SEDE REFERENTE
Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.
La seduta comincia alle 13.05.
Disposizioni per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.
C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame delle proposte di legge in titolo.
Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, segnala che le proposte delle quali oggi la Commissione avvia l’esame intendono assicurare l’obiettivo dell’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, da un lato, con il riconoscimento di agevolazioni contributive per le assunzioni delle vittime di violenza e, dall’altro, attraverso l’inserimento delle donne vittime di violenza nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro.
Un quadro complessivo sulla violenza contro le donne è stato ricostruito per una prima volta con l’indagine sulla violenza, denominata «Indagine sulla sicurezza delle donne», condotta dall’ISTAT nel 2006 e poi rinnovata nel 2014. Dai dati dell’indagine condotta nel 2014 il 31,5 per cento delle donne con età compresa tra 16 e 70 anni, pari a 6 milioni 788 mila unità, ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. In particolare, il 20,2 per cento ha subìto una violenza fisica, il 21 per cento ha subito una violenza sessuale, il 5,4 per cento ha subito forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro e il tentato stupro. Oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un partner subiscono anche forme di violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell’accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia.
Come segnalato nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 1891 Spadoni, le proposte si muovono nel solco di quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011 e ratificata dal nostro Paese con la legge 27 giugno 2013, n. 77. In particolare, assumono rilievo in tale contesto le disposizioni dell’articolo 18, comma 3, della Convenzione, che richiamano l’esigenza che gli Stati adottino misure volte ad accrescere l’autonomia e l’indipendenza economica delle donne vittime di violenze, nonché le previsioni dell’articolo 20, comma 1, della medesima Convenzione, che richiedono alle Parti contraenti di adottare misure legislative o di altro genere per garantire che le vittime abbiano accesso, tra l’altro, alla formazione e all’assistenza nella ricerca di un lavoro.
Significativamente, la Commissione avvia l’esame di queste proposte alla vigilia del 25 novembre, data designata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 54/134 come giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nella quale i governi, le organizzazioni internazionali e non governative sono invitati a svolgere attività tese a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne.
Venendo al merito delle proposte di legge in esame, rileva che la proposta C. 1458 Frassinetti, composta di un solo articolo, dispone l’estensione a tutte le imprese della possibilità di accedere al contributo a titolo di sgravio previsto dall’articolo 1, comma 220, della legge di bilancio per il 2018.
Al riguardo, ricorda che tale disposizione ha previsto il riconoscimento alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle assunzioni di donne vittime di violenza di genere, certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dei centri anti-violenza o dalle case rifugio. Lo sgravio è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018 per un periodo massimo di trentasei mesi entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il contributo è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate nel 2021 per un periodo non superiore a dodici mesi ed entro il limite di spesa di un milione di euro per l’anno 2021. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’interno.
La proposta di legge prevede il riconoscimento a regime del contributo triennale a titolo di sgravio contributivo, estendendone l’applicazione alle imprese di qualunque dimensione. Fa presente che è previsto, infine, un limite di spesa annuale di 3 milioni di euro e – come nella norma vigente – si affida a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, il compito di stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse.
Segnala, poi, che la proposta C. 1791 Fragomeli si compone invece di tre articoli e all’articolo 1 indica le finalità del provvedimento, che intende favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere, beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.
Gli strumenti volti al raggiungimento di tale obiettivo sono individuati dagli articoli 2 e 3 della proposta. In particolare, l’articolo 2 prevede l’estensione alle donne vittime di violenza di genere come definite dall’articolo 1 del beneficio della quota di riserva di posti di lavoro di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Al riguardo, ricorda che la legge n. 68 del 1999 reca norme per l’avviamento al lavoro delle persone con disabilità e, all’articolo 18, comma 2, prevede una riserva in favore di determinate categorie di lavoratori di una quota sul numero di dipendenti dei datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di 50 dipendenti. La quota è pari a un punto percentuale e, per i datori di lavoro pubblici e privati che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti, la quota è pari a una unità. La legge n. 68 del 1999 individua come beneficiari della misura gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati. Con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono stati inseriti nella quota di riserva anche i figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma del codice penale. Con l’articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono inseriti nella quota anche coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nella relazione illustrativa della proposta si ricorda che in occasione dell’esame del disegno di legge C. 1455, recante modifiche al codice di procedura penale e disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il Governo aveva accolto l’ordine del giorno Fragomeli 9/01455-A/002 con il quale si chiedeva l’estensione della riserva anche alle donne vittime di violenza di genere.
Segnala, poi, che l’articolo 3, analogamente a quanto previsto dalla proposta C. 1458 Frassinetti, prevede il riconoscimento a regime del contributo triennale riconosciuto a titolo di sgravio contributivo per l’assunzione delle donne vittime di violenza, previsto dall’articolo 1, comma 220, della legge di bilancio per il 2018, estendendone l’applicazione alle imprese di qualunque dimensione. È previsto un limite di spesa annuale di 5 milioni di euro e – come nella norma vigente – si affida a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, il compito di stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse.
Infine, fa presente che la proposta C. 1891 Spadoni consta di un unico articolo e – come la proposta C. 1791 Fragomeli – è volta a comprendere nel novero delle categorie a cui è riservata la quota di riserva di posti di lavoro le donne vittime di violenza domestica inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali. Sul piano della tecnica normativa, diversamente dalla proposta C. 1791, la proposta in esame interviene con una novella all’articolo 18 della legge n. 68 del 1999.
Renata POLVERINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame delle proposte di legge ad altra seduta, segnalando che nel corso della prossima riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione potranno valutarsi le modalità con le quali proseguire tale esame.
La seduta termina alle 13.20.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.
La seduta comincia alle 13.20.
Proposta di nomina dell’avvocato Francesca Balzani a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Nomina n. 100.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l’esame della proposta di nomina all’ordine del giorno.
Antonio VISCOMI (PD), relatore, rileva che la Commissione è chiamata a esprimersi sulla proposta di nomina dell’avvocato Francesca Balzani, designata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali quale componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Tale nomina, come quella della professoressa Mariacristina Rossi, su cui la Commissione Lavoro è ugualmente chiamata a esprimersi, è volta ad assicurare alla COVIP la pienezza della sua composizione, alla luce dell’avvenuta scadenza del mandato dei due componenti della Commissione, Francesco Massicci e Antonella Valeriani.
Ricorda preliminarmente che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, originariamente istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è al momento regolata dall’articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che attribuisce alla Commissione il compito di perseguire la tutela degli iscritti e dei beneficiari e il buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, nonché di esercitare la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, assicurando la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità. Nel 2011 sono stati attribuiti alla COVIP anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio delle casse di previdenza privatizzate di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l’alta vigilanza sul settore della previdenza complementare adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per quanto attiene alla composizione del collegio della COVIP, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005, l’organo di vertice è composto da un presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza. La carica del presidente e dei commissari dura sette anni e non è rinnovabile. Per completezza, ricorda che la durata del mandato dei componenti dell’organo, inizialmente quadriennale, è stata estesa a sette anni dall’articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. Come ricordato i due componenti sono scaduti nel mese di febbraio 2021, mentre il mandato del presidente, professor Mario Padula, verrà a scadenza nel mese di marzo del 2023.
Venendo alla procedura di nomina, ricorda che la proposta è deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ed è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Alla nomina si procederà con decreto del Presidente della Repubblica adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, a sua volta adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Per quanto riguarda invece la proposta di nomina in esame, segnala che dal curriculum vitae allegato alla proposta di nomina, a cui rinvio, risulta che Francesca Balzani è avvocato cassazionista e ha ricoperto importanti incarichi in organismi direttivi di società bancarie, nonché di società operanti nei settori delle infrastrutture e della telefonia. La sua preparazione accademica e scientifica si concentra nel campo del diritto tributario, nel quale potrà mettere a disposizione della COVIP la sua competenza. In particolare, dal curriculum risulta che Francesca Balzani ha svolto attività di docenza, anche in corsi post lauream, tra cui il Master in diritto tributario dell’Università «Luigi Bocconi» di Milano ed è autrice di pubblicazioni scientifiche e divulgative in materia tributaria. L’avvocato Balzani ha inoltre ricoperto anche numerosi incarichi di carattere politico, prevalentemente occupandosi di tematiche legate ai bilanci: è stata, infatti, assessore al bilancio del Comune di Genova, poi parlamentare europea, quindi assessore al bilancio, al patrimonio e ai tributi del Comune di Milano, presso il quali ha ricoperto anche l’incarico di Vicesindaco.
Ritiene quindi che vi siano le condizioni per esprimere un giudizio positivo sulla proposta di nomina. Si riserva, comunque, di formulare la proposta di parere anche alla luce degli elementi che saranno acquisiti nel corso dell’audizione informale, che si svolgerà nella giornata di domani.
Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta, ricordando che, nella giornata di domani, avrà luogo l’audizione informale dell’avvocato Balzani.
Proposta di nomina della professoressa Mariacristina Rossi a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Nomina n. 101.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l’esame della proposta di nomina all’ordine del giorno.
Antonio VISCOMI (PD), relatore, rinviando, per quanto riguarda la ricostruzione delle attività della COVIP e della procedura per la nomina dei suoi componenti, alla relazione svolta con riferimento alla proposta di nomina dell’avvocato Francesca Balzani, preannuncia che si soffermerà sul profilo della professoressa Rossi, ricordando che ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il presidente e i due componenti sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza.
Nel rinviare al curriculum vitae allegato alla proposta di nomina per ogni opportuno approfondimento, rileva che Mariacristina Rossi è professore ordinario presso la scuola di Management ed economia dell’Università di Torino e ricopre rilevanti incarichi di carattere scientifico, essendo componente del comitato scientifico dell’osservatorio sul risparmio europeo (Observatoire de l’Epargne Européenne) e ricercatrice di NETSPAR (Network for Studies on Pensions, Ageing and Retirement). È inoltre ricercatrice associata dell’Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile (IRCrES) del Consiglio nazionale delle ricerche, componente del Comitato scientifico dell’Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento e affiliate del Collegio Carlo Alberto di Torino. La professoressa Rossi ha, inoltre, ricoperto numerosi incarichi presso organizzazioni internazionali, come la Banca mondiale, l’UNICEF e l’Organizzazione internazionale del lavoro, e presso la Commissione europea e ha al suo attivo diversi progetti vertenti sulla materia pensionistica. Le sue numerose pubblicazioni, infine, spaziano dal lavoro femminile all’autoimprenditorialità, al mercato del lavoro, alla scuola, al sistema pensionistico, intercettando diverse materie di interesse della COVIP.
Vista, pertanto, la competenza vantata dalla professoressa Rossi, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un giudizio positivo sulla proposta di nomina. Si riserva, comunque, di formulare la proposta di parere anche alla luce degli elementi che saranno acquisiti nel corso dell’audizione informale, che si svolgerà nella giornata di domani.
Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta, ricordando che, nella giornata di domani, avrà luogo l’audizione informale della professoressa Mariacristina Rossi.
La seduta termina alle 13.30.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.
La seduta comincia alle 13.30.
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Associazione «Chiesa d’Inghilterra», in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3319 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Renata POLVERINI, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione esprimerà il parere di competenza.
Dà, quindi, la parola alla relatrice perché svolga il suo intervento introduttivo e formuli la sua proposta di parere.
Rina DE LORENZO (LEU), relatrice, rileva preliminarmente che, come è noto, l’articolo 8 della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche siano sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Con riferimento al disegno di legge in esame, ricorda che l’Associazione «Chiesa d’Inghilterra», con sede a Roma, riunisce le Chiese e coloro che in Italia professano la Comunione anglicana di fede cristiana, cattolica e apostolica, ed in particolare gli appartenenti alla Church of England. Si tratta di un ente morale religioso, dotato di personalità giuridica, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2014, che ne ha approvato lo statuto. L’intesa con il Governo italiano della quale si prevede l’approvazione è stata stipulata il 30 luglio 2019 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell’Associazione.
Il disegno di legge consta di ventidue articoli e di un Allegato, recante il testo dell’intesa, e preannuncia che nella sua relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione Lavoro.
L’articolo 1 dispone che i rapporti tra lo Stato italiano e l’Associazione «Chiesa d’Inghilterra» siano regolati dalle disposizioni del provvedimento in esame, sulla base dell’allegata intesa stipulata il 30 luglio 2019. L’articolo 2 riconosce l’autonomia e la libertà confessionale dell’Associazione e dei suoi fedeli. L’articolo 3 dispone in ordine alle prerogative dei ministri del culto. L’articolo 4 riconosce il diritto all’assistenza spirituale agli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, ai degenti in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, ai detenuti negli istituti penitenziari e ne disciplina le modalità di esercizio. L’articolo 5 riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi, garantendo agli incaricati dell’Associazione diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. L’articolo 6 riconosce all’Associazione «Chiesa d’Inghilterra» il diritto d’istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, ai quali può essere riconosciuta la parità, anche in ordine agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. L’articolo 7 dispone in ordine al riconoscimento dei titoli accademici in teologia rilasciati da istituti operanti in Italia e riconosciuti dall’Associazione.
Rileva, poi, che l’articolo 8, con una disposizione che incide su ambiti materiali di competenza della Commissione Lavoro, riconosce il diritto dei lavoratori dipendenti pubblici e privati e dei lavoratori autonomi di astenersi dall’attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l’obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. Tale diritto è riconosciuto anche agli studenti.
Segnala, poi, che l’articolo 9 disciplina il regime giuridico degli enti ecclesiastici appartenenti all’Associazione, che, ai sensi dell’articolo 10, sono tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, mentre l’articolo 11 prevede l’impegno della Repubblica italiana e dell’Associazione a collaborare nella tutela del patrimonio culturale dell’Associazione. L’articolo 12 regola il regime giuridico applicabile agli edifici di culto della Chiesa d’Inghilterra, mentre l’articolo 13 prevede la riserva di aree dei cimiteri pubblici, ove possibile, ai suoi fedeli. L’articolo 14 prevede consente la deducibilità fiscale delle erogazioni liberali in denaro, fino all’importo di 1.032,91 euro, di persone fisiche a favore dell’Associazione «Chiesa d’Inghilterra», degli enti da essa controllati, delle comunità locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza, mentre, ai sensi dell’articolo 15, l’Associazione partecipa alla ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF. L’articolo 16 prevede la possibilità di costituire una commissione paritetica per la predisposizione di eventuali modifiche in ordine all’attuazione dei precedenti articoli 14 e 15.
Segnala che, sulla base dell’articolo 17, gli assegni corrisposti dall’Associazione «Chiesa d’Inghilterra», dalle cappellanie e dalle congregazioni ai ministri del culto per il loro sostentamento sono equiparati, ai soli fini fiscali, a reddito da lavoro dipendente. I medesimi soggetti, all’atto della corresponsione degli assegni, provvedono ad operare le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie vigenti in materia, nonché provvedono, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
Fa presente, poi, che l’articolo 18 riconosce effetti civili al matrimonio celebrato con rito anglicano, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, mentre l’articolo 19 dispone la disapplicazione, all’entrata in vigore della legge, della normativa sui culti ammessi nei confronti dell’Associazione nonché di qualsiasi disposizione contrastante con l’intesa. Ricorda che l’articolo 20 dispone in ordine a eventuali future modifiche dell’intesa, l’articolo 21 prevede l’obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’interno di ogni eventuale modifica dello statuto dell’Associazione, mentre l’articolo 22 reca, infine, le disposizioni finanziarie, prevedendo una clausola di invarianza finanziaria.
Alla luce di tali elementi, quindi, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 novembre 2021.
Renata POLVERINI, presidente, nel segnalare che non sono state presentate proposte emendative, dà la parola al relatore perché illustri il contenuto della sua proposta di relazione sul provvedimento.
Davide AIELLO (M5S), relatore, illustra la sua proposta di relazione favorevole, soffermandosi, in particolare, sull’osservazione in essa contenuta, nella quale si invita a valutare l’opportunità di assicurare, eventualmente anche in sede attuativa, un migliore coordinamento tra le disposizioni dell’articolo 43, che disciplinano una procedura di monitoraggio parlamentare dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonché quelle dell’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.
Delibera altresì di nominare, ai sensi dell’articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Davide Aiello quale relatore presso la XIV Commissione.
La seduta termina alle 13.40.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 23 novembre 2021.
Audizione del dottor Raffaele Michele Tangorra, Commissario straordinario dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell’efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.
L’audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.25.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 23 novembre 2021. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.
La seduta comincia alle 14.25.
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
C. 3374 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Marco LACARRA (PD), relatore, intervenendo da remoto, venendo al merito del provvedimento, segnala che l’articolo 1 introduce modifiche alla disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone classificate come «bianche» o «gialle» in base al livello del rischio di diffusione del contagio da COVID-19, di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi nonché con riferimento all’accesso nelle discoteche, recata dal decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021.
Segnala che l’articolo 1-bis modifica la disciplina riguardante l’accesso a spettacoli in impianti con capienza superiore a cinquemila spettatori, di cui all’articolo 1, comma 545-bis, della legge n. 232 del 2016, prevedendo che non sia richiesto il ricorso a titoli nominativi per le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.
Fa presente che l’articolo 2 modifica la disciplina, recata dal citato decreto-legge n. 52 del 2021, relativa all’apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre.
Evidenzia, poi, che l’articolo 2-bis consente l’accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, prevedendo che la capienza consentita sia pari a quella massima di riempimento.
Rileva, quindi, che l’articolo 3, introducendo l’articolo 9-octies nel decreto-legge n. 52 del 2021, prevede, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, l’obbligo dei lavoratori a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza della certificazione verde con un preavviso idoneo a soddisfare tali esigenze. Ricorda che, sulla base della normativa previgente, si considera solo eventuale la comunicazione, da parte del lavoratore, di mancanza di possesso del certificato, fermo restando l’obbligo del possesso per accedere al luogo di lavoro.
L’articolo 3-bis dispone la destinazione di risorse al Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, allo scopo di assicurarne la continuità degli interventi, e introduce disposizioni per consentire l’effettuazione delle elezioni provinciali del prossimo 18 dicembre 2021.
L’articolo 4 dispone la riorganizzazione del Ministero della salute, prevedendo, in particolare, l’incremento della dotazione organica della dirigenza di livello generale di due unità, portandole dalle attuali tredici a quindici, con contestuale riduzione di sette posizioni di dirigente sanitario, complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, la norma dispone l’articolazione del Ministero in quindici direzioni generali, coordinate dal segretario generale.
La relazione illustrativa precisa che le soppressioni riguardano gli incarichi di natura professionale tipici della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, che, come tali, non hanno alcun impatto sulla organizzazione e sulla funzionalità complessiva degli uffici del Ministero della salute. Al contrario, l’incremento delle posizioni dirigenziali è dettato dalla necessità di rafforzare l’attuale assetto strutturale del Ministero adeguandolo alle nuove esigenze di tutela della salute pubblica connesse all’emergenza sanitaria e alla costante evoluzione dei bisogni di salute della popolazione italiana.
L’articolo 4-bis, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria, eleva a sessantotto anni il limite anagrafico per l’accesso all’elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Per consentire l’espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre, l’articolo 5 dispone, al comma 1, che l’Ufficio centrale per il referendum si avvalga di personale della segreteria della Corte di cassazione, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario. Per le funzioni di segreteria dell’Ufficio centrale per il referendum, il comma 2 consente al primo presidente della Corte di cassazione di avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di cento unità. Tali unità di personale aggiuntivo sono reclutate, come disposto dal comma 3, tramite la procedura di interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all’ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione. Tale procedura, in base al comma 4, è riservata al personale di ruolo dell’amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato. Il personale aggiuntivo è posto in posizione di comando e il suo trattamento economico fondamentale e accessorio continua ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza. Al personale aggiuntivo è corrisposto un emolumento pari all’onorario giornaliero che spetta ai componenti e al segretario dell’ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali per l’elezione della Camera dei deputati, ridotto di un quinto per le unità con mansioni esecutive di supporto.
L’articolo 6 introduce disposizioni transitorie per consentire lo svolgimento della sessione 2021 dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
L’articolo 7 dispone l’incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell’asilo, finalizzato a consentire l’attivazione di ulteriori tremila posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), destinati ai profughi dall’Afghanistan.
L’articolo 8 reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena di Trieste dell’immobile noto come Narodni Dom, di proprietà dell’Università degli studi di Trieste, a cui sono ceduti, a titolo di compensazione, due immobili.
Segnala che l’articolo 9 introduce disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di competenze del Garante per la protezione dei dati personali. Per quanto di interesse della Commissione, segnala che il Senato, al comma 1, lettera l), ha disposto l’aumento di trentotto unità del ruolo organico dipendente dell’Ufficio del Garante, l’equiparazione totale, in luogo dell’attuale 80 per cento, del trattamento economico a quello percepito dal personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché l’aumento di dieci unità sia del contingente di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparata di cui l’Ufficio del Garante può avvalersi sia del contingente di dipendenti con contratto a tempo determinato e di consulenti. Il comma 14, infine, rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell’ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate annualmente dall’ISTAT.
Infine, fa presente che gli articoli 9-bis e 10, rispettivamente, recano la clausola di salvaguardia per l’applicazione del provvedimento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano e disciplinano l’entrata in vigore del decreto-legge.
Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani, mercoledì 24 novembre, nel corso della quale la Commissione procederà all’espressione del parere di competenza.
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Flora FRATE (MISTO), relatrice, segnala preliminarmente che il provvedimento si compone di 51 articoli, divisi in 5 Titoli, e reca disposizioni per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma del medesimo Piano, anche attraverso una ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano, nonché mediante il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.
Fa presente che, considerata la complessità e l’ampiezza della portata del decreto-legge, nella propria relazione si soffermerà essenzialmente sulle norme più direttamente riconducibili alle materie di interesse della Commissione medesima.
Segnala in primo luogo che il Titolo I reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021 e, in tale ambito, il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, reca misure relative al settore del turismo, il Capo II, composto dagli articoli 5 e 6, reca disposizioni di carattere acceleratorio nei settori delle infrastrutture ferroviarie e dell’edilizia giudiziaria. Ricordo, poi, che il Capo III, composto del solo articolo 7, riguarda l’innovazione tecnologia e la transizione digitale.
Al Capo IV, che disciplina le procedure di spesa, l’articolo 8 autorizza la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia», per l’attuazione delle linee progettuali Piani urbani integrati – Fondo di Fondi della BEI – M5C2, intervento 2.2 b) e Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) – M1C3 intervento 4.2.3 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia.
Fa presente, poi, che l’articolo 9 reca disposizioni per estendere di una annualità la durata dei programmi operativi complementari al ciclo di programmazione 2014-2020 e favorire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni, inserito nel PNRR tra le riforme abilitanti da raggiungere nel quarto trimestre 2023. Con riferimento, inoltre, alla necessità di verificare e misurare l’efficacia del PNRR rispetto agli obiettivi generali e specifici delle misure finanziate, si segnala, ai commi 3, 4 e 5, la possibilità di collaborazione tra enti pubblici nel rendere interoperative le banche dati amministrative per promuovere la produzione di valutazioni significative sull’impatto delle riforme e degli investimenti del PNRR su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo e su altri fenomeni di interesse settoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inoltre, ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa, il comma 8 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un Comitato scientifico, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato e composto dai dirigenti generali da questi delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell’economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d’Italia, un rappresentante dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), un rappresentante della Corte dei conti. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati rappresentanti delle pubbliche amministrazioni ed esperti esterni con professionalità inerenti alle materie trattate. Come disposto dal comma 9, per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico e di supporto agli Ispettorati generali connesse ai processi valutativi e di monitoraggio della spesa è istituita, presso il Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. A tal fine il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il comma 10 autorizza il medesimo Ministero, per il biennio 2021-2022, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 40 unità di personale da inquadrare nell’Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l’indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Tali assunzioni sono finalizzate al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi inclusi l’Unità di missione di cui al comma 9 e i Nuclei di valutazione della spesa, nonché all’implementazione dei processi di redazione del bilancio di genere e del bilancio ambientale. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo in esame, infine, il comma 11 prevede la possibilità per il Ministero dell’economia e delle finanze di avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente massimo di 10 esperti di comprovata qualificazione professionale e di stipulare convenzioni con università, enti e istituti di ricerca.
Segnala, quindi, che l’articolo 10 dispone l’istituzione di un Fondo per l’attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Rileva che il Capo V, composto dal solo articolo 11, reca disposizioni in materia di Zone economiche speciali (ZES), mentre il Capo VI, composto dagli articoli da 12 a 15, riguarda il settore dell’università e della ricerca.
Fa presente che il Titolo II reca ulteriori misure urgenti finalizzate all’accelerazione delle iniziative previste dal PNRR. In particolare, il Capo I, composto dagli articoli da 16 a 19, reca misure riguardanti l’ambiente, mentre il Capo II, composto dagli articoli da 20 a 23, riguarda l’efficientamento energetico, la rigenerazione urbana, la mobilità sostenibile, la messa in sicurezza degli edifici e del territorio e la coesione territoriale.
Al Capo III, in materia di scuola e università, l’articolo 24, ai fini dell’attuazione delle misure della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 del PNRR, prevede l’indizione da parte del Ministero dell’istruzione di un concorso di progettazione di scuole innovative e introduce ulteriori disposizioni, tra le quali si segnala, al comma 5, la possibilità di porre alle dipendenze dell’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero dell’istruzione per il coordinamento della fase attuativa del PNRR anche gli uffici dirigenziali di livello non generale dell’amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell’istruzione. L’articolo 26 reca, inoltre, disposizioni volte al sostegno della mobilità, anche internazionale, dei docenti universitari.
Segnalato che il Capo IV, composto dagli articoli da 27 a 30, riguarda i servizi digitali, si sofferma sul Capo V, composto dagli articoli da 31 a 40, che riguarda il personale e l’organizzazione della pubblica amministrazione nonché il servizio civile.
In particolare, l’articolo 31, integrando le disposizioni che riguardano le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche, prevede in primo luogo che gli interessati possano mantenere l’iscrizione all’albo professionale durante lo svolgimento dell’attività relativa ad incarichi con contratti a tempo determinato, nonché optare per il mantenimento dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza, beneficiando del ricongiungimento a titolo gratuito dei periodi di contribuzione all’INPS dovuti per la durata dei contratti a tempo determinato. La norma, prevede, inoltre, l’estensione ai concorsi banditi da province, città metropolitane delle disposizioni relative alle modalità di espletamento delle prove da parte soggetti di con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Sono, infine, introdotte modifiche alla disciplina in materia di conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, escludendo gli enti locali dai soggetti che possono conferire incarichi ad esperti e trasformando il numero di 1.000 unità in limite minimo di incarichi complessivamente conferibili, mantenendo il tetto di spesa, allo scopo – come si legge nella relazione illustrativa allegata al provvedimento – di consentire alle amministrazioni di disporre della flessibilità necessaria a individuare le unità necessarie all’attuazione dei piani.
Fa presente, poi, che l’articolo 32 dispone l’ampliamento della base associativa di Formez PA, precisando che oltre alle amministrazioni dello Stato e agli enti territoriali, possano entrare a far parte della Associazione e avvalersi quindi delle sue attività come società organismo in house anche le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli enti pubblici economici.
Rileva che l’articolo 33 dispone l’istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni», operativo fino al 31 dicembre 2026. Per l’esercizio delle sue funzioni, il Nucleo si avvale di un contingente di ventitré unità di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, di cui una con qualifica dirigenziale di livello generale e due con qualifica dirigenziale di livello non generale, collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. La norma, inoltre, prevede la possibilità per il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie di avvalersi del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente di esperti per lo svolgimento delle attività volte ad attuare il PNRR.
Fa presente che l’articolo 34 dispone l’assegnazione, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, al Ministero della transizione ecologica di un contingente massimo di centocinquantadue unità composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza o da personale di livello non dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, con alcune specifiche eccezioni, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
Segnala che l’articolo 35 reca, invece, disposizioni relative all’amministrazione della giustizia e, in tale ambito, il comma 1 interviene sulla disciplina per il reclutamento del personale dell’ufficio del processo con riguardo agli uffici giudiziari della Regione Trentino Alto Adige, limitando la riserva di posti su base linguistica alla sola provincia autonoma di Bolzano. Il comma 2, tra l’altro, prevede la creazione di un nuovo dipartimento del Ministero della giustizia, al quale sono affidati i compiti e le funzioni relativi alla transizione digitale della giustizia. Si interviene, quindi, sulla dotazione organica del personale dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria, che viene incrementata di tre posizioni di livello generale e di tre posizioni di livello non generale. Il comma 4 prevede l’istituzione, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022, di una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, con la conseguente rideterminazione della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario. Si prevede, conseguentemente, l’aggiornamento, con procedura semplificata, del regolamento di organizzazione nonché del regolamento sugli uffici di diretta collaborazione del Ministero della giustizia. Il comma 7 interviene sul reclutamento di personale a tempo determinato da destinare all’ufficio del processo amministrativo, ed è volto a individuare soluzioni alternative per garantire il reclutamento delle 356 unità previste dal decreto-legge n. 80 del 2021 nell’ipotesi in cui i concorsi espletati in base a detto decreto non consentano di coprire tutti i posti messi a concorso. In particolare, si consente lo scorrimento della graduatoria dei candidati idonei, anche di altro profilo, nonché l’indizione una nuova procedura concorsuale basata solo su una prova scritta alla quale sono ammessi a partecipare i candidati non ammessi alla prova scritta della precedente procedura, perché non rientranti nella percentuale prevista dal bando.
Osserva che l’articolo 36 reca disposizioni per il potenziamento dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente rinominata Unità per la semplificazione. La norma interviene anche sulla dotazione organica dell’Unità, legificando con talune modifiche le previsioni già contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2013. In particolare, si prevede che la struttura sia composta da una figura dirigenziale di prima fascia, attualmente non prevista, con funzioni di coordinatore, individuata tra figure, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza nel settore della legislazione e della semplificazione normativa, e da tre dirigenti di seconda fascia, contro i quattro attualmente previsti, scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione. All’Unità spetta inoltre un contingente di sette unità di personale non dirigenziale proveniente in parte dalle pubbliche amministrazioni e, in numero non superiore a tre, da settori esterni alla pubblica amministrazione. Attualmente, invece, il personale poteva provenire solo da pubbliche amministrazioni. Dell’Unità fanno parte, infine, fino a cinque esperti di provata competenza e quindici componenti scelti tra esperti nei settori di interesse per l’attuazione delle funzioni delegate del Ministro per la pubblica amministrazione.
Fa presente che l’articolo 37 dispone l’integrazione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard con un componente delegato del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, l’articolo 38 dispone la proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco, mentre l’articolo 39 limita ai dipendenti pubblici di incarico dirigenziale l’ambito di riferimento per la nomina dell’Inviato speciale per il cambiamento climatico, previsto dall’articolo 17-novies del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021. L’articolo 40, infine, introduce modifiche alla disciplina del servizio civile universale.
Al Titolo III, il Capo I, composto dagli articoli da 41 a 44, reca disposizioni riguardanti le gestioni commissariali e Alitalia. Con riferimento alla bonifica del sito di Bagnoli-Coroglio, l’articolo 41 dispone, tra l’altro, la nomina del sindaco di Napoli a Commissario straordinario di Governo, a cui è assegnata una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale e due unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche e in possesso delle necessarie competenze e dei relativi requisiti di professionalità. Anche per gli interventi per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto, si prevede, all’articolo 42, l’assegnazione al Commissario straordinario di Governo di una struttura di supporto, composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale, e una unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche. L’articolo 43 introduce disposizioni per il potenziamento della struttura del Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, aumentando, tra l’altro, da dodici a quindici unità il numero massimo di personale della struttura di supporto e prevedendo la possibilità di individuare, tra tale personale, fino ad un massimo di tre subcommissari.
Segnala che il Capo II è composto dal solo articolo 45, che conferma, anche a seguito di interlocuzioni con le istituzioni europee, la possibilità per le imprese agricole di compensare debiti inerenti ai contributi previdenziali, con i pagamenti degli aiuti europei ed estendendo tale procedura anche ai pagamenti degli aiuti nazionali. In questo modo, è accelerata l’erogazione degli aiuti legati all’emergenza pandemica e, in via prospettica, ai pagamenti legati al PNRR, attualmente sottoposti alla richiesta di DURC. Sono altresì soppresse le disposizioni che limitavano la compensazione ai contributi dovuti per prestazioni lavorative successive al 1° gennaio 2006. La norma intende semplificare le procedure esistenti, riducendone la durata, in quanto l’eventuale compensazione rappresenterebbe l’unico adempimento propedeutico all’erogazione degli aiuti e consentirebbe un incremento delle possibilità di recupero dei crediti senza aggravi amministrativi per le imprese.
Ricorda, poi, che il Capo III si compone del solo articolo 46, che riconosce alla società Sport e Salute Spa un contributo per sostenere il rilancio del settore sportivo.
Fa presente, quindi, che il Titolo IV, composto degli articoli da 47 a 49 e articolato in un solo Capo, reca disposizioni in materia di investimenti e di potenziamento del sistema di prevenzione antimafia, introducendo modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
Evidenzia, poi, che il Titolo V, composto di un solo Capo, reca, all’articolo 50, alcune modifiche e talune abrogazioni di norme primarie che prevedevano rinvii a provvedimenti attuativi che, a giudizio delle Amministrazioni proponenti, non sono più attuali alla luce di normativa sopravvenuta o, comunque, richiedono l’introduzione di modifiche normative. Gli articoli 51 e 52, infine, recano, rispettivamente, le disposizioni finanziarie e disciplinano l’entrata in vigore del decreto-legge.
Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani, mercoledì 24 novembre, nel corso della quale la Commissione procederà all’espressione del parere di competenza.
La seduta termina alle 14.40.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 24 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 13.35.
DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
C. 3374 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 novembre 2021.
Romina MURA, presidente, in sostituzione del relatore Lacarra, impossibilitato a prendere parte alla seduta, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla presidente, in sostituzione del relatore.
DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 23 novembre 2021.
Flora FRATE (MISTO), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
La seduta termina alle 13.45.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 24 novembre 2021.
Audizione di rappresentanti dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell’efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.
L’audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.15.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 24 novembre 2021.
Audizione dell’avvocato Francesca Balzani, nell’ambito dell’esame della proposta della sua nomina a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (nomina n. 100).
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.30.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 24 novembre 2021.
Audizione della professoressa Mariacristina Rossi, nell’ambito dell’esame della proposta della sua nomina a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (nomina n. 101).
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 24 novembre 2021.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.
La seduta comincia alle 14.10.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Atto n. 326.
(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.
Romina MURA, presidente, avverte preliminarmente che la IV Commissione, in sede di deliberazione di rilievi, ha valutato favorevolmente lo schema di decreto in esame.
Quindi, in sostituzione del relatore Viscomi, impossibilitato a prendere parte alla seduta, propone di esprimere un parere favorevole con osservazioni.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla presidente in sostituzione del relatore.
La seduta termina alle 14.15.
SEDE REFERENTE
Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Tiziana Nisini.
La seduta comincia alle 14.15.
Disposizioni in materia di prestazioni di lavoro accessorio.
C. 745 Polverini, C. 864 Rizzetto, C. 915 Caiata, C. 2825 Caretta.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame delle proposte di legge in titolo.
Walter RIZZETTO (FDI), relatore, intervenendo da remoto, ricorda che l’istituto del lavoro accessorio, a cui sono riconducibili le prestazioni di lavoro occasionale, oggetto di diversi interventi nel corso delle passate legislature, è attualmente disciplinato dall’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.
Una prima regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dal decreto legislativo n. 276 del 2003, che le definiva come attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell’ambito dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; dell’insegnamento privato supplementare; dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà. I soggetti che potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio erano disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Le prestazioni di lavoro accessorio sono remunerate con buoni, i cosiddetti voucher, del valore nominale di 7,5 euro, di cui 5,8 vanno al prestatore del lavoro e il resto è ripartito tra INPS, a titolo di contribuzione previdenziale, INAIL, per finalità assicurative, e il concessionario del servizio di gestione dei buoni, a titolo di rimborso spese.
Un primo intervento modificativo è recato dall’articolo 22 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che restrinse l’ambito di applicazione della disciplina del lavoro accessorio ai lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, nell’insegnamento privato supplementare e nell’impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, estendendone, contestualmente, l’applicazione all’agricoltura e al lavori domestici. Quanto ai soggetti che potevano effettuare prestazioni di lavoro occasionale, la norma eliminava la tassativa elencazione del decreto legislativo n. 276 del 2003.
La disciplina, quindi, è stata oggetto di diverse modifiche, volte, per lo più, ad ampliarne l’ambito di applicazione oggettiva e soggettiva. È successivamente intervenuta la legge 28 giugno 2012, n. 92, la cosiddetta «legge Fornero», che ha semplificato l’operatività dell’istituto del lavoro accessorio, definendone l’ambito di applicazione sulla base del criterio del compenso. Sulla base delle previsioni della legge n. 92 del 2012, che hanno integralmente riscritto la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 276 del 2003, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, fermo restando che nei confronti di committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori a 2.000 euro. Vengono, inoltre, previste specifiche limitazioni all’utilizzo dello strumento nel settore dell’agricoltura e nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. Successivamente, si segnala l’eliminazione del carattere occasionale per la qualificazione del lavoro accessorio prevista dall’articolo 7 del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.
Sulla materia è, quindi, intervenuto, in attuazione della legge delega relativa al cosiddetto Jobs Act (legge n. 183 del 2014) il decreto legislativo n. 81 del 2015, modificato e integrato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 185 del 2016, che ha elevato a 7.000 euro, annualmente rivalutati, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, il limite massimo entro cui deve rientrare la retribuzione perché la prestazione possa configurarsi come lavoro accessorio. Il decreto, inoltre, ha introdotto il divieto di ricorso al lavoro accessorio per l’esecuzione di appalti di opere o servizi e specifici obblighi di comunicazione a carico di imprenditori e professionisti. La norma ha introdotto modifiche anche alla disciplina dei voucher, aumentandone, tra l’altro, il valore nominale a 10 euro e introducendo previsioni per assicurarne la tracciabilità.
Successivamente all’entrata in vigore di tale disciplina, la CGIL ha promosso un quesito referendario per l’abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e, a seguito della raccolta delle necessarie sottoscrizioni, il referendum è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 28 del 2017. La data per la celebrazione del referendum fu fissata dal Consiglio dei ministri al 28 maggio 2017, ma prima del suo svolgimento è intervenuto l’articolo 1 del decreto-legge n. 25 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2017, che ha disposto l’abrogazione della normativa oggetto della consultazione, che, pertanto, non ebbe luogo.
La vigente disciplina del lavoro occasionale è recata dall’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, che definisce l’ambito di applicazione sulla base del criterio del compenso, con riferimento sia ai prestatori del lavoro sia agli utilizzatori.
Possono richiedere prestazioni di lavoro occasionale persone fisiche, attraverso il Libretto famiglia, un apposito libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell’ambito di piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Si conferma il valore nominale di 10 euro e la ripartizione dei versamenti.
La norma prevede la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio da parte di altri utilizzatori, sulla base di uno specifico contratto di prestazione occasionale (PrestO), che prevede la misura minima del compenso pari a 9 euro e l’obbligo per l’utilizzatore di versare la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nella misura del 3,5 cento del compenso. Con riferimento agli utilizzatori non persone fisiche, la norma vieta il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; per le imprese dell’edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore miniere, cave e torbiere; nell’esecuzione di appalti di opere o servizi; per le imprese del settore agricolo, salvo per specifici soggetti (pensionati, studenti, disoccupati, precettori di prestazioni integrative del salario), purché non iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Il prestatore ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica, ed ha l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS. Trovano inoltre applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero e settimanale e delle pause, e quelle in materia di sicurezza sul lavoro. Sono poi previsti obblighi a carico degli utilizzatori e dei prestatori con finalità di tracciamento e controllo.
La norma, infine, consente alle pubbliche amministrazioni il ricorso al contratto di lavoro occasionale esclusivamente nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Da ultimo, si segnala che nell’ambito dell’esame presso la XII Commissione della Camera del disegno di legge C. 2561, recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, il cosiddetto Family Act, è stato introdotto uno specifico criterio di delega relativo alla previsione di strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona, a tal fine anche introducendo carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, acquistabili telematicamente o presso le rivendite autorizzate, e il cui valore nominale è fissato tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
Le proposte di legge in esame sono volte, con diverse formulazioni, alla reintroduzione di una nuova disciplina del lavoro accessorio che superi quella vigente.
Venendo, quindi, al merito delle singole proposte all’esame, rileva che la proposta C. 745 Polverini dispone, all’articolo 1, l’introduzione di un apposito Capo IV nel decreto legislativo n. 81 del 2015, composto dagli articoli 50-bis, 50-ter e 50-quater, che, in sostanza, ripropongono aspetti della normativa previgente. In particolare, la norma individua le tipologie delle prestazioni di lavoro accessorio, che riprendono in gran parte quelle indicate dal decreto legislativo n. 276 del 2003 prima delle modifiche introdotte dalla «legge Fornero»: lavori domestici straordinari; attività di assistenza domiciliare saltuaria ai bambini, agli anziani ammalati o alle persone disabili; piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, parchi e monumenti; attività volte alla realizzazione di manifestazioni di carattere sportivo non professionistico, culturale, fieristico o caritativo; lavori di emergenza o di solidarietà in collaborazione con enti pubblici o con organizzazioni di volontariato; attività agricole meramente occasionali per committenti non imprenditori. Nella relazione illustrativa si sottolinea che le prestazioni in ambito sportivo sono limitate al settore non professionistico, in ragione del fatto che, ad esempio, non può essere definito occasionale il servizio di vigilanza all’interno degli stadi di calcio, organizzato da società costituite ad hoc e sulla base di un calendario di attività noto con largo anticipo. Il ricorso al lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è ammesso nei limiti della disciplina sul contenimento della spesa pubblica. È, inoltre, confermato in 5.000 euro il limite dei compensi complessivi di tali attività lavorative nell’anno solare, di cui 2.000 euro da uno stesso committente. La norma, quindi, individua i soggetti che possono rendere prestazioni di lavoro accessorio, anche in questo caso rifacendosi alla disciplina del decreto legislativo n. 276 del 2003 vigente prima dell’intervento della cosiddetta «legge Fornero». Sono individuate, in particolare, le seguenti categorie: i disoccupati da almeno un anno; gli studenti, regolarmente iscritti e compatibilmente con la frequenza del corso di studi, le casalinghe e i pensionati; le persone con disabilità; le persone inserite in comunità di recupero, comprese le persone affette da dipendenza da alcol o da gioco d’azzardo patologico; le donne inserite in percorsi di tutela contro la violenza domestica; i lavoratori cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro; i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito, nel limite di 3.000 euro di compenso per anno solare. La relazione illustrativa sottolinea che, rispetto alla disciplina assunta come riferimento, si specifica che gli studenti devono essere regolarmente iscritti e che per loro l’attività di lavoro accessorio deve svolgersi compatibilmente con la frequenza del corso di studi, nonché si allarga la platea dei prestatori anche a coloro che stanno affrontando un percorso di recupero da dipendenza da alcol o da gioco d’azzardo patologico e alle donne inserite in percorsi di contrasto della violenza in ambito domestico. A tutti i lavoratori che dichiarano la loro disponibilità a effettuare prestazioni di lavoro accessorio, i servizi per l’impiego e gli enti accreditati erogano una formazione di base in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Per la remunerazione delle prestazioni, confermando sostanzialmente la disciplina previgente, la norma prevede, per gli utilizzatori non imprenditori né professionisti, l’utilizzo di carnet di buoni orari, il cui valore nominale è fissato in via transitoria a 10 euro, rinviandone la determinazione a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per gli utilizzatori imprenditori e professionisti nonché per gli imprenditori agricoli, la norma prevede procedure specifiche, che permettono il controllo della regolarità dell’utilizzo. In particolare, si prevede che il tipo di attività svolto non può rientrare tra le attività normalmente disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’azienda, salva diversa previsione contenuta in accordi collettivi nazionali. La relazione illustrativa evidenzia che tale previsione intende evitare abusi soprattutto nel settore del turismo, come, ad esempio, l’impiego di solo personale con prestazioni occasionali nelle cucine di un ristorante. Si evidenzia, peraltro, che eventuali sostituzioni possono essere fronteggiate con contratti di lavoro a tempo determinato, con applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, relativamente al compenso economico e agli aspetti normativi. Del valore del buono, il 13 per cento è versato alla Gestione separata dell’INPS, il 7 per cento all’INAIL e l’1 per cento è trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso. L’articolo 2 abroga, quindi, l’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 e l’articolo 3, infine, dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La proposta C. 864 Rizzetto, all’articolo 1, sostituendo l’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, definisce preliminarmente le prestazioni di lavoro accessorio come attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese. Esse possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Sono previste limitazioni al ricorso alle prestazioni occasionali nel settore agricolo, nel quale prestazioni di carattere stagionale possono essere effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università, nonché alle attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. La norma consente l’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale, nel rispetto di specifiche limitazioni, anche alle amministrazioni pubbliche, e limita l’utilizzo da parte degli imprenditori privati, consentendolo alle aziende che impiegano fino a quindici dipendenti e a quelle che impiegano più di quindici dipendenti ma esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati. Si prevede il divieto di ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Per la remunerazione delle prestazioni lavorative i soggetti utilizzatori si avvalgono di buoni orari del valore nominale di 8,5 euro, in assenza di una retribuzione di riferimento stabilita dai contratti collettivi per attività analoghe. Anche la proposta di legge in esame prevede il versamento di quote del buono all’INPS e all’INAIL, mentre la quota a titolo di rimborso per il committente non è predeterminata. La norma, infine, reca anche disposizioni per evitare abusi e utilizzi delle prestazioni di lavoro accessorio non conformi alla disciplina.
La proposta di legge C. 915 Caiata definisce, all’articolo 1, le prestazioni di lavoro accessorio quali attività lavorative che non danno luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati, che possono essere rese nei settori produttivi del turismo e della gig economy, nonché nel settore agricolo, limitatamente alle attività stagionali e a quelle rese in favore di soggetti esonerati dal versamento dell’IVA. Anche gli enti locali possono utilizzare lavoratori per prestazioni di lavoro a carattere accessorio, mentre resta vietato il ricorso al lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La norma prevede, inoltre, la possibilità per imprenditori ed enti locali di utilizzare cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia. Sulla base dell’articolo 2, la remunerazione delle prestazioni di lavoro accessorio avviene sulla base di buoni orari, il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono, poi, disciplinate le procedure per l’utilizzo dei buoni.
La proposta di legge C. 2825 Caretta si distingue dalle altre proposte all’ordine del giorno, in quanto non reca una disciplina organica della materia ma interviene con novelle sull’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017. In particolare, l’articolo 1 prevede l’abrogazione del limite di 5.000 euro nell’anno solare dei compensi delle prestazioni rese in qualità di steward negli impianti sportivi nonché l’aumento a 7.000 euro nell’anno solare delle prestazioni che possono essere rese nel comparto agricolo. Si prevede, altresì, la possibilità di ricorrere a prestazioni accessorie per persone fisiche, imprese fino a 50 dipendenti, imprese con più di 50 dipendenti, ma limitatamente a soggetti inoccupati, disoccupati, o percettori di trattamenti pensionistici, amministrazioni pubbliche, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, specificate puntualmente dalla norma (progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione o di tossicodipendenza ovvero che usufruiscono di ammortizzatori sociali; svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o a eventi naturali improvvisi; attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o con organizzazioni di volontariato; organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative). Ai fini del calcolo dei limiti di importo delle prestazioni, sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza o di altre prestazioni di sostegno del reddito. È in ogni caso vietato il ricorso all’utilizzo di prestazioni di lavoro occasionali da parte delle organizzazioni sindacali, delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo nonché delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere. La norma, quindi, disciplina una specifica procedura di registrazione sia degli utilizzatori sia dei prestatori di lavoro accessorio, la cui attività è remunerata tramite buoni lavoro, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora ciascuno. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono posti interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata dell’INPS, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali. L’articolo 2, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.
Infine, dopo avere sottolineato che le proposte di legge in esame presentato innegabili punti di convergenza, auspica che la Commissione possa giungere alla predisposizione di un testo unitario e condiviso, superando le differenti sensibilità delle parti politiche.
Romina MURA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame delle proposte di legge ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Giovedì 25 novembre 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.
La seduta comincia alle 14.30.
Romina MURA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-TV della Camera dei deputati.
5-07133 Rizzetto: Salvaguardia dei posti di lavoro dello stabilimento di Gaggio Montano (Bo) della società Saga Coffee.
Walter RIZZETTO (FDI), intervenendo da remoto, illustra la sua interrogazione concernente l’ennesimo caso di delocalizzazione, che mette a repentaglio posti di lavoro e il tessuto produttivo del territorio in questo caso, sottolineando che l’80 per cento dei lavoratori a rischio sono donne.
La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Walter RIZZETTO (FDI), pur ringraziando la sottosegretaria, sottolinea che la proposta del Governo per il contrasto delle delocalizzazioni da lei citata non è ancora stata formalizzata, nonostante se ne parli da mesi e nonostante sia estremamente urgente intervenire.
Sottolinea, infatti, che le delocalizzazioni stanno continuando e si tratta spesso di aziende che, dopo avere goduto di sostegni pubblici, spostano la produzione dove i costi sono più bassi. Nel caso oggetto della sua interrogazione, ritiene che il Governo debba incoraggiare il soggetto privato che avrebbe manifestato l’intenzione di presentare una proposta di reindustrializzazione, formalizzando una proposta forte, articolata in tre punti: la permanenza della produzione nello stabilimento di Gaggio Montano, il mantenimento dei livelli occupazionali e un piano industriale serio e condiviso.
Preso, quindi, atto, dell’impegno del Governo a mantenere alta l’attenzione, assicura che la sua parte politica continuerà a vigilare perché si arrivi a una positiva soluzione della vicenda.
5-07134 Giaccone: Riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare ai frontalieri occupati in Svizzera.
Silvana SNIDER (LEGA), in qualità di cofirmataria dell’atto di sindacato ispettivo, ne illustra il contenuto, sottolineando gli ostacoli burocratici che rendono difficile per i lavoratori frontalieri occupati in Svizzera ottenere la liquidazione della differenza dell’importo degli assegni per il nucleo familiare a cui hanno diritto, nel caso in cui il coniuge abbia un’attività di lavoro dipendente in Italia. Si tratta di una prestazione che, in assenza di un modulo internazionale debitamente compilato a cura dell’INPS, la Svizzera non eroga, determinando, tra l’altro, per il lavoratore una tassazione maggiore.
La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Silvana SNIDER (LEGA), ringrazia la sottosegretaria, da cui apprende che le difficoltà burocratiche segnalate nell’interrogazione non sono imputabili all’INPS. Tuttavia, poiché le criticità permangono, auspica che l’INPS intervenga a sostegno delle sue sedi di confine, consentendo il superamento delle difficoltà che hanno portato all’attuale situazione.
5-07135 Carla Cantone: Stato di attuazione del piano di assunzioni nei centri per l’impiego.
Carla CANTONE (PD) illustra il suo atto di sindacato ispettivo, richiamandosi al testo depositato.
La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Carla CANTONE (PD), ringraziando la sottosegretaria, ritiene che i dati riportati nella sua risposta confermino la gravità della situazione, con riferimento, in particolare, alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Sardegna, dove la pandemia ha accentuato i ritardi già in precedenza accumulati. Auspica che l’impegno assunto dalla coordinatrice degli assessori regionali al lavoro di recuperare gli squilibri esistenti trovi un rapido riscontro e che si completi entro l’anno l’inserimento lavorativo di almeno 4.500 nuovi addetti.
5-07136 Frate: Liquidazione dei trattamenti pensionistici in favore dei beneficiari della sospensione della contribuzione prevista dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.
Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), in qualità di cofirmatario dell’interrogazione, ne illustra il contenuto, riguardante la necessità di un intervento per permettere la liquidazione, anche in via provvisoria, dei trattamenti pensionistici degli imprenditori agricoli che hanno usufruito della sospensione contributiva previsto dall’articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021.
La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), pur ringraziando la sottosegretaria, sottolinea che gli imprenditori agricoli oggetto della sua interrogazione stanno pagando ingiustamente i ritardi dell’INPS, che impediscono il ricalcolo dei versamenti ai fini della liquidazione dei trattamenti pensionistici.
5-07137 Cominardi: Orientamenti sull’eventuale riduzione dell’orario lavorativo settimanale.
Claudio COMINARDI (M5S), illustra l’interrogazione, con la quale chiede di sapere dal Governo se intende adottare misure, anche in via sperimentale, per la riduzione dell’orario di lavoro, allo scopo di recuperare produttività, seguendo l’esempio di altre economie europee.
La Sottosegretaria Rossella ACCOTO, intervenendo da remoto, risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Claudio COMINARDI (M5S), pur ringraziando la sottosegretaria, fa presente che gli istituti da lei citati, quali il contratto di espansione e i contratti di solidarietà, non hanno consentito negli anni alcun progresso, tanto è vero che l’Italia, a livello europeo, si caratterizza per l’alto numero di ore lavorate, a fronte di un livello di salari tra i più bassi e indici di produttività del tutto insoddisfacenti. A suo giudizio, pertanto, sarebbe preferibile seguire l’esempio del Giappone, altro Paese che in passato si caratterizzava per l’alto numero di ore lavorate e che ha introdotto riduzioni dell’orario di lavoro, consentendo ai lavoratori di dedicarsi ad altre attività, in particolare, ad attività sociali. Solo iniziative coraggiose, infatti, sarebbero in grado di accompagnare l’attuale fase di transizione, che vede il progressivo destrutturarsi del lavoro, così come inteso tradizionalmente.
Romina MURA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.10.