42ª seduta: mercoledì 3 dicembre 2008, ore 15,30
ORDINE DEL GIORNO
MARTEDI’
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sul funzionamento delle Agenzie del lavoro: audizione di rappresentanti della CGIL e della UGL.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione.
CARLINO – Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. –
Premesso che:
la normativa vigente prevede che per l’erogazione della pensione di invalidità civile totale sia richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico;
tale stato di bisogno economico viene rapportato all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), prendendo in considerazione solo il reddito personale del richiedente (art. 14-septies della legge n. 33 del 1980);
per avere diritto alla pensione di invalidità, all’assegno mensile e all’indennità di frequenza non bisogna superare un determinato limite di reddito stabilito annualmente dalla relativa normativa;
per tale ragione, ogni anno viene fatta la dichiarazione delle condizioni reddituali, al fine di verificare la persistenza dei requisiti previsti per il diritto a percepire il beneficio economico soggetto a limite di reddito, così come l’obbligo di sottoscrivere la dichiarazione di responsabilità, che attesti la sussistenza o meno di ricovero per coloro ai quali sia stata concessa l’indennità di accompagnamento;
la dichiarazione dei limiti reddituali deve essere fatta presentando l’apposito modello, inviato all’INPS, entro il mese di marzo o di aprile di ogni anno;
l’aumento del reddito, cioè il venir meno del requisito economico, deve essere denunciato dallo stesso interessato, il quale nella domanda di pensione inizialmente compilata si assume l’obbligo di comunicare agli organi competenti ogni variazione che dovesse sopraggiungere nella propria condizione reddituale. Infatti, al momento della trasmissione dei propri dati all’INPS, dopo l’accertamento dell’invalidità civile, al fine di ottenere le provvidenze economiche, il beneficiario si impegna a comunicare entro 30 giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione riguardante, fra l’altro, la relativa situazione reddituale;
qualora, nel corso dell’erogazione della provvidenza, il requisito economico venga meno (ovvero si verifichi il superamento del reddito stabilito), viene disposta la revoca della pensione, con il relativo recupero delle somme che risultassero indebitamente percepite (ovverosia di quelle che sono state erogate successivamente alla data nella quale si è verificato il superamento reddituale);
purtuttavia, la sospensione della pensione di invalidità civile per il superamento dei limiti reddituali può essere ripristinata in seguito, nell’eventualità che subentri una variazione delle condizioni economiche, che permetta di entrare nuovamente nei limiti di legge previsti;
per quanto risulta all’interrogante, sembrerebbe che nelle ultime settimane siano state fatte numerose segnalazioni da parte di soggetti titolari di pensione di invalidità civile cui l’INPS avrebbe negato la possibilità di ottenere l’erogazione della provvidenza, a causa del superamento del limite reddituale;
detto superamento si sarebbe verificato anche a seguito dell’espletamento da parte di tali soggetti di attività di lavoro part-time sovente remunerate in modo assai modesto;
considerato che:
in molti casi, sia nell’ipotesi in cui si percepisca la sola pensione di invalidità, sia in quella in cui si riceva uno stipendio da lavoro part- time, la somma di entrambi gli importi non riesce a garantire alle persone una vita dignitosa senza gravare sulla famiglia;
i tetti di reddito previsti annualmente per esercitare il diritto alla pensione di invalidità civile corrispondono a cifre irrisorie, ben al di sotto della soglia di autosufficienza nel nostro Paese,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia conoscenza di quanto descritto in premessa ed in tal caso quali provvedimenti urgenti intenda assumere;
se sia nelle intenzioni del Governo adottare le opportune iniziative volte a rendere più equo e sostenibile il procedimento di recupero delle somme che risultino indebitamente percepite a causa del venir meno del requisito economico dei soggetti interessati;
se il Governo non ritenga necessario, alla luce di quanto descritto, adottare le opportune iniziative finalizzate al blocco delle richieste di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di assegni di invalidità sino a quando non saranno attualizzati i tetti di reddito previsti annualmente;
se il Governo intenda adottare provvedimenti tesi ad affermare il principio della non ripetibilità delle somme risultate indebite per il superamento dei limiti reddituali, di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
se non ritenga opportuno prevedere una reale attualizzazione sia dei tetti di reddito superati i quali si determina il blocco dell’erogazione della provvidenza sia degli importi stessi delle pensioni di invalidità civile, in modo tale da garantire a persone che già versano in condizioni di grave difficoltà di condurre una vita quantomeno dignitosa.