SEDE REFERENTE
Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell’Aringa.
La seduta comincia alle 14.10.
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.
C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 6 settembre, l’esame in Commissione dei provvedimenti in titolo sarà organizzato tenendo conto che il 23 luglio 2013 la Conferenza dei presidenti di gruppo ha adottato all’unanimità la dichiarazione di urgenza dei predetti progetti di legge, ai sensi dell’articolo 69, comma 2, del Regolamento; per effetto di quanto previsto dall’articolo 81, comma 2, del Regolamento, il termine per riferire all’Assemblea è, pertanto, ridotto a trenta giorni dall’inizio dell’esame in Commissione. Al riguardo, fa notare che, essendo tali provvedimenti già inseriti nel programma dei lavori dell’Assemblea di ottobre 2013 ed iniziando oggi l’esame in Commissione, appare opportuno che l’esame preliminare si concluda entro la prossima settimana, in modo da passare alle successive fasi dell’iter tra l’ultima settimana del mese di settembre e la prima settimana del mese di ottobre.
Patrizia MAESTRI (PD), relatore, osserva che la presentazione di queste due proposte di legge consente di affrontare un tema che riguarda l’occupazione, soprattutto femminile, ma che più in generale interessa la tutela del lavoro e del contrasto agli abusi che colpiscono i lavoratori nel momento in cui questi sono più deboli. Fa riferimento, quindi, alle dimissioni volontarie o alle cosiddette «dimissioni in bianco», le cui dimensioni sono note attraverso i dati sconcertanti forniti dall’ISTAT e dai sindacati, che complessivamente parlano di 2 milioni di lavoratori colpiti, il 15 per cento di coloro che godono di un contratto a tempo indeterminato. Fa notare che si tratta di una piaga che discrimina maggiormente le donne e che riguarda in prevalenza il Sud dell’Italia, ad ulteriore penalizzazione di categorie già ampiamente svantaggiate: si sofferma, in particolare, sulle donne in stato di maternità, circa 800.000 nel biennio 2008-2009, che si dimettono su pressione dei datori di lavoro, che interpretano il concetto di flessibilità utilizzando ricatti a danni di quelle lavoratrici che, pur di ottenere un posto di lavoro, sono disposte a tutto. Rileva che tutto ciò è oggi aggravato dalla profonda e lunga crisi, che ha frantumato il sistema economico e sociale. Sottolinea, quindi, come al lavoro delle donne, in Italia, ancora non venga riconosciuta una parità retributiva, ma solo quella parità, penalizzante, dell’età pensionabile: dunque, il mancato riconoscimento del valore sociale della maternità, insieme alle insufficienti politiche di welfare, allontanano sempre più il Paese dall’obiettivo del Trattato di Lisbona, che stabiliva la soglia dell’occupazione femminile al 60 per cento, mentre l’Italia si attesta al 47,2 per cento, sotto la media europea di ben 12 punti percentuali.
Per questi motivi, ritiene importante procedere con strumenti legislativi quali le proposte di legge in esame, di cui passa ad illustrare il contenuto, osservando come esse rechino norme volte a contrastare la pratica delle dimissioni «in bianco», consistente nel far firmare al lavoratore (e, più spesso, alla lavoratrice) la lettera di dimissioni al momento dell’assunzione (e, quindi, nel momento in cui la posizione del lavoratore è più debole) ai fini di un suo successivo utilizzo.
In via preliminare, ricorda che su tale materia il legislatore è intervenuto ripetutamente nel corso delle passate 188 del 2007 aveva disposto che la validità legislature: dapprima la legge n. della lettera di dimissioni volontarie, presentata dal «prestatore d’opera» (lavoratori subordinati e cosiddetti «parasubordinati») e volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, fosse subordinata all’utilizzo, a pena di nullità, di appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dagli uffici provinciali del lavoro e dagli uffici comunali; destinatari della norma erano tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, e la nuova disciplina si applicava ai contratti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, alle prestazioni occasionali di collaborazione, ai contratti di associazione in partecipazione, nonché ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci; i moduli avevano una validità temporale massima di quindici giorni dalla data di emissione ed erano realizzati secondo determinate specifiche tecniche.
Rammenta, quindi, che in seguito alle difficoltà emerse in sede di applicazione della normativa (evidenziate soprattutto da parte delle imprese) 112 del 2008 ha disposto l’articolo 39, comma 10, del decreto-legge n. 188 del 2007; del tema si è nuovamente interessata, l’abrogazione della legge n. nel corso della XVI legislatura, la XI Commissione della Camera, che ha avviato l’esame di alcune proposte di legge, senza peraltro pervenire all’adozione di un testo unificato, anche perché nel frattempo è intervenuta la 92 del 2012, che ha modificato la disciplina sulla preventiva convalida legge n. delle dimissioni presentate dalla lavoratrice (o dal lavoratore) in alcune circostanze, con l’obiettivo di rafforzare la tutela e meglio combattere la pratica delle dimissioni in bianco. Fa notare, infatti, che le nuove norme, in particolare, hanno esteso (da uno) ai primi tre anni di vita del bambino la durata del periodo in cui opera l’obbligo di convalida delle dimissioni volontarie e hanno previsto che l’obbligo di convalida (che costituisce condizione sospensiva per l’efficacia della cessazione del rapporto di lavoro) valga anche nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 188 del 2007 aveva Evidenzia, peraltro, che l’abrogazione della legge n. lasciato comunque impregiudicato l’impianto normativo a tutela dei lavoratori (e, in particolare) delle lavoratrici, di cui agli articoli 54-56 del decreto 151 del 2001 e all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo legislativo n. 198 del 2006, che disciplinano specifiche ipotesi relativamente alla n. maternità, alla presenza di figli fino a tre anni di età e al matrimonio.
Passando al contenuto delle proposte di legge in esame, osserva innanzitutto che esse sono di contenuto sostanzialmente analogo e presentano solo talune limitate differenze. Per quanto concerne, in particolare, l’ambito applicativo delle disposizioni, fa osservare che, mentre la proposta di legge C. 254 (composta di un solo articolo) fa riferimento alla sola lettera di dimissioni volontarie, la proposta di legge C. 272 (composta di due articoli) prende in considerazione anche la lettera di risoluzione consensuale. Fa presente che l’articolo 1, comma 1, dell’A.C. 254 e l’articolo 2, comma 1, dell’A.C. 272 prevedono che, fermi restando i termini di preavviso di cui all’articolo 2118 del Codice civile, la lettera di dimissioni volontarie deve essere sottoscritta dalla lavoratrice, dal lavoratore, dalla prestatrice d’opera o dal prestatore d’opera, su appositi moduli, resi disponibili gratuitamente dalle direzioni provinciali del lavoro, dagli uffici comunali e dai centri per l’impiego. Segnala poi che l’articolo 1, comma 2, dell’A.C. 254 e l’articolo 2, comma 3, dell’A.C. 272 elencano le tipologie di contratti di lavoro ai quali si applicano le disposizioni: si tratta dei rapporti di lavoro subordinato, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto), dei contratti di collaborazione di natura occasionale, dei contratti di associazione in partecipazione e dei contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Evidenzia, quindi, che l’articolo 1, commi 3-5, dell’A.C. 254 e l’articolo 2, commi 4-6, dell’A.C. 272 dispongono che i richiamati moduli, realizzati secondo specifiche direttive (definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge), devono in ogni caso riportare: un codice alfanumerico progressivo di identificazione; la data di emissione, a decorrere dalla quale i moduli hanno una validità temporale massima di 15 giorni; appositi spazi, da compilare a cura del firmatario dedicati all’identificazione del lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere e della sua data di stipulazione. Osserva che al decreto attuativo è rimessa anche la definizione delle modalità per evitare contraffazioni o falsificazioni dei moduli, nonché per rendere disponibili i moduli anche attraverso il sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fa notare, altresì, che l’articolo 1, comma 6, dell’A.C. 254 e l’articolo 2, comma 7, dell’A.C. 272 dispongono che con apposite convenzioni a titolo gratuito, definite con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge), sono stabilite le modalità mediante le quali sia possibile al lavoratore acquisire gratuitamente i moduli, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, i patronati e le organizzazioni dei datori di lavoro. Rileva, quindi, che l’articolo 1, comma 7, dell’A.C. 254 e l’articolo 2, comma 9, dell’A.C. 272 prevedono, per esigenze di coordinamento normativo, l’abrogazione di specifiche norme in materia, sottolineando come l’articolo 1, comma 8, dell’A.C. 254 e l’articolo 2, comma 10, dell’A.C. 272 dispongano che all’attuazione della legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Infine, evidenzia che la sola proposta di legge C. 272 (all’articolo 2, comma 8) introduce una nuovo illecito amministrativo, punendo (salvo che il fatto costituisca reato), qualsiasi alterazione del modulo da parte del datore di lavoro o del committente con una sanzione amministrativa (accertata ed erogata dalle direzioni territoriali del lavoro) da 5.000 a 30.000 euro.
Per quanto concerne, infine, lo svolgimento dell’esame in Commissione, ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha deliberato all’unanimità l’urgenza dei provvedimenti in titolo e che, pertanto, occorrerà che la Commissione adotti tempi di esame coerenti con l’organizzazione dei lavori dell’Assemblea.
Il sottosegretario Carlo DELL’ARINGA si riserva di intervenire sui provvedimenti in esame nel prosieguo del dibattito, dopo lo svolgimento del dibattito di carattere generale.
Gessica ROSTELLATO (M5S) chiede preliminarmente alla presidenza se sia possibile ipotizzare l’avvio di un ciclo di audizioni sui provvedimenti in esame, considerata la delicatezza dell’argomento.
Cesare DAMIANO, presidente, pur dichiarando di non rilevare una particolare esigenza di avviare un’attività conoscitiva sull’argomento, considerato che esso, a suo avviso, è già stato ampiamente trattato nelle passate legislature, fa presente che tale eventualità potrà comunque essere valutata nell’ambito di una prossima riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Fa notare, in ogni caso, che la presidenza intende garantire lo svolgimento di un dibattito ampio e ponderato sui provvedimenti in titolo, che avrà inizio già nella prossima settimana.
Titti DI SALVO (SEL) chiede alla presidenza se non sia il caso di avviare il dibattito di carattere generale già nella seduta odierna, tenuto conto della necessità di concludere con urgenza l’iter in Commissione.
Cesare DAMIANO, presidente, considerato che l’ordine del giorno della seduta odierna prevede il trattamento di ulteriori argomenti, ritiene opportuno – al fine di evitare un appesantimento dei lavori – rinviare l’avvio del dibattito di carattere generale alla prossima settimana, per la quale sono già state programmate due sedute da dedicare all’esame dei provvedimenti, fermo restando che, ove vi fossero richieste di intervento, non vi sarebbe alcun problema a iniziare la discussione sin dalla giornata odierna.
Titti DI SALVO (SEL) intende precisare che il proprio intervento era diretto esclusivamente a comprendere le modalità di prosecuzione dell’esame.
Cesare DAMIANO, presidente, preso atto, quindi, che non vi sono ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.30.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell’Aringa.
La seduta comincia alle 14.30.
DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
C. 1544 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di iniziare nella seduta odierna l’esame del provvedimento in titolo e di concluderlo, con la deliberazione del parere di competenza, in tempi coerenti con l’organizzazione dei lavori delle Commissioni di merito.
Al riguardo, per opportuna conoscenza dei componenti della Commissione, informa peraltro che lo stesso Ufficio di presidenza ha ritenuto importante segnalare, in via informale, alle Commissioni di merito l’utilità di svolgere, nell’ambito della propria attività istruttoria sul disegno di legge in esame, le audizioni informali di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e della Rete dei comitati di esodati, che sono state già programmate per la giornata di domani.
Giovanna MARTELLI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite V e VI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità 2013, n. immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. Ritiene opportuno, anzitutto, svolgere talune preliminari considerazioni su un tema di rilevante attualità, riguardante il contenuto omnibus dei provvedimenti d’urgenza, riproposto in tutta la sua evidenza anche dal testo in esame. Fa notare, al riguardo, come il carattere eterogeneo di testi normativi di tale portata, che recano disposizioni che spaziano in materie tra di loro diverse, contribuisca inevitabilmente a determinare un certo disordine nei lavori parlamentari, generando confusione fin dal momento dell’assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni competenti. Nel caso di specie, ritiene che non si possa non esprimere perplessità sul fatto che la XI Commissione si pronunci su disposizioni di grande interesse, in materia di sostegno al reddito e di pensioni, esclusivamente in sede consultiva.
Richiamata, dunque, la necessità di riflettere su un modo di legiferare che rischia di rendere poco coerente il lavoro delle Commissioni e, più in generale, del Parlamento, frammentandone l’attività, passa ad esaminare il contenuto più generale del testo, ribadendone la sua complessità ed eterogeneità. Fa notare, infatti, che il decreto in esame reca disposizioni urgenti in materia di imposta municipale propria (IMU), disponendo definitivamente che non è dovuta la prima rata per il 2013, per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili; a ciò si accompagna l’introduzione di una disciplina più favorevole per i contribuenti in ordine ad alcune categorie di immobili e ad alcune situazioni abitative, che assumono particolare rilevanza sul piano sociale ed economico. Inoltre, rileva che il testo in esame reca disposizioni tese a riattivare il circuito del credito e a mettere in moto politiche che favoriscano l’accesso al «bene casa», anche attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni; è altresì disposto il differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali e si introducono disposizioni per salvaguardarne le esigenze di liquidità e per completare il processo normativo di armonizzazione dei sistemi contabili.
Soffermandosi, poi, sulle parti di più diretto interesse della Commissione, evidenzia, oltre alle norme in materia di sostegno all’accesso all’abitazione che tutelano talune tipologie di lavoratori (recate dal comma 3 dell’articolo 6), le disposizioni dedicate al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e all’adozione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici.
In particolare, segnala che l’articolo 10, al comma 1,ispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsti 92 del 2012 (legge di riforma del dall’articolo 2, commi 64-66, della legge n. mercato del lavoro, cosiddetta «legge Fornero») attraverso un incremento, per l’anno 2013, di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, mantenendo ferme le risorse già destinate alla medesima finalità 228 del 2012 (Legge di stabilità dall’articolo 1, comma 253, della legge n. 2013); il medesimo comma 1 dispone, altresì, che l’incremento di 500 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione debba ripartirsi tra le regioni tenendo conto delle risorse che devono essere destinate, per le medesime finalità, alle regioni che possono procedere al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga attraverso la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007/2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione. Fa notare che il comma 2 del medesimo articolo 10 provvede all’interpretazione della disposizione relativa all’utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. Più precisamente, si stabilisce che a decorrere dal 2014 le risorse del suddetto Fondo, istituito dall’articolo 1, 247 del 2007, sono utilizzate per il riconoscimento del comma 67, della legge n. relativo beneficio contributivo con riferimento alle quote di retribuzione, così come individuate dal medesimo comma 67, corrisposte nell’anno precedente: in sostanza, la norma sembra precisare che la retribuzione cui far riferimento ai fini dell’erogazione del beneficio sia la cosiddetta «retribuzione contrattuale annua».
Fa presente, poi, che l’articolo 11 contiene disposizioni concernenti i cosiddetti lavoratori «esodati», ossia i lavoratori penalizzati dalla recente riforma previdenziale, prevedendo, al comma 1, che le disposizioni in materia di requisiti di accesso a pensione e di regime delle decorrenze 201 del 2011, vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. applicabili anche ai soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2011 (a condizione che rispettino le condizioni previste dall’articolo 6, comma 2-ter216 del 2011), trovino applicazione anche, del decreto-legge n. nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo: si tratta di quella categoria cosiddetta dei «licenziati individuali», che ha rappresentato una delle numerose lacune del sistema di tutele e deroghe predisposto dalla «riforma Fornero». Al riguardo, fa osservare che la disposizione prevede, peraltro, che restino in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l’accesso al beneficio dell’anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati: che essi abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1o gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500 (lettera a)); che essi risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data 201 del 2011 (cioè il 6 dicembre 2011) di entrata in vigore del decreto-legge n. avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del richiamato 201 del 2011 (lettera decreto-legge n. b)).
Rileva che il comma 2 del citato articolo 11 dispone che il beneficio è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate (cioè 151 milioni di euro per il 2014, 164 milioni di euro per il 2015, 124 milioni di euro per il 2016, 85 milioni di euro per il 2017, 47 milioni di euro per il 2018 e 12 milioni di euro per il 2019). Osserva inoltre che, ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter216 del 2011, come definite dal , del richiamato decreto-legge n. decreto ministeriale 1o giugno 2012 e dal decreto ministeriale 22 aprile 2013, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi (quali le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro), ovvero agli altri soggetti equipollenti (individuati da disposizioni legislative o regolamentari), nonché alla procedure di presentazione delle istanze alle competenti direzioni territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all’INPS. Fa presente che L’INPS ha l’obbligo di provvedere al monitoraggio delle domande di pensionamento; qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del comma 2, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in precedenza previsti.
Rileva, infine, che il comma 3 dell’articolo 11 dispone che i risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell’adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di 201 del 2011 (misure cui all’articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. definitivamente approvate dal Consiglio dei ministri svoltosi lo scorso 9 settembre), debbano confluire nel Fondo istituito dall’articolo 1, comma 235, 228 del 2012, per essere destinati al primo periodo, della legge n. finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori, finalizzate all’applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del più 201 del 2011, ancorché gli stessi abbiano maturato volte citato decreto-legge n. i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Rileva che lo stesso comma 3, inoltre, apporta alcune modifiche al richiamato 228 del 2012. Più specificamente, precisa articolo 1, comma 235, della legge n. che in sede di monitoraggio dell’attuazione dei decreti attuativi dei provvedimenti richiamati, effettuato allo scopo di accertate eventuali economie destinate al finanziamento del Fondo per gli esodati di cui all’articolo 1, 228 del 2012, si dovrà tenere conto anche delle comma 235, della legge n. modifiche apportate all’articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 216 del 2011, dal precedente comma 1 dell’articolo in esame (lettera n. a)); inoltre, vengono innalzati i massimali delle risorse per gli anni 2014-2019, con i seguenti nuovi importi: 1.110 milioni di euro (invece di 959) per il 2014; 1.929 milioni di euro (invece di 1.765) per il 2015; 2.501 milioni di euro (invece di 2.377) per il 2016; 2.341 milioni di euro (invece di 2.256) per il 2017; 1.527 milioni di euro (invece di 1.480) per il 2018, 595 milioni di euro (invece di 583) per il 2019 (lettera b)).
Considerato, quindi, il contenuto dell’articolo 11, ritiene che l’aspetto da evidenziare sia che con questa misura si da una risposta strutturale alle lavoratrici e ai lavoratori licenziati individuali, che rappresentano nella dimensione generale del fenomeno la categoria maggiormente vulnerabile; l’auspicio è quello, come già ribadito in precedenza, che gli effetti dell’applicazione della riforma siano da affrontare con misure altrettanto strutturali, che intervengano su una fascia di età della popolazione già a disagio per la crisi sociale ed economica.
In conclusione, valutato il contenuto particolarmente complesso e articolato del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere che sappia indicare le principali questioni di interesse della Commissione e possa tenere conto di eventuali spunti che dovessero emergere dal dibattito.
Cesare DAMIANO, presidente, preso atto della approfondita relazione introduttiva appena svolta, coglie l’occasione della presenza del rappresentante del Governo per esprimere il proprio apprezzamento circa la disponibilità di recente manifesta dal Ministro Giovannini, nell’ambito di dichiarazioni ai mezzi di informazione, nel valutare le eventuali ipotesi di miglioramento del testo in esame che potrà proporre il Parlamento, al fine di offrire il massimo sostegno alle categorie di lavoratori più svantaggiate.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.
C. 1309 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.
Cesare DAMIANO, presidente, alla luce delle diverse questioni sollevate nel dibattito che ha avuto luogo nella seduta di ieri, chiede preliminarmente al relatore se intenda fornire i chiarimenti richiesti su diversi aspetti del provvedimento in titolo e se sia in condizione, sulla base di tali chiarimenti, di presentare la propria proposta di parere.
Antonio BOCCUZZI (PD), relatore, fa presente di avere predisposto una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, che ritiene tenga conto delle considerazioni svolte nel dibattito, facendo chiarezza sulle questioni più problematiche evidenziate nella seduta di ieri. Illustra, quindi, la propria proposta di parere, sottolineando come essa, nelle premesse, fornisca chiarimenti sia sulle finalità delle missioni investigative dell’ispettorato territorialmente competente, che potranno essere congiunte in caso di intervento di uno Stato sul territorio dell’altro Stato, sia sulla presenza nelle direttive europee di un «nocciolo duro» di diritti, comunque spettanti ai lavoratori, a prescindere dalla legislazione applicabile al rapporto di lavoro. Fa notare, inoltre, che nelle premesse della sua proposta di parere viene chiarito che la disposizione per cui l’esecuzione degli appalti aventi per oggetto l’installazione delle attrezzature dell’opera prima della sua messa in servizio è disciplinata dal diritto francese appare in linea con il principio generale per cui i lavori di «armatura» dei cantieri (ossia di posa in opera delle attrezzature fisiche, successiva a quella di realizzazione dei lavori di scavo e di predisposizione infrastrutturale dell’opera), in caso di lavori transfrontalieri, seguono la legge del Paese nel quale essi hanno inizio.
Cesare DAMIANO, presidente, comunica che i deputati Rostellato ed altri hanno presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore.
Claudio COMINARDI (M5S), pur manifestando apprezzamento per il parziale accoglimento da parte del relatore degli spunti forniti dal suo gruppo nella seduta di ieri, raccomanda l’approvazione della proposta alternativa di parere, con la quale si intende manifestare una forte e netta contrarietà rispetto al provvedimento in esame e, più in generale, alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, in ragione della presenza di palesi elementi di criticità di natura economica, ambientale e sociale, che accompagnano la realizzazione dell’opera in questione.
Massimiliano FEDRIGA (LNA), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, manifesta un particolare apprezzamento per il fatto che l’ultima parte delle premesse di tale proposta si riferisca all’esigenza di mantenere alta l’attenzione sulle garanzie da offrire a tutti i soggetti (imprenditori e lavoratori) impegnati nei cantieri della zona coinvolta nella costruzione della linea ferroviaria, anche alla luce degli ultimi, gravi, episodi di intimidazione e di tensione che si sono registrati nell’area.
Giorgio AIRAUDO (SEL), pur apprezzando lo sforzo del relatore di tenere in debito conto le considerazioni svolte dal suo gruppo, al fine di fare chiarezza circa la reale portata dell’Accordo in esame, ritiene che il contenuto della sua proposta di parere non riesca a dissipare in modo soddisfacente i numerosi elementi di criticità e di incertezza che accompagnano l’esecuzione di talune delle disposizioni previste. Per tale ragione, preannuncia che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere del relatore e, dunque, a favore della proposta alternativa presentata dai deputati Rostellato ed altri.
Renata POLVERINI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere del relatore; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa dei deputati Rostellato ed altri si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Rostellato ed altri.
La seduta termina alle 14.55.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 9.35.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.
C. 1309 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Antonio BOCCUZZI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame si propone di ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l’esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che reca la disciplina della costruzione e della futura gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo-francese di tale opera infrastrutturale, nonché la disciplina della costituzione e del funzionamento del Promotore pubblico, che di tale sezione sarà il futuro gestore. Rileva che l’Accordo in questione costituisce un protocollo addizionale all’Accordo tra Italia e Francia, stipulato a Torino il 29 gennaio 2001 e ratificato dal 228, che ha disciplinato Parlamento italiano con la legge 27 settembre 2002, n. la prima fase relativa agli studi, alle ricognizioni e ai lavori preliminari della parte comune dell’opera, facendo seguito a quanto già convenuto cinque anni prima con l’Accordo del 15 gennaio 1996, volto all’istituzione della Commissione intergovernativa (CIG) per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Segnala che l’Accordo, esito di una negoziazione triennale della conferenza intergovernativa Italia-Francia, specifica il tracciato del progetto, approva le modifiche apportate allo studio originario del 2005 e precisa la ripartizione dei costi della sezione transfrontaliera, prevedendo che la linea ferroviaria venga realizzata per fasi funzionali: la prima fase è stata individuata nella sezione transfrontaliera compresa tra Susa, in Italia, e Saint-Jeande-Maurienne, in Francia. Fa presente che il documento in esame costituisce, quindi, un tassello di una serie di atti internazionali che definiscono progressivamente i rispettivi impegni bilaterali, dal momento che un ulteriore protocollo addizionale dovrà disciplinare l’avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune.
In questo senso, rimettendo alla Commissione di merito l’approfondimento delle questioni di natura più complessiva e senza entrare nella sostanza della scelta di una soluzione che è stata, a suo avviso, ormai da molto tempo assunta, ritiene opportuno soffermasi sulle parti di più diretto interesse della XI Commissione, che sono da individuare in larga parte nell’articolo 10 dell’Accordo. Segnala, in particolare, che tale articolo 10, al paragrafo 10.2, prevede l’applicabilità per la sezione transfrontaliera delle norme in materia di condizioni di lavoro e di occupazione, specificando che, conformemente al diritto comune, il diritto adottabile è quello territorialmente applicabile, salvo talune eccezioni individuate per situazioni particolari, per l’applicazione delle quali si prevede la possibilità di svolgere apposite missioni investigative dell’ispettorato territorialmente competente, nonché missioni congiunte in caso di intervento di uno Stato sul territorio dell’altro Stato. In tale contesto, giudica di particolare rilievo la disposizione secondo la quale il Promotore pubblico, l’organo comune (dotato di personalità giuridica) pariteticamente costituito e controllato da Francia e Italia per le finalità di cui all’Accordo in esame, è tenuto a prevedere tra gli elementi costituivi dell’appalto, come minimo, le norme specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali risultano dagli studi dei servizi di ispezione del lavoro italiani e francesi, accompagnate da penalità finanziarie in caso di mancato rispetto da parte delle imprese fornitrici; si prevede, al riguardo, che i servizi italiani e francesi informino il Promotore pubblico di qualsiasi constatazione di inadempimento di norme comuni, affinché adotti le misure necessarie, e che le autorità italiane e francesi competenti conducano azioni di cooperazione per vigilare sul rispetto dei principi ivi sanciti.
A fronte del contenuto delle importanti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro testé illustrate, desidera, peraltro, cogliere l’occasione per svolgere talune considerazioni di natura più generale, richiamando la necessità di coniugare la politica delle infrastrutture e dei trasporti, con quella per la sicurezza, per l’ambiente e per il territorio, all’interno di un’unica strategia di sviluppo rispettosa dei diritti delle popolazioni interessate, dei lavoratori e delle imprese.
Ritiene, in particolare, che sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sulle garanzie da offrire a tutti i soggetti impegnati nei cantieri della zona coinvolta nella costruzione di tale linea ferroviaria, anche alla luce degli ultimi episodi di tensione che si sono registrati nell’area: si tratta, infatti, di offrire una piena solidarietà sia agli incolpevoli imprenditori, il cui ruolo nella realizzazione di tale infrastruttura è spesso messo a rischio da forme anche violente di intimidazione messe in atto da parte di taluni gruppi che si oppongono all’opera stessa, sia ai lavoratori impiegati, la cui incolumità può essere messa in discussione dal ricorso a forme di subappalto che prevedano un abbassamento delle norme minime di sicurezza.
Ritiene importante, pertanto, continuare a svolgere un attento monitoraggio sulle modalità di realizzazione dell’intero processo di costruzione di tale complessa opera, affinché queste si svolgano nel rigoroso rispetto di tutte le norme in materia di tutela dei lavoratori, a garanzia della salute delle popolazioni interessate, nonché del contesto territoriale e paesaggistico su cui tale infrastruttura va a incidere.
In conclusione, valutate positivamente le disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che mirano a rafforzare la tutela dei diritti dei lavoratori interessati, si riserva di presentare per la seduta di domani una proposta di parere, che – nel riportare le questioni di cui alla odierna relazione introduttiva – non potrà che assumere un carattere favorevole.
Giorgio AIRAUDO (SEL) ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in ordine al paragrafo 10.2, lettera b), punto ii), dell’articolo 10 dell’Accordo in esame, laddove non appare chiaro il motivo per il quale si prevede, tra le eccezioni rispetto all’operatività del diritto territorialmente competente, l’applicazione del diritto francese in luogo di quello italiano, in relazione alle condizioni di lavoro e di occupazione che riguardano l’esecuzione degli appalti aventi per oggetto l’installazione delle attrezzature dell’opera prima della sua messa in servizio. Ritiene importante sgombrare il campo da ogni tipo di equivoco o dubbio circa la reale portata di tale norma, al fine di identificare con puntualità, oltre che i riferimenti temporali, anche quale parte dell’opera rientra nella predetta eccezione, tenuto conto che è in gioco la tutela e salvaguardia dei lavoratori italiani. Giudica poi importante sottolineare con forza – sebbene sia consapevole che la materia non rientri appieno nelle competenze della Commissione – il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel caso di subappalto della realizzazione di parti dell’opera, chiedendosi se il diritto francese offra adeguate garanzie in tal senso.
Auspica, in conclusione, che il relatore possa approfondire gli aspetti testé illustrati, in vista della seduta di domani, per la quale riterrebbe opportuno assicurare anche la presenza di un rappresentante del Governo.
Walter RIZZETTO (M5S) condivide l’esigenza di svolgere un approfondimento sul paragrafo 10.2 dell’articolo 10 dell’Accordo in esame, anche con riferimento alla lettera c), laddove non appare chiaro il ruolo che la norma in questione attribuisce ai funzionari del corpo degli ispettori del lavoro territorialmente competenti, che, secondo una lettura testuale della disposizione, sembrerebbero essere incaricati di svolgere missioni investigative circa la corretta applicabilità del diritto, anche prima della messa in servizio dell’opera. Auspica che gli approfondimenti su tale aspetto consentano di chiarire a quali organi rispondano tali funzionari e sulla base di quali criteri essi dovranno operare.
Laura CASTELLI (M5S), nell’esprimere soddisfazione circa l’approfondimento tecnico che la Commissione, diversamente da quanto accade in altre sedi parlamentari, sembra voler riservare al provvedimento in esame, chiede al relatore di svolgere una apposita riflessione sul contenuto delle direttive relative al diritto del lavoro indicate nell’Accordo, con specifico riferimento al paragrafo 10.2, al fine di chiarire se sia realmente garantita un’armonizzazione dei diversi istituti contrattuali utilizzati dalle imprese per la realizzazione dell’opera, tenuto conto che si tratta di far conciliare discipline appartenenti a Paesi diversi.
Cesare DAMIANO, presidente, nel prendere atto che dal dibattito è emersa l’esigenza di svolgere approfondimenti puntuali e pertinenti sul merito di talune disposizioni recate dal provvedimento, fa presente che sarà sua cura sollecitare la presenza del Governo – sia pure non obbligatoria nell’esame in sede consultiva – per la seduta di domani, al fine di fare luce sugli aspetti problematici sollevati, in ordine ai quali auspica comunque una specifica riflessione anche da parte del relatore.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.55.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 11 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 9.55.
Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.
(Seguito dell’esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di mercoledì 17 luglio 2013.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, prima della sospensione dei lavori parlamentari per la prevista pausa estiva, la Commissione aveva deliberato di adottare il testo unificato dei progetti di legge n249 e 1186, n. elaborato dal relatore, come testo base per il seguito dell’esame in sede referente; tale testo era stato, quindi, inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l’acquisizione dei prescritti pareri.
Al riguardo, fa presente che, oltre al parere favorevole espresso dalla VII Commissione, in data 7 agosto è altresì pervenuta una lettera inviata dal presidente della V Commissione (Bilancio), già portata all’attenzione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della XI Commissione nella riunione dello stesso 7 agosto, con cui si comunica l’acquisizione della relazione tecnica predisposta dall’INPS su tale testo unificato, la quale è stata negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato: nella citata lettera, pertanto, si rappresenta l’opportunità che la XI Commissione valuti l’individuazione di una nuova modalità di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, secondo le quantificazioni prospettate nella relazione tecnica, e si evidenzia comunque come, tenendo conto dei dati disaggregati di detta relazione, si possa anche valutare, ai fini di una significativa riduzione degli oneri, la possibilità di limitare temporalmente l’applicazione delle nuove disposizioni.
In tal senso, giudica utile che il relatore prospetti alla Commissione le modalità con le quali ritiene che si possa procedere nell’esame del testo unificato, anche alla luce delle indicazioni provenienti dalla V Commissione.
Antonella INCERTI (PD), relatore, ritiene che la Commissione non possa che prendere atto di quanto contenuto nella lettera inviata dalla presidenza della V Commissione, giudicando pertanto utile proseguire nell’esame del provvedimento nell’ambito di un Comitato ristretto, che auspica possa essere immediatamente costituito, nella prospettiva di rivalutare le coperture finanziarie anche alla luce delle indicazioni provenienti dalla relazione tecnica predisposta dall’INPS. Osserva, in particolare, come in sede di Comitato ristretto si possa svolgere un approfondito lavoro di indagine, mirato a chiarire l’esatta entità della platea interessata, tenuto conto che, a suo avviso, non è affatto scontato che tutti i potenziali beneficiari della norma decidano di esercitare il proprio diritto: a questo fine, prospetta l’utilità che, anche in via informale, si utilizzino per tali approfondimenti eventuali sistemi di rilevazione informatizzati, come ad esempio il SISTRI.
Cesare DAMIANO, presidente, condivide l’esigenza di approfondimento testé prospettata dal relatore, sottolineando come la Ragioneria generale dello Stato abbia quantificato gli oneri con stime sicuramente in eccesso, in quanto riferite a tutti i potenziali beneficiari delle disposizioni; in proposito, rileva peraltro che dalla lettera della presidenza della V Commissione sembrano emergere possibili soluzioni alternative, legate, tra l’altro, alla delimitazione della platea a coloro che abbiano maturato il diritto in determinate scadenza temporali.
Preso atto, quindi, che non vi sono obiezioni in merito, propone, secondo quanto prospettato dal relatore, di procedere alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell’istruttoria del testo unificato delle proposte di legge C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.
La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto per il seguito.dell’istruttoria del testo unificato delle proposte di legge nn. 249 e 1186
Cesare DAMIANO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
Sull’ordine dei lavori.
Cesare DAMIANO, presidente, considerato l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, prospetta l’opportunità di non procedere allo svolgimento dei restanti punti all’ordine del giorno della seduta in sede referente, fermo restando che nell’odierna riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potrà valutare se reinserire tali argomenti nel calendario dei lavori della Commissione della giornata di domani o in quello della prossima settimana.
La Commissione conviene.
La seduta termina alle 10.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 11 settembre 2013.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.
AVVERTENZA
I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:
SEDE REFERENTE
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l’accesso al trattamento pensionistico.
C. 224 Fedriga, C. 387 Murer, C. 727 Damiano, C. 946 Polverini, C. 1014 Fedriga, C. 1045 Di Salvo, C. 1336 Airaudo.
Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell’accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico.
C. 857 Damiano.
Modifiche all’articolo 2112 del codice civile, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda.
C. 363 Madia.
RISOLUZIONI
Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Jole Santelli.
La seduta comincia alle 13.15.
7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori.
(Seguito della discussione e rinvio).
La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 16 luglio 2013.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella seduta odierna è previsto il seguito della discussione della risoluzione in titolo, la cui illustrazione ha avuto luogo prima della sospensione dei lavori parlamentari. Ricorda, peraltro, che l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha convenuto di procedere, nell’ambito dell’istruttoria sull’atto di indirizzo in discussione, allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, le cui modalità di organizzazione saranno definite in una prossima riunione.
Gessica ROSTELLATO (M5S) esprime perplessità sulla risoluzione in esame, ritenendo che la previsione per legge di un equo compenso costituisca un mero palliativo, giudicato inadeguato ad affrontare le problematiche vere del mercato del lavoro. Fatto notare che una risposta alla problematica in oggetto sarebbe da individuare piuttosto in una estensione della contrattazione ai settori che ne sono al momento sprovvisti, ritiene fondamentale intervenire sul versante del lavoro atipico, eliminando le fattispecie contrattuali precarie, soprattutto quelle meno tutelate come i contratti a progetto, alle quali ritiene si ricorra con l’esclusiva finalità di risparmiare sui costi.
Fa notare che, in un mercato del lavoro più tutelato e stabile, qualunque lavoratore privo di una specifica tipologia contrattuale sarebbe così inquadrabile nell’ambito del lavoro autonomo, per il quale, ai fini della determinazione della misura della retribuzione, varrebbero le regole del libero mercato, come tali sottratte all’intervento del legislatore.
Valentina PARIS (PD), dopo avere auspicato che sull’argomento oggetto della risoluzione si svolga un’attività conoscitiva articolata in grado di fornire importanti spunti alla discussione, fa notare come lo Stato abbia il dovere di intervenire per assicurare la qualità e la quantità del lavoro, soprattutto a tutela di lavoratori più svantaggiati, nel pieno rispetto della stessa Carta costituzionale. Ritiene che quella dei lavoratori atipici privi di tutele e di coperture contrattuali sia una realtà esistente, sulla quale appare doveroso intervenire con misure adeguate: se è vero che il contratto di lavoro parasubordinato non ha rappresentato una soluzione, occorre ora affrontare con estrema franchezza questa realtà, per evitare forme sempre più arbitrarie di sfruttamento del lavoro.
Walter RIZZETTO (M5S), pur facendo notare che il suo gruppo è favorevole a qualsiasi iniziativa volta a un miglioramento delle condizioni dei lavoratori, ritiene inopportuno far calare dall’alto forme di intervento legislative che si intromettano nell’autonomia contrattuale tra le parti (nel caso del lavoro dipendente) o nel libero gioco del mercato (nel caso del lavoro autonomo). Così come giudica illusorio ipotizzare un intervento risolutivo dello Stato nella creazione di posti di lavoro (l’approvazione del recente provvedimento d’urgenza del Governo sul mercato del lavoro, a suo avviso, lo dimostra), ritiene che non sia corretto che il legislatore svolga un ruolo di intermediazione in tali ambiti, laddove sarebbe preferibile favorire l’applicazione di criteri più meritocratici.
Giuseppe ZAPPULLA (PD) ritiene che la risoluzione in discussione ponga un tema serio, da valutare con attenzione, dal momento che si riferisce ai lavoratori esclusi dalle dinamiche contrattuali, che non possono essere lasciati senza protezione ed esposti alle regole, che giudica «selvagge», del libero mercato. Fatto notare che qualsiasi criterio meritocratico viene normalmente compreso in sede di negoziazione contrattuale tra le parti, ricorda che il lavoratore nell’ambito dei rapporti di lavoro rappresenta comunque la parte debole, che va tutelata, soprattutto nelle situazioni di maggior difficoltà.
Giorgio AIRAUDO (SEL), pur apprezzando le finalità della risoluzione in discussione, paventa il rischio che gli interventi ivi contemplati finiscano per consolidare realtà contrattuali atipiche, prive di garanzie, precarizzando ulteriormente la condizione dei lavoratori. Ritiene piuttosto preferibile agire a favore di un’estensione del lavoro stabile, nella direzione di un complessivo rafforzamento delle tutele contrattuali e sociali, contrastando ogni forma di abuso di tali fattispecie contrattuali, utilizzate spesso dalle aziende con il solo fine di risparmiare.
Sergio PIZZOLANTE (PdL), pur condividendo le finalità della risoluzione in discussione, che sono quelle di contrastare forme di abuso della flessibilità, ritiene che tali abusi vadano combattuti, tanto che essi sono considerati nocivi anche da coloro che vedono la flessibilità come un elemento necessario, capendo che gli abusi sono i veri nemici della stessa flessibilità: tuttavia, giudica essenziale che si rifletta attentamente sul come questi abusi vadano combattuti, anche per evitare di creare problemi ulteriori. Ritiene che la strada da percorrere non possa essere quella di imporre dall’alto un «equo compenso», bensì quella di muoversi all’interno di una cornice che assicuri la libera contrattazione tra le parti, come sostenuto – a suo giudizio – anche da diverse organizzazioni sindacali.
Fa notare che, ai fini di un più efficace contrasto al lavoro precario, sarebbe preferibile agire nell’ambito 92 della legislazione vigente – cita, in proposito, la legge del 2012, alla quale ritiene sia necessario garantire una corretta e piena applicazione – provvedendo inoltre ad un rafforzamento dell’attività ispettiva. Per tali ragioni, auspica che dal previsto ciclo di audizioni possano emergere utili spunti di riflessione sull’argomento.
Titti DI SALVO (SEL), nel precisare che la posizione sulla risoluzione in discussione a nome del gruppo è già stata esposta dal deputato Airaudo, intende esclusivamente ricordare, in relazione all’intervento appena conclusosi, che la stessa Costituzione – partendo dal presupposto che esistono differenti rapporti di forza tra datori di lavoro e lavoratrici e lavoratori – ha previsto che le leggi e i contratti intervengano a riequilibrare questi rapporti di forza differenti, facendo notare, peraltro, come tali principi stiano alla base della dottrina giuslavorista italiana.
Claudio COMINARDI (M5S) richiama la necessità di un intervento reale a favore dei lavoratori precari, che definisce i «nuovi schiavi» dell’epoca moderna e per i quali giudica urgente ipotizzare un rafforzamento delle tutele e delle garanzie sociali ed economiche, soprattutto attraverso una semplificazione delle tipologie contrattuali e un potenziamento dei controlli ispettivi. Ritiene che la proposta di introdurre un reddito di cittadinanza, indicata dal suo gruppo, vada proprio nella direzione di rafforzare la posizione di tali soggetti, contribuendo ad evitare che essi siano esposti ingiustamente al rischio di sfruttamenti.
Il sottosegretario Jole SANTELLI, auspicato che sul tema in discussione, che appare complesso e delicato, si svolga un dibattito sereno e libero da pregiudizi ideologici, richiama l’utilità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi, anche attraverso lo svolgimento, secondo quanto già prospettato, di un ciclo di audizioni. Evidenzia, in proposito, l’esigenza di giungere ad una puntuale definizione della platea dei potenziali beneficiari, che appare allo stato variegata e diversificata, prestando particolare attenzione alla posizione dei lavoratori autonomi, per i quali un intervento pubblico sembrerebbe quantomeno complicato, esistendo il rischio di determinare un irrigidimento in entrata nel settore delle professioni.
Cesare DAMIANO, presidente, espressa soddisfazione per il forte interesse manifestato dai componenti della Commissione sul delicato argomento in discussione, fa notare che qualsiasi riflessione sul tema non può che partire dal contesto normativo già esistente e dall’attuale situazione del mercato del lavoro, al cui interno, allo stato, sussiste una distinzione tra lavoratori subordinati, autonomi e parasubordinati. Confida, in ogni caso, sulla capacità dei gruppi di stabilire un dialogo proficuo che conduca all’individuazione di misure efficaci a favore dei lavoratori.
Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.
7-00063 Rostellato: Sulle misure volte alla riduzione del costo del lavoro e del ricorso a forme di impiego flessibili.
(Seguito della discussione e rinvio).
La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 16 luglio.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta, svoltasi prima della pausa dei lavori parlamentari, ha avuto luogo l’illustrazione della risoluzione in titolo, mentre oggi è previsto il seguito della discussione, fermo restando che il dibattito svoltosi sulla risoluzione di cui al precedente punto all’ordine del giorno ha già anticipato parte degli argomenti in discussione, considerata anche la forte contiguità delle materie trattate.
Walter RIZZETTO (M5S), rilevato che il ricorso ad un uso improprio delle tipologie contrattuali flessibili è imputabile in gran parte alla necessità delle imprese di risparmiare, evidenzia l’opportunità di promuovere un intervento che incida sul costo del lavoro, che appare ormai insostenibile anche nell’ambito delle forme di lavoro autonomo. Richiama, pertanto, l’esigenza di individuare le necessarie coperture che siano adeguate a finanziare interventi che vadano in tale direzione, affinché vi siano benefiche ricadute sia per i lavoratori sia per la crescita economica del Paese.
Tiziana CIPRINI (M5S), fatto notare che nell’attuale mercato del lavoro i contratti atipici sono ormai diventati la regola, mentre quelli stabili l’eccezione, prospetta la necessità di compiere scelte politiche decise e serie, al fine di contrastare senza ipocrisie la precarizzazione dei rapporti, nel segno di un ripristino del ruolo principale del contratto a tempo indeterminato. Dopo avere ricostruito una serie di dati statistici relativi all’utilizzo esasperato di forme contrattuali atipiche, ribadisce l’esigenza di promuovere la secca riduzione delle tipologie di lavoro flessibili, invertendo una pericolosa tendenza alla stabilizzazione del precariato.
Claudio COMINARDI (M5S) evidenzia l’esigenza di una complessiva rimodulazione del salario dei lavoratori, tenuto conto che in talune situazioni di forte precarietà si registrano livelli retributivi vergognosamente bassi, soprattutto in quei settori non coperti da contrattazione collettiva, che testimoniano l’esistenza di un mercato del lavoro che non garantisce condizioni dignitose per i lavoratori stessi.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.45.
SEDE REFERENTE
Martedì 10 settembre 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Jole Santelli.
La seduta comincia alle 13.45.
Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro.
C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2013.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione introduttiva del relatore, alla quale è seguito un confronto preliminare di metodo tra i gruppi ed il Governo. Avverte, quindi, che nell’ultima riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi la scorsa settimana, si è convenuto di prevedere che l’esame preliminare dei provvedimenti in titolo prosegua nella corrente e nella prossima settimana, per lo svolgimento del dibattito di carattere generale, fermo restando che – a seguito di talune sollecitazioni provenienti dai gruppi – è stata anche prospettata l’esigenza di svolgere un ciclo di audizioni con i soggetti interessati, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili al completamente dell’istruttoria legislativa: delle modalità di organizzazione di tali audizioni si occuperà, in una prossima riunione, l’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
La Commissione prende atto.
Cesare DAMIANO, presidente, rilevato che non vi sono richieste di intervento e che, secondo le intese intercorse in via informale tra i gruppi in considerazione dell’esigenza di concludere i lavori odierni in tempo utile per l’inizio della seduta pomeridiana dell’Assemblea, il dibattito di carattere generale potrà più proficuamente avere luogo nella prossima settimana, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.