SEDE CONSULTIVA
Martedì 18 giugno 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.45.
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
C. 1902 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Walter RIZZETTO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione VII (Cultura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1902, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, composto da 17 articoli suddivisi in 4 capi, faccio presente che: il Capo I si compone di 5 articoli e reca misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale; il Capo II si compone di 4 articoli e reca disposizioni urgenti in materia di sostegno didattico agli alunni con disabilità; il Capo III si compone di 5 articoli e reca disposizioni urgenti per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024-25; il Capo IV si compone di 2 articoli (più l’articolo sull’entrata in vigore) e reca disposizioni urgenti in materia di università e ricerca.
Concentrandosi sulle norme di diretto interesse della Commissione, si osserva che il comma 1 e la lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 modificano la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni; le novelle consentono tali prestazioni, fino al limite di 5.000 euro annui di corrispettivi, sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza (autorizzazione prevista, per i pubblici dipendenti, nella disciplina precedente le novelle, per tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo) e introducono una norma speciale, valida per l’ambito del lavoro sportivo, sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi (comunicazioni previste in via generale per i corrispettivi relativi ad incarichi subordinati ad autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza). Il comma 2 del presente articolo 3 abroga una norma sulla qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa; l’abrogazione è intesa a far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale. La lettera b) del successivo comma 3 ridefinisce la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari; la novella consente, previa l’adozione di una relativa regolamentazione da parte del soggetto competente per il relativo ambito sportivo, il riconoscimento di rimborsi forfettari, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in luogo delle precedenti possibilità di rimborso (che contemplavano anche una forma forfettaria, sulla base di un’autocertificazione, ma con importo non superiore a 150 euro mensili); la novella introduce anche un obbligo di comunicazione relativa ai rimborsi forfettari in oggetto.
L’articolo 6, che apre il Capo II del presente provvedimento (articoli da 6 a 9), prevede – in via straordinaria e transitoria – norme per il potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Nello specifico, il comma 1, per far fronte alla carenza di docenti specializzati sul sostegno, interviene introducendo, sino al 31 dicembre 2025, in aggiunta all’offerta formativa delle università, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE, e dedicata, in base al comma 2, a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. Al fine dell’attivazione di tali percorsi, il comma 3 prevede che il Ministro dell’istruzione e del merito, con proprio decreto, definisca il profilo professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l’esame finale e la composizione della relativa commissione esaminatrice. A tal fine, il comma 4 stabilisce che il Ministero dell’istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con disabilità. Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L’articolo 7 prevede, al comma 1, la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati dall’INDIRE, per coloro che: a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno conseguito, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, una qualifica professionale o un titolo di formazione; b) hanno pendente il procedimento di riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione del procedimento di riconoscimento. La relazione illustrativa del provvedimento in esame chiarisce che la disciplina transitoria recata dall’articolo in commento prevede la possibilità in capo ai destinatari di scegliere tra due possibili alternative: o attendere la conclusione della procedura amministrativa di riconoscimento in Italia del titolo estero; oppure, rinunciare ad ogni istanza di riconoscimento del titolo per iscriversi ai percorsi formativi INDIRE, e conseguire, in caso di superamento degli stessi, la specializzazione sul sostegno.
Il comma 2 dispone poi che, con il superamento di tali percorsi di formazione, si consegue un solo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. Il comma 3 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono definiti i criteri di ammissibilità dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti formativi dei percorsi di cui all’articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli. Tale decreto definisce altresì le ulteriori modalità di attuazione dei suddetti percorsi. Il comma 4 prevede una clausola di invarianza finanziaria degli oneri.
L’articolo 8, al comma 1, detta misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli studenti con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa. In particolare, intervenendo sull’articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017, prevede che al docente in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato. Tale disciplina di applica anche ai docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili inseriti nelle diverse graduatorie che siano in possesso di determinati requisiti. Al comma 2, a tale fine, si prevede l’adeguamento del regolamento che disciplina lo svolgimento delle supplenze dei docenti.
L’articolo 9, al comma 1, al fine di assicurare il completamento entro il 31 dicembre 2024 della formazione dei soggetti indicati nella tabella di cui all’allegato B del provvedimento in esame, coinvolti nella predisposizione, organizzazione e attuazione dei procedimenti di valutazione di base, di valutazione multidimensionale e di redazione dei progetti di vita di cui ai Capi II (in materia di procedimento valutativo di base e di accomodamento ragionevole) e III (in materia di valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato) del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ivi inclusi i docenti referenti per il sostegno, individua i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall’articolo 33, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2024.
Il comma 2 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nell’ambito del limite di spesa di cui al successivo comma 7, realizzi le attività di cui sopra avvalendosi di esperti, nel numero massimo di 30 e avvalendosi di Formez PA, nel limite di spesa di euro 3 milioni nel 2024. Il comma 3 prevede che, nell’ambito del predetto contingente di 30 esperti, il predetto Dipartimento conferisca incarichi (con contratti di lavoro autonomo) con scadenza al 31 dicembre 2024 (che possono essere prorogati per esigenze formative) e che possa attribuire incarichi di esperto anche a titolo gratuito. Il comma 4 prevede che gli incarichi (non a titolo gratuito) sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati e, comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro annui e complessivo di 600.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell’Amministrazione. Il comma 5, poi, dispone che, con riferimento alle attività formative relative all’anno 2024, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, d’intesa con il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti, della società o delle convenzioni e dei protocolli, si occupi di erogare concretamente la formazione e di svolgere tutte le attività organizzative ad essa accessorie. Secondo il comma 6, per la partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità, emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate e le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative entro il limite di spesa di 1 milione di euro nel 2024. Il comma 7, infine, prevede che per l’attuazione delle disposizioni previste dai commi 2, 4, 5 e 6 sia autorizzata la spesa di euro 5,54 milioni per l’anno 2024 e di euro 0,72 milioni per l’anno 2025,disponendo la relativa copertura finanziaria.
L’articolo 10, comma 1, stabilisce le condizioni per la conferma in ruolo dei docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno ottenuto l’immissione in ruolo con riserva presso istituzioni scolastiche statali dopo aver partecipato al concorso indetto nel 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo esservi stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare. Tali soggetti devono – alla data di entrata in vigore del decreto in esame – aver superato il periodo di formazione e prova, ed essere in servizio da almeno tre anni, e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. In base al comma 2, i predetti soggetti, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico. Conseguita l’abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Il comma 3 dispone la definitiva conferma in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, o la conferma nelle pertinenti graduatorie di merito per i soggetti che hanno superato le prove, rispettivamente, del concorso ordinario 2020 per docenti nella scuola dell’infanzia e primaria e della procedura straordinaria 2020 per docenti nella scuola secondaria, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive. Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, l’articolo 10 mira a risolvere l’annosa questione che si trascina da quasi un decennio della posizione di quei docenti non abilitati che hanno partecipato con riserva, in virtù di provvedimenti cautelari, al concorso indetto con il decreto n. 106 del 23 febbraio 2016 per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, superando le prove scritte e orali, ed essendo successivamente immessi in ruolo, ma la cui posizione è stata poi modificata da pronunce giurisprudenziali negative.
L’articolo 14 detta disposizioni in materia di durata del servizio all’estero del personale della scuola. Nello specifico, il comma 1 prevede la possibilità per il personale scolastico inviato all’estero che ha prestato tale servizio per non oltre cinque anni scolastici nell’arco della vita lavorativa di optare per la permanenza all’estero per un unico periodo di nove anni scolastici consecutivi, nell’arco dell’intera carriera, in alternativa alla possibilità, già prevista, dello svolgimento di due periodi all’estero, ciascuno dei quali di sei anni scolastici consecutivi, intervallati da almeno sei anni scolastici di effettivo servizio in Italia. Il comma 2 estende – in via transitoria – tale opzione anche al personale in corso di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee nell’anno scolastico 2023/2024. Si ricorda che il sistema della scuola italiana all’estero è disciplinato dal decreto legislativo n. 64 del 2017 e ha come obiettivo, ai sensi dell’articolo 2 del menzionato decreto legislativo, la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero in un sistema valoriale europeo e in una dimensione internazionale.
L’articolo 16 modifica la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, nominato ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di alloggi universitari. In particolare è ridotto da quattro a due il numero delle unità di personale non dirigenziale assegnate alla citata struttura ed è aumentato da tre a cinque il numero massimo di esperti nominati dal Commissario. Inoltre, è precisato che l’incarico dell’unica unità di personale dirigenziale della struttura è conferibile anche a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali dell’amministrazione.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.