ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 3 luglio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.35.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini») (COM(2024) 132 final).
Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 final).
(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo.
Walter RIZZETTO, presidente, osserva che l’ordine del giorno reca l’esame congiunto della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini») (COM(2024) 132 final) e della Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini (COM(2024) 133 final).
Ricorda che la proposta di direttiva all’esame delle Commissioni è già stata esaminata dalla Commissione XIV (Politiche dell’UE) ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.
Fabio ROSCANI (FDI), relatore per la VII Commissione, osserva che le Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) avviano oggi l’esame di un pacchetto di misure in materia di tirocini presentato dalla Commissione europea lo scorso 20 marzo. Il pacchetto comprende la proposta di direttiva COM(2024)132, relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, nonché la proposta di raccomandazione del Consiglio COM(2024)133 che aggiorna, rafforzandola, la raccomandazione del Consiglio del 2014 su un quadro di qualità per i tirocini.
Ricorda preliminarmente che sulla proposta di direttiva è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e che la medesima proposta è stata già oggetto di esame da parte della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea, che ne ha valutato la conformità al principio di sussidiarietà nell’ambito della procedura di allerta precoce disciplinata dal Protocollo n. 2 allegato al trattato di Lisbona.
Segnala, inoltre, che la presentazione del pacchetto al nostro esame fa seguito a una valutazione della raccomandazione del Consiglio del 2014 su un quadro di qualità per i tirocini, che ha evidenziato a giudizio della Commissione europea diversi margini di miglioramento, ed è stata altresì sollecitata da una risoluzione del Parlamento europeo di giugno 2023 che chiedeva, in particolare, di aggiornare la raccomandazione e di intervenire con uno strumento legislativo più forte.
Fa presente che nella sua relazione esporrà sinteticamente le motivazioni e le finalità generali che hanno spinto la Commissione a presentare le iniziative al nostro esame e si soffermerà sul principale contenuto della proposta di raccomandazione, in ragione del fatto che l’ambito applicativo di quest’ultima comprende tutti i tirocini, inclusi quelli che attengono ai profili di competenza della VII Commissione, cioè tirocini curriculari. Si tratta infatti di quei tirocini rivolti ai giovani che frequentano un percorso di istruzione o formazione e che sono finalizzati ad integrare l’apprendimento con un’esperienza di lavoro. Lascerà invece al collega Giagoni della Commissione Lavoro l’illustrazione dettagliata della proposta di direttiva e delle principali osservazioni formulate su di essa dal Governo e dalla XIV Commissione.
Prima di illustrare motivazioni e finalità generali desidera tuttavia porre l’attenzione sulla particolare rilevanza del tema di cui ci stiamo occupando, considerato che, secondo le stime della Commissione, nel 2019 nell’UE vi erano 3,1 milioni di tirocinanti, di cui 1,6 milioni retribuiti e 1,5 milioni non retribuiti, e che il numero di tirocinanti è destinato a crescere nei prossimi anni, anche per quanto riguarda quelli che partecipano a tirocini transfrontalieri. Inoltre, i tirocini rappresentano un importante strumento per formare i giovani e favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro e, pertanto, possono contribuire a ridurre il tasso di disoccupazione giovanile, nonché a ridurre il numero dei cosiddetti NEET, ossia dei giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo. Allo stesso tempo, rappresentano un utile strumento per i datori di lavoro, anche nell’ottica di poter assumere personale già precedentemente formato in fase di tirocinio.
In tale contesto, la Commissione ha tuttavia riscontrato, in tutti i tipi di tirocinio nell’UE, due situazioni problematiche. La prima è costituita dai tirocini utilizzati per le finalità formative previste, ma non conformi alla legislazione nazionale o dell’UE applicabile. In questi casi, i tirocini risultano di scarsa qualità, non retribuiti o con remunerazioni ingiustificatamente basse. La seconda ricorre nel caso in cui il tirocinio venga utilizzato come strumento sostitutivo di rapporti di lavoro regolari, con la conseguenza che i lavoratori risultano privati dei diritti sanciti dal diritto UE, dal diritto nazionale o dai contratti collettivi.
In considerazione di ciò, le misure proposte mirano a dare soluzione alle suddette problematiche, ponendosi l’obiettivo generale di migliorare l’utilizzo, la qualità e l’accesso ai tirocini in tutta l’UE – obiettivo che non può che condividersi – e perseguendo 5 obiettivi specifici ad esso direttamente riconducibili: 1) facilitare e rafforzare l’attuazione della legislazione applicabile e supportare i tirocinanti nell’accesso ai propri diritti lavorativi; 2) prevenire il ricorso problematico ai tirocini; 3) sostenere condizioni di lavoro eque per i tirocini, compresi la retribuzione e l’accesso alla protezione sociale; 4) migliorare la componente di apprendimento dei tirocini; 5) promuovere l’inclusione e migliorare l’accesso alle opportunità di tirocinio.
La Commissione ha consultato le parti sociali europee, conformemente all’articolo 154 TFUE, e dalla consultazione è emersa l’impossibilità di raggiungere un accordo tra le stesse sul contenuto del pacchetto. In generale, i sindacati hanno accolto con favore la necessità di definire norme minime vincolanti per i tirocini nell’UE, mentre le organizzazioni dei datori di lavoro, pur concordando con l’obiettivo generale dell’iniziativa, hanno espresso una preferenza per un’azione non legislativa, finalizzata all’attuazione e al monitoraggio del quadro di qualità per i tirocini del 2014.
Ciò premesso, passa a una sintetica illustrazione del contenuto della proposta di raccomandazione, rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea.
La proposta di raccomandazione invita agli Stati membri ad adottare una serie di misure che sono, tra l’altro, finalizzate a: a) garantire che i tirocini si basino su un accordo scritto; b) garantire una retribuzione equa per i tirocinanti; c) garantire l’accesso a una protezione sociale adeguata per i tirocinanti, compresa una copertura adeguata in linea con la legislazione nazionale; d) assicurare la nomina di un tutor per fornire ai tirocinanti un sostegno e consigli mirati; e) garantire una durata ragionevole dei tirocini; f) promuovere la parità di accesso alle opportunità di tirocinio per le persone in situazioni di vulnerabilità e fare in modo che i luoghi di lavoro siano accessibili ai tirocinanti con disabilità; g) garantire che i soggetti promotori dei tirocini forniscano un ambiente di lavoro adeguato, sicuro e sano, anche per quanto riguarda le attrezzature e l’organizzazione del lavoro nel caso di tirocini a distanza o ibridi; h) favorire l’aumento dell’occupabilità mediante un ulteriore orientamento professionale e incentivi ai soggetti promotori di tirocini affinché offrano ai tirocinanti un impiego stabile dopo il tirocinio; i) facilitare la mobilità transfrontaliera dei tirocinanti nell’UE, anche mediante un più chiaro quadro giuridico nazionale applicabile ai tirocini, nonché sviluppare ulteriormente informazioni e materiale di orientamento pratici per i (potenziali) tirocinanti in merito ai tirocini transfrontalieri attraverso il portale europeo della mobilità professionale EURES; l) garantire nell’applicazione della raccomandazione un coinvolgimento attivo delle parti sociali, dei servizi per l’impiego, degli istituti di istruzione e formazione e dei soggetti erogatori di formazione e portatori di interessi.
In conclusione, prima di lasciare la parola al collega Giagoni, ritiene opportuno sottolineare che la proposta di raccomandazione, pur non essendo un atto giuridicamente vincolante per gli Stati membri, esorta questi ultimi a darne seguito il prima possibile e con misure appropriate e a presentare un piano di attuazione che definisca le iniziative corrispondenti da adottare a livello nazionale, nonché ad offrire incentivi ai soggetti promotori dei tirocini affinché propongano ai tirocinanti un rapporto di lavoro regolare in seguito al completamento con successo di un tirocinio.
Dario GIAGONI (LEGA), relatore per la XI Commissione, fa presente che con la presente relazione intende illustrare i principali contenuti della proposta di direttiva all’esame, richiamando le osservazioni contenute nella relazione del Governo e nel documento approvato dalla Commissione XIV, nonché alcuni elementi emersi nel corso delle audizioni dei sindacati e di Confindustria che si sono svolte presso la medesima Commissione XIV, rinviando per i dettagli alla documentazione predisposta dall’Ufficio per i Rapporti con l’Unione europea.
Nel perseguimento delle finalità poc’anzi illustrate dal collega Roscani, la proposta di direttiva all’esame mira a introdurre una serie di misure volte, in estrema sintesi, a: introdurre il principio di non discriminazione per i tirocinanti, al fine di garantire che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, essi non ricevano di norma un trattamento meno favorevole di quello dei lavoratori stabilmente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, a meno che non sussistano motivi oggettivi di trattamento differenziato; garantire che i tirocini non servano per nascondere posti di lavoro stabili; prevedere la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di impegnarsi per conto dei tirocinanti a tutela dei loro diritti; obbligare gli Stati membri a garantire la presenza di canali attraverso i quali i tirocinanti possano denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro.
Il Capo I (articoli 1 e 2), nel riportare le disposizioni generali, definisce l’oggetto della direttiva, che consiste nello stabilire un quadro comune di principi e misure volti a migliorare e garantire il rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e a contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, e fornisce le definizioni di tirocinante e tirocini.
In particolare, ai fini dell’applicazione della direttiva, il tirocinio consiste in «un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, con una componente di apprendimento e di formazione significativa, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso l’accesso a una professione o verso un rapporto di lavoro regolare», mentre per tirocinante si intende «qualsiasi persona che intraprende un tirocinio e ha un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia».
A tal proposito ricorda che, come riportato anche dalla Commissione europea, alla luce della giurisprudenza della Corte, ai sensi del diritto UE una persona può essere considerata lavoratore se «esercita attività reali ed effettive, svolte sotto la supervisione di un’altra persona e dietro compenso» e che, conseguentemente, i tirocinanti non retribuiti non possono essere considerati «lavoratori» ai sensi del diritto dell’UE.
In ragione di quanto stabilito nel Capo I, la Commissione chiarisce, nel considerando (16), che la direttiva dovrebbe applicarsi ai tirocinanti dell’UE che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro. Ai sensi della normativa italiana, tuttavia, il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.
Segnala che, alla luce di queste disposizioni, il documento della XIV Commissione, in linea con quanto sostenuto dal Governo, considera la proposta solo parzialmente conforme al principio di proporzionalità. Chiede di chiarire meglio la relazione intercorrente tra le definizioni di «tirocinante» e di «tirocinio», in quanto la prima richiede l’esistenza di un contratto di lavoro o di un rapporto di lavoro, mentre la seconda non lo richiede, e di definire in maniera più esatta l’ambito di applicazione della proposta al fine di individuare con esattezza quali tirocinanti e quali tipi di tirocini vi rientrerebbero, anche per effettuare una compiuta valutazione di proporzionalità tra oneri attuativi e benefici attesi.
La Commissione XIV ha altresì evidenziato che l’adozione di norme particolarmente incisive, ma non sufficientemente chiare, potrebbe, in linea generale, determinare incertezze interpretative nella fase applicativa della direttiva, con potenziali maggiori oneri per gli Stati membri e determinare un grado di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di tirocini inferiore a quello atteso.
Anche i soggetti auditi presso la medesima Commissione (ossia i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e Confindustria), pur ritenendo gli obiettivi generali dell’iniziativa complessivamente condivisibili, concordano sulla necessità di chiarimenti in merito all’ambito di applicazione e al quadro definitorio della proposta, al fine di evitare confusioni interpretative ed applicative, alla luce anche del fatto che, come precedentemente rilevato, nell’ordinamento italiano il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e potrebbero altresì ingenerarsi sovrapposizioni con lo strumento dell’apprendistato.
Il Capo II è costituito dall’articolo 3, che sancisce il principio di non discriminazione dei tirocinanti in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione. In particolare, gli Stati membri devono predisporre misure atte a garantire che i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento. Un trattamento diverso può però essere giustificato in base a ragioni oggettive, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.
Circa la questione della retribuzione, è opportuno ricordare che l’articolo 153, paragrafo 5, del TFUE esclude che un intervento dell’UE possa imporre direttamente che un’attività come un tirocinio debba essere svolta dietro retribuzione. In occasione della presentazione del pacchetto di misure in oggetto, inoltre, il Commissario per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, ha ribadito che la Commissione non ha proposto di vietare esplicitamente i tirocini non retribuiti, dal momento che non può farlo, ma ha esortato gli Stati membri a vietare chiaramente i tirocini non retribuiti nella loro legislazione interna in fase di recepimento della direttiva.
Segnala che gli auditi hanno sollevato numerose perplessità rispetto al contenuto dell’articolo 3, in particolare sulle ragioni oggettive che possono giustificare deroghe al principio di non discriminazione, le quali, secondo quanto affermato dalla UIL, sembrano indebolire fortemente il principio stesso e, a giudizio della CISL, riducono l’incisività della disposizione. Anche Confindustria ha espresso perplessità in merito poiché gli elementi che possono essere ritenuti ragioni oggettive di trattamento diverso dei tirocinanti sono, in realtà, nell’ordinamento italiano, elementi intrinseci al tirocinio, proprio perché non si tratta di una tipologia standard di rapporto di lavoro.
Considerato quanto disposto dai Capi I e II della proposta, il documento della XIV Commissione, in linea con quanto affermato nella relazione del Governo, osserva che la riconduzione del tirocinio nell’alveo dei contratti di lavoro salariato modificherebbe l’essenza del tirocinio in Italia dove il tirocinio rappresenta invece un percorso di formazione che non costituisce un rapporto di lavoro.
Relativamente, invece, alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, il capo III (articoli 4 e 5) introduce previsioni in forza delle quali gli Stati membri devono adottare misure volte a prevedere controlli ed ispezioni efficaci delle autorità nazionali competenti che siano finalizzati a individuare e contrastare, tramite misure coercitive, le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio per offrire livelli inferiori di protezione dei lavoratori, anche per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione.
Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, l’articolo 5 impone alle autorità competenti di effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti e, segnatamente, dei seguenti: a) l’assenza di una componente significativa di apprendimento o formazione nel presunto tirocinio; b) la durata eccessiva del presunto tirocinio o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona; c) livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i presunti tirocinanti e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro; d) il requisito di un’esperienza lavorativa precedente per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo in assenza di una giustificazione adeguata; e) una percentuale elevata di presunti tirocini rispetto ai rapporti di lavoro regolari presso lo stesso datore di lavoro; f) un numero significativo di presunti tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro che hanno completato due o più tirocini o hanno avuto rapporti di lavoro regolari nello stesso settore di attività o in un settore analogo prima dello svolgimento del presunto tirocinio.
Le autorità competenti potranno effettuare controlli e ispezioni e chiedere alle imprese di comunicare il numero, la durata e le condizioni di lavoro dei tirocini. Tale obbligo informativo si applica quindi soltanto su richiesta delle autorità competenti. Gli Stati membri dovranno fissare un limite che indichi la durata eccessiva dei tirocini, che servirà come possibile parametro di valutazione per le autorità competenti, nonché norme che impongano ai datori di lavoro di includere, negli avvisi di posti vacanti e negli annunci per tirocini, informazioni su mansioni previste, condizioni di lavoro, retribuzione, protezione sociale, elementi di apprendimento e formazione.
Nel tracciare un quadro di riferimento per l’applicazione e le misure di sostegno, il Capo IV (articolo 6) impone invece agli Stati membri l’adozione di misure per: garantire una pubblicità chiara, completa e facilmente accessibile delle informazioni sui diritti dei tirocinanti; elaborare orientamenti per i datori di lavoro dei tirocinanti in merito al quadro giuridico dei tirocini, compresi gli aspetti pertinenti del diritto del lavoro e della protezione sociale; prevedere controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti; garantire che le autorità competenti dispongano di risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per effettuare controlli e ispezioni efficaci, nonché di competenza per infliggere sanzioni; sviluppare la capacità delle autorità competenti, in particolare attraverso attività di formazione e orientamenti, di individuare e perseguire in maniera proattiva i datori di lavoro inadempienti; rendere disponibili ai tirocinanti canali per denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro, nonché informazioni su tali canali.
All’articolo 7, poi, impone agli Stati membri di offrire ai tirocinanti, compresi quelli il cui rapporto di lavoro è cessato, l’accesso a un meccanismo efficace e imparziale di risoluzione delle controversie e il diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato, qualora i loro diritti siano violati ai sensi della direttiva o di altre normative del diritto UE applicabili ai lavoratori. L’articolo 8 consente, inoltre, ai rappresentanti dei lavoratori di avviare, per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno, e con il loro consenso, procedimenti giudiziari o amministrativi per far valere i diritti dei tirocinanti.
La proposta obbliga (articolo 9) gli Stati membri a proteggere i tirocinanti e i loro rappresentanti da trattamenti o conseguenze sfavorevoli derivanti da un reclamo o un procedimento promossi nei confronti del datore di lavoro, al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dalla direttiva. Inoltre, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per vietare il licenziamento (o suo equivalente) di un tirocinante per il fatto che abbia esercitato i diritti previsti dalla direttiva o da altre normative dell’Unione applicabili ai lavoratori. Stabilisce anche il diritto dei tirocinanti, che ritengano di essere stati licenziati per aver esercitato i loro diritti ai sensi della direttiva, di chiedere al datore di lavoro di fornire ragioni debitamente giustificate per il licenziamento. Impone, infine, (articolo 10) agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione di disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva.
Sottolinea, a tal proposito, che i rappresentanti dei sindacati hanno sostenuto l’esigenza, per contrastare gli abusi, di rafforzare il ruolo delle autorità nazionali competenti e di dotare gli ordinamenti nazionali di un efficace apparato sanzionatorio.
In conclusione, per meglio apprezzare i complessi elementi che sono stati richiamati e considerata la rilevanza del tema all’esame delle Commissioni, propone, di intesa con il collega Roscani, di procedere a un ciclo di audizioni di interlocutori qualificati, quali il Governo e i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.40.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 3 luglio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
C. 1930 Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento in titolo.
Marcello COPPO (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione X (Attività produttive) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1930, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 17 articoli – con particolare riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che, esso, come indicato all’articolo 1, definisce, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all’attuazione di un sistema di governo per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche» ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1252, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell’autonomia strategica.
L’articolo 2 reca disposizioni per il riconoscimento dei progetti strategici, mentre l’articolo 3 istituisce il Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dei titoli abilitativi all’estrazione di materie prime critiche strategiche.
L’articolo 4 istituisce il Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione di progetti di riciclaggio di materie prime critiche strategiche, prevedendo che al fine di rafforzare la dotazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo e all’articolo 3, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica possono essere conferiti in deroga al limite percentuale di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di due unità ulteriori. Agli oneri previsti si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
L’articolo 5 istituisce il Punto unico nazionale di contatto e termini massimi per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti strategici che prevedono la trasformazione di materie prime critiche strategiche.
L’articolo 6 istituisce il Comitato tecnico per le materie prime critiche e strategiche, con il compito di: a) monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche e delle esigenze di approvvigionamento delle imprese, anche al fine di prevenire, segnalare e gestire eventuali crisi di approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche; b) coordinamento e monitoraggio del livello delle eventuali scorte disponibili per ciascuna materia prima strategica a livello aggregato e del relativo livello di sicurezza.
Il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti ciascuno del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui almeno uno di livello dirigenziale generale, oltre ai rappresentanti dei medesimi Ministeri che partecipano al Board europeo per le materie prime critiche di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024. Fanno, altresì, parte del Comitato tecnico un rappresentante dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), designato dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, un rappresentante dei soggetti gestori del Fondo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, designato dal Ministro delle imprese e del made in Italy, due rappresentanti della Conferenza unificata di cui uno nominato dalle regioni. Il Comitato tecnico, a bienni alterni, è presieduto da uno dei dirigenti di livello generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica o del Ministero delle imprese e del made in Italy che compongono il Comitato medesimo. Per la partecipazione al Comitato tecnico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Le funzioni di segreteria tecnica del Comitato tecnico sono svolte dalla Direzione generale del Ministero delle imprese e del made in Italy competente per le materie prime critiche. A tal fine, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad indire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e nell’ambito della vigente dotazione organica, nel biennio 2024-2025, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di dieci unità di personale da inquadrare nell’Area Funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni Centrali. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali di cui al precedente periodo, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un contingente massimo di dieci unità di personale dell’area dei funzionari, in posizione di comando, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Per l’attuazione della predetta disposizione è autorizzata una spesa di personale pari a euro 207.549 per l’anno 2024 e pari a euro 498.116 annui a decorrere dall’anno 2025 e di euro 6.417 per l’anno 2024 ed euro 15.400 annui a decorrere dall’anno 2025 per l’erogazione dei buoni pasto.
L’articolo 7 reca misure per accelerare e semplificare la ricerca di materie prime critiche, mentre l’articolo 8 reca l’istituzione di aliquote di produzione in materia di giacimenti minerari.
L’articolo 9 reca norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi, peraltro modificando il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in particolare aggiungendo un articolo 5-bis, sul Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici, che prevede che in caso di strutture di deposito censite dall’autorità competente come potenzialmente contaminate, il Piano indica gli interventi necessari a contenere l’eventuale diffusione nelle matrici ambientali di sostanze inquinanti, comprese quelle eventualmente utilizzate nei processi di lavorazione, al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente, nonché le prescrizioni, sostanziali e procedurali, in relazione alla specificità delle lavorazioni di recupero previste. Il medesimo articolo 5-bis prevede che, per quanto riguarda le strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, di tipo A, inserite nell’inventario nazionale, ai sensi dell’articolo 20 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2008, il Piano deve aggiornare le relative informazioni di rischio strutturale e ambientale-sanitario e descrivere gli interventi previsti, al fine di poter operare nelle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e per l’ambiente.
L’articolo 10 prevede che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – Servizio geologico d’Italia elabora il Programma nazionale di esplorazione sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
L’articolo 11 istituisce il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche, mentre l’articolo 12 reca disposizioni in materia di accelerazione dei giudizi in materia di progetti strategici.
L’articolo 13 reca modifiche al Fondo nazionale del made in Italy, mentre l’articolo 14 reca disposizioni urgenti in materia di approvvigionamento di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche.
L’articolo 15 reca misure di coordinamento, mentre l’articolo 16 reca modifiche all’articolo 13-bis del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.
L’articolo 17 dispone in merito all’entrata in vigore.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 giugno 2024.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole, raccomandandone l’approvazione.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
Istituzione dell’Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell’esercizio dell’attività professionale di agromeccanico.
C. 1794 Davide Bergamini.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento in titolo.
Silvio GIOVINE (FDI), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 1794 Davide Bergamini, recante Istituzione dell’Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell’esercizio dell’attività professionale di agromeccanico, come risultante dagli emendamenti approvati.
Soffermandosi sulle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva che l’articolo 1 reca le finalità, che consistono, in particolare – oltre che nel promuovere la qualificazione professionale delle imprese agromeccaniche, tutelare i soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche, certificare la tracciabilità dei servizi, favorire l’uso multidisciplinare delle macchine agricole – nel disciplinare i requisiti di sicurezza, in particolare ai fini del controllo delle macchine, delle attrezzature e degli impianti destinati all’esercizio dell’attività agromeccanica, e la certificazione delle competenze nell’uso delle tecnologie agromeccaniche.
L’articolo 2 reca le definizioni, mentre l’articolo 3 prevede l’istituzione dell’Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e l’articolo 4 reca la disciplina dell’iscrizione all’Albo.
L’articolo 5 reca disposizioni in materia di certificazione delle prestazioni. È stabilito, al comma 1, che le imprese agromeccaniche professionali rilasciano una certificazione avente valore legale delle prestazioni eseguite. Il comma 2 precisa che la suddetta certificazione può essere rilasciata alle aziende agricole ovvero a enti e amministrazioni pubblici destinatari di: a) operazioni colturali; b) sistemazione e manutenzione dei fondi agroforestali; c) manutenzione del verde; d) messa in sicurezza dei prodotti agricoli; e) conferimento dei prodotti agricoli.
L’articolo 6 dispone in materia di standard professionale e formativo. In particolare, il comma 1 richiede che ai fini dell’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 4 le imprese agromeccaniche devono disporre della figura del «responsabile tecnico» in possesso dei requisiti di capacità professionale. Il comma 2 indica i soggetti che possono svolgere a funzione di «responsabile tecnico». Il comma 3 individua le condizioni necessarie per il possesso dei requisiti di capacità professionale. Esso è determinato da almeno una delle condizioni prescritte e dalla frequenza di un corso modulare di aggiornamento professionale. Il comma 4 individua le caratteristiche dei corsi modulari di aggiornamento professionale per l’acquisizione della qualifica di «responsabile tecnico». Il comma 5 statuisce che la figura di «responsabile tecnico» può essere ricoperta per un numero massimo di 3 imprese agromeccaniche e, ai sensi del comma 6, in caso di cessazione della stessa, l’azienda dovrà procedere, entro sei mesi, all’individuazione di un soggetto in possesso requisiti di capacità professionale, pena la decadenza dell’impresa agromeccanica dall’Albo.
L’articolo 7 introduce disposizioni in materia di requisiti organizzativi e strutturali dell’impresa agromeccanica, elencando i requisiti organizzativi e strutturali che le imprese agromeccaniche devono possedere al fine di produrli alla stazione appaltante del committente pubblico o privato al momento dell’affidamento dei lavori; tra questi requisiti si segnalano quelli relativi all’adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione ai servizi prestati, l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura, l’utilizzazione di macchinari e attrezzature idonei alle lavorazioni da eseguire, in base alle norme nazionali e dell’Unione europea.
L’articolo 8 disciplina la procedura per l’iscrizione, sospensione e cancellazione delle imprese agromeccaniche dall’Albo nazionale, prevedendosi che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dispone la sospensione dell’impresa agromeccanica dall’Albo quando a carico di essa o dei suoi titolari o legali rappresentanti, sia accertata, tra l’altro, l’omissione del regolare pagamento di retribuzioni ai dipendenti o dell’esecuzione del versamento dei contributi assicurativi o previdenziali obbligatori.
L’articolo 9 prescrive alcune misure di controllo sulla regolarità della documentazione inviata dalle imprese ai fini dell’iscrizione.
L’articolo 10 promuove l’attività agromeccanica attraverso alcuni benefìci per le imprese iscritte all’Albo, stabilendo, tra l’altro, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di promuovere la partecipazione delle imprese agromeccaniche iscritte all’Albo alle attività di prevenzione del dissesto idrogeologico e di manutenzione e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale, pubblicano nei propri siti internet istituzionali bandi per agevolare l’acquisto, da parte delle imprese agromeccaniche iscritte all’Albo, di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e ad una maggiore sicurezza per gli operatori.
L’articolo 11 reca disposizioni di semplificazione per le imprese agromeccaniche, mentre l’articolo 12 prevede che, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di attuazione del medesimo provvedimento.
L’articolo 13 stabilisce un regime transitorio. Il comma 1 prevede per le imprese agromeccaniche che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento esercitano l’attività agromeccanica da almeno 2 anni, la possibilità di presentare entro un anno la domanda di iscrizione all’Albo a condizione che sia presente nell’organico la figura del «responsabile tecnico», con le caratteristiche di cui all’articolo 6, e che questi frequenti un corso di aggiornamento professionale ridotto di 8 ore, entro 6 mesi dalla data della richiesta da parte dell’impresa agromeccanica di iscrizione all’Albo. Il comma 2 stabilisce che l’attestato di frequenza dovrà essere inviato entro 30 giorni dal ricevimento, per le opportune annotazioni, pena la cancellazione dell’impresa, decorso il termine previsto.
L’articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’articolo 15 prevede la clausola di salvaguardia.
In conclusione formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.10.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 3 luglio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.10.
Disposizioni per favorire la riduzione dell’orario di lavoro.
C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto.
(Seguito esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2024.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che sul provvedimento è stato svolto un ampio ciclo di audizioni e che nell’odierna seduta si concluderà l’esame preliminare.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che la Commissione abbia svolto un buon lavoro di approfondimento, auspicando si possa realizzare un lavoro unitario tra i gruppi senza che vi siano barriere ideologiche. Ritiene che la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario sia un dato ineluttabile, come emerso anche nell’ambito dell’indagine conoscitiva sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, richiedendo l’introduzione di norme generali e per determinati settori nonché risorse adeguate.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l’esame preliminare. Chiede alla relatrice, onorevole Schifone, come intenda proseguire l’iter di esame del provvedimento.
Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, propone di procedere all’istituzione di un Comitato ristretto, al fine di approfondire le questioni di merito e giungere all’elaborazione di un testo unificato da sottoporre alla Commissione plenaria.
Walter RIZZETTO, presidente, pone quindi in votazione la proposta di procedere all’istituzione di un Comitato ristretto.
La Commissione delibera di costituire un Comitato ristretto per il seguito dell’esame del provvedimento in titolo.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle indicazioni dei gruppi, invitando questi ultimi a far pervenire tali indicazioni.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
C. 1161 Cangiano.
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento in titolo.
Andrea VOLPI (FDI), relatore, osserva che la Commissione XI è chiamata ad esaminare in sede referente la proposta di legge C. 1161, recante Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. La proposta di legge è volta a disciplinare organicamente lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, sia di tipo di tipo tecnico-industriale che di tipo ricreativo, al fine di consentire lo svolgimento di tali attività nel territorio nazionale e dell’Unione europea. Ricorda infatti che in Italia non vi è attualmente una disciplina specifica che regolamenti l’attività subacquea in tutti gli ambiti operativi. A seguito di tale mancata regolamentazione a livello nazionale, l’esercizio di tale attività nei Paesi membri dell’UE incontra limitazioni in quanto, in base alla direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 (che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali), se nel Paese di origine l’attività professionale non è regolamentata, gli Stati ospitanti in cui essa lo sia possono rifiutare l’autorizzazione a svolgere l’attività, mentre gli Stati membri non possono impedire l’esercizio di un’attività professionale regolamentata ai cittadini di un altro Stato membro in possesso di un titolo di formazione legalmente riconosciuto nel Paese di origine.
Il provvedimento – che si compone di 21 articoli – regolamenta l’esercizio delle attività subacquee ed iperbariche. In particolare, dopo una parte generale relativa a tutte le l’attività subacquee e iperbariche, reca specifiche e distinte discipline per i lavori subacquei e iperbarici e per i servizi subacquei di carattere ricreativo.
In particolare: il Capo I (articoli 1-2) definisce l’oggetto e la finalità del provvedimento, nonché l’ambito di applicazione, delimitando il concetto di «attività subacquee» distinte in due differenti settori (lavori subacquei ed iperbarici; servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo); il Capo II (articoli 3-13), con riferimento ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina l’attività degli operatori subacquei ed iperbarici professionali e delle imprese subacquee ed iperbariche, stabilendo, tra l’altro: l’istituzione delle due qualifiche professionali di Operatore tecnico subacqueo (OTS) e iperbarico (OTI) e l’iscrizione nel relativo registro, con la previsione del divieto di svolgimento di attività diverse da quelle corrispondenti alla propria qualifica; l’individuazione dei requisiti di istruzione e formazione e dell’idoneità psicofisica per svolgere l’attività di operatore subacqueo ed iperbarico e dei requisiti di sicurezza e qualità delle imprese subacquee ed iperbariche, in sede di prima applicazione della legge e a regime; il Capo III (articoli 14-21) disciplina i servizi subacquei ricreativi, anche attraverso la previsione dei requisiti per l’esercizio dell’attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, nonché per l’esercizio dell’attività dei centri di immersione e di addestramento.
Con riferimento al Capo I, il provvedimento stabilisce i princìpi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche, in conformità al dettato costituzionale di cui all’articolo 117 Cost. relativo alla ripartizione della competenza legislativa tra Stato e regioni, nonché con i princìpi della normativa europea, salvaguardando altresì le competenze amministrative delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione (articolo 1, comma 1).
Si afferma altresì la libertà dell’attività subacquea e iperbarica. Lo Stato e le regioni, d’intesa con i comuni interessati e nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l’accesso alle strutture nonché l’adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti (articolo 1, comma 2).
Per quanto concerne l’ambito di applicazione, la proposta di legge dispone che per attività subacquee e iperbariche si intendono le attività svolte, con l’ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso e sono suddivise nei seguenti settori (articolo 2, comma 1): lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche (regolamentati dal capo II, articoli da 3 a 13); servizi subacquei di carattere ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, da guide subacquee, da centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché da organizzazioni didattiche subacquee (regolamentati dal capo III, articoli da 14 a 21).
Dall’ambito di applicazione del provvedimento rimangono escluse le attività svolte nell’ambito delle Forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, delle strutture giudiziarie e penitenziarie e delle strutture sanitarie e ospedaliere, che rimangono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente proposta di legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza (articolo 2, comma 2, primo periodo).
Le modalità di applicazione di quanto previsto dalla presente proposta di legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di ricerca scientifica, ambientale e archeologica, degli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, nonché degli enti previsti dal codice del Terzo settore, sono invece demandate a regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’istruzione e del merito e del Ministro dell’università e della ricerca – di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata e sentito il neoistituito Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche – da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge (articolo 2, comma 2, ultimo periodo).
Con riferimento al Capo II, l’articolo 3 reca la definizione di operatori subacquei e iperbarici professionali e delle imprese subacquee e iperbariche. In particolare: si definiscono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro che compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, ovvero a pressione atmosferica con l’ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei, ovvero in ambienti iperbarici gassosi (comma 1); si definiscono imprese subacquee e iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici (comma 2).
L’esercizio dell’attività subacquea e iperbarica da parte degli operatori professionali e delle imprese è subordinata al possesso di determinati requisiti.
In particolare, per gli operatori sono richiesti, anche ai fini dell’iscrizione nell’apposito registro (in assenza della quale è fatto divieto di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo o non continuativo, l’attività di operatore subacqueo e iperbarico (articolo 6): maggiore età; cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea o cittadini di Paesi extra UE in possesso di un valido titolo di soggiorno; possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, compresi quelli conseguiti all’estero e riconosciuti; possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dagli assessorati regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano preposti alla formazione professionale, o da scuole o centri di formazione professionale autorizzati o da una scuola militare o di un Corpo dello Stato. Per i cittadini stranieri tale titolo è valido solo se è legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato; sana e robusta costituzione fisica e psichica, accertata da un medico del Ministero della salute in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), da un medico di un centro o di un servizio di medicina iperbarica, da un ufficiale medico delle Forze armate, da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o da un medico diplomato con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica.
Ai sensi del successivo articolo 7, comma 2, a seguito di infortunio o malattia, tali requisiti devono essere accertati dal medico subacqueo per la ripresa dell’esercizio della professione, atteso che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7, il possesso di tali requisiti fisici è condizione per l’esercizio della professione di operatore subacqueo e iperbarico; assenza di condanne per un delitto punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l’interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Per le imprese, invece, sono stabiliti i seguenti requisiti (articolo 10): un sistema di gestione della sicurezza; un sistema di gestione della qualità; la stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile; lo svolgimento delle procedure operative durante l’esecuzione di opere e interventi subacquei per fini commerciali e relative alla gestione delle risorse umane e all’utilizzo di attrezzature subacquee e iperbariche e di mezzi nautici di supporto secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366. Sul punto, si ricorda che l’articolo 16 comma 2 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede che le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l’ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili (di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979), sono svolte secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366/2010.
Si specifica inoltre che le attività subacquee e iperbariche svolte da determinati enti (Centro nazionale delle ricerche, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e agenzie regionali per la protezione ambientale) sono eseguite secondo i criteri definiti dalle procedure operative adottate dai medesimi enti.
La proposta di legge in esame introduce le figure professionali degli operatori tecnici subacquei e iperbarici, definendone altresì i rispettivi ambiti operativi.
Per operatore tecnico subacqueo (OTS) si intende colui che, a seguito di un apposito percorso formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi (articolo 4, comma 1).
Per operatore tecnico iperbarico (OTI) si intende colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di manovrare e di utilizzare l’impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche (articolo 4, comma 1).
Si prevede che gli operatori subacquei e iperbarici professionali si iscrivano al Registro dei sommozzatori in servizio locale – tenuto dal comandante del porto ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979 – che assume la denominazione di registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali (articolo 5, comma 1).
L’iscrizione nel registro – che consente all’operatore di esercitare la sua attività nel territorio nazionale e dell’Unione europea e in assenza della quale è fatto divieto di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo o non continuativo, l’attività di OTS e di OTI (articolo 5, commi 2 e 3) – avviene per le seguenti qualifiche professionali (articolo 4, comma 2): operatore di basso fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri anche con il supporto di impianti iperbarici; operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici; operatore tecnico iperbarico.
Vengono altresì previste sanzioni in caso di mancata iscrizione al registro. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro in questione sono puniti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto da tre a sei mesi, elevato da sei a dodici mesi in caso di recidiva, e con l’ammenda da 4.000 euro a 10.000 euro, elevata da 5.000 euro a 12.000 euro in caso di recidiva (articolo 9, commi 9 e 10).
Si dispone inoltre che ciascun operatore subacqueo e iperbarico è dotato di un libretto personale, conforme al modello approvato con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge – e vidimato dal compartimento marittimo competente, il quale è altresì chiamato a rinnovare l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa, previo superamento dell’esame di idoneità psicofisica a seguito della presentazione del libretto a cura dell’interessato, con cadenza annuale (articolo 8, commi 1, 3 e 5).
Nel libretto personale devono essere annotati, in lingua italiana e in lingua inglese (articolo 8, comma 2): la qualifica professionale (lettere a) e d)); l’eventuale conseguimento di specializzazioni professionali e le eventuali ulteriori specializzazioni acquisite tramite la frequenza di corsi professionali, di corsi di aggiornamento, di stage o di apprendistato presso aziende e imprese, in Italia o all’estero (lettere b) ed e)); l’idoneità medica con l’indicazione del medico subacqueo certificatore (lettera c)); le singole immersioni effettuate, con l’indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva (lettera f)); i periodi di compressione in camera iperbarica (lettera g)); l’autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo (lettera h)); la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante, o del committente in caso di lavoratore autonomo, delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica (lettera i)); la descrizione sommaria del lavoro eseguito (lettera l)); gli eventuali infortuni subiti (lettera m)).
L’onere del rilascio e della tenuta del libretto personale è posto a carico dell’impresa subacquea e iperbarica o dell’operatore subacqueo e iperbarico, il quale è tenuto a portarlo con sé in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo, in qualsiasi momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima (articolo 8, commi 2 e 4).
In caso di infortunio o di malattia che comporti un’interruzione dell’attività lavorativa, l’operatore subacqueo e iperbarico deve consegnare il libretto personale al datore di lavoro che, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, annota l’interruzione dell’attività lavorativa, specificandone la durata e la causa (articolo 8, comma 6).
Nel caso di lavoratore autonomo l’annotazione sul libretto personale è effettuata da un medico subacqueo, che attesta l’idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività lavorativa (articolo 8, comma 7).
Nel caso di lavoratore dipendente il libretto personale è trattenuto dal datore di lavoro per tutto il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all’operatore subacqueo o iperbarico interessato previa presentazione della certificazione medica, rilasciata da un medico subacqueo, attestante l’idoneità psicofisica allo svolgimento dell’attività lavorativa (articolo 8, comma 8).
In seguito a infortunio o malattia prolungata, ciascun operatore subacqueo e iperbarico deve essere sottoposto, a carico suo o dell’impresa subacquea e iperbarica, a una visita (sorveglianza sanitaria) medica dettagliata per l’accertamento dell’idoneità psicofisica, effettuata da un medico subacqueo, quale condizione per la riammissione all’esercizio dell’attività professionale. L’inosservanza di tale prescrizione comporta la sospensione della validità del libretto personale e della relativa attività fino alla regolarizzazione della posizione dell’interessato (articolo 7).
Vengono altresì previste delle sanzioni in caso di inosservanza di quanto disposto in materia di libretto personale.
In assenza della regolare vidimazione del libretto personale lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente proposta di legge è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da 1.000 euro a 1.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. In caso di recidiva di tale reato si dispone la cancellazione dal registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali di cui al precedente articolo 5 (articolo 9, commi 3 e 4).
La cancellazione dal registro è prevista anche in caso di mancata autorizzazione annuale allo svolgimento dell’attività subacquea, con anche l’applicazione dell’ammenda da 1.000 a 3.500 euro (articolo 9, comma 5).
L’interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione delle suddette ammende (articolo 9, comma 6).
In aggiunta ai predetti obblighi in ordine all’iscrizione al registro e alla tenuta del libretto personale e all’applicazione delle relative sanzioni in caso di inadempimento, la presente proposta di legge pone altresì un divieto di carattere generale per cui nessun lavoro di alcun genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l’impiego di OTS e di OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal Capo II della presente proposta di legge e senza l’osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima proposta di legge (articolo 9, comma 7).
L’inosservanza di tale prescrizione comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto ad effettuare i lavori stessi e l’applicazione dell’ammenda da 5.000 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l’ammenda è da 8.000 euro a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato (articolo 9, comma 8).
Fermo restando quanto detto, la presente proposta di legge dispone altresì che chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza l’autorizzazione rilasciata dal compartimento marittimo competente o con l’inosservanza di quanto disposto dalla presente proposta di legge e dai decreti da essa previsti o in violazione della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è punito con la reclusione da uno a tre anni (articolo 21, comma 1). Si ricorda che l’articolo 9, comma 5, dispone che, in caso di mancata presentazione dell’interessato con cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività lavorativa, si applica la cancellazione dal registro e l’ammenda da 1.000 a 3.500 euro.
Si dispone inoltre che chiunque, essendone richiesto, si rifiuta di presentare all’autorità marittima competente l’autorizzazione rilasciata dal compartimento marittimo competente ovvero, pur presentando tale autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l’ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato (articolo 21, comma 2).
In caso di recidiva dei suddetti reati è disposto il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nell’esecuzione dei lavori (articolo 21, comma 3).
L’articolo 12 prevede l’istituzione del Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, attraverso l’adozione, entro 60 giorni, di un decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tale organismo ha il compito di proporre norme tecniche capaci di regolare i vari profili delle attività subacquee ed iperbariche (comma 1), tra cui: le procedure operative e quelle di emergenza (lettere a), b) e c)); la formazione e la qualificazione degli operatori interessati (lettera d)); le attrezzature e gli equipaggiamenti da utilizzare (lettera e)); gli aspetti concernenti la medicina subacquea, la sicurezza e l’igiene (lettere f) e g)).
La norma stabilisce che le proposte elaborate dal Comitato nelle suddette materie devono essere recepite da uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall’adozione della presente legge. Tali decreti costituiscono degli atti complessi, in quanto presuppongono il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, nonché l’intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano raggiunta in sede di Conferenza permanente (comma 9).
Il Comitato, inoltre, è chiamato a monitorare costantemente l’andamento delle predette attività, curandone, allo stesso tempo, l’aggiornamento in base alle procedure ed alle tecniche maggiormente qualificate ed accreditate presso i competenti organismi nazionali ed internazionali (comma 4).
Tra le funzioni attribuite al Comitato vi rientrano anche tutte le attività concernenti gli operatori tecnici subacquei (OTS) e gli operatori tecnici iperbarici (OTI) (per approfondimento confronta articoli 4 e 11) (comma 6).
La composizione del Comitato è formata da diversi soggetti appartenenti a differenti organi istituzionali (comma 5). In particolare, sono presenti: due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (lettera a)); un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettera b)); un rappresentante del Ministero della salute (lettera c)); un rappresentante dell’INAIL (lettera d)); un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (lettera e)); quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore subacqueo ed iperbarico (lettera f)); tre rappresentanti delle organizzazioni didattiche italiane maggiormente rappresentative e diffuse nel territorio nazionale in campo subacqueo e iperbarico (lettera g)); il rappresentante medico per l’Italia nell’EDTC (lettera h)).
La durata del mandato dei componenti del Comitato è di quattro anni ed è rinnovabile (comma 8). Ai membri non è corrisposto alcun emolumento per l’attività svolta (comma 7). Al fine di espletare le proprie funzioni, il comitato può comunque essere affiancato da esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici (comma 3). La norma prevede, inoltre, che per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato si provvede con le risorse presenti a legislazione vigente, senza ulteriori spese a carico della finanza pubblica (comma 7).
L’articolo 13 detta prescrizioni in materia di tutela dei lavoratori autonomi nell’ambito delle attività subacquee.
In particolare, il comma 1 estende anche ai prestatori autonomi l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL), già prevista per il personale dipendente delle imprese subacquee e iperbariche. Il comma 2, invece, prescrive per i lavoratori autonomi del settore subacqueo ed iperbarico l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni cagionati a terzi nell’esercizio delle attività disciplinate dalla presente proposta di legge.
Con riferimento al Capo III, il provvedimento disciplina, accanto all’attività subacquea professionale, anche quella ricreativa.
Nello specifico, l’articolo 14 fornisce le seguenti definizioni attinenti all’attività subacquea ricreativa: l’immersione subacquea ricreativa consiste nell’insieme delle attività ecosostenibili, svolte in mare o in acque interne, da una o più persone, preordinate al perseguimento delle seguenti finalità: a) addestramento; b) escursioni subacquee libere o guidate; c) studio dell’ambiente e/o delle forme di vita; d) riprese video e fotografiche; e) ogni altro proposito ricollegabile all’utilizzo dell’ambiente subacqueo (comma 1).
La disposizione precisa che qualora le predette attività richiedano l’utilizzo di un autorespiratore, esse dovranno essere svolte solo da persone in possesso di idoneo brevetto (comma 2) e secondo le modalità prescritte dall’organizzazione didattica certificante (comma 6). Allo stesso tempo, la norma chiarisce che sono escluse dalla presente disciplina tutte le attività aventi natura agonistica, le quali sono regolate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché le attività destinate alle persone disabili, regolate dalle organizzazioni competenti.
Il brevetto subacqueo, consiste in un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo, al termine dello svolgimento del relativo corso teorico e pratico. In particolare, il predetto atto certificativo è emesso dall’organizzazione didattica subacquea (comma 6), presso la quale opera l’istruttore (comma 2).
L’istruttore, insegna, a singoli individui ovvero a gruppi di persone, le tecniche di immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. Per effettuare tale attività, l’istruttore deve essere in possesso di adeguato brevetto rilasciato sempre dalla propria organizzazione didattica. L’opera prestata dall’istruttore può anche essere svolta in maniera non professionale e non esclusiva. Inoltre, si prevede che l’istruttore possa svolgere anche l’attività di guida subacquea (comma 3).
La guida subacquea è il soggetto in possesso del necessario brevetto che svolge le seguenti attività: a) assiste l’istruttore nella formazione delle persone che frequentano il relativo corso; b) accompagna in immersione persone già in possesso di brevetto (comma 4).
I centri di immersione e di addestramento sono costituiti dalle imprese e dalle organizzazioni senza scopo di lucro che posseggono le risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale e che garantiscono supporto all’immersione e all’addestramento subacqueo (comma 5).
Le organizzazioni didattiche subacquee sono le imprese o le associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l’attività di formazione per l’addestramento alle immersioni subacquee, a differenti livelli, in possesso delle certificazioni ISO 24801 (1-2-3) e ISO 24802 (1-2).
Qualora le organizzazioni non posseggano le prescritte certificazioni devono comunque possedere standard analoghi e conseguire le predette certificazioni entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge (comma 6).
A tal riguardo, si specifica che a norma dell’articolo 21, comma 4, le organizzazioni didattiche subacquee che esercitano le attività subacquee in assenza delle predette certificazioni, sono soggette a sospensione dell’attività per un anno. Nel caso di recidiva la sanzione è pari alla sospensione per dieci anni.
L’articolo 15 disciplina lo svolgimento delle attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, le quali devono essere effettuate «nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea».
Le attività in oggetto, in particolare, possono essere svolte all’interno del territorio nazionale: a) all’interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo; b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro; c) in modo autonomo (comma 1).
Per poter esercitare le attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea, i soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti (comma 2): maggiore età (lettera a)); cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione europea. Sono, inoltre, equiparati i cittadini di Paesi terzi in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione (lettera b)); godimento dei diritti civili e politici (lettera c)); diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo equipollente conseguito all’estero (lettera d)); brevetto di istruttore subacqueo o guida subacquea, conseguito al termine di apposito corso teorico-pratico di formazione e previo superamento del relativo esame, rilasciato da un’organizzazione didattica subacquea (lettera e)); polizza assicurativa in grado di coprire i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività subacquee. Sono equiparate le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione o dalle organizzazioni presso cui l’istruttore o la guida prestano la propria opera, purché sussista un effettivo rapporto di collaborazione (lettera f)); polizza assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori che espletano attività di istruttore o guida subacquea (lettera g)); certificato medico annuale di idoneità conforme a quanto richiesto dalle organizzazioni didattiche subacquee (lettera h)).
Il comma 3 dell’articolo 15 stabilisce che i brevetti conseguiti presso le organizzazioni didattiche, a norma del comma 2, lettera e), hanno valore di crediti formativi o di punteggi nei seguenti ambiti: definizione delle graduatorie di titoli per l’iscrizione ai corsi professionali di OTS; attribuzione di incarichi o dell’arruolamento nelle Forze armate e di polizia; svolgimento di servizi di protezione civile; assunzione presso le strutture giudiziarie e penitenziarie; assunzione presso le istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e le istituzioni museali.
Le concrete modalità di definizione dei predetti crediti e punteggi saranno stabilite dalle amministrazioni competenti.
Il comma 4 dell’articolo 21, inoltre, stabilisce che gli istruttori e le guide che operano in assenza dei requisiti espressamente previsti dall’articolo 15, incorrono nella sanzione della sospensione dall’attività per un anno. In caso di condotta reiterata la sospensione è pari a dieci anni.
L’articolo 16 disciplina gli aspetti organizzativi ed il funzionamento dell’attività svolta dai centri di immersione e di addestramento subacqueo.
Il comma 1 prescrive i requisiti che devono possedere i centri di immersione e di addestramento. In particolare, essi devono essere in possesso di: iscrizione presso la CCIAA e della partita IVA (lettere a) e b)); una sede per lo svolgimento delle attività teoriche (lettera c)); delle attrezzature specifiche per le immersioni, in conformità con la normativa UE ed in perfetto stato (lettera d)); delle attrezzature di primo soccorso, conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. Si sottolinea, inoltre, che i corsi di pronto soccorso e sicurezza organizzati dalle organizzazioni didattiche subacquee sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 29 luglio 2008 (lettera e)); copertura assicurativa (lettera f)).
Il comma 2 impone ai centri di immersione, nello svolgimento delle proprie attività, di avvalersi di istruttori e guide in possesso dei requisiti prescritti dal precedente articolo 15, comma 2.
A norma del comma 3 coloro che vogliono usufruire dell’assistenza di un centro di immersione e di addestramento per compiere attività subacquea devono essere in possesso di idoneo brevetto rilasciato al termine di un corso di formazione somministrato da un’organizzazione didattica competente.
A tal proposito, quest’ultima deve essere riconosciuta dal CONI o da enti di promozione sportiva o da agenzie didattiche di rilievo internazionale e deve comunque possedere le certificazioni previste dall’articolo 14, comma 6. Tutti i requisiti previsti dal presente comma devono essere opportunamente verificati dal responsabile del centro di immersione.
Inoltre, ai sensi del comma 4, il responsabile del suddetto centro, ovvero un suo incaricato, è chiamato a registrare i dati essenziali concernenti ogni immersione.
In particolare, egli deve verificare ed annotare in un apposito registro: gli estremi del brevetto posseduto da ciascuno dei partecipanti all’immersione (lettera a)); l’orario di inizio e quello di fine immersione (lettere b) e c)); il nominativo della guida o dell’istruttore (lettera d)).
Le informazioni appena riportate devono essere adeguatamente conservate a cura del centro di immersione ed addestramento per un periodo non inferiore a sei mesi ed essere esibite qualora ne facciano richiesta le autorità competenti, in sede di eventuali accertamenti amministrativi o penali (comma 5).
Il comma 6 prevede che qualora prendano parte ad un’immersione soggetti con brevetti di grado diverso, l’istruttore o la guida devono osservare ed imporre i limiti previsti dal brevetto di grado inferiore.
A tal proposito, nell’ambito di un’immersione condotta da un istruttore o da una guida, tutti i partecipanti devono conformarsi alle procedure di sicurezza dettate dalla guida stessa e nei limiti imposti dai brevetti posseduti dai partecipanti (comma 8).
In ogni caso, il numero di partecipanti è pari a quattro per ogni guida (comma 7).
Il comma 9 stabilisce che ogni subacqueo in possesso di brevetto deve dotarsi di un cd. libretto di immersione, nel quale devono essere riportate le seguenti informazioni: le generalità del subacqueo (lettera a)); il tipo di brevetto posseduto (lettera b)); la data e il luogo di immersione (lettere c) e d)); la profondità massima programmata e la profondità massima raggiunta (lettere e) e f)); la denominazione del centro di immersione e di addestramento (lettera g)); le generalità dell’istruttore o della guida responsabile dell’immersione, nonché la firma di quest’ultimo (lettere h) e i)).
Il comma 10 disciplina il personale incaricato della guida dell’imbarcazione (di supporto), che ha il compito di fornire supporto a coloro che prendono parte all’immersione. A tal riguardo si prevede che il personale deve rimanere a bordo dell’imbarcazione per l’intera durata dell’attività subacquea. Per quanto concerne, invece, le dimensioni dell’imbarcazioni esse devono essere conformi al numero di persone che partecipano all’immersione e possedere sistemi di sicurezza adeguati, rispettando i criteri posti dalle disposizioni del Codice della navigazione.
Il comma 11, impone ai centri di immersione di rendere facilmente accessibili a tutti i recapiti da contattare per gli interventi di emergenza.
L’articolo 17 prevede la possibilità anche per le organizzazioni senza scopo di lucro di svolgere attività subacquee ed iperbariche.
A tal fine, le suddette organizzazioni devono essere in possesso di: atto costitutivo registrato e statuto (lettera a)); codice fiscale (lettera b)); sede per lo svolgimento delle attività teoriche (lettera c)); delle attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell’Unione europea e in perfetto stato di funzionamento (lettera d)); delle attrezzature di primo soccorso, conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. Si sottolinea, inoltra, che i corsi di pronto soccorso e sicurezza organizzati dalle organizzazioni didattiche subacquee sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del decreto ministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 29 luglio 2008 (lettera e)); copertura assicurativa contro i rischi che potrebbero scaturire, dallo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche, nei confronti di dipendenti, collaboratori, persone e cose (lettera f)).
L’articolo 18 chiarisce che solo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro, che rispettano tutti i requisiti, appena esaminati, stabiliti dall’articolo 16 e dall’articolo 17, possono utilizzare la denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo». Ogni centro, inoltre, utilizza il proprio nome in maniera esclusiva.
L’articolo 19 regola lo svolgimento di immersione effettuate in forma privata. La disposizione normativa impone l’osservanza delle prescrizioni contenute nella presente proposta di legge anche da parte dei privati che compiono attività subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, con o senza il supporto di unità di appoggio (comma 1). Coloro che compiono immersioni in forma privata devono dotarsi di attrezzature adeguate, soprattutto con riferimento: a) alla misurazione del tempo; b) alla profondità; c) alla pressione residua di aria contenuta nelle bombole; d) al limite di tempo di decompressione (comma 2). L’attività di immersione deve, poi, essere svolta solamente da chi sia in possesso di idoneo brevetto subacqueo ed entro i limiti imposti dalla stessa certificazione (comma 3). Inoltre, tale attività può svolgersi anche singolarmente, a condizione che venga individuata una persona deputata a svolgere funzioni di assistenza e che sia in grado di allertare i servizi di assistenza e recupero subacqueo, in caso di emergenza. A tal fine, il soggetto incaricato dell’assistenza deve essere informato sugli aspetti concernenti l’immersione: tempo, luogo e profondità programmata (comma 4). Il comma 5 dispone il divieto di immersione in luoghi interdetti al transito e all’ormeggio di imbarcazioni, in base alle prescrizioni statuite dalle autorità competenti.
L’articolo 20 regola le norme di sicurezza che devono orientare l’attività di immersione subacquea ricreativa. In particolare, per quanto riguarda la fase di addestramento dei subacquei, la formazione degli istruttori, i servizi offerti dai cd. centri di immersione e gli aspetti concernenti la fornitura di attrezzatura subacquea gli operatori subacquei sono tenuti a conformarsi alle regole tecniche emanate a livello internazionale e nazionale, rispettivamente, dall’International Standards Organization e dall’Ente Italiano di Normazione (comma 1).
Il comma 2 impone l’obbligo sia per gli istruttori e le guide subacquee che per i centri di immersione e di addestramento di tenere un registro nel quale annotare tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti di loro proprietà. Nel medesimo registro devono essere riportati anche tutti i dati inerenti alla manutenzione ed al collaudo.
Tuttavia, qualora venga omessa la tenuta del predetto registro ovvero nel caso di inefficienza delle attrezzature o degli impianti necessari per l’attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere alla sospensione temporanea dell’attività ed al sequestro delle attrezzature, in base alla gravità delle omissioni o inefficienze riscontrate (comma 3).
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 3 luglio 2024.
Disposizioni per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso.
C. 408 Ascari, C. 510 Ubaldo Pagano, C. 786 Morgante, C. 1645 Gribaudo, C. 1683 Tenerini e C. 1747 Carfagna.
Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 3 luglio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 14.35.
5-01961 Quartapelle Procopio: Iniziative volte ad estendere la platea delle lavoratrici beneficiarie del «bonus mamme».
Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), replicando, ritiene che il Governo sostenga le donne lavoratrici solo a parole, come dimostra il fatto che le sue iniziative risultano parziali, subordinate alla presenza di un certo numero di figli, e prevedano modalità di riconoscimento dei benefici complicate.
5-01726 Amato: Iniziative normative volte a modificare il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, al fine di introdurre ammortizzatori e indennità effettivamente migliorativi delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori dello spettacolo.
Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Gaetano AMATO (M5S), replicando, ritiene che il Governo non abbia compreso le esigenze dei lavoratori dello spettacolo, dal momento che ha introdotto una indennità di discontinuità senza diversificare tra settori, senza fornire alcun concreto aiuto al comparto del cinema italiano.
5-02357 Simiani: Iniziative volte a salvaguardare i lavoratori della Cooperativa I Pescatori di Orbetello.
Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità manifestata, richiamando l’esigenza di introdurre una regolazione specifica per il territorio della laguna di Orbetello, assicurando la continuità dell’attività dei lavoratori interessati, come già proposto dalla proposta di legge C. 400, a sua prima firma, presentata sull’argomento.
La seduta termina alle 15.05.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 3 luglio 2024.
Audizione informale di rappresentanti dell’Associazione Nazionale Funzionari Contabili DAP, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 781 Varchi, recante delega al Governo per il riordinamento della carriera dei funzionari della professionalità giuridico-pedagogica dell’amministrazione penitenziaria.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.35.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 3 luglio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 15.35.
Disposizioni in materia di lavoro.
C. 1532-bis Governo.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2024.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che nella seduta odierna si avvierà l’esame delle proposte emendative presentate.
Chiede alla relatrice, onorevole Nisini, e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sulle proposte emendative relative all’articolo 1.
Tiziana NISINI (LEGA), relatrice, propone l’accantonamento di tutte le proposte emendative presentate all’articolo 1, in attesa della conclusione dell’iter di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2024, attualmente pendente al Senato, poiché una proposta emendativa approvata al predetto decreto-legge reca un intervento analogo a quello dell’articolo 1 del provvedimento in titolo.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
Walter RIZZETTO, presidente, dispone quindi l’accantonamento di tutte le proposte emendative presentate all’articolo 1.
Valentina BARZOTTI (M5S) chiede delucidazioni circa le tempistiche relative all’espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all’articolo 1.
Walter RIZZETTO, presidente, in risposta alla deputata Barzotti, fa notare che quello proposta dalla relatrice e dal rappresentante del Governo è un accantonamento di tipo tecnico, determinato dalla necessità di attendere la conclusione dell’iter di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2024, che reca un intervento analogo a quello contemplato dall’articolo 1 del provvedimento in titolo. Fa notare che quest’ultimo sarebbe di fatto superato non appena entrerà in vigore la nuova disciplina, una volta concluso il richiamato iter di conversione.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), dopo aver ricordato che il provvedimento in esame pende in Commissione da mesi, chiede alla relatrice e al Governo di precisare i motivi politici dei pareri espressi, per questioni di trasparenza tra maggioranza ed opposizione.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON fa notare che il provvedimento in esame non ha carattere d’urgenza, evidenziando che la volontà del Governo e della maggioranza è quella di approfondire con serietà le questioni in gioco al fine di migliorarlo. Evidenzia che l’accantonamento dell’articolo 1 risponde all’esigenza di attendere la conclusione dell’iter di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2024, nel cui ambito è confluita la disciplina recata dall’articolo 1 del provvedimento in titolo.
Riccardo TUCCI (M5S) non comprende per quale ragione il Governo non abbia proposto di espungere l’articolo 1 dal provvedimento, rilevando che le modalità con cui è stato dato avvio all’esame delle proposte emendative non fa presagire nulla di positivo.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) ribadisce la necessità che Governo e maggioranza siano trasparenti con l’opposizione e chiariscano i motivi politici dei propri pareri, ricordando che ricade su di loro la responsabilità del ritardo nell’esame del provvedimento in titolo, con il quale si sarebbe potuto intervenire prima sulla questione del contrasto al fenomeno del caporalato.
Valentina BARZOTTI (M5S) si chiede come mai la maggioranza e il Governo non si limitino ad espungere dal testo del provvedimento l’articolo 1.
Walter RIZZETTO, presidente, in risposta alla deputata Barzotti, fa notare che occorre attendere la conclusione dell’iter di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2024, per valutare se la disciplina recata dall’articolo 1 del provvedimento in titolo sia stata effettivamente trasfusa nel decreto-legge così come convertito in legge.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) ritiene necessario che maggioranza e Governo chiariscano i motivi dei loro pareri, illustrando se ritengano le proposte emendative presentate efficaci o meno a contrastare il caporalato.
Walter RIZZETTO, presidente, evidenzia che una volta approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2024 da entrambi i rami del Parlamento, il contenuto dell’articolo 1 del provvedimento in titolo potrebbe risultare di fatto superato. Fa notare, in ogni caso, che resta la possibilità per i deputati di presentare e discutere le medesime proposte emendative nel corso dell’esame di quel provvedimento di conversione, una volta che sarà trasmesso alla Camera.
Emiliano FOSSI (PD-IDP) chiede alla relatrice e al Governo di chiarire se siano nelle condizioni di esprimere i pareri su tutte le proposte emendative presentate.
Walter RIZZETTO, presidente, in risposta al deputato Fossi, fa presente che l’esame delle proposte emendative ha luogo articolo per articolo e che, considerato il tempo a disposizione nella seduta odierna, ci si limiterà all’espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all’articolo 2.
Antonio D’ALESSIO (AZ-PER-RE) ritiene che le modalità di procedere del Governo e della maggioranza appaiono caotiche e disorganiche.
Walter RIZZETTO, presidente, fa notare che l’accantonamento proposto sull’articolo 1 appare coerente e logico, tenuto conto dell’intervento contemplato nel provvedimento d’urgenza attualmente in fase di esame al Senato e di imminente trasmissione alla Camera.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), ricordato che maggioranza e Governo risultano inadempienti, avendo ritardato l’espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate sul provvedimento in titolo e il conseguente iter di esame, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di fornire alle opposizioni il quadro completo della situazione, in relazione all’espressione dei rispettivi pareri sulle proposte di modifica.
Walter RIZZETTO, presidente, ritiene opportuno proseguire i lavori articolo per articolo, chiedendo alla relatrice di esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all’articolo 2.
Tiziana NISINI (LEGA), relatrice, invita al ritiro dell’emendamento Cerreto 2.21 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Castiglione 2.1, Bicchielli 2.3, Mari 2.9, Gribaudo 2.17, Baldelli 2.26, Giaccone 2.37, Tucci 2.45 e Rizzetto 2.49. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Rizzetto 2.58 e Tenerini 2.33, ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Scotto 2.4, Mari 2.10 e Carotenuto 2.40.
Esprime parere favorevole sull’emendamento Mattia 2.35. Esprime altresì parere favorevole sull’emendamento Soumahoro 2.15, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere la lettera b), pur facendo notare che esso risulterebbe assorbito dall’eventuale approvazione dell’emendamento Mattia 2.35.
Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Sarracino 2.5, Giaccone 2.23, Tenerini 2.30, Vaccari 2.46, Rizzetto 2.59 e Gatta 2.31, che comunque sarebbero assorbiti dall’approvazione dell’emendamento Mattia 2.35. Esprime parere contrario sull’emendamento Gribaudo 2.16, invitando al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull’emendamento Scotto 2.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Gribaudo 2.18, 2.19, 2.20 e Carotenuto 2.43. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Giaccone 2.24 e Gatta 2.32, che comunque sarebbero assorbiti dall’approvazione dell’emendamento Mattia 2.35. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Tenerini 2.29 e Tucci 2.41. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Giaccone 2.36 e Tenerini 2.28, nonché sull’emendamento Barzotti 2.42, facendo notare che quest’ultimo risulterebbe comunque assorbito dall’eventuale approvazione dell’emendamento Mattia 2.35.
Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Mari 2.11 e Aiello 2.39 ed invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull’emendamento Tenerini 2.34. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Scotto 2.7, Mari 2.12 e Aiello 2.44 ed invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Giaccone 2.22 e Rizzetto 2.50, nonché sull’emendamento Rizzetto 2.48. Esprime parere contrario sull’emendamento Guerra 2.8, proponendo l’accantonamento dell’emendamento Rizzetto 2.47. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull’emendamento Castiglione 2.2, nonché sugli identici emendamenti Mari 2.13, Giaccone 2.38 e Baldelli 2.27. Esprime parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Rizzetto 2.023 ed invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull’articolo aggiuntivo Serracchiani 2.04. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Aiello 2.018 e Conte 2.021, esprimendo parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Zurzolo 2.024 e Mascaretti 2.025. Esprime parere contrario sull’articolo aggiuntivo Mari 2.027 e parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Giovine 2.028. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull’articolo aggiuntivo Rizzetto 2.029, esprimendo parere favorevole sull’articolo aggiuntivo Volpi 2.030, a condizione che sia riformulato introducendo un comma 2 volto a prevedere la clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore: «2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Castiglione 2.02 e Giaccone 2.011, sugli articoli aggiuntivi Castiglione 2.08, Barzotti 2.012, Mari 2.06, Tucci 2.015, Barzotti 2.020 e 2.017, Aiello 2.013, Carotenuto 2.014 e Barzotti 2.019.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
Walter RIZZETTO, presidente, dispone quindi l’accantonamento delle proposte emendative presentate all’articolo 2 su cui è stata avanzata una proposta in tal senso dalla relatrice.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), dopo aver fatto notare che la relatrice e il rappresentante del Governo dovrebbero esprimere i pareri su tutte le proposte emendative presentate, auspica quantomeno che non si proceda ad alcuna votazione, affinché sia data ai gruppi la possibilità di approfondire le questioni poste.
Walter RIZZETTO, presidente, fa notare che le modalità di prosecuzione dell’iter di esame saranno definite dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Considerata l’imminenza della ripresa dei lavori dell’Assemblea, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 16.20.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 3 luglio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.45.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Atto n. 157.
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 giugno.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella seduta dello 25 giugno scorso il presidente della XII Commissione, Ugo Cappellacci, in sostituzione delle relatrici, onorevoli Schifone e Loizzo, ha illustrato il contenuto del provvedimento.
Ricorda altresì che il termine per l’espressione del parere scadrà il 20 luglio 2024.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.