MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024
154ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,15.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR: esame del documento conclusivo e rinvio
Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 28 giugno 2023.
Il presidente ZAFFINI (FdI) presenta e illustra una bozza di schema di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva in titolo (pubblicato in allegato). Tale proposta è rimessa alla riflessione della Commissione, anche al fine di individuare possibili miglioramenti del testo.
Rinvia quindi il seguito dell’esame del documento ad altra seduta.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DI SEDUTA
In considerazione dell’andamento dei lavori, il presidente ZAFFINI avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 25 gennaio, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,30.
SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PROPOSTO DAL RELATORE SULL’INDAGINE CONOSCITIVA SULLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E L’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEL PATRIMONIO SANITARIO PUBBLICO, ANCHE NEL QUADRO DELLA MISSIONE 6 DEL PNRR
1. Premessa
L’articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ha previsto l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia e all’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.
Si tratta di un programma di spesa per investimenti in ambito sanitario (di seguito, “Programma”) in piedi da oltre 30 anni e che nel tempo è stato finanziato più volte con risorse a carico del bilancio statale, per un totale di circa 34 miliardi di euro.
Negli anni sono state apportate diverse modifiche all’impianto normativo originario dell’articolo 20, al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi, come, ad esempio, l’introduzione di termini specifici per loro attuazione, pena la revoca del finanziamento.
Nel corso del tempo, la Corte dei conti ha più volte posto l’attenzione sulle criticità connesse all’attuazione del Programma, quali la scarsa sollecitudine nella sottoscrizione degli accordi di programma, i ritardi nelle procedure istruttorie e i rallentamenti in fase di esecuzione delle opere, che comportano un pesante differimento nell’utilizzo di buona parte delle risorse stanziate in un ambito senz’altro strategico quale il Servizio sanitario nazionale[1].
In particolare, la Corte ha rilevato – sia con indagini specifiche sia con analisi ed utili segnalazioni nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica – come non tutte le regioni abbiano portato avanti in maniera adeguata la programmazione degli interventi.
L’indagine conoscitiva ha inteso dunque anzitutto ricostruire in termini puntuali il concreto funzionamento della normativa vigente ed esaminarne i singoli aspetti applicativi, attraverso i contributi offerti dai soggetti istituzionali coinvolti, allo scopo di prospettare le possibili modifiche, funzionali al superamento delle numerose criticità e dei limiti riscontrati in relazione alla definizione e allo di stato di attuazione degli accordi di programma di cui al citato articolo 20 della legge n.67 e successive modificazioni.
1.1. Le procedure per gli interventi in edilizia sanitaria.
L’articolo 20, comma 1, della legge n. 67 del 1988 autorizza un programma pluriennale di investimenti in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, al fine di rispondere in maniera sempre più efficace alle necessità di salute della comunità e alle aspettative di operatori e utenti del servizio sanitario nazionale.
La norma stabilisce un limite massimo per il finanziamento statale del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, ponendo a carico delle Regioni la quota restante.
L’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, prevede che il Ministro della salute, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dal citato articolo 20, “acquisito il concerto con il Ministero dell’economia e finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell’arco pluriennale degli interventi, l’accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie“.
Le regioni, quindi, utilizzano le risorse a loro assegnate ai sensi dell’articolo 20 attraverso la sottoscrizione di Accordi di Programma (di seguito anche ‘AdP’), secondo quanto previsto al predetto articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Esse possono presentare una proposta progettuale complessiva o individuare delle proposte parziali (cd. “stralci attuativi”).
Le procedure per la sottoscrizione e l’attivazione degli AdP sono disciplinate dall’Accordo tra Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità”, ad integrazione dell’Accordo del 19 dicembre 2002.
L’Accordo di Programma è costituito dai seguenti documenti, che devono essere predisposti concordemente dal Ministero della salute e dalla regione: il protocollo d’intesa; il documento programmatico; l’articolato contrattuale; le schede tecniche relative ai singoli interventi.
Il protocollo d’intesa definisce la convergenza sugli obiettivi politici contenuti nell’Accordo di programma e viene sottoscritto dal Ministro della salute, dal Presidente della regione e/o suo delegato, o dal legale rappresentante dell’ente interessato.
Il documento programmatico illustra, invece, la programmazione dei soggetti interessati e definisce le strategie e gli obiettivi generali e specifici degli investimenti in cui si colloca l’Accordo di programma. Per la formulazione del documento programmatico il Ministero della salute ha predisposto, d’intesa con le regioni e province autonome, una guida metodologica (MeXa), per rendere omogenee le informazioni e l’approccio programmatorio illustrato dalle regioni.
Da un punto di vista procedimentale, il Programma di edilizia sanitaria si articola, pertanto, in diverse fasi:
1) programmazione regionale: la regione, svolta la dovuta ricognizione dei fabbisogni delle Aziende sanitarie, approva con delibera del Consiglio o della Giunta regionale l’elenco degli interventi programmati da inserire nell’accordo di programma, poi trasmesso al Ministero della salute per la relativa istruttoria;
2) predisposizione tecnica dell’Accordo di programma: in questa fase si realizza una programmazione concordata fra il Ministero della salute e la regione interessata per l’individuazione degli interventi di supporto delle politiche sanitarie del Paese e per l’integrazione delle aree di assistenza (ospedale e territorio). In tale ambito viene definito anche il quadro economico dell’accordo, in funzione dei progetti da realizzare puntualmente indicati. Lo schema di accordo è sottoposto alla valutazione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute;
3) intesa sull’AdP in Conferenza Stato-Regioni;
4) sottoscrizione dell’AdP da parte di Ministero della salute, MEF e singola regione interessata: l’Accordo elenca tutti gli interventi da realizzare e il relativo quadro economico e finanziario. Una quota non inferiore al 5% del finanziamento è a carico della regione interessata, mentre lo Stato finanzia la restante parte;
5) adozione dei decreti del Ministero della salute di ammissione al finanziamento degli interventi in cui l’Accordo si articola e per i quali sia intervenuta la progettazione esecutiva. A seguito dell’ammissione a finanziamento le regioni/stazioni appaltanti avviano le gare d’appalto e realizzano le opere [2];
6) trasferimento progressivo del finanziamento del MEF-RGS alle regioni/agli altri enti per SAL (possibile anche acconti ai sensi del codice appalti).
Allo scopo di sbloccare risorse legate ad accordi fermi e di metterle a disposizione di investimenti più prontamente realizzabili, l’articolo 1, commi 310-312, della legge n. 266 del 2005 ha previsto la risoluzione degli Accordi limitatamente a quella parte di interventi che non viene attivata entro determinati termini, ed ha disposto che le revoche operate, a seguito di periodiche ricognizioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, liberino risorse di bilancio da utilizzarsi per la sottoscrizione di nuovi Accordi di programma. Resta sempre comunque impregiudicato lo spazio programmatorio delle singole regioni. Numerosi decreti, in attuazione della richiamata disciplina, hanno revocato parti di accordi e rimesso a disposizione le correlate risorse finanziarie.
Una volta sottoscritto l’accordo, regioni e province autonome dispongono di un arco temporale di trenta mesi per presentare un progetto con il quale richiedere al Ministero della salute l’ammissione a finanziamento degli interventi e di diciotto mesi dall’ammissione al finanziamento (salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute) per l’aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica, pena la revoca dei corrispondenti impegni di spesa. Ad avvenuta autorizzazione le risorse statali possono essere erogate da parte del Ministero dell’economia e delle finanze per stati di avanzamento lavori.
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024
153ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
indi del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)
Con riferimento ai profili di competenza del decreto-legge n. 4, il relatore ZULLO (FdI) dà conto, in primo luogo, dell’articolo 3. Il comma 1 concerne l’ambito di applicabilità di una normativa transitoria già vigente, relativa al riconoscimento, in deroga ai limiti generali di durata, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille. Il successivo comma 2 limita la possibilità di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa per gli addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività connesse alla sicurezza.
L’articolo 1 estende inoltre ai soci privati la possibilità di richiedere, in determinati casi, l’ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria.
Il successivo articolo 2 consente al Ministero dell’economia e delle finanze di concedere finanziamenti in favore delle società che gestiscono gli impianti siderurgici dell’ILVA S.p.A., qualora le stesse siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, al fine di supportare la continuità aziendale e assicurare la salvaguardia dell’ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’articolo 4 integra la disciplina relativa alle grandi imprese in stato di insolvenza e assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria, allo scopo di accelerare la chiusura della fase liquidatoria delle procedure medesime.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) chiede di passare allo svolgimento della discussione generale successivamente alla conclusione del ciclo di audizioni presso la Commissione di merito.
Con l’avviso favorevole del relatore ZULLO (FdI), la presidente CANTU’ accoglie la richiesta.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
(931) Deputato CARLONI e altri. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore BERRINO (FdI) segnala innanzitutto le finalità principali del disegno di legge in titolo, riportate all’articolo 1, mentre l’articolo 2 contiene le definizioni di “impresa giovanile agricola” e “giovane imprenditore agricolo”, indicandone i requisiti oggettivi e soggettivi.
L’articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura.
L’articolo 6 prevede, in favore dei giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, un credito d’imposta per le spese relative alla partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’impresa agricola.
L’articolo 9 è volto a consentire alle regioni e alle province autonome programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole.
L’articolo 10 dispone in merito alla costituzione dell’Osservatorio nazionale per l’imprenditoria e il lavoro giovanile nell’agricoltura (ONILGA), anche riguardo la composizione e le competenze relative.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) rammenta che la Commissione di merito della Camera dei deputati aveva licenziato all’unanimità un testo di elevata qualità, predisposto con il contribuito di tutte le parti politiche. Successivamente l’intervento del Governo ha purtroppo comportato modifiche che hanno stravolto e svuotato il provvedimento. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, risultano particolarmente gravi la genericità dei contenuti, specie in materia di assunzioni e contratto di lavoro.
In assenza di altre richieste di intervento, il relatore BERRINO (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo Gruppo; la senatrice PIRRO (M5S) invece annuncia voto di astensione.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è infine posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.
(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti,, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all’Assemblea il 22 novembre 2023, dell’articolo 3 del disegno di legge n. 924, d’iniziativa governativa
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 gennaio.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) presenta una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.
Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva a maggioranza.
IN SEDE REDIGENTE
(122) Elisa PIRRO. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia
(269) DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia
(410) Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. – Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia
(898) Licia RONZULLI. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore ZULLO (FdI) dà conto innanzitutto del disegno di legge n. 122, le cui finalità sono esplicitate dall’articolo 1, mentre l’articolo 2 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia.
L’articolo 3 reca disposizioni riguardanti la tutela di quanti abbiano conseguito il controllo terapeutico delle crisi epilettiche.
Il successivo articolo 4 prevede l’istituzione dell’Osservatorio nazionale permanente per l’epilessia.
L’articolo 5 reca, in relazione alle persone affette da epilessia, disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e nautica, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro di coloro che non siano riconosciuti idonei alla guida.
Infine, l’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Nel disegno di legge n. 269 gli articoli 1 e 2 indicano, rispettivamente, la finalità e i destinatari dell’intervento legislativo.
L’articolo 3 dispone l’istituzione della Commissione nazionale per la lotta contro l’epilessia, mentre l’articolo 4 demanda al Ministro della salute la promozione di campagne di informazione e di formazione.
L’articolo 5 prevede l’istituzione di centri di riferimento per l’epilessia presso ogni regione.
Il successivo articolo 6 dispone in materia di rilascio della patente di guida in favore delle persone affette da epilessia, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro dei soggetti non abilitati alla guida a causa della loro condizione patologica.
L’articolo 7 reca la copertura finanziaria.
L’articolo 1 e l’articolo 2 del disegno di legge n. 410 indicano, rispettivamente, la finalità e i destinatari del provvedimento.
L’articolo 3 è volto alla tutela di coloro che hanno conseguito il controllo terapeutico delle crisi epilettiche.
Il successivo articolo 4 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia, mentre l’articolo 5 dispone in ordine agli effetti del riconoscimento della guarigione nelle epilessie e l’articolo 6 prevede l’istituzione dell’Osservatorio nazionale permanente per l’epilessia.
L’articolo 7 reca disposizioni in materia di rilascio della patente di guida e nautica e di certificazione d’inidoneità alla guida, nonché in tema di integrazione nel mondo del lavoro delle persone affette da epilessia che, a causa di tale condizione patologica, non siano riconosciute idonee alla guida.
Infine, l’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.
La finalità e i destinatari del disegno di legge n. 898 sono specificati rispettivamente dagli articoli 1 e 2.
Il successivo articolo 3 dispone in tema di limitazioni alle persone affette da epilessia. Prevede inoltre che la persona soggetta alle limitazioni anzidette possa essere destinataria di un programma personalizzato finalizzato alla sua inclusione sociale e, nel caso, al mantenimento dell’accesso al lavoro.
Ai sensi dell’articolo 4 è discriminatoria ogni distinzione, esclusione o limitazione imposta a persona con epilessia in stato di remissione clinica debitamente certificata.
L’articolo 5 reca una serie di previsioni a favore delle persone affette da epilessia, mentre l’articolo 6 dispone in ordine agli effetti del riconoscimento della guarigione.
All’articolo 7 è prevista l’istituzione dell’Osservatorio nazionale permanente per l’epilessia.
L’articolo 8 reca norme in materia di patente di guida, mentre l’articolo 9 dispone in tema di certificazione d’inidoneità alla guida di veicoli, di integrazione nel mondo del lavoro degli inidonei alla guida e di patente nautica.
Infine, l’articolo 10 concerne la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
La senatrice PIRRO (M5S) esprime soddisfazione per l’incardinamento dei disegni di legge in titolo, ricordando il costante e approfondito impegno della 12ª Commissione del Senato, che, nella scorsa legislatura, aveva consentito di pervenire a una sintesi condivisa delle proposte legislative concernenti la medesima materia. Si augura dunque che la discussione possa ora giovarsi del medesimo spirito di condivisione costruttiva, al fine dell’individuazione di una sintesi di adeguata qualità. Particolarmente meritevole di approfondimento è, a tale riguardo, la migliore definizione normativa in relazione alla questione dell’inserimento lavorativo.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) si associa alle considerazioni svolte e si esprime a favore di una sinergia idonea a conseguire un risultato utile, allo scopo fondamentale di garantire la migliore tutela a soggetti particolarmente fragili, tenuto conto della complessità socio-sanitaria connessa all’epilessia. Auspica pertanto l’impegno comune di tutte le parti politiche, in analogia con il lavoro svolto in Commissione nella scorsa legislatura.
Il relatore ZULLO (FdI) formula un giudizio favorevole su tutti i disegni di legge in discussione, utili tra l’altro a contrastare gli esistenti pregiudizi stigmatizzanti nei confronti delle persone affette da epilessia. Segnala quindi la necessità di procedere a un ciclo di audizioni allo scopo di approfondire questioni specifiche, quali lo svolgimento di mansioni lavorative in situazioni di rischio, e con la finalità di predisporre un testo unificato delle diverse proposte presentate.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) concorda con la proposta del relatore.
Il presidente ZAFFINI propone di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire alle ore 12 di giovedì 1° febbraio.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE avverte che nell’odierna seduta pomeridiana si procederà anzitutto all’esame dello schema di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. L’importanza di tale trattazione risulta peraltro amplificata dall’evidente connessione con l’approvazione unanime della Commissione della risoluzione sul piano di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, avvenuta il 18 gennaio scorso.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 9,50.
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
152ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di ANIA, Maria Bianca Farina, presidente, Umberto Guidoni, condirettore generale, Antonella Azzaroni, direttore relazioni istituzionali, e Luigi Di Falco, dirigente responsabile servizio vita e welfare, e, in rappresentanza di UNIPOL, Giovanna Gigliotti, amministratore delegato di UniSalute, Stefano Genovese, head of Institutional & Public Affairs, e Elisabetta Pugliese, responsabile policy unit of Institutional & Public Affairs.
La seduta inizia alle ore 15,10.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute: audizione di rappresentanti di ANIA e UNIPOL
Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 14 settembre 2023.
Il presidente ZAFFINI introduce l’odierna procedura informativa.
La dottoressa FARINA svolge una relazione sui temi dell’audizione.
Intervengono successivamente, ponendo quesiti, la senatrice FURLAN (PD-IDP), il senatore MAZZELLA (M5S), la senatrice PIRRO (M5S), il senatore ZULLO (FdI) e la senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
Alcuni rilievi sono quindi espressi dal presidente ZAFFINI (FdI).
La dottoressa FARINA risponde ai quesiti posti.
Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell’ANIA e li congeda.
La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,05.
Il presidente ZAFFINI introduce l’audizione dei rappresentanti di UNIPOL.
La dottoressa GIGLIOTTI ha la parola.
Segue un quesito del senatore MAGNI (Misto-AVS).
In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il presidente ZAFFINI rinvia il seguito dell’audizione dei rappresentanti di UNIPOL ad altra seduta.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.