INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana NISINI.
La seduta comincia alle 14.50.
Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
Audizione di Francesca Campolongo, Direttrice per la Trasformazione digitale e dati presso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea e di Michele Vespe, Capo Unità Economia digitale presso il JRC.
(Svolgimento e conclusione).
Walter RIZZETTO, presidente, introduce l’audizione.
Francesca CAMPOLONGO, Direttrice per la Trasformazione digitale e dati presso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Interviene, quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti il deputato Lorenzo MALAGOLA (FDI).
Francesca CAMPOLONGO, Direttrice per la Trasformazione digitale e dati presso il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, e Michele VESPE, Capo Unità Economia digitale presso il JRC, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.
Tiziana NISINI, presidente, ringrazia gli auditi per il contributo fornito all’indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l’audizione.
Audizione di rappresentanti di Konecta Group.
(Svolgimento e conclusione).
Tiziana NISINI, presidente, introduce l’audizione.
Andrea LUBIAN, Direttore generale di Konecta Group, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Tiziana NISINI, presidente, ringrazia l’audito per il contributo fornito all’indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l’audizione.
Audizione di rappresentanti di Sky Italia.
(Svolgimento e conclusione).
Tiziana NISINI, presidente, introduce l’audizione.
Alfredo BORGIA, Direttore affari istituzionali Sky Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Tiziana NISINI, presidente, ringrazia l’audito per il contributo fornito all’indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l’audizione.
Audizione di rappresentanti di Capgemini.
(Svolgimento e conclusione).
Tiziana NISINI, presidente, introduce l’audizione.
Michelangelo CERESANI, Vice President of Human Resources & Organization di Capgemini, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Tiziana NISINI, presidente, ringrazia l’audito per il contributo fornito all’indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l’audizione.
Audizione di rappresentanti di Assinter Italia.
(Svolgimento e conclusione).
Tiziana NISINI, presidente, introduce l’audizione.
Pietro PACINI, Presidente di Assinter Italia, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Walter RIZZETTO, presidente, ringrazia l’audito per il contributo fornito all’indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 16.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 16.
DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
C. 1933 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento in titolo.
Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione V (Bilancio) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1933 Governo, approvato dal Senato, che prevede la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
Il provvedimento, composto da 50 articoli, come indicato all’articolo 1, è volto a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l’attuazione ed incrementare l’efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei settori strategici indicati all’articolo 2, che sono: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e il rischio idraulico e per la protezione dell’ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo sostenibile e all’attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
Con riferimento alle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva, anzitutto, che l’articolo 4, tra gli indici in base ai quali deve avvenire l’individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea, indica: le azioni prioritarie per l’occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata; interventi mirati alla formazione e all’istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori; interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro delle persone, nonché all’inclusione sociale e alla lotta alla povertà educativa con riferimento al Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili; la valutazione dell’impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento.
L’articolo 6 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, autorizzando il medesimo Dipartimento a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Gli enti beneficiari procedono direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione delle unità di personale sulla base del contratto tipo; i contratti stipulati entro il termine del 31 luglio 2024 ai sensi dell’articolo 1, commi 179 e 179-bis, della legge di bilancio 2021, ovvero ai sensi dell’articolo 31-bis, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026.
Il medesimo articolo autorizza, stanziando le necessarie risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere 100 unità di personale – da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell’area delle elevate professionalità, di cui 70 nella famiglia professionale tecnica e 30 nelle famiglie professionali amministrativo-giuridico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all’attuale dotazione organica – ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell’ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore.
Per le medesime finalità, al fine di garantire l’urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l’assunzione di 300 unità di personale dell’area dei funzionari e di 150 unità di personale dell’area degli assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.
L’articolo 6-bis autorizza, per l’anno 2024, la spesa di 1.330.000,00 euro, al fine di fronteggiare la rilevante carenza dei segretari comunali e provinciali e riequilibrare il rapporto numerico tra professionisti iscritti all’Albo e sedi di segreteria, anche per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 4 del 5 gennaio 2024.
L’articolo 9 stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) con funzioni di controllo e di Autorità di audit sia composto di cinque unità di personale.
L’articolo 16 prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, nell’ambito della strategia nazionale delle politiche attive del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attiva e l’inserimento al lavoro. Tali azioni sono finanziate nei limiti delle risorse previste dal successivo articolo 20.
L’articolo 17 prevede la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Centro-Nord Italia. I destinatari sono giovani di età inferiore ai 35 anni che si trovano in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, o sono inoccupati, inattivi e disoccupati, ovvero sono disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Gli interventi ammissibili al finanziamento da parte della misura riguardano la formazione e l’accompagnamento alla progettazione preliminare, nonché il tutoraggio relativi all’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali, e specifici incentivi in regime de minimis: un voucher di avvio fino a 40.000 euro, un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell’investimento (per programmi di spesa fino a 120.000 euro) e un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell’investimento (per programmi di spesa tra 120.000 e 200.000 euro). I termini, i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative ammissibili sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame.
L’articolo 17-bis prevede modifiche alla disciplina dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa – ISCRO, stabilendo che l’erogazione dell’ISCRO è accompagnata – non condizionata come previsto dalla normativa vigente – dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Si prevede inoltre che il beneficiario autorizzi all’atto della domanda l’INPS alla trasmissione agli enti territoriali dei propri dati di contatto nell’ambito del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.
L’articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata Resto al Sud 2.0, finalizzata a sostenere l’avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d’Italia, contemplando dunque interventi analoghi a quelli previsti al precedente articolo 17.
L’articolo 19 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure «Autoimpiego Centro-Nord Italia» e «Resto al Sud 2.0» di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 del decreto in esame, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.A., a cui sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l’istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi, ed Ente Nazionale per il Microcredito, a cui è affidato il coordinamento dell’attività formativa.
L’articolo 20 prevede alla copertura per gli oneri derivanti dall’attuazione delle misure Autoimpiego Centro-Nord Italia, di cui all’articolo 17, e Resto al Sud 2.0, di cui all’articolo 18.
L’articolo 21 prevede, in primo luogo, un esonero contributivo transitorio – per la durata massima di tre anni – in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età; la determinazione dei settori suddetti e dei criteri e delle modalità di accesso al beneficio è demandata a un decreto ministeriale. L’esonero è riconosciuto (su domanda) per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028), con riferimento alla quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro, limitatamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, aventi, alla data della assunzione, meno di trentacinque anni di età (il beneficio non concerne i rapporti di apprendistato o di lavoro domestico). L’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL. L’applicabilità dell’esonero contributivo è subordinata all’autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea (comma 5). Il presente articolo prevede altresì, per le fattispecie di avvio di impresa summenzionate, la possibilità di richiesta di un contributo all’INPS per l’attività, pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028). Anche per tale beneficio si applicano le disposizioni sul rinvio al decreto ministeriale nonché la clausola che subordina l’efficacia della misura all’autorizzazione della Commissione europea.
L’articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025; i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale (sono esplicitamente compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato); a tal fine, i lavoratori, alla data dell’assunzione, non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato, a meno che siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente del beneficio medesimo (inoltre, sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato, mentre l’ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio); l’esonero è riconosciuto in misura integrale, con riferimento alla quota di contribuzione a carico del datore, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ovvero di 650 euro per le assunzioni relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (l’esonero non concerne i premi o contributi spettanti all’INAIL). Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative dell’esonero in oggetto. L’applicabilità di quest’ultimo è subordinata all’autorizzazione della medesima misura da parte della Commissione europea.
L’articolo 23 riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato, anche nell’ambito della Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica, donne in situazioni di svantaggio – perché prive di un impiego da almeno 6 mesi se residenti in determinate zone o da almeno 24 mesi ovunque residenti – a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. Tale sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di importo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque entro determinati limiti di spesa.
Analoghe disposizioni a quelle previste dal precedente articolo 22, sono previste all’articolo 24, che prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all’ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. L’esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
L’articolo 24-bis reca disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, estendendo a novanta mesi il periodo massimo di durata dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese in crisi, e ampliando le risorse per l’anno 2024 per le giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori.
L’articolo 25 amplia la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l’iscrizione d’ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) e dell’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
L’articolo 26 disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). La disposizione, come specificato nella relazione illustrativa allegata al presente provvedimento, è finalizzata a rendere il Sistema più funzionale all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.
L’articolo 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l’istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG). La Cabina di regia è coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale costituisce l’autorità nazionale di gestione del fondo medesimo. La definizione della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di regia, nonché dei criteri di partecipazione e di attivazione della stessa, è demandata a un decreto ministeriale.
L’articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l’obbligo di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell’impresa affidataria dei lavori). In particolare, dispone che tali sanzioni operino per tutti gli appalti pubblici, e non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora, e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del precedente limite di 500.000 euro. La norma dispone altresì che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell’incidenza della manodopera negli appalti privati, nonché responsabile in caso di mancata verifica, non è il committente, come previsto sinora, ma il direttore dei lavori; la responsabilità del committente è configurabile solo in assenza di nomina del direttore dei lavori. Negli appalti pubblici la responsabilità resta invece confermata in capo al responsabile del progetto.
L’articolo 28-bis reca proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni per l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili, mentre l’articolo 28-ter reca disposizioni in materia di prestazione integrativa a favore dei dipendenti di Alitalia Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.
L’articolo 29, al comma 4, prevede che le istituzioni scolastiche statali possono stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell’ambito del piano «Agenda Sud».
Il medesimo articolo 29, al comma 5, nel novellare la relativa disciplina, introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell’ambito del piano «Agenda Sud») al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.
Formula una proposta di parere favorevole, raccomandandone l’approvazione.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 16.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 25 giugno 2024. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAPPELLACCI.
La seduta comincia alle 12.30.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Atto n. 157.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
Ugo CAPPELLACCI, presidente, fa presente che le Commissioni avviano l’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Avverte che il termine per l’espressione del parere scadrà il 20 luglio 2024.
Avverte altresì che, essendo la richiesta di parere non corredata dal previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto legislativo prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Procede, quindi, allo svolgimento della relazione in sostituzione delle relatrici, deputate Schifone per la XI Commissione e Loizzo per la XII Commissione, ricordando che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 8 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, relativa al recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022; quest’ultima ha modificato la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne ha esteso l’ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 è scaduto il 5 aprile 2024 e il 23 maggio 2024 la Commissione europea ha notificato alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea una messa in mora per il mancato recepimento.
Il citato articolo 8 della legge n. 15 pone alcuni princìpi e criteri direttivi di delega specifici; essi si aggiungono a quelli generali, ove inerenti, posti dall’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con riferimento all’esercizio di deleghe per il recepimento di direttive dell’Unione europea.
Tali princìpi e criteri specifici prevedono di: apportare alla normativa vigente le modifiche necessarie ad assicurare la corretta applicazione della suddetta direttiva (UE) 2022/431, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del suddetto ampliamento dell’ambito di applicazione della citata direttiva 2004/37/CE. La definizione delle suddette modifiche normative deve essere operata anche previa consultazione della comunità scientifica in merito ai profili relativi a formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio. L’adeguamento della normativa deve essere definito in conformità con il Piano europeo di lotta contro il cancro definito dalla Comunicazione della Commissione europea del 3 febbraio 2021, COM(2021) 44 final.
Lo schema di decreto in esame è stato presentato alle Camere con riserva di successiva acquisizione e trasmissione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Riguardo alla suddetta norma di delega che prevede la consultazione della comunità scientifica in merito ad alcuni profili, si ricorda che il gruppo di lavoro sulla base delle cui risultanze è stato predisposto lo schema di decreto legislativo in esame – gruppo al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell’Istituto superiore di sanità e dell’INAIL – è stato considerato come rappresentativo della comunità scientifica.
Gli articoli da 8 a 20 dello schema di decreto in esame novellano il capo II del titolo IX del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni – capo che, nell’ambito della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro posta dal citato decreto legislativo, concerne specificamente la protezione sul lavoro da agenti cancerogeni o mutageni. Tali novelle concernono, in via principale, l’estensione dell’ambito della medesima disciplina alle sostanze tossiche per la riproduzione umana – estensione prevista, come detto, dalla direttiva (UE) 2022/431. Gli altri articoli dello schema di decreto, a parte le clausole di invarianza finanziaria di cui all’articolo 22, recano ulteriori novelle al decreto legislativo n. 81, le quali in via principale sono connesse all’estensione suddetta. Inoltre, le novelle concernono – sempre al fine del recepimento della direttiva (UE) 2022/431 – i valori limite di esposizione ad alcuni agenti nonché i valori limite biologici e le misure di sorveglianza sanitaria relativi al piombo e ai suoi composti ionici.
Venendo ad un esame più in dettaglio, l’articolo 1 dello schema inserisce l’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione umana nell’ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità di deroga all’obbligo, per il datore di lavoro che sia committente di appalti od opere da svolgersi all’interno della propria azienda, di adozione di un documento unico di valutazione dei rischi.
L’articolo 2 dello schema inserisce l’esposizione a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana nell’ambito delle fattispecie per le quali è esclusa la possibilità (relativa ai datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori) di svolgimento della valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate.
Il successivo articolo 3 modifica le sanzioni penali, a carico del datore di lavoro, per l’omissione dell’obbligo di valutazione dei rischi; la novella estende ai casi in cui l’inadempimento concerna lavoratori esposti a rischi da sostanze tossiche per la riproduzione umana la sanzione penale – costituita dall’arresto da quattro a otto mesi – prevista per altre fattispecie specifiche in cui si collochi il suddetto inadempimento, tra le quali i casi di lavoratori esposti a rischi da agenti cancerogeni o mutageni.
Le novelle di cui agli articoli 4 e 5, di cui all’articolo 7, comma 2, e di cui all’articolo 21, comma 3, sono di coordinamento rispetto all’inserimento, operato dal comma 5 dello stesso articolo 21 e dal relativo allegato C, di un nuovo allegato XLIII-bis nel citato decreto legislativo n. 81, allegato che stabilisce i valori limite biologici e le misure di sorveglianza sanitaria relativi al piombo e ai suoi composti ionici; la sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando l’esposizione del lavoratore a una concentrazione di piombo nell’aria sia superiore al limite previsto nel suddetto allegato o quando nel lavoratore – in base al monitoraggio biologico, anch’esso obbligatorio – sia riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore al limite contemplato dal medesimo allegato.
La novella di cui all’articolo 6 opera un adeguamento terminologico.
Il comma 1 dell’articolo 7 sopprime il riferimento a enti e organi non più presenti nell’attuale ordinamento e inserisce la proposta dell’INAIL nella procedura di designazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei suoi tre rappresentanti nel comitato consultivo per la determinazione e l’aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici.
L’articolo 8 reca una novella di coordinamento.
La novella di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), reca la nozione di sostanze tossiche per la riproduzione umana. Esse sono costituite da ogni sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B, criteri di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008, e successive modificazioni.
Tale nozione si articola in: sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia, sostanza per la quale, dunque, non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori – tali sostanze sono contraddistinte dalla presenza di indicazioni nella colonna «Osservazioni» dell’allegato XLIII del citato decreto legislativo n. 81, nel testo sostituito ai sensi dell’articolo 21, comma 4, e dell’allegato B del presente schema; sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia, sostanza per la quale, dunque, esiste un livello di esposizione sicuro, al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori. La soglia suddetta costituisce un parametro diverso rispetto al valore limite, il quale indica, sia per queste sostanze sia per quelle summenzionate prive di soglia, il limite di esposizione che non può essere in ogni caso superato. Tali limiti sono stabiliti nel citato allegato XLIII, come novellato dalle disposizioni suddette dello schema; sostanza non contemplata nel medesimo allegato XLIII ma rientrante nella nozione generale summenzionata di sostanza tossica per la riproduzione umana.
La lettera b) dell’articolo 9, comma 1, reca una novella di coordinamento, mentre la successiva lettera c), nell’ambito della disciplina, in materia di sicurezza sul lavoro, relativa alle suddette sostanze e agli agenti cancerogeni e mutageni, inserisce la nozione di valore limite biologico ed esplicita la nozione di sorveglianza sanitaria.
L’articolo 10 definisce i termini dell’estensione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana dell’applicazione delle norme in materia di eliminazione o riduzione degli agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro. Si stabilisce, in via prioritaria, il principio di sostituzione della sostanza tossica per la riproduzione, se tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui venga utilizzato, non risulti nocivo o risulti meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori; in via subordinata, si prevede la produzione o l’utilizzo della sostanza in un sistema chiuso o, qualora ciò non sia possibile: per le sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia, la riduzione del livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile; per le altre sostanze tossiche per la riproduzione, la riduzione al minimo del rischio connesso all’esposizione dei lavoratori alla medesima sostanza.
L’articolo 11 estende alle sostanze tossiche per la riproduzione le norme in materia di valutazione dei rischi stabilite con riferimento all’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni. L’estensione concerne sia gli elementi specifici che devono essere contenuti nel documento di valutazione dei rischi sia i criteri specifici di valutazione.
L’articolo 12 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione gli obblighi inerenti all’attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali posti in relazione all’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni e mutageni.
L’articolo 13 modifica le norme specifiche in materia di informazione e formazione stabilite per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni ed estende le medesime norme ai lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione umana. Riguardo alle modifiche, le novelle, in particolare: integrano le norme che prevedono la ripetizione, a cura del datore di lavoro, delle attività di informazione e formazione almeno ogni cinque anni e ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni cambiamenti che influiscano sulla natura e sul grado dei rischi, specificando che la ripetizione è in particolare obbligatoria quando i lavoratori siano o possano essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni o mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro; prevedono che l’informazione e la formazione in oggetto siano periodicamente offerte nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, ai lavoratori operanti in esse ed esposti agli agenti o sostanze suddetti.
L’articolo 14 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione l’ambito di applicazione delle norme relative attualmente agli adempimenti a carico del datore di lavoro e alle misure che devono osservare i lavoratori in caso di eventi non prevedibili, o incidenti, che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni.
L’articolo 15 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione l’ambito di applicazione delle norme – poste attualmente per l’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni – sulle misure che il datore di lavoro deve adottare nel caso di operazioni lavorative particolari, come quelle di manutenzione, per le quali sia prevedibile un’esposizione rilevante dei lavoratori.
La novella di cui all’articolo 16 prevede che il medico competente informi il datore di lavoro nel caso in cui venga rilevato il superamento di un valore limite biologico (come detto, tali valori, in base al nuovo allegato XLIII-bis, sono relativi al piombo e ai suoi composti ionici).
L’articolo 17 estende con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione le norme – poste attualmente per l’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni – sul registro di esposizione dei lavoratori – comprensivo delle annotazioni individuali – e sulle cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori. In tale ambito, le novelle prevedono, per i casi di esposizione alle sostanze tossiche per la riproduzione, anche le disposizioni specifiche stabilite per l’esposizione ad agenti cancerogeni (e non anche per l’esposizione ad agenti mutageni). Viene inoltre stabilito, per i casi di esposizione alle sostanze tossiche per la riproduzione, un termine specifico per la conservazione, da parte dell’INAIL, delle suddette annotazioni individuali e cartelle; il termine è fissato in cinque anni dalla cessazione – da parte del lavoratore interessato – di ogni attività che determini esposizione a tali sostanze, mentre resta fermo il corrispondente termine di quaranta anni con riferimento all’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.
L’articolo 18 amplia l’ambito della disciplina che attualmente prevede il monitoraggio, da parte dell’INAIL, dei casi di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni e l’inserimento in un apposito registro, tenuto dal medesimo Istituto, dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale; le novelle equiparano, ai fini in oggetto, gli agenti mutageni a quelli cancerogeni ed estendono l’ambito sia del monitoraggio sia della registrazione agli effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione; a quest’ultimo riguardo, la novella fa riferimento agli effetti nocivi sia sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori sia sullo sviluppo della loro progenie.
Le novelle di cui agli articoli 19 e 20 sono di coordinamento.
L’articolo 21, oltre agli interventi sopra ricordati, recepisce le modifiche sui valori limite di esposizione ad alcuni agenti previste dalla direttiva (UE) 2022/431 in esame e opera alcune novelle di coordinamento.
L’articolo 22 reca le clausole di invarianza finanziaria.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.45.