fornirà non appena disponibili. Si impegna dunque a trasmetterli alla Commissione non appena verranno comunicati, sottolineando che la questione in oggetto è annosa e che il Governo è impegnato nell’individuazione di soluzioni efficaci, che peraltro potrebbero richiedere costi non indifferenti. Ricorda, in ogni caso, alla deputata Barzotti che, durante la XVIII legislatura, con il Governo «giallo-verde» in carica, un analogo meccanismo di differimento della liquidazione dei trattamenti venne previsto anche in relazione a quota 100, con la possibilità di avere in anticipo una parte del TFS e del TFR tramite finanziamento agevolato.
Valentina BARZOTTI (M5S), replicando, si ritiene insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, facendo notare che la questione in oggetto era già stata posta in un precedente atto di sindacato ispettivo e che si sarebbe già aspettata, dunque, la trasmissione dei dati. Ricorda che sulla questione si è già pronunciata la Corte costituzionale dichiarando illegittimo il termine dilatorio di differimento dei trattamenti in questione, richiamando a ricondurre a ragionevolezza la disciplina in materia di TFS e TFR ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. A fronte dell’impegno assunto nell’odierna seduta dal rappresentante del Governo, auspica che tali dati siano trasmessi quanto prima, auspicando che l’Esecutivo possa sollecitare l’INPS in tal senso.
La seduta termina alle 11.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 10 luglio 2024.
Audizione informale di rappresentanti della Federazione sindacale Co.S.P. – Coordinamento sindacale penitenziario, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 781 Varchi, recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria.
L’audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.45.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 10 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione Luciano CIOCCHETTI.
La seduta comincia alle 11.05.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Atto n. 157.
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
Le Commissioni proseguono l’esame dello schema di decreto all’ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2024.
Luciano CIOCCHETTI, presidente, avverte che è pervenuto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 27 giugno 2024. Pertanto, avendo il Governo provveduto a integrare la richiesta di parere, già assegnata con riserva dal Presidente della Camera, le Commissioni XI e XII sono nelle condizioni di procedere all’espressione del prescritto parere.
Avverte, altresì, che la V Commissione (Bilancio) ha espresso i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi dell’articolo 96-ter del Regolamento.
Ricorda che nella giornata di ieri è stata resa nota per le vie brevi a tutti i deputati la proposta di parere formulata dalle relatrici.
Dà, quindi, la parola ai deputati che desiderano intervenire in dichiarazione di voto.
Andrea QUARTINI (M5S) osserva che l’atto in esame è importante per la tutela dei lavoratori, a maggior ragione a causa del ritardo nel recepimento della direttiva, che espone l’Italia al rischio di sanzioni da parte dell’Unione europea.
Tuttavia, come si evince anche dai rilievi della Commissione Bilancio, esprime perplessità sulla volontà di procedere a tale recepimento in un contesto di invarianza finanziaria, dal momento che la tutela della sicurezza dei lavoratori necessiterebbe di investimenti importanti. Ritiene che il rispetto delle norme europee non sia sufficiente e che occorra anche monitorare le condizioni di lavoro e la qualità della vita dei lavoratori.
Pur confermando il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, si rammarica che solo il Governo abbia potuto acquisire gli orientamenti delle regioni e della comunità scientifica. A suo avviso, sarebbe stata auspicabile una maggiore attenzione per il ruolo del Parlamento e delle Commissioni, attraverso l’organizzazione di audizioni che coinvolgessero anche gli esponenti dei gruppi di opposizione ed evitassero un recepimento unilaterale, ad opera cioè del solo Governo, delle posizioni della comunità scientifica.
Luciano CIOCCHETTI, presidente, fa presente che le presidenze delle Commissioni Lavoro e Affari sociali, oggi riunite, non hanno mai negato a nessun gruppo politico di effettuare le audizioni che ritenesse necessarie, evidenziando come nel caso di specie non sia pervenuta alcuna richiesta in tal senso da parte del Movimento 5 Stelle.
Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano all’unanimità la proposta di parere delle relatrici.
La seduta termina alle 11.10.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.30.
DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1946 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento in titolo.
Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione XIII (Agricoltura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1946, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, approvato dal Senato.
Soffermandosi esclusivamente sulle norme di più stretta competenza della XI Commissione, rileva che il provvedimento, composto da 31 articoli, all’articolo 2, comma 1, prevede, per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole di cui all’allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (allegato che individua alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023). La misura della riduzione temporanea in oggetto è pari al 68 per cento; tale aliquota viene determinata mediante il richiamo della riduzione, a carattere permanente, prevista per le cosiddette altre zone agricole svantaggiate (diverse dai territori montani particolarmente svantaggiati). Il successivo comma 2 provvede alla stima degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 e alla relativa copertura. Le novelle di cui al comma 3 concernono gli elenchi nominativi, curati dall’INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. In primo luogo, si reintroduce l’istituto dell’elenco nominativo trimestrale di variazioni, elenco che raccoglie i provvedimenti di variazione adottati dall’INPS rispetto alle giornate lavorative risultanti dall’elenco nominativo annuale; inoltre, si prevede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2024, di un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione adottati dall’INPS a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati secondo le forme già previste dalla disciplina. Il comma 4 reca le clausole di invarianza finanziaria con riferimento alle novelle di cui al comma 3. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto afferma che il ripristino degli elenchi trimestrali di variazione appare necessario in considerazione dell’insufficienza del livello di conoscibilità connesso alle sole comunicazioni individuali nonché in relazione all’esigenza di consentire alle organizzazioni sindacali una maggiore assistenza ai lavoratori agricoli (particolarmente esposti alle problematiche della precarietà e dello sfruttamento).
I commi da 1 a 4 dell’articolo 2-bis recano norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.
In particolare, il comma 1 estende, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024, l’applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l’attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto; l’estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni di attività lavorativa comprese nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024; nei suddetti termini si estende dunque (limitatamente alla categoria degli operai a tempo indeterminato e alla causale delle intemperie stagionali) l’applicabilità dell’istituto, prevista dalla disciplina vigente per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell’attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai). Per i periodi di trattamento concesso in base all’estensione transitoria in esame, il medesimo comma 1 stabilisce l’esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede l’equiparazione a periodi lavorativi al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell’applicazione della CISOA – dal contratto individuale.
Il comma 2 reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l’applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l’ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 11 milioni di euro per l’anno 2024. I commi 3 e 4 provvedono alla copertura finanziaria per gli oneri corrispondenti ai limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2.
Il comma 5 dell’articolo 2-bis prevede, in primo luogo, un’integrazione del finanziamento relativo alla possibilità di riconoscimento, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nel corso dell’anno 2024, relativi a imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti di durata previsti dalla disciplina generale di tale trattamento; l’integrazione finanziaria in oggetto fa riferimento in particolare a lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata. Tale integrazione è disposta con la determinazione di un limite di spesa pari a 7,5 milioni di euro per l’anno 2024. Per la copertura finanziaria dell’onere corrispondente a tale limite, si dispone la riduzione, nell’identico importo di 7,5 milioni per l’anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma, inoltre, consente che le risorse finanziarie corrispondenti al suddetto limite di spesa siano utilizzate per il finanziamento della proroga, nell’anno 2024, di trattamenti di mobilità in deroga in favore di soggetti già operanti, come lavoratori dipendenti, in aree di crisi industriale complessa. Pertanto il presente intervento di integrazione finanziaria relativo a trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga fa riferimento in particolare a lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata. Le aree di crisi industriali richiamate dalla norma sono quelle corrispondenti ai Sistemi locali del lavoro di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture.
L’articolo 2-ter, al comma 1, modifica l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, rafforzando l’attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo ed al lavoro sommerso e irregolare. A tal fine, si prevede che anche il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l’INL – oltre, come previsto dalla normativa vigente, al personale ispettivo dell’INL e alla Guardia di finanza – ha accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS.
I commi 2 e 3 autorizzano l’Inps e l’Inail, per l’anno 2024, ad assumere, rispettivamente, 403 e 111 nuove unità da inquadrare nel ruolo dei funzionari impiegati in attività di vigilanza, nei limiti dell’economie prescritte dall’articolo 31, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2024.
Il comma 4, invece, disciplina le modalità attraverso cui deve svolgersi la procedura di selezione pubblica volta all’assunzione del suddetto personale.
L’articolo 2-quater prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, avente le finalità di promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell’interno, l’INPS, l’INAIL, l’INL, l’AGEA e l’ISTAT. Il Sistema costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le richiamate amministrazioni centrali e le regioni, che mettono a disposizione le informazioni e i dati disponibili di interesse. La disposizione precisa, infine, che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Deve osservarsi, al riguardo, che la disposizione in commento presenta contenuto sostanzialmente identico all’articolo 1 del disegno di legge C. 1532-bis, recante disposizioni in materia di lavoro (collegato alla manovra di finanza pubblica), attualmente all’esame in sede referente della XI Commissione.
L’articolo 2-quinquies prevede, in primo luogo, l’istituzione, presso l’INPS, di una banca dati degli appalti in agricoltura, in cui possono iscriversi, in forma singola o associata, le imprese che rientrino in alcune tipologie e che intendano partecipare ad appalti in cui il soggetto committente sia un’impresa agricola. Nell’ambito di tale banca dati, l’INPS rilascia un’attestazione di conformità del soggetto appaltatore, in relazione ai requisiti di qualificazione da definirsi con decreto ministeriale. Per l’ipotesi di stipulazione – o di esecuzione – di un contratto di appalto nel settore agricolo con un appaltatore privo di tale attestazione, si prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria e l’esclusione temporanea dalla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le medesime sanzione pecuniaria ed esclusione temporanea vengono previste per l’ipotesi in cui le imprese rientranti nelle suddette tipologie non stipulino – prima o al momento della conclusione di un contratto di appalto nel settore agricolo – una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all’esecuzione del contratto di appalto. Dall’ambito del presente articolo sono esclusi i contratti di appalto rientranti nella disciplina del codice dei contratti pubblici.
L’articolo 3 prevede misure di sostegno per le imprese agricole che hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della «moria del kiwi» nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. Le misure di sostegno di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l’accesso, prevedono: contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato, prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali.
L’articolo 8, comma 4, stabilisce che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo al rimborso delle spese sostenute. Al tal fine, la Direzione può essere potenziata con l’assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Il comma 5 precisa che al Commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell’eventuale rimborso delle spese di cui al precedente comma.
L’articolo 10-bis prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l’anno 2024.
L’articolo 12 prevede l’istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le funzioni svolte dalla soppressa Struttura di missione sono attribuite al nuovo Dipartimento. La norma istituisce due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici dirigenziali di livello non generale, presso il medesimo Dipartimento per le politiche del mare, assegnando al Dipartimento il contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla Struttura di missione e prevedendo l’assegnazione al medesimo Dipartimento di ulteriori 5 unità di personale non dirigenziale. A seguito delle modifiche apportate in sede referente, il personale non dirigenziale assegnato al Dipartimento risulta elevato da 20 a 26 unità. È inoltre assegnato al Dipartimento il contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione.
L’articolo 12-bis introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza. L’esclusione posta dalla novella di cui al comma 1 concerne il conferimento di incarichi a soggetti vicari dei soggetti titolari di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche; l’esclusione – che integra quella già vigente per i titolari dei suddetti incarichi di vertice – è subordinata alla condizione che i soggetti vicari siano impegnati nella cura delle attività di Vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico e intero comparto di materia. L’esclusione posta dal comma 2 concerne gli iscritti agli ordini professionali, già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che proseguono la loro attività professionale (anche svolgendo incarichi che sarebbero soggetti alla disciplina restrittiva in esame). Resta ferma – come esplicitato nel comma 2 e come già previsto nella norma oggetto della novella di cui al comma 1 – l’applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.
L’articolo 13, comma 1, dispone che l’amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. possa incrementare le risorse da trasferire all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia s.p.a., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato.
Il comma 2-bis interviene sulla destinazione delle somme che sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all’esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere destinate anche all’attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole, raccomandandone l’approvazione.
Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) chiede delucidazioni sull’articolo 2-bis, comma 5, del provvedimento in esame, non comprendendo per quale ragione si preveda un intervento specifico solamente per i lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata.
Walter RIZZETTO, presidente, in risposta alla deputata Gribaudo, evidenziato come il riferimento ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata sia recato dai decreti ministeriali del 17 aprile 2023 e dell’11 settembre 2023, richiamati dal citato comma 5 dell’articolo 2-bis, fa presente che il provvedimento reca, in ogni caso, misure di sostegno, per le imprese e i lavoratori del settore, che riguardano tutto il territorio nazionale.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
La seduta termina alle 13.40.