AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 12 dicembre 2013.
Audizione di rappresentanti della FIAT nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti «Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro».
L’audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 12 dicembre 2013.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.30.
COMITATO RISTRETTO
Giovedì 12 dicembre 2013.
Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.
Il comitato ristretto si è riunito dalle 10.30 alle 10.45.
SEDE REFERENTE
Giovedì 12 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 10.45.
Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dei provvedimenti in titolo.
Anna GIACOBBE (PD), relatore, osserva che le proposte di legge in esame apportano modifiche all’articolo 1, comma 41, 335 del 1995, che ha limitato la possibilità di cumulare della legge n. l’importo del trattamento pensionistico di reversibilità con i redditi percepiti del beneficiario: tutte le proposte di legge intervengono sui limiti alla cumulabilità tra pensione di reversibilità e reddito del beneficiario, modificando contestualmente la tabella F allegata al richiamato articolo 1, 335 o (come nel caso della proposta di legge C. comma 41, della citata legge n. 168) prevedendone l’abrogazione.
In via preliminare, ricorda che in base alla normativa vigente la pensione ai superstiti, calcolata in percentuale del trattamento goduto dal defunto, spetta nella misura del 60 per cento al coniuge, dell’80 per cento al coniuge con un figlio, del 100 per cento al coniuge con due o più figli; la percentuale complessivamente spettante ai superstiti non può comunque superare il 100 per cento; nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, i fratelli o le sorelle, o i genitori, la percentuale è del 40 per cento. Rammenta, inoltre, che l’aliquota percentuale della pensione è comunque elevata al 70 per cento in presenza di soli figli di minore età, studenti, ovvero inabili.
Segnala che a decorrere dal 1o settembre 1995 sono state previste limitazioni al cumulo dei trattamenti ai superstiti con i redditi del beneficiario, nei limiti individuati dall’allegata 335 del 1995: in tabella F richiamata dall’articolo 1, comma 41, della legge n. sostanza, il titolare della pensione di reversibilità deve rinunciare a parte della rendita se in possesso di un proprio reddito superiore a certi livelli; la tabella F, in particolare, prevede che con un reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1o gennaio, la percentuale di cumulabilità sia pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità spettante, con un reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo, la cumulabilità sia pari al 60 per cento del trattamento di reversibilità spettante, e con un reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo, la cumulabilità sia pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità spettante. Rammenta che tali limitazioni al cumulo non trovano applicazione nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili. Fa presente poi che, secondo dati dell’INPS, i beneficiari di pensioni ai superstiti del settore privato sono (al 1o gennaio 2013) 3.817.503 (di cui 3.370.109 femmine e 447.394 maschi), mentre le pensioni su cui sono state operate trattenute per effetto delle limitazioni al cumulo con i redditi del beneficiario (ai sensi della 335) sono state Tabella F di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n. 316.754 (di cui 211.739 maschi e 105.015 femmine), pari all’8,3 per cento del totale.
Entrando nel dettaglio delle proposte di legge, sottolinea che la proposta di legge C. 168 prevede il pieno cumulo dell’importo della pensione di reversibilità, abrogando la tabella F; contestualmente, i trattamenti di reversibilità vengono assoggettati ad un’imposta sostitutiva pari al 20 per cento e si stabilisce l’esclusione dalla base imponibile dei redditi derivanti da tali trattamenti. Segnala che tale proposta di legge, pur recando disposizioni da cui discendono oneri per il bilancio dello Stato, non contiene una clausola di copertura finanziaria.
Fa notare che la proposta di legge C. 228 dispone la cumulabilità degli importi dei trattamenti ai superstiti con i redditi del beneficiario, mediante l’applicazione, all’importo complessivo dei redditi così risultanti, di specifiche riduzioni percentuali, per scaglioni di reddito, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS; la tabella F viene quindi rideterminata prevedendo che: se la sommatoria del reddito diretto del beneficiario e del trattamento di reversibilità risulta inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1o gennaio, la percentuale di cumulabilità è pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità spettante; se la sommatoria del reddito diretto del beneficiario e del trattamento di reversibilità risulta superiore a 5 volte, ma inferiore a 7 volte, il trattamento minimo annuo, la percentuale di cumulabilità è pari all’85 per cento della quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo; se la sommatoria del reddito diretto del beneficiario e del trattamento di reversibilità risulta superiore a 7 volte, ma inferiore a 9 volte, il trattamento minimo annuo, la percentuale di cumulabilità è pari al 75 per cento della quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo; se la sommatoria del reddito diretto del beneficiario e del trattamento di reversibilità risulta superiore a 9 volte il trattamento minimo annuo, la percentuale di cumulabilità è pari al 50 per cento della quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo. Rileva che a copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni, si demanda a un apposito decreto interministeriale, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la determinazione delle modalità per operare una razionalizzazione e una riduzione, di almeno il 20 per cento, delle spese complessivamente sostenute per rappresentanza e per l’utilizzo di autovetture di rappresentanza in dotazione a tutte le amministrazioni dello Stato.
Evidenzia poi che la proposta di legge C. 1066 prevede l’elevazione dell’aliquota percentuale della pensione da liquidare al coniuge superstite al 100 per cento nel caso in cui nell’anno di decorrenza il beneficiario risulti sprovvisto di redditi di qualsiasi natura, escludendo in ogni caso quello concernente la prima casa o quello derivante dall’utilizzo da parte del coniuge superstite dell’unità immobiliare a titolo di usufrutto. Fa osservare che, anche in questo caso, la tabella F viene ridefinita prevedendo che: con un reddito pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1o gennaio, la percentuale di cumulabilità sia pari al 100 per cento del trattamento di reversibilità spettante; con un reddito superiore a 7 volte il trattamento minimo, la percentuale di cumulabilità sia pari al 75 per cento del trattamento di reversibilità spettante; con un reddito superiore a 8 volte il trattamento minimo annuo, la percentuale di cumulabilità sia pari al 50 per cento del trattamento di reversibilità spettante. Pone in risalto, altresì, la previsione per cui le pensioni di reversibilità di cui sono titolari i figli del dante causa sono escluse dal computo del limite di reddito oltre il quale i familiari non si considerano più a carico del coniuge superstite. Anche con riferimento a tale proposta di legge, segnala che essa, pur recando disposizioni da cui discendono oneri per il bilancio dello Stato, non contiene una clausola di copertura finanziaria.
Passa, quindi, a formulare alcune considerazioni sulle quali giudica opportuno che la Commissione si soffermi, per meglio inquadrare l’argomento e le prospettive stesse dell’iter del provvedimento.
Una prima questione, a suo avviso, riguarda i problemi di copertura finanziaria che rappresentano un aspetto carente nelle proposte di legge e, più in generale, rinviano al tema dei limiti alla spesa pensionistica; in tal senso, se pure riconosce che, in altre occasioni, si è osservato che il risparmio previdenziale realizzato in virtù dei provvedimenti di modifica del 201 del 2011 risulta sistema pensionistico contenuti nel decreto-legge n. significativamente superiore a quanto stimato a suo tempo, non costituendo certo un «tesoretto» accantonato da qualche parte, ritiene che questo ponga comunque il tema della necessità di fare tornare alla previdenza risorse necessarie per affrontare alcuni rilevanti temi irrisolti, oltre che persistenti iniquità, nell’attuale assetto normativo del sistema previdenziale: tra questi è compreso senz’altro anche quello delle pensioni ai superstiti. Tuttavia, osserva che ad oggi i vincoli di finanza pubblica appaiono ancora molto stringenti e fanno sì che i problemi di copertura finanziaria delle proposte di legge in esame siano tutt’altro che marginali e, intanto, da quantificare e verificare nella loro percorribilità già nella fase iniziale dell’iter. Inoltre, ritiene che la Commissione abbia, e avrà ancora in futuro, alla propria attenzione altri provvedimenti in materia pensionistica, per tutti i quali si pone analogo problema di difficile reperimento delle copertura: a suo giudizio, dunque, l’esame di singoli aspetti e la ricerca delle risorse per provvedimenti che via via si susseguono, senza una valutazione di quadro e di priorità, può costituire un problema.
D’altra parte, ritiene che la questione del valore delle pensioni ai superstiti sia da considerarsi certamente rilevante: le donne, maggioranza di coloro che percepiscono tale trattamento, hanno pensioni di valore medio nettamente inferiore a quello degli uomini proprio per il fatto che i criteri di determinazione della misura della pensione sono penalizzanti: il senso della pensione ai superstiti è quello di garantire una continuità di reddito e di livello di vita alle famiglie già colpite da un grave lutto; quei criteri di determinazione della misura non consentono di rendere realizzabile tale finalità. Inoltre, osserva come siano ancora moltissime le donne per le quali la pensione di reversibilità costituisce l’unica o la prevalente fonte di reddito e di sostentamento: questo non perché non abbiano lavorato, ma perché il lavoro di cura le ha spesso costrette a lasciare la propria occupazione o a non cercarla, perché sovente si sono potute permettere solo un lavoro precario o irregolare o simile. A questo proposito, fa notare che una trattazione di questo ambito di problemi richiederebbe probabilmente di inserire anche altre questioni specifiche.
Evidenzia, inoltre, come le proposte di legge intervengano su temi fiscali: anche su questi giudica opportuno un approfondimento specifico. Ad esempio, rileva come una tassazione sostitutiva, non progressiva e in assenza di detrazioni, possa produrre effetti non equi o essere in contraddizione con la volontà, che invece la Commissione deve confermare, di mantenere ferma la natura previdenziale, a tutti gli effetti, dell’istituto della reversibilità; d’altra parte, appare necessario porre rimedio agli effetti negativi del fatto che i figli che percepiscono la propria quota di reversibilità non siano in grado di usufruire di detrazioni per incapienza e del fatto che non siano considerati a carico del genitore superstite, facendo notare che su questo aspetto interviene, in realtà, una delle proposte di legge abbinate. Infine, fa notare che esistono interpretazioni delle norme vigenti sul cumulo con il reddito del coniuge superstite che sono assurde e da rimuovere, a prescindere dall’iter delle proposte di legge in esame: infatti, per il lavoratore o la lavoratrice che rimangono vedovi in un tempo che coincida con il passaggio dal lavoro alla pensione, i limiti di cumulabilità agiscono come se il loro reddito fosse costituito sia dalla propria pensione sia dal reddito da lavoro dell’anno precedente che non viene più percepito.
Ritiene, in conclusione, che a partire dal prossimo mese di gennaio, una volta conclusa la sessione parlamentare di bilancio, la Commissione possa seriamente confrontarsi sul merito delle diverse questioni poste nella propria relazione introduttiva.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.
C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 28 novembre 2013.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di verificare l’assegnazione di ulteriori proposte di legge preannunciate da altri gruppi, in modo da assicurare una sollecita ripresa dell’attività istruttoria subito dopo la conclusione dell’esame dei documenti di bilancio. Al riguardo, fa presente che, nel frattempo, è stata assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 1842 Airaudo, la quale, nell’istituire un fondo per il finanziamento di interventi di solidarietà e di equità previdenziale, prevede un’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, applicata sui redditi di lavoro e sui redditi pensionistici di importo complessivamente superiore a 90.000 euro annui. Comunica quindi che, atteso che la materia di cui al progetto di legge citato non risulta integralmente coincidente con quella affrontata dalle altre proposte di legge già abbinate, la presidenza, nella riunione del 4 dicembre scorso, ha sottoposto all’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la richiesta di abbinamento proveniente dal gruppo SEL: su tale richiesta si è registrato un unanime orientamento favorevole da parte dei gruppi.
Conformemente a quanto concordato nell’ambito dell’Ufficio di presidenza, avverte, pertanto, che la proposta di legge C. 1842 è stata abbinata alle altre proposte di legge in esame, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento.
La Commissione prende atto.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che l’esame dei progetti di legge in titolo, che proseguirà anche nella prossima settimana, non potrà comunque concludersi prima del mese di gennaio. A tal fine, peraltro, prospetta l’opportunità che entro la fine della prossima settimana la Commissione proceda quanto meno all’adozione di un testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
Claudio COMINARDI (M5S) fa notare che il suo gruppo presenterà entro giovedì 19 dicembre in proprio progetto di legge sulla materia, di cui sarà richiesto l’abbinamento alle altre proposte di legge in esame.
Walter RIZZETTO, presidente, auspica che la presentazione del preannunciato progetto di legge possa avvenire quanto prima, in modo da consentire alla Commissione di procedere entro la fine della prossima settimana all’adozione di un testo base per il seguito dell’esame in sede referente.
Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, si domanda come si possa procedere all’adozione di un testo base in assenza dell’assegnazione della proposta di legge preannunciata dal rappresentante del gruppo del MoVimento 5 Stelle.
Giorgia MELONI (FdI) ritiene che la Commissione non possa perdere ulteriormente tempo nel percorso di conclusione dell’esame dei provvedimenti abbinati, considerato anche che l’iter parlamentare si è già avviato da un mese e che ogni settimana un gruppo preannuncia l’intenzione di presentare una propria proposta di legge ai fini dell’abbinamento: ciò provoca inevitabilmente un effetto di rallentamento sui lavori della Commissione, che giudica inaccettabile. Per tale ragione, ritiene che entro la prossima settimana si debba procedere all’adozione di un testo base per il seguito dell’esame dei provvedimenti in sede referente.
Walter RIZZETTO, presidente, riservandosi, in ogni caso, di interessare il Presidente Damiano rispetto alla questione appena emersa, ribadisce come la Commissione sia nelle condizioni di procedere entro la fine della prossima settimana all’adozione di un testo base per il seguito dell’esame in sede referente, auspicando che i gruppi che non hanno ancora presentato le proprie proposte di legge possano farlo quanto prima, comunque non oltre giovedì 19 dicembre.
Nel precisare, dunque, che la data di convocazione della prossima seduta dedicata all’esame dei progetti di legge in titolo sarà fissata in coerenza con quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi in precedenza, ritiene che in quella data, anche a seguito delle valutazioni del Presidente della Commissione, sarà senza dubbio possibile procedere all’adozione di un testo base.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.
AUDIZIONI INFORMALI
Giovedì 12 dicembre 2013.
Audizione del professor Franco Carinci nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti «Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro».
L’audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.15.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell’Aringa.
La seduta comincia alle 15.55.
5-00986 Bini: Normativa riguardante la tutela dei redditi dei lavoratori disabili.
Il sottosegretario Carlo DELL’ARINGA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Caterina BINI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che, pur testimoniando l’impegno profuso dall’Esecutivo sul tema, è apparsa evasiva sulla questione riguardante il limite di reddito previsto dalla normativa per gli invalidi civili parziali. Ricordato, infatti, che per colui che ha una invalidità compresa tra il 74 per cento e il 99 per cento l’indennità è erogata solo se il reddito per il 2013 non è superiore a 4.738,63 – a fronte dei 16.127,30 previsti per gli invalidi al cento per cento – osserva che tale limite di reddito scoraggia molte persone a cercare un’occupazione, che molte volte produce un reddito analogo a quello percepito dall’indennità. Rileva l’esigenza, quindi, di eliminare tale forma di differenziazione, equiparando tale limite a quello previsto per gli invalidi totali, tenuto conto che il lavoro per le persone disabili non è solo fonte di reddito ma è anche principalmente momento di inserimento sociale e che vi è il rischio che tali soggetti preferiscano mantenere l’assegno piuttosto che cercare un posto di lavoro.
In conclusione, dichiara che si riserva di valutare l’opportunità di intraprendere ulteriori iniziative in sede parlamentare al fine di stimolare il Governo ad assumere iniziative, anche normative, al riguardo.
5-01363 Bobba: Accesso agli ammortizzatori previsti per la cessazione dell’attività commerciale.
Il sottosegretario Carlo DELL’ARINGA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Luigi BOBBA (PD), replicando, ritiene che l’interpretazione restrittiva dell’INPS circa la mancata proroga dell’erogazione dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale oltre il compimento dell’età pensionabile rischi di provocare un danno ingente nei confronti dei soggetti interessati, che sono per lo più donne, già fortemente penalizzate nell’accesso al mondo del lavoro e svantaggiate dall’innalzamento dei requisiti pensionistici. Preso atto con rammarico che la «legge Fornero» continua a determinare conseguenze negative per i lavoratori, ampliando la categorie dei cosiddetti «esodati», osserva che la prestazione in oggetto non avrebbe natura previdenziale e assistenziale a carico dello stato, essendo finanziata, fino al 31 dicembre 2013, tramite la maggiorazione dello 0,09 per cento dell’aliquota contributiva a carico dei commercianti in attività iscritti all’INPS. Considerato che inizialmente la norma vigente era stata interpretata in senso favorevole a tali lavoratori, auspica un’iniziativa del Governo – anche nell’ambito del disegno di legge di stabilità, attualmente all’esame della Camera – che possa risolvere la questione con una modifica normativa: si tratterebbe, a suo avviso, di assicurare la proroga del pagamento di tale indennità fino alla decorrenza del trattamento pensionistico, tenuto conto, peraltro, che un simile intervento non appare suscettibile di recare ulteriori oneri, essendo già coperto finanziariamente dai contributi degli stessi commercianti.
5-01222 Prodani: Sulla riorganizzazione delle direzioni regionali del lavoro.
Il sottosegretario Carlo DELL’ARINGA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Aris PRODANI (M5S) prende atto con favore della risposta del rappresentante del Governo, secondo la quale sembra prefigurarsi una inalterata operatività dell’articolazione amministrativa periferica, dichiarando che avrà cura di farla pervenire ai rappresentanti dei competenti uffici territoriali interessati, che avevano manifestato forte preoccupazione circa un possibile ridimensionamento delle direzioni regionali del lavoro in taluni territori, specialmente nell’ambito del Nord-Est.
Auspica, quindi, che la riorganizzazione indicata dal Governo non comprometta realmente la funzionalità di tali strutture, la cui presenza a livello territoriale ritiene sia indispensabile per l’erogazione di importanti servizi alla collettività.
Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 16.10.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 11 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell’Aringa.
La seduta comincia alle 16.10.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864 Governo.
(Relazioni alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dei provvedimenti in titolo.
Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che la Commissione procede all’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge di delegazione europea 2013, relativo al secondo semestre, e del disegno di legge europea 2013 bis. Ricorda infatti che, secondo quanto previsto dalla legge, il Governo, nei mesi scorsi, ha presentato al Parlamento due disegni di legge, uno recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (legge di delegazione europea 2013), l’altro recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (legge europea 2013): a seguito dell’approvazione della precedente legge europea 2013 e della precedente legge di delegazione europea 2013, sono sopraggiunte ulteriori esigenze di adempimento agli obblighi comunitari, che il Governo ha inteso soddisfare con i presenti provvedimenti, al fine di evitare eventuali ritardi che possano dare luogo all’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea. Osserva che con i presenti disegni di legge, quindi, il Governo, avvalendosi dei nuovi strumenti normativi 234 del 2012, intende compiere un ulteriore sforzo per previsti dalla legge n. adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall’Unione e per recepire le direttive nel frattempo emanate, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea.
Ricorda, altresì, che la Commissione esamina le parti di sua competenza dei predetti disegni di legge, assegnati in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l’approvazione di una relazione per ciascun provvedimento e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale: a tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità.
Avverte, pertanto, che, al fine di consentire la conclusione dell’esame dei predetti provvedimenti entro la giornata di mercoledì 18 dicembre, il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in esame, per le parti di competenza della XI Commissione, sarà fissato per le ore 14 di martedì 17 dicembre 2013.
La Commissione prende atto.
Floriana CASELLATO (PD), relatore, osserva che il disegno di legge C. 1836, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», è stato presentato alla Camera dei deputati il 22 novembre 2013, sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 234 del 2012, che trova in questo caso la prima 29, comma 8, della legge n. applicazione; tale norma prevede, infatti, che nel caso in cui, dopo l’approvazione della legge di delegazione europea per l’anno di riferimento, si rilevino ulteriori esigenze di adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, il Governo può presentare alle Camere, previo parere della Conferenza Pag. 92permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge. Rileva che, all’interno del disegno di legge, presentano alcuni, limitati, profili di interesse per la XI Commissione le norme volte a dare attuazione alle direttive 2012/35/CE e 2013/38/CE.
Osserva che la direttiva 2012/35/UE interviene in materia di requisiti minimi di formazione per la gente di mare, modificando la precedente direttiva 2008/106/CE per tenere conto delle modifiche (cosiddetti «emendamenti di Manila») introdotte nel 2010 alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare: le modifiche riguardano principalmente i profili dei certificati di competenza della gente di mare; si fissano, inoltre, limiti oggettivi alle deroghe alle ore di riposo minimo previsto per il personale di guardia e per i marittimi che svolgono compiti connessi alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell’inquinamento nell’ottica di prevenire l’affaticamento; il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 4 luglio 2014, con l’eccezione di una disposizione. Fa presente, altresì, che la direttiva 2013/38/CE apporta modifiche alla precedente direttiva 2009/16/CE, in materia di controlli delle navi da parte dello Stato di approdo, per richiamare espressamente le disposizioni della Convenzione sul lavoro marittimo del 2006, attribuire alla Commissione europea competenze di esecuzione di alcune disposizioni, definire meglio i poteri degli ispettori delle navi battenti bandiera di Paesi che non abbiano sottoscritto nessuna delle convenzioni internazionali a tutela della sicurezza, prevenzione dell’inquinamento e condizioni di vita e di lavoro a bordo e prevedere infine la possibilità del fermo della nave anche nel caso di violazioni dei diritti dei marittimi, oltre che nei casi già previsti in precedenza di pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente; il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 21 novembre 2014.
Fa presente, poi, che il disegno di legge C. 1864, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 bis», è stato presentato alla Camera dei deputati il 28 novembre 2013 in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, 234, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della n. normativa e delle politiche dell’Unione europea, che prevede che ogni anno il Governo presenti, insieme al disegno di legge di delegazione europea, un disegno di legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della XI Commissione, segnala gli articoli 10 e 11.
Rileva che l’articolo 10 reca disposizioni in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento all’oggetto e alle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, in caso di costituzione di nuova impresa e di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione di lavoro: la disposizione è volta a risolvere 2010/4227, per il non corretto recepimento degli la procedura di infrazione n. articoli 5 e 9 della direttiva quadro europea 89/391/CEE sulla sicurezza sul lavoro. Sottolinea, inoltre, che l’articolo 11 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le disposizioni speciali del settore con quelle generali in materia di sicurezza sul lavoro.
Si riserva, in conclusione, di approfondire le tematiche in oggetto nel prosieguo dell’esame, anche alla luce degli eventuali spunti che emergeranno nel dibattito.
Anna GIACOBBE (PD) osserva come il provvedimento in esame ponga all’attenzione della Commissione il tema, affrontato a più riprese in sede parlamentare, della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro di talune categorie di lavoratori, che operano in particolari settori, come quello del trasporto e, nello specifico, di quello dei lavoratori marittimi. Ritiene, pertanto, che la Commissione, anche in questa occasione, debba tornare a ribadire con forza l’esigenza di un coordinamento tra la disciplina prevista nel Testo unico sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e la stessa normativa speciale relativa all’attività lavorativa a bordo delle navi, considerando anche quella in ambito portuale e quella concernente il trasporto ferroviario. Auspica, quindi, che il relatore possa approfondire tale problematica in sede di predisposizione della sua proposta di relazione, richiamando l’importanza di un simile intervento, tenuto conto, peraltro, che sulla materia il Governo ha già assunto impegni significativi, accogliendo appositi atti d’indirizzo presentati in ambito parlamentare.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.25.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 11 dicembre 2013.
Audizione di rappresentanti di Confindustria nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti «Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro».
L’audizione informale è stata svolta dalle 18.15 alle 18.50.
SEDE REFERENTE
Martedì 10 dicembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 9.05.
Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro.
C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2013.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che la Commissione, a partire dal 26 novembre 2013, ha avviato sulle proposte di legge C. 5 e abbinate un ciclo di audizioni informali, che ha già consentito, nelle scorse settimane, di acquisire importanti elementi di conoscenza. Fa presente, peraltro, che nel frattempo è stata assegnata alla Commissione anche la proposta di legge C. 1549 Tinagli, vertente sul medesimo argomento degli altri progetti di legge già abbinati, di cui, pertanto, è stato disposto l’abbinamento d’ufficio, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento: nell’ambito delle audizioni ancora da svolgere sull’argomento, dunque, si potrà tenere conto anche di questa nuova proposta di legge, fermo restando che, al termine del primo ciclo di audizioni, saranno valutate le più opportune modalità di svolgimento del seguito dell’istruttoria in Commissione.
La Commissione prende atto.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Modifica alla normativa in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Nuovo testo unificato C. 249 Ghizzoni e C. 1186 Marzana.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 novembre 2013.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che in data 2 dicembre 2013 è stata trasmessa la relazione tecnica sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in esame, richiesta dalla Commissione ai sensi dell’articolo 17, comma 196 del 2009, che è stata già portata all’attenzione 5, della legge n. dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nella riunione del 4 dicembre scorso e che è ora rimessa alle valutazioni della Commissione: essa risulta negativamente verificata dal Ministero dell’economia e delle finanze, sia per quanto attiene alla quantificazione degli oneri sia per quanto concerne la copertura finanziaria. Per tali ragioni, giudica opportuno che la Commissione, alla luce dei dati economico-finanziari forniti dal Governo, valuti le modalità più opportune di prosecuzione dell’esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, atteso anche che la stessa Commissione – nel momento in cui ha stabilito di chiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica – ha convenuto di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento. In particolare, ritiene che la Commissione debba valutare se procedere da subito con la fissazione del predetto termine di presentazione delle proposte emendative ovvero tornare a deferire il testo al Comitato ristretto, già nominato per lo svolgimento dell’attività istruttoria, in modo da verificare gli eventuali interventi modificativi da apportare al provvedimento, che siano in grado di superare i rilievi di carattere finanziario evidenziati nella citata relazione tecnica.
Antonella INCERTI (PD), relatore, alla luce del contenuto della relazione tecnica trasmessa dal Governo, che peraltro presenta alcuni aspetti discutibili, giudica utile che la Commissione riprenda l’esame del provvedimento nell’ambito del Comitato ristretto, già istituito, al fine di valutare eventuali, ulteriori, modifiche al testo che consentano di superare i rilievi critici di natura finanziaria evidenziati dalla Ragioneria Generale dello Stato. Auspica, a tale proposito, che il Comitato ristretto possa essere riconvocato sin dalla mattina di giovedì 12 dicembre.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, giudica condivisibile, sulla base di quanto indicato dal relatore, che il nuovo testo del provvedimento sia nuovamente deferito al Comitato ristretto, per valutare possibili modifiche al testo, al fine di giungere il prima possibile all’elaborazione di interventi normativi a favore delle categorie interessate.
Propone, pertanto, che l’esame del provvedimento in titolo torni a svolgersi nell’ambito del richiamato Comitato ristretto, che ritiene possa essere utilmente convocato per la giornata di giovedì 12 dicembre 2013.
La Commissione conviene.
Walter RIZZETTO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 9.15.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 10 dicembre 2013.
Audizione dei professori Mimmo Carrieri, Antonio Di Stasi e Franco Focareta nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 5 Iniziativa popolare, C. 519 Damiano, C. 709 Airaudo, C. 1376 Polverini, C. 1549 Tinagli, recanti «Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro».
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.25.