ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 13.45.Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile.
(COM(2020)690 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2021.
(Doc. LXXXVI, n. 4).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2021.
Romina MURA, presidente, avverte che, come stabilito dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna.
Carla CANTONE (PD), relatrice, illustra la propria proposta di parere.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 13.55.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 13.55.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell’agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione.
C. 2666 CNEL.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio 2021.
Silvana SNIDER (LEGA), relatrice, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento, sottolineando che la Convenzione non introduce alcun sostanzialmente elementi innovativi nell’ordinamento italiano, già pienamente rispondente alle finalità di tutela e sicurezza nel settore del lavoro agricolo, consentendo, semmai, ulteriori miglioramenti e aggiornamenti, qualora se ne manifestasse l’opportunità.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.
La seduta comincia alle 14.
Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.
C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura, C. 3150 Zangrillo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame delle proposte di legge.
Maria PALLINI (M5S), relatrice, ricorda preliminarmente che la disciplina del lavoro agile, quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, è contenuta nel Capo II della legge n. 81 del 2017, che, all’articolo 18, prevede la promozione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Inoltre, sempre in base all’articolo 18, la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Le disposizioni in materia si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L’articolo 19 disciplina la forma e i contenuti dell’accordo individuale, nonché le modalità di recesso dagli accordi stipulati, mentre l’articolo 20 esclude disparità di trattamento a danno dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. L’articolo 21 rinvia all’accordo relativo alla modalità di lavoro agile la disciplina dell’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali. Infine, sulla base degli articoli 22 e 23, è garantita la sicurezza sul lavoro anche al lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile.
Sottolinea che il lavoro agile ha trovato un’amplissima diffusione nel corso della pandemia, nell’ambito della quale la normativa prevista dalla legge n. 81 del 2017 ha subito adattamenti e deroghe volti a rendere più agevole il ricorso a tale modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative. Nel periodo emergenziale, accanto alle norme più strettamente legate alla fase emergenziale, sono state introdotte disposizioni che modificano a regime la disciplina del lavoro agile.
Sul piano generale, ricorda che il comma 1-ter dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 2021, riafferma il diritto del lavoratore che presta la propria attività in modalità agile a disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L’esercizio di tale diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, con l’articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, il cosiddetto decreto «cura Italia», ha introdotto – quale sezione del Piano annuale della performance – il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), redatto entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine di individuare le modalità attuative del lavoro agile. A seguito delle modifiche da ultimo introdotte dal decreto-legge n. 56 del 2021 poi confluito nel decreto-legge n. 52 del 2021, il POLA deve prevedere che possano accedere al lavoro agile almeno il 15 per cento dei dipendenti, soglia comunque garantita anche in caso di mancata adozione del POLA. Il medesimo articolo ha previsto la costituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dell’Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, i cui componenti sono stati nominati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 20 gennaio 2021.
Quanto alla disciplina emergenziale, l’articolo 11-bis del richiamato decreto-legge n. 52 del 2021 ha prorogato l’applicazione della disciplina derogatoria prevista nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 per cento del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione. Analogamente il medesimo decreto-legge proroga sino al 31 dicembre 2021 l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernenti la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo smart working in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente. Con l’articolo 9 del decreto-legge n. 105 del 2021, inoltre, è stata estesa al 31 ottobre 2021 l’applicazione della disciplina temporanea che consente ai «lavoratori fragili», pubblici e privati, di svolgere di norma la propria prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Le proposte di legge in esame, alcune presentate prima dello scoppio della pandemia, altre più recentemente, sono volte a introdurre modifiche e aggiornamenti alla disciplina vigente.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera per l’approfondimento dei diversi aspetti sia della disciplina vigente sia dei testi all’esame, passa ad illustrare sinteticamente il contenuto delle proposte di legge, evidenziando preliminarmente che cinque delle proposte di legge all’esame della Commissione, le proposte C. 2417 Barzotti, C.2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2908 Villani e C. 3150 Zangrillo, intervengono con modifiche e riscritture della disciplina legislativa vigente, contenuta nella legge n. 81 del 2017, due proposte, le proposte C.2282 Gagliardi e C. 3027 Mura, prevedono specifiche deleghe legislative al Governo, mentre la proposta C. 2817 Serracchiani reca agevolazioni tributarie e contributive per favorire la diffusione del lavoro agile.
Avviando l’illustrazione delle proposte che prevedono modifiche alla normativa vigente in materia di lavoro agile, segnala in primo luogo che la proposta di legge C. 2417 Barzotti reca disposizioni volte a promuoverne la diffusione, con un intervento ad ampio spettro sulle norme di cui alla richiamata legge n. 81 del 2017. In particolare, l’articolo 1 dispone che il limite di riferimento a cui rapportare la prestazione di lavoro sia l’orario normale di lavoro di 40 ore settimanali e amplia la categoria di lavoratori a cui il datore di lavoro deve riconoscere priorità nell’accesso al lavoro agile. Gli articoli 2 e 3 modificano la disciplina dell’accordo che regola le modalità dello svolgimento della prestazione di lavoro anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro. L’articolo 4 amplia il contenuto dell’informativa in materia di sicurezza sul lavoro, mentre l’articolo 5 introduce una disciplina specifica del diritto alla disconnessione. Inoltre, l’articolo 6, modificando il decreto legislativo n. 66 del 2003, estende alle prestazioni rese nell’ambito dell’esecuzione del rapporto di lavoro con modalità agile la possibilità di derogare alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale. L’articolo 7 prevede, poi, l’istituzione, della Settimana nazionale del lavoro agile e l’articolo 8 disciplina la costituzione del relativo comitato interistituzionale. L’articolo 9 prevede la raccolta, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle buone prassi realizzate nell’ambito delle iniziative promosse mediante la Settimana medesima e l’articolo 10 dispone la predisposizione, sempre da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di un apposito sistema di monitoraggio delle modalità e del grado di attuazione del lavoro agile, nonché l’elaborazione di una relazione annuale da pubblicare nel sito internet istituzionale.
Evidenzia che la proposta di legge n. 2667 Lucaselli, all’articolo 1, introduce modifiche alla legge n. 81 del 2017. Le modifiche, riguardano, tra l’altro, le categorie di lavoratori alle quali dare priorità nell’accesso al lavoro agile, le modalità e i limiti di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, il contenuto dell’accordo individuale e dell’informativa in materia di sicurezza, nonché l’esplicito riconoscimento del diritto alla disconnessione. L’articolo 2 introduce uno sgravio contributivo della durata di tre anni a favore dei datori di lavoro in relazione ai dipendenti in regime di lavoro agile. L’articolo 3, infine, reca una delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di lavoro subordinato con esecuzione della prestazione lavorativa a distanza.
Passa alla proposta C. 2685 Vallascas, che reca modifiche la legge n. 81 del 2017, volte a superare – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna la proposta – le problematiche emerse in sede di applicazione della normativa vigente nel periodo del lockdown. La proposta, composta di un solo articolo, sostituisce integralmente gli articoli da 18 a 21 della legge n. 81 del 2017 e prevede, nel nuovo testo dell’articolo 18, l’individuazione dell’ambito e delle finalità della disciplina del lavoro agile, disponendo, tra l’altro, la distinzione del lavoro agile dal telelavoro e dal lavoro da remoto, la tendenziale volontarietà dell’adesione, l’alternanza tra la prestazione in modalità agile e quella in presenza, la definizione di parametri minimi in relazione agli spazi, agli arredi e alla strumentazione tecnologica, i rimborsi dei costi sostenuti dai lavoratori, la promozione delle buone pratiche. Il nuovo articolo 18-bis reca la definizione di lavoro agile mentre il nuovo testo dell’articolo 19 disciplina l’adesione al lavoro agile, prevedendo tra l’altro che l’accordo preveda un’integrazione salariale non inferiore al 10 per cento della retribuzione netta per la copertura dei costi delle utenze e della connessione internet. Il nuovo articolo 19-bis disciplina l’alternanza tra la prestazione in modalità agile e la prestazione in presenza.
Evidenzia, poi, che la proposta di legge C. 2908 Villani prevede una complessiva riscrittura delle disposizioni della legge n. 81 del 2017, con un intervento che – secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa – intende introdurre una definizione evoluta del lavoro agile. In particolare, l’articolo 1 reca la definizione del perimetro dell’intervento, distinguendo tra lavoro agile, lavoro a distanza e telelavoro. Sono disciplinati, oltre ai limiti di orario, la volontarietà dell’adesione, le priorità nell’accoglimento delle richieste e dei doveri dei datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato e prevede, tra l’altro, la possibilità di disciplinare le modalità di svolgimento del lavoro agile e del lavoro a distanza o con accordi individuali o con accordi collettivi. L’articolo 2 reca la disciplina applicabile al contenuto dell’accordo individuale, qualora non sia stato stipulato un accordo collettivo, nonché regola il recesso dall’accordo. L’articolo 3 introduce modifiche alla normativa vigente volta a garantire trattamenti non inferiori rispetto a quelli riconosciuti in caso di prestazione di lavoro in presenza, non solo in relazione al trattamento economico e normativo, ma anche in relazione a tutti i servizi, i benefìci e le prestazioni sociali, assistenziali e di benessere personale e familiare previsti per legge o stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché in relazione al diritto all’apprendimento continuo e alla certificazione delle competenze del lavoratore. L’articolo 4 introduce disposizioni di maggior dettaglio riguardanti il contenuto dell’accordo individuale, con riferimento ai poteri di controllo e disciplinari del datore di lavoro. Analogamente, l’articolo 5 modifica la disciplina vigente in materia di sicurezza sul lavoro, introducendo disposizioni dettagliate relative ai doveri del datore di lavoro e ai contenuti dell’informativa scritta sui rischi generali e sui rischi specifici. L’articolo 6, in materia di obbligo di assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali, elimina le disposizioni di dettaglio previste dalla disciplina vigente in relazione al luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa e al tragitto per raggiungerlo, rendendo in tal modo più ampio l’ambito di applicazione della normativa medesima. L’articolo 7 disciplina il diritto alla disconnessione, mentre l’articolo 8 prevede la promozione da parte dei datori di lavoro di incontri periodici tra tutti i lavoratori della medesima azienda. L’articolo 9 prevede la possibilità per la contrattazione collettiva, nazionale, territoriale e aziendale, di disciplinare il lavoro agile e il lavoro a distanza nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla proposta in esame. Il Capo II introduce disposizioni per la disciplina del lavoro da remoto, che comprende il lavoro agile, il lavoro a distanza e il telelavoro. In particolare, l’articolo 10 prevede la predisposizione da parte delle pubbliche amministrazioni di un piano organizzativo triennale del lavoro da remoto, dettagliandone il contenuto. L’articolo 11 introduce, in favore dei lavoratori, un credito di imposta per le spese sostenute per l’acquisto di strumenti informatici necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa da remoto e, per i datori di lavoro del settore privato, un esonero di durata triennale del 30 per cento dei contributi previdenziali a loro carico per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato impiegato in regime di lavoro agile, di lavoro a distanza o di telelavoro. L’articolo 12, infine, introduce una disciplina specifica per i lavoratori fragili.
Infine, segnala che anche la proposta di legge C. 3150 Zangrillo introduce modifiche alla legge n. 81 del 2017, con riferimento sia al lavoro agile sia al lavoro a distanza. In particolare, l’articolo 1, sostituendo integralmente l’articolo 18 della citata legge n. 81, reca le definizioni di lavoro agile e di lavoro a distanza, disciplinando i limiti di durata massima del lavoro, l’accesso a tali forme di lavoro in base ad accordi individuale o collettivi, il godimento delle ferie e dei permessi e l’ordine di priorità delle richieste. L’articolo 2 prevede la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di assumere lavoratori da destinare direttamente allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità a distanza. L’articolo 3 interviene sul contenuto dell’accordo individuale e sulla disciplina del recesso e introduce disposizioni riguardanti il diritto alla disconnessione. Gli articoli da 4 a 7 estendono alla modalità di lavoro a distanza la disciplina vigente in materia di lavoro agile relativamente al trattamento, al diritto all’apprendimento continuo e alla certificazione delle competenze del lavoratore in modalità di lavoro agile, al potere di controllo del datore di lavoro, alla sicurezza sul lavoro, nonché all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali. L’articolo 8 si limita a modificare la rubrica del Capo II della legge n. 81 del 2017 per inserirvi il riferimento anche al lavoro a distanza. Infine, l’articolo 9 esclude l’applicazione ai lavoratori a distanza, in quanto dipendenti a tutti gli effetti dell’azienda, delle disposizioni che consentono ai datori di lavoro privati di escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Si sopprime, infine, in considerazione delle modifiche introdotte all’articolo 19 della legge n. 81 del 2017, il comma 1-ter dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30 del 2021, relativo al diritto alla disconnessione.
Per quanto riguarda le proposte che prevedono deleghe legislative, segnala che la proposta di legge C. 2282 Gagliardi intende facilitare e accelerare la diffusione del lavoro agile, prevedendo, all’articolo 1, che le amministrazioni pubbliche fissino obiettivi annuali per l’attuazione del lavoro agile che permettano almeno al 20 per cento dei dipendenti di avvalersi, ove lo richiedano, di tale modalità di lavoro. L’articolo 2 delega il Governo all’adozione di un decreto legislativo per la promozione e la diffusione del lavoro agile sia nel settore pubblico sia nel settore privato, con l’elaborazione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia. L’articolo 3 prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio del lavoro agile e, infine, l’articolo 4, dispone, in via transitoria, la riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota pensionistica a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro e l’esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro percepiti dai lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa in modalità agile.
Passa, quindi, alla proposta di legge C. 3027 Mura, che, all’articolo 1, reca la delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro agile attraverso un decreto legislativo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione. I principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega sono elencati all’articolo 2. Tra essi, oltre a quelli che confermano le disposizioni già vigenti, si segnalano, in particolare: la previsione di un rimborso delle spese eventualmente sostenute dal lavoratore per la strumentazione utilizzata, qualora questa non sia fornita dal datore di lavoro; ulteriori priorità nell’accoglimento delle richieste di accesso alla modalità del lavoro agile; la riduzione per un triennio del 30 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro; il dettaglio del contenuto degli accordi individuali, con riferimento ai riposi, al recesso, ai risultati che il lavoratore deve conseguire; la possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali, sia nel settore pubblico sia nel settore privato; il diritto alla disconnessione; il riconoscimento del diritto all’apprendimento permanente per i lavoratori impiegati in forme di lavoro agile e la previsione di un obbligo di formazione permanente per i datori di lavoro; il divieto di una prestazione lavorativa che ecceda la durata concordata, consentendo, in ogni caso, modalità di recupero psico-fisico; i contenuti dell’informativa sulla sicurezza e le modalità di aggiornamento periodico; la previsione di pause in caso di utilizzo di computer; l’estensione della disciplina ai contratti di apprendistato professionalizzante e di tirocinio extracurricolare; l’adozione di buone pratiche, di protocolli e di un codice etico. L’articolo 3 reca le disposizioni relative alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della delega, prevedendosi che, ove essi non trovino compensazione nell’ambito del provvedimento delegato, quest’ultimo possa essere adottato solo successivamente o contestualmente a un provvedimento che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.
Da ultimo segnala che la proposta di legge C. 2817 Serracchiani, con riguardo alla ripresa delle attività economiche dopo la pandemia da COVID-19, istituisce, all’articolo 1, il Fondo per la promozione del lavoro del lavoro agile, a valere sulle cui risorse è finanziata la riduzione di 4 punti percentuali, per un periodo di trentasei mesi, dell’aliquota di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dipendenti a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, rinviando alla contrattazione collettiva la disciplina dell’intera materia. L’articolo 2 introduce un credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti finalizzati alla promozione delle modalità di lavoro agile. L’articolo 3, infine, prevede la presentazione al Parlamento, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una relazione annuale sull’attuazione delle disposizioni in esame.
Romina MURA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame delle proposte di legge ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.
La seduta comincia alle 14.15.
5-01923 Costanzo: Tutela dei lavoratori della società Bennet Spa.
La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Jessica COSTANZO (MISTO-L’A.C’È), pur ringraziando la sottosegretaria, non può fare a meno di sottolineare che la sua risposta è arrivata dopo quasi due anni e mezzo dai fatti segnalati. Osserva, peraltro, che tali fatti, dai turni massacranti alle condotte discriminatorie e ai licenziamenti illegittimi, hanno continuato a verificarsi fino ad oggi, nonostante gli accertamenti ispettivi condotti dall’Ispettorato nazionale del lavoro, di cui ha dato conto la sottosegretaria. Chiede, pertanto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di implementare l’attività di controllo già posta in essere, coinvolgendo anche la Guardia di finanza per ispezioni di più ampio respiro, e di provvedere ad una convocazione della società Bennet – che, peraltro, ha avuto accesso agli sgravi contributivi previsti dall’ordinamento – perché faccia chiarezza sul suo piano industriale e sulle sue politiche occupazionali.
5-06012 Foti: Effetti dell’assenza alla visita per gli accertamenti sanitari di revisione sulle prestazioni economiche riconosciute per invalidità e disabilità.
La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Massimiliano DE TOMA (FDI), in qualità di cofirmatario dell’atto di sindacato ispettivo, ringrazia la sottosegretaria, che ha dato conto dell’interessamento del Ministero alla problematica da lui segnalata. Apprende con favore che l’INPS ha individuato una nuova procedura, in corso di perfezionamento, che mira al superamento delle criticità procedurali evidenziate, anche se teme che essa, alla lunga, possa costituire un ulteriore aggravio a carico dell’Istituto, con effetti negativi sulla sua attività complessiva. Esprime, infine, l’auspicio che il tavolo tecnico con le associazioni più rappresentative delle persone con disabilità, convocato dall’INPS per il superamento delle difficoltà contingenti, sia reso permanente, per rendere strutturale il confronto, con effetti sicuramente positivi, sia per l’amministrazione sia per la platea dei soggetti interessati.
5-06234 Barzotti: Tutela delle condizioni di lavoro dei «rider» anche rispetto all’utilizzo di applicazioni informatiche che determinano anomalie nei sistemi di prenotazione delle consegne.
La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Valentina BARZOTTI (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta, che ha illustrato i primi provvedimenti adottati dal Governo per garantire ai rider le tutele rispetto alle criticità evidenziate nel suo atto di sindacato ispettivo. Ritiene comunque necessario mantenere sotto controllo l’evoluzione di tale segmento del mercato del lavoro, in cui nuovi strumenti tecnologici possono scaricarsi negativamente sui lavoratori. Dopo avere segnalato che sull’applicazione «glovobot.com» si è pronunciato anche il Garante per la protezione dei dati personali, che ne ha condannato l’uso, in quanto configura sia una violazione delle norme in materia di trasparenza sia una condotta discriminatoria a danno dei rider, fa presente di essere stata informata dalla società di food delivery Glovo, per la quale lavorano i rider discriminati a causa dell’uso della citata applicazione, che ha fornito ragguagli sull’adozione di un codice etico e sull’applicazione della normativa sul whistleblowing, che permetterà ai dipendenti di segnalare eventuali condotte discriminatorie. A tale proposito, auspica il rapido recepimento della direttiva 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, che rafforzerà, specialmente nel settore privato, il quadro normativo già esistente, costituito dalla legge n. 179 del 2017, approvata nella scorsa legislatura grazie alla determinazione del Movimento 5 Stelle e, in particolare, della collega Businarolo.
5-06447 Caparvi: Interventi per la tutela dei lavoratori della società Indelfab Spa, ex JP Industries, in liquidazione.
La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Andrea GIACCONE (LEGA), in qualità di cofirmatario dell’interrogazione, ringrazia la sottosegretaria, dichiarandosi pienamente soddisfatto della risposta, che dà conto delle misure adottate dal Governo per il sostegno e la tutela dei lavoratori della società Indelfab. Ritiene, tuttavia, necessario ampliare lo spettro degli interventi, dalla ricerca di acquirenti della società in liquidazione alle iniziative regionali per la promozione di interventi di reindustrializzazione, allo scopo di rilanciare in maniera duratura un territorio già duramente provato dalla crisi economica.
Romina MURA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 28 luglio 2021.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 28 luglio 2021.
Audizione del professor Sandro Mainardi, ordinario di diritto del lavoro presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, e della professoressa Francesca Lecci, associata di management pubblico presso l’Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell’efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.35.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 15.40.
Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Audizione di rappresentanti dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
Romina MURA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l’audizione.
Roberto RICCI, dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), svolge una relazione sui temi oggetto dell’indagine.
Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, la presidente Romina MURA.
Roberto RICCI, dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), risponde ai quesiti posti dalla presidente e rende ulteriori precisazioni.
Romina MURA, presidente, ringrazia il dottor Ricci per il contributo fornito all’indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 16.05.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
INDAGINE CONOSCITIVA
Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D’ALESSANDRO.
La seduta comincia alle 10.30.
Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.
Camillo D’ALESSANDRO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Audizione di rappresentanti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Camillo D’ALESSANDRO, presidente, introduce l’audizione.
Intervenendo da remoto, Franco BETTONI, presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Giuseppe LUCIBELLO, direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), e Silvia D’AMARIO, Coordinatrice generale della Consulenza statistico attuariale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), svolgono relazioni sui temi oggetto dell’indagine.
Camillo D’ALESSANDRO, presidente, ringrazia i rappresentanti dell’INAIL per il contributo fornito all’indagine conoscitiva e dichiara conclusa l’audizione.
Audizione del presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), professor Gian Carlo Blangiardo.
Camillo D’ALESSANDRO, presidente, introduce l’audizione.
Intervenendo da remoto, Gian Carlo BLANGIARDO, presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), svolge una relazione sui temi oggetto dell’indagine.
Camillo D’ALESSANDRO, presidente, ringrazia il professor Blangiardo per il contributo fornito all’indagine conoscitiva e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 11.20.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D’ALESSANDRO.
La seduta comincia alle 11.20.
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile.
(COM(2020)690 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2021.
(Doc. LXXXVI, n. 4).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dei documenti programmatici.
Camillo D’ALESSANDRO, presidente, avverte che, come stabilito dall’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza sugli atti in esame nella seduta convocata nella giornata di domani.
Invita, quindi, la relatrice, onorevole Carla Cantone, a svolgere la sua relazione.
Carla CANTONE (PD), relatrice, rileva preliminarmente che i documenti di carattere programmatico relativi alle attività dell’Unione europea per l’anno 2021 sono, come di consueto, articolati, affrontando questioni relative alle diverse politiche pubbliche esistenti a livello unionale e nazionale.
Data la complessità dei documenti in esame, fa presente che, dopo avere tracciato un quadro di insieme, intende soffermarsi sulle parti direttamente riconducibili alle competenze della XI Commissione, cercando di offrire una panoramica delle azioni che, sulla medesima materia, Governo italiano e Commissione europea intendono portare avanti.
Partendo, quindi, dalla Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2021, segnala che essa è stata rinnovata rispetto alle precedenti edizioni, sia nell’approccio sia nella struttura, con un orizzonte che va oltre il programma di lavoro della Commissione europea, per volgere lo sguardo anche al più ampio orizzonte del programma Next Generation EU.
Ricorda che sulla base dell’articolo 13 della legge n. 234 del 2012, il Governo presenta al Parlamento due relazioni annuali sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, una programmatica e una consuntiva. Nella relazione programmatica, da presentarsi entro il 31 dicembre, sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell’anno successivo con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell’Unione europea nonché in merito agli specifici progetti di atti inseriti nel programma di lavoro della Commissione europea, dando altresì conto della strategia di formazione e comunicazione del Governo sulla partecipazione italiana alle attività dell’Unione.
La Relazione si compone di quattro parti, articolate, a loro volta, in macro, relative allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche strategiche, al rapporto con la dimensione esterna dell’Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee.
Passando, quindi, alle parti di maggiore interesse per la XI Commissione, segnala, che nella presentazione il documento sottolinea come il Pilastro europeo dei diritti sociali sarà la «bussola della ripresa dell’Europa», con lo scopo di evitare squilibri e rafforzare strutturalmente l’equità sociale. Si evidenzia, altresì, che si è scelto di dedicare una particolare attenzione al tema della coesione sociale, declinata nelle direttrici relative, rispettivamente, alle politiche attive del lavoro e politiche educative per la transizione e alla promozione dei valori comuni europei. Quanto al primo profilo, si richiama l’esigenza di sostenere processi di riqualificazione, di arricchimento e aggiornamento delle competenze, di promozione degli strumenti di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e di supporto all’occupazione femminile. Per la tutela del reddito dei lavoratori più fragili il Governo promuoverà l’introduzione del salario minimo legale con lo scopo di garantire ai lavoratori nei settori a basso tasso di sindacalizzazione un livello di reddito collegato ad uno standard minimo dignitoso, evitando al contempo dumping contrattuale e rafforzando la contrattazione nei settori in cui è più debole, potenzierà i livelli di tutela e sicurezza del lavoro anche attraverso il supporto alle imprese, nonché rafforzerà le politiche di contrasto al lavoro sommerso. Saranno incentivate misure a favore dell’occupazione femminile e giovanile, quali start up innovative in settori «emergenti», nonché saranno promosse politiche di conciliazione vita – lavoro e forme di organizzazione flessibile del lavoro.
Nella parte seconda, che riguarda le politiche strategiche, la scheda 2.1.17 dà conto dell’impegno dell’ISTAT a contribuire nel 2021 al Sistema statistico europeo con statistiche specifiche, tra le quali di particolare rilevanza per la XI Commissione sono le statistiche sociali.
In particolare, la Relazione precisa che, al fine di supportare l’Agenda sociale europea, il Pilastro europeo dei diritti sociali e le esigenze del Semestre europeo, si proseguirà nell’attuazione del regolamento quadro sulle statistiche sociali europee integrate (IESS) per avere a disposizione dati più tempestivi e comparabili, in particolare in relazione al reddito e alla disoccupazione; diversi temi trasversali riceveranno particolare attenzione tra cui le statistiche di genere, la sostenibilità, le disuguaglianze e la distribuzione congiunta del reddito, dei consumi e della ricchezza, la riduzione della povertà e dell’esclusione sociale, nonché la promozione delle competenze, della mobilità e dell’equità. Sforzi significativi, saranno dedicati, alle statistiche sulla protezione sociale, l’istruzione e la formazione, la salute, l’assistenza a lungo termine e la spesa sanitaria, le offerte di lavoro e i costi del lavoro.
Fa presente che, nell’ambito della scheda 2.2.17 «Un’economia digitale», si segnala che particolare attenzione sarà data allo sviluppo delle competenze a diversi livelli all’interno delle imprese, per i lavoratori e gli imprenditori, attraverso azioni volte al re-skilling e all’up-skilling, anche tramite l’ampliamento della formazione per le giovani generazioni, anche attraverso un maggiore orientamento dei corsi formativi degli ITS verso le tecnologie abilitanti la trasformazione digitale.
Si sofferma sul capitolo 3, che ha ad oggetto la coesione sociale, le politiche attive del lavoro e le politiche educative per la transizione.
In particolare, ricorda che la scheda 2.3.1 riguarda il sostegno alle transizioni occupazionali, il Piano strategico nazionale per le nuove competenze e la riforma degli ammortizzatori sociali. La scheda descrive le finalità e il contenuto del Piano, volto a sostenere le transizioni occupazionali, attraverso un’azione integrata finalizzata allo sviluppo e alla crescita delle competenze delle persone giovani e adulte, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori nazionali e locali e l’attuazione dei seguenti interventi: revisione della governance del sistema dell’istruzione e della formazione professionale; rafforzamento della rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione, lavoro e inclusione sociale; trasformazione dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) in snodi di un sistema di apprendimento permanente a favore degli adulti più fragili e vulnerabili e rafforzamento del ruolo centrale delle università nella costruzione di percorsi formativi di alto livello, per finalità di re-skilling ed up-skilling a favore di lavoratori in possesso di diploma o laurea. In tale ultimo ambito, sono previsti anche gli interventi di Industry Academy basati sulla cooperazione di atenei, ITS, soggetti nazionali della istruzione e formazione ai fini della costruzione di percorsi di istruzione e formazione ai diversi livelli sviluppati anche mediante il contributo di imprese e network di imprese, nonché degli attori del partenariato pubblico-privato. Il Governo, inoltre, si impegna nella riforma in senso universalistico e nella semplificazione degli ammortizzatori sociali, anche con una rimodulazione in chiave di politica attiva degli strumenti di sostegno al reddito. La scheda, quindi, illustra le azioni specifiche e i risultati attesi. In particolare, per l’innalzamento e il miglioramento delle competenze dei giovani e degli adulti, si intende fare leva su iniziative finanziate dal Fondo nuove competenze, da cui si attende un incremento del tasso di occupazione e la riduzione del tasso di disoccupazione. Il Governo, quindi, si attende di giungere alla definizione di un livello essenziale della formazione professionale, attraverso l’individuazione di standard per la formazione di beneficiari di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati (NASpI, DIS-COLL) ovvero dei beneficiari del reddito di cittadinanza e di disoccupati di lunga durata, nonché di accompagnamento di lavoratori in uscita che godono di strumenti straordinari o in deroga di integrazione salariale. Infine, la Relazione segnala che il Governo conta di giungere alla completa attuazione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze e del quadro nazionale delle qualificazioni con l’introduzione nei sistemi di istruzione e formazione di elementi innovativi per fronteggiare la reattività delle qualificazioni e delle competenze in risposta alle tendenze evolutive prodotte sia dalle transizioni «attese» – quelle verdi e digitali – sia dalle transizioni «inattese», prodotte dall’emergenza epidemiologica.
La successiva Scheda 2.3.2 è intitolata al sostegno alle transazioni occupazionali e al rilancio delle politiche attive. Allo scopo di supportare lo sviluppo delle competenze, il Governo si propone il rafforzamento del sistema dei servizi per il lavoro, in particolare dei centri per l’impiego, integrandolo, in linea con le raccomandazioni europee, con i servizi sociali dei comuni. Gli obiettivi sono: un’offerta di servizi di maggiore prossimità per i cittadini; l’interoperabilità delle banche dati, con l’obiettivo primario di definizione di un fascicolo elettronico unico del lavoratore. Tale ultimo prodotto costituirà il sistema nevralgico del costituendo Osservatorio del mercato del lavoro previsto dall’articolo 99 del decreto n. 34 del 2020. La scheda, quindi, si sofferma sulle azioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi, tra i quali si segnala il potenziamento del partenariato pubblico-privato, per la costruzione di servizi personalizzati di presa in carico e per consentire ai servizi dell’impiego di svolgere la loro attività con maggiore orientamento al mercato del lavoro, nonché le decisioni per la realizzazione dell’interoperabilità delle banche dati e la definizione del fascicolo elettronico. Tra i risultati attesi, oltre al raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Governo annovera l’incremento dei destinatari dei percorsi di formazione o di orientamento specialistico; dei lavoratori che hanno mantenuto il posto di lavoro a sei mesi dal completamento del percorso formativo; dei lavoratori che si sono ricollocati a sei mesi dal completamento del percorso formativo; nonché dei giovani che si sono inseriti nel mercato del lavoro a conclusione del percorso di istruzione. Inoltre, la realizzazione dell’interoperabilità delle banche dati consentirà, nel breve termine, il consolidamento del patrimonio informativo, nel medio termine, l’aggiornamento dell’interest profiler e la costruzione delle raccomandazioni di formazione per i singoli cittadini (in ottica lifelong learning) e, nel lungo termine, il completamento delle modalità di accesso multicanale da parte di cittadini e imprese al fascicolo elettronico.
Nell’ambito della scheda 2.3.5, in materia di tutela e di qualità del lavoro, il Governo prevede l’adozione di specifiche azioni, stabilendo, in primo luogo, l’introduzione del salario minimo legale, con lo scopo di garantire ai lavoratori nei settori a basso tasso di sindacalizzazione un livello di reddito collegato ad uno standard minimo dignitoso. Il Governo intende procedere anche al potenziamento dei livelli di tutela e sicurezza del lavoro, attraverso la promozione di più incisive forme di coordinamento tra le competenti autorità di controllo nazionali, il sostegno al consolidamento delle strategie e alla revisione e aggiornamento della normativa europea di riferimento, il contrasto agli illeciti sostanziali di maggior disvalore sociale ed economico, garantendo, altresì, l’adeguata protezione delle categorie di lavoratori più vulnerabili. In tale ottica, si prevede la prosecuzione delle verifiche sulla corretta attuazione dei protocolli di sicurezza determinati dall’emergenza sanitaria, oltre ai consueti controlli in materia di salute e sicurezza nei settori di maggior rischio, nonché la valorizzazione dell’attività di informazione, prevenzione e promozione della legalità strettamente connessa alla funzione generale di «tutela» dei rapporti e delle condizioni di lavoro. Altro obiettivo è l’ampliamento e la regolazione delle tutele sociali e previdenziali delle persone che si spostano nell’ambito dell’Unione europea. Un ulteriore obiettivo è costituito dal rafforzamento della qualità del lavoro e del contrasto al lavoro sommerso, per il perseguimento del quale le azioni del Governo sono: la prosecuzione della cooperazione amministrativa transnazionale e della partecipazione alle attività dell’Autorità Europea del Lavoro (ELA), anche mediante la disponibilità all’effettuazione di ispezioni concertate e congiunte; l’implementazione delle modalità di intervento multi-agenzia; l’adozione di analisi e attività di intelligence per l’attivazione di vigilanze mirate a realtà economiche ad alto rischio di irregolarità; l’esecuzione di progetti già in essere e la pianificazione di controlli sulla regolare occupazione dei lavoratori interessati dalla recente procedura di emersione; azioni mirate per il contrasto dello sfruttamento dei lavoratori migranti.
Passa alla scheda 2.3.6, in materia di incentivazione dell’occupazione femminile. Le azioni volte a favorire la parità di genere riguardano, prioritariamente: la partecipazione al mondo del lavoro, la retribuzione e la qualità del lavoro, l’accesso alle risorse finanziarie, le disuguaglianze tra donne e uomini nella dedizione del tempo al lavoro di cura, al lavoro domestico e alle attività sociali, l’uguaglianza di genere nell’accesso alle posizioni decisionali a livello politico, economico e sociale. Con riguardo alla finalità di consentire alle donne la partecipazione al mercato del lavoro, il Governo prevede: la realizzazione di percorsi connessi all’acquisizione di nuove competenze in risposta ai fabbisogni delle imprese, alla formazione tecnologica e digitale e alle discipline STEM; assegni di ricollocazione; incentivi alle assunzioni; incentivi al mantenimento del posto di lavoro al rientro dalla maternità; interventi di contrasto al part-time involontario; strumenti di condivisione delle responsabilità genitoriali e di conciliazione con la vita lavorativa, anche attraverso il rafforzamento del sistema dei servizi socio educativi per la prima infanzia e di servizi per la long-term care; promozione strumenti di messa in trasparenza della gestione del rapporto di lavoro, in particolare con riferimento ai differenziali retributivi di genere e per contrastare il fenomeno di dimissioni «involontarie»; incentivi di salario di produttività per contrastare il fenomeno del gender pay gap; incentivi alle start up emergenti nei settori dell’ecologia e del digitale. Dal complesso delle azioni messe in campo il Governo si attende la riduzione del tasso di disoccupazione femminile, l’incremento del tasso di attività, l’aumento della percentuale delle donne in cerca di lavoro, l’aumento degli investimenti in competenze digitali e STEM a sostegno della transizione verde e digitale e la riduzione del gender pay gap.
La scheda 2.3.7 affronta il tema della conciliazione vita-lavoro, in relazione al quale il Governo intende, in linea con quanto stabilito dal Pilastro europeo dei diritti sociali, impegnarsi nell’attuazione di politiche a sostegno delle famiglie e dei loro figli, nella promozione dell’aumento della natalità nonché del contrasto della povertà educativa nel Paese, attraverso il potenziamento dell’offerta dei nidi d’infanzia, fino al raggiungimento e superamento dell’obiettivo base di Barcellona del 33 per cento di bambini sotto i 3 anni. Le azioni per il raggiungimento di tali obiettivi sono: la prosecuzione delle attività del Progetto «REFLEX – REconciliation and FLEXibility: reconciling new work and care needs», finanziato dalla Commissione europea, per il sostegno di iniziative a supporto delle imprese, al fine di promuovere la conciliazione vita-lavoro; l’integrazione, con la legge di bilancio 2021, del fondo Asili nido e Scuole dell’infanzia, per il potenziamento dell’offerta dei nidi d’infanzia; il potenziamento del Sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini dalla nascita ai sei anni per garantire qualità e equità di accesso superando le disparità geografiche e contrastando la povertà educativa. La Relazione, inoltre, dà conto del disegno di legge che introduce l’assegno unico per la famiglia, attualmente all’esame del Parlamento.
Passa alla scheda 2.3.8, che riguarda le politiche occupazionali per i giovani. Allo scopo di ridurre le conseguenze della pandemia, in termini di disoccupazione e di disagio sociale, il Governo, coerentemente con le linee strategiche di Next Generation EU e con la strategia complessiva di riforma e politica economica del PNRR, nell’ambito dell’attuale programmazione 2014-2020 e della prossima programmazione 2021-2027, intende proseguire nella definizione di interventi di contrasto all’inattività e alla disoccupazione giovanile. Tra le azioni che saranno messe in campo per il raggiungimento di tali obiettivi, si segnalano: il ricorso al programma Garanzia Giovani, rafforzato e ampliato, con la distinzione tra i NEET temporanei e NEET di lungo termine; utilizzo delle risorse del prossimo ciclo di programmazione del Fondo sociale europeo, nonché alle risorse del Next Generation EU, che contempla tra le sue iniziative principali quella della qualificazione e riqualificazione delle competenze; azioni di rafforzamento rivolte ai centri per l’impiego; definizione di un’offerta formativa moderna e dinamica, collegata alle esigenze di lavoro settori produttivi maggiormente colpiti dalla crisi socio-economica; interventi di contrasto all’inattività e alla disoccupazione giovanile, anche mediante specifiche azioni di qualificazione e riqualificazione delle competenze per il lavoro, con riferimento a quelle connesse alla transizione verde e digitale; tirocini extracurriculari, servizio civile, mobilità lavorativa e incentivi all’occupazione; potenziamento degli strumenti di autoimpiego e autoimprenditorialità; implementazione delle attività della rete EURES, a supporto della mobilità professionale in Europa; conclusione della sesta edizione del progetto Your first EURES job e avvio del progetto Targeted mobility scheme EURES, volti a sostenere, attraverso servizi personalizzati e benefit finanziari, la mobilità professionale dei giovani dai 18 ai 35 anni e le imprese. Il Governo si attende dalle azioni elencate, a breve termine, la transizione dei giovani verso i settori green e digitale e, a lungo termine, il potenziamento delle start up. Più in generale, sono attesi: la riduzione del tasso di disoccupazione giovanile; l’incremento del tasso di attività; l’incremento della percentuale dei giovani e dei NEET in cerca di lavoro, nonché degli investimenti in competenze digitali e STEM a sostegno della transizione verde e digitale; l’incremento del collocamento dei giovani attraverso la rete e i progetti EURES.
Ricordato che la scheda 2.3.9 riguarda il servizio civile universale, segnala che la scheda 2.3.10 riguarda la diffusione delle microcredenziali, ovvero lo sviluppo, da parte di tutti i soggetti in età lavorativa, studenti e lavoratori, di proprie competenze e la possibilità di riqualificazione nel corso di tutta la vita al fine di assicurare che tutte le esperienze di apprendimento siano adeguatamente valorizzate. In particolare, il Governo si propone di sviluppare l’offerta formativa relativa alle microcredenziali nel settore della formazione superiore, al fine di contribuire a migliorare un apprendimento permanente ed adeguato alle esigenze individuali, nell’ottica di facilitare l’accesso al mercato del lavoro e alle transizioni professionali.
La scheda 2.3.11 riguarda la semplificazione e l’efficienza della pubblica amministrazione. Al perseguimento di tali obiettivi concorrono le azioni di reclutamento e un programma sistematico di up e re-skilling di tutto il personale in servizio delle pubbliche amministrazioni. Il Governo, inoltre, intende dare primario impulso per rinnovare i contratti collettivi di tutto il personale pubblico, valorizzando la contrattazione collettiva quale fattore propulsivo della produttività e del merito, che garantisca che le retribuzioni rispecchino il livello di professionalità acquisito dai lavoratori e la maggiore gravosità del lavoro prestato, evitando fenomeni di skill mismatch, e regoli la formazione permanente come diritto soggettivo, in funzione dell’accrescimento delle competenze, della riqualificazione, della reingegnerizzazione dei processi, favorendo il senso di engagement ed il benessere organizzativo.
Si sofferma sulla scheda 2.3.12, in materia di organizzazione del lavoro e di nuovi modelli di lavoro flessibile. In particolare, il Governo, sulla base dell’esperienza maturata durante il periodo pandemico, intende promuovere un processo di innovazione di carattere più generale dell’intero modello di lavoro pubblico, agendo in maniera coordinata su tre leve interdipendenti: il cambiamento dei comportamenti dei dipendenti pubblici, lo sfruttamento delle potenzialità delle tecnologie e la riprogettazione dei luoghi di lavoro. L’obiettivo è l’accrescimento delle performance individuali dei dipendenti delle amministrazioni e, più in generale, dell’efficienza delle amministrazioni, della qualità dei servizi erogati agli utenti e della soddisfazione di questi ultimi. La scheda, quindi, dettaglia le azioni che il Governo intende intraprendere. Si tratta, in particolare, della progettazione e della realizzazione di azioni di accompagnamento alle amministrazioni pubbliche per lo sviluppo della capacità amministrativa in materia di lavoro agile; dello sviluppo delle competenze individuali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di nuovi modelli di lavoro, in presenza e da remoto, da realizzare attraverso iniziative mirate di formazione; della progettazione di interventi di supporto alle amministrazioni nella realizzazione di processi di innovazione tecnica e amministrativa inerenti ai nuovi modelli di lavoro; della progettazione di sistemi di monitoraggio quantitativo e qualitativo della diffusione del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Da tali azioni, il Governo si attende la modellizzazione di strumenti organizzativi a supporto del lavoro agile e diffusione di best practices; l’accelerazione dei processi di innovazione organizzativa e di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni; l’aumento delle soft skills, delle competenze digitali dei dipendenti e di quelle manageriali dei dirigenti; l’aumento dell’attrattività delle pubbliche amministrazioni per i giovani e i migliori talenti; un minore impatto ambientale quale conseguenza della diffusione di modalità innovative ed eco-sostenibili per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti pubblici e l’erogazione dei servizi; la riduzione dei costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni grazie ai nuovi modelli di organizzazione del lavoro.
La successiva scheda 2.3.13 riguarda la semplificazione e l’innovazione delle procedure concorsuali e di reclutamento del personale pubblico. Con l’obiettivo di migliorare le capacità di reclutamento delle amministrazioni pubbliche, sotto il profilo selettivo, il Governo intende: riformare i percorsi di accesso, anche mutuando modelli all’avanguardia utilizzati nelle organizzazioni internazionali, digitalizzandoli attraverso il Portale unico per il reclutamento; rivedere i contenuti delle prove selettive al fine di valorizzare anche le competenze di carattere trasversale; creare una banca dati dei fabbisogni, delle competenze e dei profili del personale della pubbliche amministrazioni; introdurre percorsi ad hoc destinati a selezionare i migliori laureati e i profili con le più alte qualifiche. Nel breve periodo, inoltre, il Governo, anche ai fini della realizzazione dei progetti del PNRR, conta di ricorrere a modalità di selezioni che consentano, come già sta avvenendo nel settore sanitario, una rapida e veloce immissione nelle strutture pubbliche di personale specializzato. Tali modalità sono articolate nei seguenti passaggi, da combinarsi a seconda delle finalità: selezione iniziale per soli titoli, automatica e digitalizzata; utilizzo di banche dati e accordi con enti, ordini professionali e università; prova scritta in forma digitale; eventuale svolgimento della prova orale. Dall’adozione delle misure descritte, il Governo si attende la riduzione dei tempi di gestione e di conclusione delle procedure concorsuali e il miglioramento dei processi di reclutamento del personale pubblico e della qualità della selezione.
Infine, sempre con riguardo al personale pubblico, la scheda 2.3.14 illustra gli impegni del Governo per il rafforzamento delle competenze e la formazione. A fronte del deficit di competenze e di capacità amministrativa che caratterizza le pubbliche amministrazioni, risultato sia del blocco del turn-over sia dai limiti di spesa per la formazione, il Governo intende sostenere lo sviluppo delle capacità professionali, strategiche e d’innovazione vera e propria. Per sostenere tale processo è necessaria una riqualificazione dell’intero sistema formativo pubblico, attraverso interventi strutturali ed investimenti mirati destinati a dispiegare effetti nel lungo periodo. Le azioni a sostegno di tale disegno saranno: la progettazione di un sistema di mappatura e monitoraggio continuo delle competenze dei dipendenti pubblici e dei fabbisogni formativi; la promozione di interventi formativi, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell’amministrazione, sui set di competenze comuni strategiche per le figure manageriali e i dipendenti pubblici; la promozione di interventi di rafforzamento delle competenze strategiche comuni a supporto dell’innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione; la stipulazione di accordi con enti ed istituzione di formazione, con particolare riferimento alle Università, per la definizione di programmi formativi mirati e differenziati anche in funzione delle diverse fasi della carriera individuale. Tra i risultati attesi si segnala l’incremento della cultura tecnico-gestionale degli amministratori rispetto a quella giuridica.
Segnala, infine, la scheda 2.3.24, che dà conto dello sviluppo da parte dell’ISTAT di approfondimenti analitici e di ricerca, che consentono di disporre di un quadro informativo esteso ed articolato sui temi delle politiche attive del lavoro. In particolare, gli aspetti di maggior rilievo analizzati dall’Istituto di statistica sono le condizioni lavorative, l’empowerment femminile, l’istruzione, l’occupazione, l’incentivazione della formazione e occupazione di qualità, il sostegno alle transizioni occupazionali, le politiche occupazionali per i giovani, le politiche per la valorizzazione delle risorse umane nel settore sanitario, i NEET. Anche nel 2021 l’ISTAT continuerà a supportare i decisori politici e gli altri utenti nelle loro decisioni, sviluppando e producendo statistiche sociali in linea con il programma di lavoro annuale.
Al capitolo 2.4, intitolato «Coesione sociale. Promozione dei valori comuni europei», segnala la scheda 2.4.9, che illustra gli impegni del Governo per la promozione delle politiche di parità e pari opportunità e delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne. Con riferimento alle azioni concernenti il primo aspetto, la scheda segnala: l’introduzione di un sistema di certificazione sulla parità di genere nelle organizzazioni produttive; la promozione dei percorsi di studio nelle materie STEM e digitali da parte delle bambine e delle ragazze; il potenziamento del mainstreaming di genere e del bilancio di genere mediante l’attivazione di un sistema di valutazione dell’impatto di genere delle politiche; il potenziamento delle misure per l’imprenditoria femminile; la predisposizione del Piano Nazionale per la parità di genere 2021-2023; iniziative di sensibilizzazione sul divario di genere e in particolare sul divario pensionistico. Da tali azioni, il Governo si attende i seguenti risultati: la realizzazione del sistema di certificazione di genere delle organizzazioni produttive in tre anni a partire dal secondo semestre 2021; l’aumento delle opportunità di inserimento lavorativo nei settori ad alta tecnologia; la costituzione del Fondo per l’imprenditoria femminile in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico entro il 2021; la creazione e il rafforzamento, nei successivi tre anni, di circa 1500 imprese e l’attivazione dei sistemi di servizi di accompagnamento alle donne imprenditrici.
Passando al Programma di lavoro della Commissione per il 2021, rileva che alla Comunicazione della Commissione (COM(2020)690) si accompagnano quattro allegati, recanti, rispettivamente, le nuove iniziative (Allegato I); le iniziative REFIT (Allegato II); le proposte prioritarie in sospeso (Allegato III); le proposte che si intende ritirare (allegato IV).
La Comunicazione individua gli obiettivi prioritari, che riproducono gli orientamenti programmatici esposti dalla presidente della Commissione ad inizio mandato: un Green Deal europeo; un’Europa pronta per l’era digitale; un’economia al servizio delle persone; un’Europa più forte nel mondo; promuovere lo stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea.
Quanto al contenuto, nel programma si evidenzia che la Commissione intende concentrarsi nel 2021 sia sulla gestione della crisi ancora in atto, sia sulle opportunità, offerte proprio dalla pandemia, di accelerare i processi di riforma e di superamento della crisi economica. Il perno dell’azione è costituito sia dal piano di ripresa Next Generation EU sia dal nuovo bilancio a lungo termine. Tali strumenti permettono il passaggio dal piano all’azione, come illustrato dal Programma di lavoro, che pone l’accento sulle nuove iniziative legislative e sul riesame della legislazione vigente, dando seguito ai piani delineati per i sei obiettivi prioritari nell’ultimo anno, Il Green Deal europeo, Un’Europa pronta per l’era digitale, Un’economia al servizio delle persone, Un’Europa più forte dei mondo, Promozione del nostro stile di vita europeo e Un nuovo slancio per la democrazia europea.
Per le questioni di interesse della XI Commissione, segnala, nell’ambito dell’obiettivo prioritario «Un’Europa pronta per l’era digitale», l’intenzione della Commissione europea di presentare una proposta legislativa volta a migliorare le condizioni di lavoro di coloro che forniscono servizi tramite piattaforme, al fine di garantire condizioni di lavoro eque, dignitose, trasparenti e prevedibili e un’adeguata protezione sociale. Secondo quanto indicato nell’allegato 1, la proposta dovrebbe essere definita entro il quarto trimestre dell’anno 2021.
Nell’ambito dell’obiettivo prioritario «Un’economia al servizio delle persone», segnala che la Commissione europea preannunciava la presentazione di un piano d’azione ambizioso per garantirne la piena attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, allo scopo di contribuire alla ripresa socioeconomica e alla resilienza a medio e lungo termine e di rafforzare l’equità sociale della transizione digitale e della transizione verde. Il piano è stato effettivamente presentato nel mese di marzo 2021. Di interesse della XI Commissione è anche la prevista presentazione di un nuovo quadro strategico dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di un piano d’azione per l’economia sociale, al fine di potenziare gli investimenti sociali, sostenere gli operatori dell’economia sociale e le imprese sociali per l’avviamento, l’espansione, l’innovazione e la creazione di posti di lavoro.
Infine, con riferimento all’obiettivo prioritario «Promozione del nostro stile di vita europeo», segnala l’impegno della Commissione europea a creare una cultura dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e ad agevolare le transizioni professionali. Tale impegno si concretizzerà in un’iniziativa sui conti individuali di apprendimento per consentire ai cittadini di intraprendere corsi di formazione e di gestire la propria carriera nonché in una proposta sulle microcredenziali per ampliare le opportunità di apprendimento personalizzate per tutti.
Camillo D’ALESSANDRO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame dei documenti alla seduta convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 11.25.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 27 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Camillo D’ALESSANDRO.
La seduta comincia alle 11.25.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell’agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89a sessione.
C. 2666 CNEL.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Silvana SNIDER (LEGA), relatrice, rileva preliminarmente che la Convenzione che si intende ratificare è in vigore a livello internazionale dal 20 settembre 2003, ed è stata sinora ratificata da venti Stati, anche se in Francia e Iraq, che hanno ratificato la Convenzione nel corso del 2021, l’entrata in vigore è prevista nel corso del 2022.
Ricorda che recentemente la Commissione ha espresso il proprio parere sul disegno di legge C. 3039, già approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l’esecuzione di due altre Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di sicurezza sul lavoro, la Convenzione n. 155, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e del relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, e la Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.
Segnala che nella relazione illustrativa della proposta di legge si evidenzia che le norme contenute nella Convenzione meritano di essere introdotte a pieno titolo nell’ordinamento italiano, non solo perché l’Italia è tra i Paesi che hanno ratificato il maggior numero di Convenzioni dell’OIL, ma anche per la rilevanza dei trattati dalla suddetta Convenzione.
Fa presente che la proposta di legge si compone di due articoli, che recano rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione, che a sua volta si compone di un preambolo e di ventinove articoli.
In particolare, l’articolo 1 è dedicato a delimitare il campo di applicazione della Convenzione, ricomprendendo nella nozione di agricoltura le attività agricole e forestali, l’allevamento di animali e insetti, la lavorazione primaria di prodotti agricoli e animali, nonché l’uso e la manutenzione di macchinari, strumenti e impianti agricoli. L’articolo 2 esclude dall’ambito di applicazione della Convenzione l’agricoltura di sussistenza, i processi industriali che utilizzano prodotti agricoli come materie prime, con i servizi correlati e lo sfruttamento industriale delle foreste. Osserva che l’articolo 3 disciplina le modalità attraverso le quali gli Stati che abbiano aderito alla Convenzione possono prevedere specifiche esclusioni dalla applicazione della Convenzione o di sue parti per alcune aziende agricole o categorie limitate di lavoratori, in caso si pongano problemi di particolare rilievo.
In base all’articolo 4, le Parti della Convenzione definiscono, pongono in essere e riesaminano periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in agricoltura. La definizione di tale politica avviene alla luce delle condizioni e delle pratiche nazionali e dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nell’ambito della politica nazionale l’autorità competente potrà prevedere misure correttive e sanzioni, inclusa anche la sospensione o limitazione delle attività agricole che presentano rischio imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
L’articolo 5 stabilisce che le Parti della Convenzione dovranno garantire l’esistenza di un sistema sufficiente di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli, dotato di adeguati finanziamenti e risorse umane.
Ai sensi dell’articolo 6, il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori per ogni aspetto legato al lavoro, mentre il successivo articolo 7 indica gli obblighi che la legislazione nazionale o l’autorità competente devono porre in capo ai datori di lavoro, prevedendo l’effettuazione di appropriate valutazioni dei rischi e l’adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione. I datori di lavoro dovranno, tra l’altro, curare che i lavoratori ricevano una formazione appropriata, tenendo anche conto dei livelli di istruzione e delle differenze linguistiche.
L’articolo 8 elenca i diritti e gli obblighi dei lavoratori agricoli, che dovranno essere informati e consultati sulle questioni relative alla sicurezza e alla salute sul lavoro, nonché potranno partecipare all’applicazione e al riesame delle misure previste e scegliere proprio rappresentanti competenti negli organi deputati. Sul versante degli obblighi, la Convenzione stabilisce che i lavoratori agricoli e i loro rappresentanti dovranno rispettare le misure di sicurezza e salute prescritte, in cooperazione con i datori di lavoro. L’attuazione delle disposizioni dell’articolo 8 potrà avere luogo attraverso interventi normativi, provvedimenti delle autorità competenti contratti collettivi o altri mezzi appropriati.
Gli articoli 9 e 10 concernono la sicurezza nell’uso di macchinari e attrezzature agricole, stabilendo in particolare, in via generale, che la legislazione nazionale o l’autorità competente debbano assicurare che macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, strumenti manuali siano conformi alle norme di sicurezza riconosciute e siano adeguatamente installati e mantenuti.
L’articolo 11 riguarda la movimentazione e il trasporto di oggetti e prevede che l’autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, stabilisca le norme di sicurezza in materia, fermo restando che in nessun caso un lavoratore potrà essere costretto o anche autorizzato a movimentare o trasportare manualmente un carico di peso o natura tali da metterne in pericolo la sicurezza.
Gli articoli da 12 a 14 riguardano la gestione dei prodotti chimici e degli agenti biologici in agricoltura, stabilendo, in particolare, che ciascuna delle Parti della Convenzione, tramite le rispettive autorità competenti, provveda a mantenere un sistema appropriato che fornisca criteri per l’importazione, l’imballaggio e l’etichettatura dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura, nonché per l’eventuale divieto o limitazione del loro utilizzo. Ulteriori obblighi riguardano gli standard di sicurezza per i prodotti, le informazioni da assicurare per il loro utilizzo, il sistema per il loro smaltimento, nonché le misure preventive e protettive da adottare a livello di ciascuna azienda agricola.
L’articolo 15 richiede che la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli impianti agricoli siano conformi ai requisiti di salute e sicurezza.
Ricorda che l’articolo 16 concerne i lavoratori giovani, stabilendo in 18 anni l’età minima per svolgere lavori agricoli che per loro natura rischino di pregiudicare la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori. La determinazione di tali tipologie di lavoro è rimessa alla legislazione nazionale di ciascuna delle Parti o all’autorità competente designata, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. Ferma restando la procedura di consultazione, la legislazione nazionale o l’autorità competente possono autorizzare l’esecuzione dei richiamati lavori agricolo dall’età di 16 anni a condizione di fornire in anticipo un’adeguata formazione e nella piena protezione della sicurezza e della salute dei giovani.
Gli articoli 17 e 18 prevedono l’adozione di misure per garantire, rispettivamente, che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano lo stesso livello di sicurezza e protezione della salute rispetto ai lavoratori permanenti e che siano assicurate le speciali esigenze delle lavoratrici agricole in relazione alla gravidanza, all’allattamento e alle condizioni di salute.
L’articolo 19 richiede l’adozione di misure per la fornitura di servizi di assistenza sociale adeguati anche ai lavoratori agricoli, senza costi per questi ultimi, nonché di norme minime di alloggio per i lavoratori tenuti a vivere temporaneamente o permanentemente nell’azienda.
L’articolo 20 stabilisce la necessaria conformità alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi dell’orario di lavoro, del lavoro notturno e dei periodi di riposo dei lavoratori agricoli, mentre l’articolo 21 concerne la copertura degli infortuni e delle malattie sul lavoro, che dovrà essere almeno equivalente a quella di cui godono i lavoratori di altri settori.
Gli articoli da 22 a 29, infine, recano le clausole finali della Convenzione. In particolare, ai sensi dell’articolo 23, la Convenzione entrerà in vigore, per le Parti contraenti successive alle prime due, dopo dodici mesi dalla registrazione della ratifica. L’articolo 27, inoltre, prevede che l’Organo direttivo dell’Ufficio internazionale del lavoro possa sottoporre alla Conferenza generale dell’OIL, ogniqualvolta lo ritenga necessario, un rapporto sull’applicazione della Convenzione, valutando se includere anche la richiesta di una sua revisione totale o parziale.
Nel preannunciare sin d’ora la proposta di esprimere un parere favorevole sul provvedimento, esprime l’auspicio di una sua rapida approvazione. Evidenzia che tale approvazione, unitamente a quella del disegno di legge relativo alla ratifica delle Convenzioni n. 155 e n. 187 sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, contribuirebbe a completare la definizione di un quadro normativo delle misure volte ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro, in linea con quanto richiesto anche da questa Commissione con l’approvazione unanime della risoluzione n. 7-00656. Secondo quanto richiesto da tale risoluzione, infatti, i principi stabiliti dalle Convenzioni e dalle raccomandazioni dell’OIL dovranno essere un riferimento per i futuri aggiornamenti del quadro normativo vigente nel nostro Paese in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere che tenga conto delle considerazioni espresse.
Camillo D’ALESSANDRO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani, nella quale, secondo quanto stabilito in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di propria competenza.
La seduta termina alle 11.30.