168ª Seduta
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 13,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.
Intervenendo in discussione generale, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) ricapitola brevemente la genesi del provvedimento in esame, risalente alla proposta di delega legislativa elaborata dal Governo nella scorsa legislatura.
Lo schema di decreto legislativo in titolo, nonostante i presupposti largamente condivisi, risulta deludente sotto molti aspetti, a partire dall’incertezza riguardo le risorse, pure necessarie allo scopo di corrispondere ad aspettative da molto tempo presenti nella società civile. In particolare, le disposizioni per l’aumento dell’indennità di accompagnamento riguardano una platea di beneficiari estremamente ridotta, benché la questione sia oggetto di un’attività di comunicazione pubblica massiccia, ma nella sostanza fuorviante. Lo schema di decreto legislativo non prevede inoltre misure volte ad agevolare l’assunzione di badanti, malgrado le disposizioni in materia della delega. In generale, risulta evidente la sottovalutazione del Governo rispetto alla questione della non autosufficienza, in ragione della mancanza di misure volte a una destinazione mirata di risorse.
Il sistema nazionale di assistenza agli anziani risulta poi essere di fatto affidato alle amministrazioni comunali, in assenza del necessario collegamento con le aziende sanitarie locali, e non sono fornite risposte rispetto alla questione della carenza di personale per le attività assistenziali.
In sostanza, il provvedimento risulta in particolar modo funzionale a esigenze di propaganda del Governo.
È peraltro da riconoscere quale aspetto positivo la previsione della valutazione multidimensionale unificata, specialmente ai fini della semplificazione.
Il presidente ZAFFINI (FdI), relatore sull’atto del Governo in esame, si riserva di replicare puntualmente ai rilievi della senatrice Zambito, con particolare riguardo alla questione delle risorse.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(939) Giulia COSENZA e altri. – Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Occidente ed europeo delle abazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono
(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice LEONARDI (FdI) dà conto inizialmente delle finalità fondamentali del disegno di legge in esame e quindi degli obiettivi economici e occupazionali, di cui al comma 2 dell’articolo 1, connessi alla promozione e alla valorizzazione degli insediamenti benedettini.
L’articolo 2 istituisce il cammino “La via dell’Occidente”, costituito dagli insediamenti benedettini presenti in particolare nelle regioni meridionali, volto tra l’altro a sostenere il progresso socio-economico dei territori.
A fini di valorizzazione del patrimonio culturale l’articolo 4 dispone l’individuazione di un itinerario culturale delle farmacie monastiche e degli orti medievali presenti nelle regioni meridionali. A tale scopo il Ministero della cultura è chiamato a istituire l’albo delle farmacie monastiche e degli orti medievali.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell’UE (COM(2023) 716 definitivo)
(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) fa presente che la proposta di regolamento in esame, finalizzata a rendere l’UE più attraente per i lavoratori provenienti da paesi terzi e per favorire la mobilità dei talenti al suo interno, si inquadra nell'”Anno europeo delle competenze”.
Il Capo I della proposta enuncia l’oggetto, l’ambito di applicazione e le definizioni.
L’articolo 5 istituisce la piattaforma informatica del bacino di talenti dell’UE, mentre l’articolo 6 reca norme per il trattamento dei dati personali.
Le disposizioni di cui al Capo III individuano le autorità responsabili della governance del bacino di talenti dell’UE.
L’articolo 11 stabilisce norme per la registrazione e l’accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell’UE.
L’articolo 12 definisce norme specifiche per la partecipazione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro nel contesto di un partenariato volto ad attirare talenti.
L’articolo 13 stabilisce norme per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell’UE.
I successivi articoli 14 e 15 riguardano le professioni caratterizzate da carenza di personale. Per sostenere gli Stati membri partecipanti nell’affrontare le carenze di forza lavoro attuali e future, nell’Allegato al regolamento è definito un elenco di professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell’UE.
L’articolo 16 riguarda il funzionamento della piattaforma informatica, mentre l’articolo 17 dispone in merito all’assistenza successiva alla selezione
L’articolo 18 reca disposizioni volte a garantire un’efficace protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate.
Allo scopo di agevolare e accelerare l’assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e soggiornanti all’estero, l’articolo 19 introduce la possibilità per gli Stati membri partecipanti di introdurre procedure di immigrazione accelerate, nonché la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell’Unione.
Il Capo VI contiene norme in materia di monitoraggio, relazioni, esercizio della delega, adozione di atti di esecuzione ed entrata in vigore.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione) (COM(2023) 738 definitivo)
(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell’Unione europea, e rinvio)
La relatrice MANCINI (FdI) rileva lo scopo principale della proposta di direttiva in esame, consistente nella codificazione della materia della direttiva 2004/37/CE, al fine di riunire in un unico testo normativo disposizioni che hanno subito modifiche e integrazioni nel tempo, apportando solo le necessarie revisioni formali.
Ricorda quindi i principi che hanno orientato la produzione normativa dell’Unione europea riguardo alla protezione dei lavoratori da sostanze cancerogene, mutagene e tossiche.
Rammenta inoltre i contenuti fondamentali della direttiva 2004/37/CE e, infine, dà conto dell’ambito di applicazione della proposta di direttiva in esame.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) rammenta il contributo offerto dai rappresentanti del personale del Corpo dei vigili del fuoco alla definizione della legislazione dell’Unione europea, incentrato sulla questione dell’esposizione a sostanze cancerogene quali l’amianto in contesti di calamità naturali, caratterizzati dalla diffusione nell’ambiente di tali agenti. Ricorda quindi la questione tuttora aperta della mancanza di adeguata assicurazione obbligatoria a tutela di categorie professionali particolarmente esposte, in quanto impegnate nelle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,40.
167ª Seduta (2ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
La seduta inizia alle ore 19,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente ZAFFINI, nel dare la parola alla relatrice, avverte che il disegno di legge in titolo è già iscritto nel calendario dei lavori dell’Assemblea. Ricorda, inoltre, che il termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito è spirato alle ore 18 odierne.
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az), riguardo agli aspetti di competenza del provvedimento in esame, segnala in primo luogo l’articolo 1, recante un complesso di proroghe, inerenti, tra l’altro, alla possibilità di effettuare assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni.
L’articolo 1-quater differisce il termine entro il quale i produttori dei dispositivi di comunicazione elettronica devono informare l’utente sulla possibilità e sull’importanza di utilizzare applicazioni di controllo parentale.
L’articolo 2, comma 4, lettera b), consente l’utilizzo anche nel 2024 delle risorse, stanziate originariamente per l’anno 2021, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate impegnato in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’articolo 3, comma 3, proroga il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Il successivo comma 12 reca una norma di proroga relativa ai servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI).
Il comma 12-sexies differisce la decorrenza dell’applicazione di alcune modifiche normative in materia di IVA.
All’articolo 4, il comma 1 proroga il termine di approvazione del bilancio preventivo dell’anno 2024 degli ordini delle professioni sanitarie.
Il comma 1-bis proroga la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista per l’inadempimento dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.
Il comma 2 proroga il termine finale di applicazione di una speciale disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
Il comma 3 proroga il termine di validità dell’iscrizione nell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale per i soggetti iscritti nell’elenco pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero della salute in data 1° aprile 2020.
Il comma 4 consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di utilizzare, anche per l’anno 2024, alcuni strumenti straordinari per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario.
Il comma 5 stabilisce un’ulteriore proroga delle disposizioni che consentono alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.
I commi 5-bis e 5-ter riguardano la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia di stipulare contratti di collaborazione professionale a titolo oneroso con i soggetti che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti.
Il comma 6 proroga la normativa transitoria che consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Il comma 6-bis introduce una disciplina transitoria in materia di limiti massimi anagrafici per il collocamento a riposo di dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, nonché per gli appartenenti al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e per i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Un’analoga possibilità concerne l’omologo personale già collocato in quiescenza a titolo di pensionamento di vecchiaia e con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2023.
Il comma 6-ter differisce l’applicazione della normativa speciale transitoria che consente l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e in possesso di una corrispondente qualifica professionale conseguita all’estero.
Il comma 7 prevede la prosecuzione della sperimentazione della “farmacia dei servizi”.
Il comma 7-bis prevede che le regioni e le province autonome abbiano tempo fino al 31 dicembre 2024 per adeguare i rispettivi ordinamenti ad alcune innovazioni introdotte dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, in tema di selezione dei soggetti privati accreditati ai fini della stipulazione degli accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale.
Il comma 8 proroga la possibilità del riconoscimento di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, ovvero svolgenti analisi di campioni secondo la tecnologia NGS.
Il comma 8-bis incrementa le risorse per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, mentre il comma 8-ter estende l’ambito degli enti beneficiari dei finanziamenti in oggetto a quelli costituiti in forma di fondazioni.
Il comma 8-quater incrementa il limite di spesa in materia di contributi per le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati.
I commi 8-quinquies e 8-sexies recano la dotazione per il 2024 del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.
I commi 8-septies e 8-octies prevedono una transitoria limitazione della punibilità a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso, nell’esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario.
Il comma 8-novies consente la proroga del mandato del Commissario straordinario per il contrasto alla peste suina africana.
Il comma 8-decies differisce il termine per il completamento degli adempimenti per la piena operatività del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.
Il comma 8-undecies estende l’applicazione di una norma transitoria relativa all’individuazione delle regioni di riferimento per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali.
L’articolo 6, comma 3, prevede la proroga della normativa transitoria relativa alla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato per l’abilitazione ad alcune professioni e di altri esami professionali.
Il successivo comma 8-quinquies reca un’autorizzazione di spesa, in favore della Fondazione EBRI a fini di ricerca.
I commi da 2 a 3-bis dell’articolo 8 recano norme transitorie in materia di lavoro portuale.
Il successivo comma 5-bis differisce la disposizione sul cosiddetto scudo erariale, che limita la responsabilità erariale dei soggetti cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo.
L’articolo 10-bis proroga il riconoscimento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare.
I commi da 2-bis a 2-quater dell’articolo 14 recano norme transitorie in materia di lavoro sportivo.
L’articolo 15 amplia alcuni termini temporali per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
I commi da 1 a 3 dell’articolo 18 ritrasferiscono dall’associazione Assoprevidenza-Associazione italiana per la previdenza complementare al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, denominato “Previdenza Italia”, alcune funzioni consultive e di supporto in materia di previdenza complementare.
Il successivo comma 4 reca un intervento di coordinamento nella disciplina sul finanziamento degli istituti di patronato, mentre il comma 4-bis modifica una norma transitoria nell’ambito della disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato.
I commi 4-ter e 4-quater modificano la disciplina transitoria che prevede un incentivo all’assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) rileva innanzitutto che la partecipazione alla presente seduta impedisce di fatto di seguire la fase delle dichiarazioni di voto in corso nella seduta dell’Aula. Più in generale, le modalità dell’esame del disegno di legge in titolo rientrano in un disegno operativo del Governo e della maggioranza che altera la sostanza dell’architettura costituzionale, delineando una sorta di monocameralismo nel quale a una delle due Camere è lasciato in compito di licenziare in tempi rapidissimi provvedimenti che sono stati oggetto di reale trattazione da parte esclusivamente dell’altra Camera. In assenza di situazioni emergenziali, tale sistema altera in particolare il rapporto con l’opposizione, la quale risulta privata della possibilità di svolgere pienamente la sua funzione nell’ambito delle istituzioni parlamentari.
Annuncia pertanto che il suo Gruppo lascerà l’aula della Commissione.
La senatrice SBROLLINI (IV-C-RE) annuncia a nome del proprio Gruppo, a sua volta, la volontà di abbandonare i lavori della Commissione, richiamando le motivazioni espresse dalla senatrice Zampa.
A giudizio del senatore MAZZELLA (M5S) l’operato della maggioranza configura il superamento di fatto del sistema bicamerale. I tempi dell’attività parlamentare risultano infatti impostati trascurando la necessità di garantire a ciascun ramo del Parlamento la possibilità di esaminare compiutamente i provvedimenti. Fa infine presente che il suo Gruppo cesserà immediatamente di partecipare alla seduta.
Il presidente ZAFFINI dà atto che i tempi per l’esame risultano particolarmente compressi, ma fa rilevare che la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea e la fissazione del termine per emendamenti nella Commissione di merito non dipendono dalla Presidenza della 10a Commissione. Pone in rilievo che la convocazione della presente seduta è stata intesa a garantire alla Commissione la possibilità di esprimere il parere sul provvedimento in esame. Nondimeno, alla luce delle doglianze sulla ristrettezza dei tempi, propone di rinviare a domani il seguito dell’esame, pur richiamando l’attenzione sul fatto che in questo modo potrebbero non esservi le condizioni per l’espressione del parere.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 19,35.
166ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, Americo Cicchetti, direttore generale, accompagnato da Giovanna Giannetti, dirigente in servizio presso l’Ufficio II DGPROGS.
La seduta inizia alle ore 15,10.
SULLA PUBBLICITA’ DEI LAVORI
Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta, per la procedura informativa all’ordine del giorno, l’attivazione dell’impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-TV e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
La pubblicità della predetta procedura informativa verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.
PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell’efficacia complessiva dei sistemi di welfare e di tutela della salute: seguito dell’audizione di rappresentanti della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute
Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 6 febbraio.
Il presidente ZAFFINI introduce l’odierna procedura informativa.
Il professor CICCHETTI interviene in risposta ai quesiti posti durante la precedente seduta.
Il PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione in titolo.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(599) BALBONI e altri. – Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(990) Licia RONZULLI. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l’anoressia o la bulimia
(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare
(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 599 e 990, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1006, e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell’8 febbraio.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) riferisce sul disegno di legge n. 1006, che, all’articolo 1, reca le definizioni dei disturbi alimentari e prevede la modifica del decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, relativo alle forme morbose da qualificare come malattie sociali.
L’articolo 2 reca disposizioni in materia di progetti obiettivo, azioni programmatiche e iniziative diretti a prevenire e curare i disturbi del comportamento alimentare.
L’articolo 3 istituisce nelle scuole primarie e secondarie di primo grado l’insegnamento di un’autonoma disciplina denominata «educazione alimentare».
L’articolo 4 incrementa il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione di 10 milioni a decorrere dal 2024.
L’articolo 5 prevede una specifica relazione annuale del Ministro della salute alle Camere.
In considerazione dell’affinità della materia, il PRESIDENTE propone la congiunzione del disegno di legge n. 1006 con i disegni di legge nn. 599 e 990, già in discussione congiunta. Propone inoltre di dare mandato alla relatrice Ternullo di svolgere approfondimenti propedeutici alla definizione del testo base o unificato per il prosieguo della trattazione, sulla base in particolare dell’interlocuzione con i presentatori dei disegni di legge in titolo.
Ricorda che il disegno di legge n. 599, tra quelli in discussione, è il provvedimento di cui per primo è stata avviata la trattazione.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(483) Maria Cristina CANTU’ e altri. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell’innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell’8 febbraio.
Il PRESIDENTE informa la Commissione in merito alla presentazione di emendamenti e di un ordine del giorno riferiti al disegno di legge in discussione, pubblicati in allegato.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 7 febbraio.
Considerato il tempo a disposizione per l’espressione del parere sul provvedimento in titolo, il presidente ZAFFINI propone di rinviare il seguito dell’esame, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti alla luce delle audizioni svolte.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere a), b), c), d) e h), numero 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)
Nell’introdurre l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, il relatore GUIDI (Cd’I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) richiama l’attenzione sull’elevato valore del provvedimento, il quale opera una revisione della disciplina vigente, intervenendo in modo particolare sulla realtà concreta del vissuto delle persone con disabilità.
In considerazione della complessità del provvedimento e dell’esigenza di un esame approfondito della materia, fa presente l’opportunità di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.
Il presidente ZAFFINI propone di fissare il termine per segnalare i soggetti da audire, nel numero massimo di 2 per Gruppo, alle ore 16 di domani, mercoledì 21 febbraio.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
Il PRESIDENTE comunica che l’ordine del giorno è integrato con l’esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroghe di termini legislativi.
La Commissione prende atto.
CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA
Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 19 di oggi, o comunque al termine della seduta dell’Assemblea, per l’esame in sede consultiva del succitato disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023.
La Commissione prende atto.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
In considerazione dell’andamento dei lavori, il PRESIDENTE avvisa che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 21 febbraio, non avrà luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,05.
ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
G/483/1/10
La 10a Commissione in sede di esame del disegno di legge recante “Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell’innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità” (A.S. 483);
premesso che l’articolo 1 ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da patologie oculari cronico degenerative, tra cui la degenerazione maculare, senile e miopica, la retinopatia diabetica e l’otticopatia glaucomatosa;
la Sindrome di Sjögren è una patologia autoimmune, sistemica, caratterizzata dalla perdita progressiva della funzionalità delle ghiandole esocrine, soprattutto di quelle lacrimali e salivari. Può essere classificata in: 1) primaria, nel caso di coinvolgimento delle ghiandole esocrine con o senza interessamento sistemico (apparati gastrointestinale, osteo-articolare, respiratorio eccetera); 2) secondaria, quando si riscontra in associazione con altre malattie autoimmuni (artrite reumatoide, lupus eritematoso sistemico, sclerodermia, eccetera);
nel 2022 è stato realizzato in Italia il report epidemiologico nazionale sulla Sindrome di Sjögren Primaria dalla Fondazione Res e due esperti clinici ed è stato sostenuto dall’Associazione Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjögren – A.N.I.Ma.S.S. ODV attraverso un finanziamento incondizionato. I risultati del report epidemiologico nazionale sulla Sindrome di Sjögren Primaria parlano di una frequenza di 3,8 casi ogni 10.000 abitanti;
sicuramente il report citato dichiara la rarità della forma Primaria. La forma Sistemica è ancora più rara. La malattia interessa più frequentemente le donne di età compresa tra i 20 e i 30 anni e tra i 40 e i 50 anni (rapporto femmine/maschi 9:1). Per quanto riguarda l’interessamento oculare, la riduzione della produzione lacrimale provoca secchezza, sensazione di bruciore, fotofobia, visione offuscata e spesso si hanno infezioni e infiammazioni (congiuntiviti e blefariti), uveiti, lesioni corneali con eventuale perdita parziale o totale del visus, distacco della retina, glaucoma e maggiore incidenza della cataratta;
considerato che la Sindrome di Sjögren è stata inclusa nel regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 28 maggio 1999, n. 329, recante le norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti nonché la descrizione delle prestazioni erogabili in regime di esenzione del ticket, tra le quali non sono comprese tutte quelle menzionate in precedenza. Con il citato regolamento è stato approvato l’elenco delle malattie croniche e invalidanti; nel medesimo regolamento sono elencate le prestazioni appropriate, cioè le uniche assoggettate all’esenzione del pagamento del ticket;
Al codice identificativo 030.710.2 dell’allegato 1, annesso al citato regolamento, figura la malattia di Sjögren, per la quale le prestazioni considerate appropriate sono veramente esigue. Con il regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità del 2017, ancora una volta la Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica non è stata inserita tra le Malattie rare. Peraltro, con l’articolo 8 del medesimo regolamento viene prevista la modalità per il suo aggiornamento, almeno annualmente, con riferimento all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, nonché ai dati epidemiologici relativi alle malattie rare e allo sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici. Sino ad ora tale cadenza non è stata rispettata, continuando così a danneggiare e a discriminare le persone colpite dalla Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica e usando impropriamente per tutte le forme “Sindrome di Sjögren”;
impegna il Governo a garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura della sindrome di Sjögren primaria sistemica, attraverso l’inserimento della predetta sindrome nei livelli essenziali di assistenza (LEA), allegato 7, elenco malattie rare esentate alla partecipazione del costo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
Art. 1
1.1
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, alinea, dopo le parole «la retinopatia diabetica» inserire le seguenti «, la cataratta».
1.2
Al comma 1, lettera b), dopo la parola «integrato» inserire le seguenti «e interdisciplinare»
1.3
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché del diabetologo»;
2) alla lettera g) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché delle società scientifiche di riferimento»;
3) dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle patologie oculari cronico degenerative comprese nel Piano nazionale per le cronicità».
1.4
Al comma 1, lettera b), dopo la parola «oftalmologia» inserire le seguenti «e del diabetologo»
1.5
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole «e del diabetologo;».
1.6
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole «comprendente anche» con le seguenti «anche in collaborazione con».
1.7
Al comma 1, lettera e), dopo la parola «ERN» inserire la seguente «-EYE»
1.8
Al comma 1, lettera f), dopo le parole «anche mediante» inserire le seguenti «la telecooperazione sanitaria,»
1.9
Al comma 1, lettera f), sopprime le parole «e a contratto»
1.10
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, lettera g), dopo le parole «prevenzione primaria» inserire le seguenti «prevenzione secondaria» e aggiungere, in fine, le seguenti parole «, quale titolare della promozione e del coordinamento delle iniziative di prevenzione primaria e secondaria.»
1.11
Al comma 1, lettera g), dopo le parole «dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB Italia)» inserire le seguenti «e delle società scientifiche riconosciute e le associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative»
1.12
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole «e delle Società scientifiche riconosciute.».
1.13
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) l’inserimento delle patologie oculari cronico degenerative nel Piano Nazionale della Cronicità»
Art. 2
2.1
Al comma 1, dopo la parola «definiscono» inserire le seguenti «, ai fini della presa in carico,»
2.2
Al comma 1, dopo le parole «piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato,» inserire le seguenti «con approccio integrato e interdisciplinare»
2.3
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sostituire le parole «e i farmaci innovativi» con le seguenti: «, i farmaci innovativi e i servizi di diabetologia e neurologia»;
2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) i servizi di diabetologia e di neurologia in considerazione della stretta connessione tra le alterazione renitiche e le patologie neurodegenerative.».
2.4
Al comma 2, lettera c), dopo le parole «i farmaci di fascia A o H,» inserire le seguenti « i farmaci di fascia C, qualora inseriti nel Piano diagnostico terapeutico-assistenziale e per i quali non esista valida alternativa terapeutica al trattamento,».
2.5
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) prestazioni e servizi di teleriabilitazione e di telemonitoraggio visivi»
Art. 3
3.1
Al comma 1, dopo le parole «il Piano nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative» inserire le seguenti «armonizzandolo con il Piano Nazionale della Cronicità»
3.2
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 2, dopo le parole «la tonometria a soffio» inserire le seguenti «e a rimbalzo».
3.3
Al comma 2, dopo le parole «tonometria a soffio» inserire le seguenti «e a rimbalzo»
3.4
Al comma 4, sostituire le parole «che partecipano, altresì, allo sviluppo della» con le seguenti «anche in collaborazione con la»
3.5
Al comma 4, dopo la parola «ERN» inserire la seguente «-EYE»
3.0.1
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Inserimento delle maculopatie degenerative nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA))
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all’articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, ai fini dell’inserimento delle maculopatie nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
- Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse destinate all’aggiornamento dei LEA ai sensi dell’articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
3.0.2
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Riconoscimento delle maculopatie degenerative come malattie croniche e invalidanti)
- Le maculopatie degenerative sono riconosciute malattie croniche e invalidanti e sono inserite tra le malattie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a),del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e ad esse è assegnato uno specifico codice di esenzione nazionale.
- Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, secondo criteri oggettivi e omogenei, le condizioni clinico-strumentali per l’inserimento delle maculopatie degenerative nell’elenco delle malattie e condizioni croniche.»
Art. 4
4.1
Al comma 1, dopo la parola «assicurano» inserire le seguenti «e individuano»
4.2
Al comma 1, sostituire le parole «, attraverso» con le seguenti «e individuano»
4.3
Al comma 1, lettera b), dopo le parole «all’otticopatia glaucomatosa» inserire le seguenti: «, nonché allo screening per l’identificazione dei rischi cardio-reno-metabolico precoce,».
4.0.1
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Piani di azione per la diagnosi tempestiva delle patologie oculari cronico-degenerative)
- Al fine di migliorare la complessiva presa in carico dei pazienti con maculopatie, di decongestionare le strutture sanitarie e di ridurre le liste di attesa per l’accesso alle prestazioni, promuovendo l’aderenza terapeutica, potenziando la capacità di erogazione dei trattamenti e favorendo al contempo la prossimità delle cure, in linea con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono piani di azione volti ad incrementare la diagnosi tempestiva e ad ottimizzare i percorsi organizzativi attraverso il potenziamento del ricorso a trattamenti erogati in settingambulatoriali sterili adeguatamente equipaggiati.»
Art. 6
6.1
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sopprimere il comma 1;
- b) al comma 2, sostituire le parole«Il Centro di cui al comma 1» con le seguenti «La IAPB Italia»;
- c) al comma 3, sostituire le parole«Il Centro di cui al comma 1» con le seguenti «La IAPB Italia».
Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole «Il Centro di cui al comma 1» con le seguenti «La IAPB Italia».
6.2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, è istituito il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative presso l’Istituto Superiore di sanità. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
6.3
Al comma 2, dopo le parole «farmaci innovativi» sono inserite le seguenti: «, nonché la buona pratica clinica in termine di prevenzione e gestione dei pazienti».
6.0.1
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Centri di riabilitazione visiva)
- Al fine di garantire la razionalizzazione e lo sviluppo diffuso dei Centri di riabilitazione visiva presenti nel territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
- Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.»
Art. 7
7.1
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, nonché la dotazione strumentale e le risorse umane professionali nell’ambito delle risorse determinate e assegnate ai sensi delle disposizioni vigenti relative al livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato per una quota pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.»
Art. 8
8.1
Al comma 1, dopo la parola «IAPB» inserire le seguenti «e le associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative»
8.2
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Al comma 1, dopo le parole «in collaborazione con la sezione italiana della IAPB» inserire le seguenti «e con le associazioni dei pazienti più rappresentative sul piano nazionale,».
Art. 9
9.1
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge nel quadro delle risorse complessivamente determinate e assegnate ai sensi delle disposizioni vigenti relative al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, per una quota pari a 55 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia.»
9.2
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a)al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:«e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
- b)al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:«e alle province autonome di Trento e di Bolzano».
Conseguentemente, dopo l’articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis (Clausola di salvaguardia) 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»
9.3
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:«e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
- b)al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:«e alle province autonome di Trento e di Bolzano».
9.0.1
Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis
(Clausola di salvaguardia)
- Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»
7ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
ZAFFINI
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.
La seduta inizia alle ore 14,25.
IN SEDE REFERENTE
(866) Deputato DORI e altri. – Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 13 febbraio.
Il Presidente ZAFFINI ricorda che nella scorsa seduta erano stati esaminati tutti gli emendamenti presentati al testo del provvedimento. Poiché la Commissione bilancio ha espresso un parere sul testo contenente alcune condizioni ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, invita il relatore, senatore Berrino, ad illustrare l’emendamento 1.500 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) che quelle condizioni recepisce. Informa altresì che la 1a e la 5a Commissione hanno espresso parere non ostativo su tutti gli emendamenti approvati nella precedente seduta.
Il senatore BERRINO (FdI) illustra in dettaglio l’emendamento 1.500, sul quale si esprime favorevolmente a nome del Governo il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE.
Posto ai voti, l’emendamento 1.500 è approvato. Si passa pertanto alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.
La senatrice LOPREIATO (M5S), dopo aver ricordato il contributo dato dal suo Gruppo nell’elaborazione del disegno di legge in esame presso l’altro ramo del Parlamento, esprime forti riserve sull’emendamento 1.3 approvato nella scorsa seduta, che esclude il ruolo degli educatori socio-pedagogici dall’intervento per il contrasto al cyberbullismo che alla Camera dei deputati era stato il frutto di un accordo ampiamente condiviso. Questa previsione, peraltro, evidenzia l’atteggiamento contraddittorio della maggioranza in quanto contrasta fortemente con il disegno di legge n. 788, attualmente all’esame del Senato ed approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, nel quale invece la figura dell’educatore socio-pedagogico acquista una rilevanza autonoma tanto da prevedere l’istituzione di un apposito albo e di un apposito ordine a cui iscriversi. Per queste ragioni annuncia il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, rammaricandosi che durante l’esame in Senato non si sia cercata una convergenza trasversale sulle proposte di modifica.
Intervengono invece per annunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi i senatori ZANETTIN (FI-BP-PPE) e STEFANI (LSP-PSd’Az).
Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge nel testo proposto dalle Commissioni, autorizzandolo a chiedere di poter svolgere la relazione orale.
La seduta termina alle ore 14,40.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1.500 (5a necessario)
Il Relatore
Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 7-bis), apportare le seguenti modifiche:
– sostituire le parole “a decorrere dall’anno 2023” con le seguenti: “a decorrere dall’anno 2024”;
– sostituire le parole: “ai fini del bilancio triennale 2023-2025” con le seguenti: “ai fini del bilancio triennale 2024-2026”;
– sostituire le parole: “per l’anno 2023” con le seguenti: “per l’anno 2024”.