AUDIZIONI
Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della presidente della XI Commissione, Romina MURA. – Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando.
La seduta comincia alle 14.15.
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, nell’ambito dell’esame del testo unificato C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi, C. 3419 Invidia e C. 3500 Di Giorgi recante: Istituzione e disciplina dei tirocini curricolari.
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).
Romina MURA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l’audizione.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea ORLANDO svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Valentina APREA (FI), Carmela BUCALO (FDI), Manuel TUZI (M5S), Elena MURELLI (LEGA), Chiara GRIBAUDO (PD) e Nicola ACUNZO (FI).
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea ORLANDO risponde ai quesiti posti dai deputati e rende ulteriori precisazioni.
Romina MURA, presidente, ringrazia il Ministro per l’esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 15.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 13.50.
Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.
C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta.
(Seguito esame e rinvio – Revoca dell’abbinamento della proposta di legge C. 864 Rizzetto).
La Commissione prosegue l’esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 10 maggio 2022 e inserito in calendario su richiesta di un gruppo di opposizione, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento.
Romina MURA, presidente, nel ricordare che l’ultimo abbinamento delle proposte di legge in esame è stato disposto nella seduta del 10 maggio scorso, fa presente che il comitato ristretto ha concluso i suoi lavori nella giornata di ieri; ne è emerso che non è praticabile l’unificazione delle diverse proposte in un unico testo né l’adozione della proposta del collega Rizzetto come testo base nell’ambito delle proposte abbinate. Nel prendere atto della circostanza che il collega Rizzetto, anche in qualità di relatore, intende attenersi il più possibile ai contenuti – da lui ritenuti più pregnanti – della sua proposta, avverte che, tenuto conto del regime procedurale assicurato alle proposte di legge inserite in calendario nella quota dell’opposizione (fa riferimento, in particolare, alla lettera del Presidente della Camera nella XIII legislatura, del 10 febbraio 2000), procederà alla revoca dell’abbinamento della proposta di legge Rizzetto C. 864, avendone fatta richiesta il gruppo di appartenenza del medesimo on. Rizzetto.
(Così rimane stabilito).
Romina MURA (PD), presidente, avverte che nel corso dell’ufficio di presidenza convocato a conclusione della seduta, sarà stabilito il termine per presentare emendamenti alla predetta proposta. Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.55.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 25 maggio 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 13.55.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
(COM(2021) 762 final).
(Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Approvazione di un documento finale).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.
Romina MURA (PD), presidente, ricorda che il relatore Viscomi ha fatto conoscere in anticipo ai membri della Commissione la proposta di documento finale sulla proposta di direttiva in esame allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti di modifica.
Antonio VISCOMI (PD), relatore, nell’evidenziare che la proposta di documento finale rappresenta la sintesi degli elementi istruttori acquisiti attraverso le numerose audizioni svolte, si sofferma su tre osservazioni che gli sono pervenute. La prima, sollevata dalla collega Barzotti, concerne la questione dell’autorità responsabile dell’applicazione delle disposizioni sui dati personali che la proposta di direttiva individua nel Garante per la protezione dei dati personali, mentre la deputata Barzotti propone che sia riferita ad altri soggetti. Al riguardo, ritiene piuttosto opportuno chiedere al Governo di raccordare in maniera più puntuale l’attività di vigilanza che la proposta assegna al Garante per la protezione dei dati personali con i compiti propri dell’Ispettorato del lavoro.
Passando a esaminare le osservazioni arrivate dalla collega Murelli, nel riferire che esse attengono alle questioni della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni sindacali, afferma che la proposta di direttiva non le tratta in maniera puntuale e concorda sulla necessità di dare maggiore spazio alla materia delle relazioni sindacali. Aggiunge, tuttavia, che tale osservazione dovrebbe trovare spazio nel momento della consultazione pubblica piuttosto che nel parere espresso in questa sede.
Conclude affermando che il parere favorevole sulla proposta di direttiva è accompagnato da un insieme di valutazioni concernenti la necessità di rafforzare l’autotutela collettiva dei lavoratori; di specificare meglio gli indici di subordinazione allo scopo di evitare incertezze qualificatorie; di tutelare i lavoratori autonomi per favorirne la protezione sociale e garantire ad essi maggiore trasparenza e stabilità delle condizioni contrattuali e, infine, all’opportunità di chiarire l’ambito di applicazione della direttiva che dovrebbe comprendere anche, ad esempio, coloro che svolgono attività di intermediazione nel mercato del lavoro.
Tutto ciò premesso, formula la proposta di documento finale.
Elena MURELLI (LEGA), nel ringraziare il relatore, sottolinea l’esigenza di rafforzare le relazioni sindacali con riguardo ai lavoratori autonomi allo scopo di tutela personale e trasparenza contrattuale. Aggiunge che una finalità della direttiva in esame dovrà essere l’apertura delle organizzazioni sindacali di nuovi mestieri legati, all’innovazione tecnologica, sui quali ancora manca una normativa specifica, allo scopo di consentirne la diffusione nel rispetto delle tutele dei lavoratori.
La Commissione approva la proposta di documento finale del relatore
Romina MURA (PD), presidente, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell’Unione europea.
La seduta termina alle 14.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 maggio 2022. – Presidenza della presidente Renata POLVERINI.
La seduta comincia alle 15.05.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 3538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato nella seduta del 24 maggio 2022.
Maria PALLINI (M5S), relatrice, propone di esprimere un parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.
C. 3539 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2022.
Rina DE LORENZO, relatrice, propone di esprimere un parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
La seduta termina alle 15.10.
RISOLUZIONI
Martedì 24 maggio 2022. – Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 13.20.
7-00695 Mura: Interventi per promuovere il lavoro di qualità nel settore della logistica.
7-00702 Rizzetto: Contrasto di pratiche illegittime connesse al distacco transazionale dei conducenti nel settore del trasporto su strada.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).
Romina MURA, presidente, nel ricordare che nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni si sono svolte audizioni, propone che esse siano riformulate in un unico testo da sottoporre all’esame della Commissione la settimana prossima.
Walter RIZZETTO (FDI) concorda.
Romina MURA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.25.
COMITATO RISTRETTO
Martedì 24 maggio 2022.
Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.
C. 447 Lupi, C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata e C. 2825 Caretta.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 24 maggio 2022. – Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 13.30.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
C. 3538 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Maria PALLINI (M5S), relatrice, ricorda che l’XI Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 3538 Governo, che reca Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.
Come si legge nella relazione illustrativa, evidenzia che l’Accordo è volto a consolidare i rapporti tra l’Italia e la Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, sostituendo la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, firmata a Roma il 14 novembre 1957 e ratificata con la legge n. 885 del 1960.
Venendo al merito dell’Accordo, che consta di 48 articoli, suddivisi in cinque Titoli, fa presente quanto segue. L’articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, individuando, in particolare, le autorità competenti ad applicare l’Accordo, ovvero, per l’Italia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute e, per la Macedonia del Nord, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’articolo 2, come si legge nella relazione illustrativa, delinea l’ambito di applicazione dell’Accordo ratione materiae in Italia e nella Repubblica della Macedonia del Nord, sia in positivo, sia in negativo, e comprende la clausola di salvaguardia europea. La norma, infatti, individua le legislazioni che costituiranno oggetto di coordinamento. Si tratta, in particolare, per l’Italia dei seguenti settori: l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e i regimi sostitutivi ed esclusivi; l’assicurazione per la malattia e la maternità; l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; le prestazioni familiari; l’assicurazione contro la disoccupazione. Analogamente, per la Macedonia del Nord il coordinamento interessa: l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti; l’assicurazione per la malattia e la maternità; l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; le prestazioni familiari; l’assicurazione contro la disoccupazione. Rimangono escluse dall’applicazione dell’Accordo, come disposto dal comma 4, le legislazioni relative alla pensione sociale e alle altre prestazioni non contributive erogate a carico di fondi pubblici, nonché l’integrazione al trattamento minimo, salvo quanto disposto dal successivo articolo 22.
L’articolo 3 delinea l’ambito soggettivo di applicazione dell’Accordo, costituito da tutti coloro che risultano assicurati, indipendentemente dalla nazionalità, ai profughi e agli apolidi, nonché ai familiari e superstiti. Sulla base dell’articolo 4, tutti coloro ai quali si applica l’Accordo godono delle stesse prestazioni e sono soggetti agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato. Inoltre, l’Italia si impegna ad assicurare la parità di trattamento anche ai cittadini dell’Unione europea.
L’articolo 5 dispone che i lavoratori ai quali si applica l’Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono l’attività lavorativa, secondo il principio, come si legge nella relazione introduttiva, della lex loci laboris. Le eccezioni a tale principio sono disposte dall’articolo 6. Si tratta, in particolare, dei lavoratori distaccati; dei lavoratori autonomi; del personale viaggiante delle imprese di trasporto; dei lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti i servizi di telecomunicazione e di trasporto; dei membri di equipaggi e dei lavoratori assunti nei porti dell’altra Parte contraente; degli agenti diplomatici, dei consoli di carriera, del personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e dei loro familiari; dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, equiparati e dei loro familiari. L’articolo 7 prevede la possibilità di opzione della legislazione a cui essere soggetti per il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, non rientrante tra le eccezioni elencate all’articolo 6, nonché per il personale domestico al servizio privato di agenti diplomatici e consolari. Ulteriori eccezioni possono essere previste di comune accordo nell’interesse dei lavoratori, come disposto dall’articolo 8.
L’articolo 9 garantisce il diritto dei lavoratori di ricevere prestazioni in denaro da uno degli Stati contraenti in condizioni di parità di trattamento, sulla base del principio dell’esportabilità delle prestazioni. L’articolo 10 consente la cumulabilità dei periodi di assicurazione maturati in uno dei due Stati con quelli maturati nell’altro Stato, a condizione che non si sovrappongano, ai fini dell’ammissione all’assicurazione volontaria, qualora sia prevista. La norma, inoltre, vieta l’iscrizione simultanea all’assicurazione obbligatoria in uno Stato e a quella volontaria nell’altro Stato. L’articolo 11 disciplina la totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro o in natura.
Venendo, quindi, alle specifiche prestazioni di cui gli assicurati di ambedue i Paesi possono beneficiare, a condizione che soddisfino le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato in cui lavorano, l’articolo 12 dispone l’erogazione delle prestazione sanitarie in denaro o in natura, queste ultime applicabili anche ai familiari. Tali prestazioni possono essere godute anche in caso di soggiorno di breve durata alle condizioni previste dall’articolo 13. Il diritto alle prestazioni sanitarie in natura è riconosciuto anche ai titolari di una pensione o di una rendita nonché ai loro familiari, come disposto dall’articolo 14. Inoltre, sulla base dell’articolo 15, delle prestazioni sanitarie in natura beneficiano anche i familiari dei lavoratori. L’articolo 16 rinvia all’Intesa amministrativa prevista dal successivo articolo 35, l’individuazione delle protesi, dei grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza la cui concessione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Istituzione competente, salvo i casi di assoluta urgenza. L’articolo 17 disciplina le modalità dei rimborsi delle prestazioni concesse da uno dei due Stati, che saranno effettuati sulla base del costo effettivo.
Con riferimento alle prestazioni pensionistiche, l’articolo 18 riconosce il diritto del lavoratore di ricevere la prestazione pensionistica calcolata esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione maturati nello Stato in cui lavora, se sono soddisfatte le condizioni prescritte senza il ricorso alla totalizzazione. Diversamente, l’articolo 19 disciplina le modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici dovuti sulla base delle legislazioni di entrambi gli Stati, applicando gli istituti della totalizzazione e del pro-rata. L’articolo 20 esclude il diritto alla prestazione in relazione a periodi contributivi di durata inferiore a un anno. Tali periodi, tuttavia, sono presi in considerazione dall’altro Stato contraente, sia ai fini dell’acquisizione del diritto sia ai fini del calcolo delle prestazioni. In deroga a tali disposizioni, per le prestazioni ai superstiti derivanti da pensioni erogate ai sensi della Convenzione sulle assicurazioni sociali tra l’Italia e la Jugoslavia, firmata il 14 novembre 1957, l’articolo 46 consente di tenere conto, ai fini della totalizzazione, del requisito contributivo minimo previsto da tale Convenzione.
L’articolo 21 reca la disciplina dei casi in cui la persona non soddisfa contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti per conseguire la pensione, disponendo che il diritto a pensione è determinato nei riguardi di ciascuna legislazione mano a mano che si realizzano le condizioni richieste. Sulla base dell’articolo 22, ciascuno dei due Stati, al ricorrere delle condizioni previste, integra al trattamento minimo le prestazioni pensionistiche solo se il beneficiario risiede nel suo territorio. L’articolo 23 prevede l’applicazione del principio di assimilazione per l’accertamento di determinati requisiti, sulla base del quale, se la legislazione di uno dei due Stati subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a tale legislazione nel momento in cui si verifica il rischio, tale condizione si intende soddisfatta se, al verificarsi del rischio, il lavoratore è soggetto alla legislazione dell’altro Stato o può fare valere in quest’ultimo un diritto a prestazioni.
Con riferimento alle prestazioni, in natura e in denaro, correlate agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, l’articolo 24 rinvia all’applicazione dei precedenti articoli 12, 16 e 24. L’articolo 25, conformemente all’ordinamento vigente, pone a carico dello Stato nel cui territorio è esercitata l’attività professionale che comporta il rischio di malattie professionali l’onere delle prestazioni indennizzabili, sulla base della legislazione vigente e nell’ambito di una lista contenuta nell’Intesa amministrativa di cui al successivo articolo 35. L’articolo 26 disciplina i casi in cui è necessario valutare gli eventi pregressi verificatisi nell’altro Stato contraente ai fini della valutazione del grado di incapacità. L’articolo 27 individua la competenza alla liquidazione dell’indennizzo nel caso di infortunio subito dal lavoratore che si rechi da uno Stato all’altro per assumere un lavoro o per rientrare dopo la conclusione del rapporto (infortunio in itinere). L’articolo 28 prevede la collaborazione tra le Istituzioni nell’effettuare esami medici per l’accertamento dell’incapacità lavorativa. L’articolo 29 disciplina il diritto di surroga nel diritto al risarcimento, riconosciuto allo Stato che ha erogato le prestazioni in relazione a un danno causato da un terzo nel territorio dell’altro Stato contraente, nel caso in cui il lavoratore può pretendere il risarcimento del danno da parte del terzo. L’articolo 30, infine, reca l’obbligo di notifica tra i due Stati di qualsiasi infortunio sul lavoro che abbia causato o possa causare la morte o l’incapacità permanente.
Con riferimento alle prestazioni legate allo stato di disoccupazione, l’articolo 31 prevede l’erogazione di tali prestazioni in base solo alla contribuzione versata in relazione all’attività lavorativa effettuata nel territorio di uno dei due Stati e, nel caso in cui essa non sia sufficiente, anche con riferimento ai periodi contributivi versati nell’altro Stato, ma solo alle condizioni specificamente poste dalla norma. Il diritto alle prestazioni si mantiene per la durata massima di tre mesi, in luogo dei sei mesi previsti dal precedente Accordo, per i lavoratori che si recano nell’altro Stato in cerca di lavoro.
Per le prestazioni familiari, l’articolo 32 prevede la possibilità di applicare l’istituto della totalizzazione, di cui al precedente articolo 11, per il conseguimento dei periodi assicurativi eventualmente richiesti per l’acquisizione del diritto. Sulla base dell’articolo 33, i lavoratori ricevono le prestazioni familiari spettanti, anche se i familiari risiedono nell’altro Stato contraente. Tale diritto, che non è riconosciuto né ai disoccupati né ai pensionati, è sospeso, ai sensi dell’articolo 34, se le prestazioni o i benefici previdenziali o assistenziali a sostegno del nucleo familiare sono dovuti anche in virtù della legislazione dello Stato contraente sul cui territorio i familiari risiedono.
Gli articoli da 35 a 47 recano le disposizioni amministrative e applicative dell’Accordo. Infatti, l’articolo 35 prevede l’adozione di una Intesa amministrativa mediante la quale le Autorità competenti concorderanno la normativa di attuazione dell’Accordo. L’articolo 36 individua gli ambiti nei quali le Autorità competenti si impegnano a tenersi vicendevolmente informati. L’articolo 37 impegna le Parti a prestarsi reciproca assistenza e collaborazione per l’applicazione dell’Accordo e prevede che gli accertamenti e i controlli sanitari necessari all’applicazione della legislazione di uno dei due Stati membri devono essere disposti dall’Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno. L’articolo 38 prevede la possibilità per le Autorità diplomatiche e consolari di rivolgersi direttamente alle Autorità, Istituzioni e Organismo di collegamento dell’altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela degli aventi diritto, cittadini del proprio Stato, e di rappresentarli senza speciale mandato.
L’articolo 39 reca disposizioni di natura fiscale e amministrativa, mentre l’articolo 40 prevede la designazione di Organismi di collegamento, per consentire una più facile applicazione dell’Accordo. L’articolo 41 disciplina le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi.
L’articolo 42 prevede contatti diretti tra Autorità, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento dei due Stati, con i lavoratori e i loro rappresentanti, anche attraverso la redazione della corrispondenza in italiano e in macedone.
L’articolo 43 disciplina la procedura dei pagamenti, mentre l’articolo 44 riguarda le modalità di recupero delle prestazioni indebite.
Sulla base dell’articolo 45, infine, è garantita la riservatezza dei dati personali.
Infine, dopo avere rinviato a quanto disposto in tema di totalizzazione dagli articoli 20 e 46, segnalo che l’articolo 47 dispone che le disposizioni dell’Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla sua entrata in vigore, anche se saranno presi in considerazione i periodi di assicurazione maturati precedentemente. Infine, la norma precisa che il diritto a prestazioni è acquisito anche se si riferisce a un evento assicurato verificatosi prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.
L’articolo 48, infine, disciplina l’entrata in vigore dell’Accordo.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.
C. 3539 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Rina DE LORENZO (LEU), relatrice, ricorda che la XI Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione (Affari esteri) sul disegno di legge C. 3539, recante la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.
Nel sottolineare che, come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, l’Accordo di cui si chiede l’autorizzazione alla ratifica, riguardante, in particolare, la trasferibilità delle pensioni, completa l’insieme delle relazioni esistenti tra l’Italia e la Moldova, fa presente quanto segue. La normativa italiana prevede già l’esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate dall’INPS e dell’INAIL, ma la richiesta di sottoscrivere un accordo, formulata dalla parte moldava, consentirà, come si legge nella relazione illustrativa, l’esportazione delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono in Italia. A tale proposito, dalla documentazione degli uffici della Camera emerge che si tratta di un’intesa di particolare rilevanza in ragione della numerosa comunità moldava residente in Italia: sono oltre 120.000, infatti, i cittadini moldavi che detengono un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23.000 che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Inoltre, come risulta dalla relazione tecnica, l’Accordo ha anche il vantaggio di facilitare e rendere più fluido il flusso di informazioni e di dati tra le istituzioni della sicurezza sociale e assicura, nell’ambito della collaborazione amministrativa, la possibilità di procedere a recuperi per prestazioni indebitamente erogate. Inoltre viene garantito il rispetto reciproco della normativa sulla protezione dei dati personali.
Venendo al merito dell’Accordo, che consta di sedici articoli e un Allegato, segnala che l’articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, mentre l’articolo 2 individua il campo di applicazione dell’Accordo. In particolare, per l’Italia esso si applica alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall’assicurazione obbligatoria, dai regimi per i lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie e gestiti dall’INPS; alle rendite e altre prestazioni in denaro dovute a infortuni sul lavoro o malattie professionali gestite dall’INAIL. Per la Moldova, l’Accordo si applica alla pensione per limite d’età; alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e all’indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, alla pensione per i superstiti. La norma, inoltre, individua puntualmente gli ambiti di esclusione dell’applicazione dell’Accordo, ovvero, per l’Italia, l’assegno sociale e le altre prestazioni non contributive di tipo misto, erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché l’integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali l’Italia richiede il requisito della residenza in Italia; e, per la Moldova, le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali.
Da un punto di vista soggettivo, sulla base dell’articolo 3, l’Accordo si applica ai percettori delle prestazioni elencate e ai loro familiari. Per tali soggetti, l’articolo 4 garantisce l’esportabilità delle prestazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Accordo.
L’articolo 5 reca le disposizioni procedurali relative alla presentazione di riconoscimento o esportabilità delle prestazioni, mentre l’articolo 6 disciplina le modalità di espletamento degli esami medici per l’accertamento dei requisiti sanitari eventualmente richiesti per l’accesso alle prestazioni.
L’articolo 7 prevede il principio dell’assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti. L’articolo 8 disciplina le modalità di recupero delle prestazioni indebite o erogate in eccesso. L’articolo 9 garantisce il rispetto del principio di riservatezza dei dati personali, in conformità alle clausole contenute nell’Allegato A.
In tema di liquidazione delle prestazioni, l’articolo 10 dispone che ciascuno dei due Stati eroga le prestazioni a coloro che risiedono o dimorano nel territorio dell’altro Stato nella propria valuta.
Inoltre, sulla base dell’articolo 11, le comunicazioni tra i due Stati possono avvenire nelle lingue ufficiali delle Parti e in inglese e non potranno essere respinte le domande di prestazione o i documenti in quanto scritti nella lingua ufficiale dell’altra Parte. La cooperazione tra le Autorità competenti, infine, è prevista e disciplinata dall’articolo 12.
I successivi articoli da 13 a 16 disciplinano, rispettivamente, le modalità di risoluzione delle controversie (articolo 13), la durata dell’Accordo (articolo 14), la procedura per integrare e modificare l’Accordo medesimo (articolo 15), la sua entrata in vigore (articolo 16). Infine, l’Allegato A richiamato dal precedente articolo 9 reca la disciplina del trasferimento dei dati personali.
Il disegno di legge di ratifica reca, all’articolo 1, l’autorizzazione alla ratifica, all’articolo 2, l’ordine di esecuzione e, all’articolo 3, l’entrata in vigore della legge.
Romina MURA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.40.