MERCOLEDÌ 2 APRILE 2025
285ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
indi del Presidente
Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE REDIGENTE
(1430) Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Debora Serracchiani e altri; Silvana Andreina Comaroli e altri; Gatta; Valentina Barzotti; Rizzetto e Ylenja Lucaselli; Chiara Tenerini
(Discussione e rinvio)
La presidente CANTU’ dà preliminarmente conto dei pareri non ostativi espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in titolo.
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) si sofferma in primo luogo sull’articolo 1, il quale riconosce il diritto a un periodo di congedo, non retribuito e con conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Per il periodo successivo alla fruizione del congedo il lavoratore ha la priorità nell’accesso alla modalità di lavoro agile, a condizione che la prestazione lavorativa sia compatibile con la modalità di lavoro agile.
Per i lavoratori autonomi è previsto il diritto alla sospensione, per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, dell’esecuzione della prestazione dell’attività svolta in via continuativa per un committente. Per tale periodo non è riconosciuto alcun corrispettivo ed è fatta salva l’ipotesi del venir meno dell’interesse del committente.
L’articolo 2 prevede per i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, o aventi figli minorenni affetti dalle malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso per specifiche esigenze e in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti collettivi nazionali di lavoro. Il diritto è riconosciuto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti.
L’articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche.
L’articolo 4 dispone in merito allo sviluppo e all’adeguamento conseguenti dell’infrastruttura tecnologica dell’INPS, mentre l’articolo 5 reca la clausola di salvaguardia relativa a regioni a statuto speciale e province autonome.
Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (M5S) coglie nel disegno di legge in discussione un sostanziale miglioramento della disciplina vigente, anche in ragione dell’attenzione al tema delle malattie rare. Il complesso delle disposizioni rischia tuttavia di risultare insufficiente, con particolare riferimento, innanzitutto, al numero di ore di permesso riconosciute ai pazienti di malattie oncologiche. Inoltre, è poco condivisibile l’oggettiva penalizzazione sul piano del riconoscimento dell’anzianità, anche a fini previdenziali, relativamente ai periodi di congedo non retribuito. Non appare poi sufficientemente chiara la formulazione relativa alla fruizione della possibilità di ricorso a modalità di lavoro agile, tema sul quale traspare una cautela eccessiva, a fronte della necessità di un generale rafforzamento dell’istituto, particolarmente in rapporto alle esigenze dei lavoratori fragili.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) esprime una valutazione di fondo positiva sul provvedimento, in quanto basato sul riconoscimento della responsabilità sociale nei confronti della malattia. Le tutele concretamente disciplinate risultano tuttavia fragili, a partire dall’aspetto economico per quanto riguarda la previsione del congedo non retribuito, posto che occorre prevedere un’idonea armonizzazione con le tutele derivanti dalla contrattazione.
La previsione relativa alle dieci ore di permesso non tiene conto delle specificità delle diverse patologie. Infine, sarebbe auspicabile un generale ripensamento in merito al ricorso al lavoro agile, che successivamente alla fase pandemica è incomprensibilmente risultato sempre più marginalizzato, specialmente in base alle scelte compiute nel settore pubblico.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) segnala il miglioramento normativo apportato dal disegno di legge in discussione, al quale dovrebbero essere comunque apportate modifiche volte a migliorare le possibilità di tutela dei lavoratori a fronte della sostanziale insufficienza delle ore di permesso riconosciute, nonché delle disposizioni concernenti la retribuzione e il computo dell’anzianità. E’ inoltre auspicabile la previsione di misure idonee a incoraggiare il ricorso al lavoro agile.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) segnala la possibilità di garantire maggiori tutele attraverso lo strumento del contratto individuale.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) ritiene meritevole di riflessione la possibilità di disporre di un quadro organico di tutela in favore dei lavoratori affetti da patologie, così da prevenire la necessità di successive stratificazioni normative.
Il senatore ZULLO (FdI) considera condivisibili i rilievi finora espressi. Nell’immediato si pone però l’esigenza di una scelta tra l’approvazione del testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento e l’opportunità di apportarvi modifiche. Nel primo caso, a una approvazione definitiva maggiormente rapida si accompagnerebbe comunque la possibilità di apportare successivi miglioramenti alla disciplina introdotta.
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) rammenta l’approvazione all’unanimità della Camera dei deputati del disegno di legge in discussione.
Il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.
La senatrice ZAMPA (PD-IDP) si esprime quindi a favore della possibilità di presentare emendamenti al testo.
Il PRESIDENTE propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 10 aprile.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1184-bis-B) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea l’11 settembre 2024, dell’articolo 23 del disegno di legge n. 1184, di iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione)
Il relatore ZAFFINI (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo, approvato dal Senato e quindi modificato dall’altro ramo del Parlamento, rammentandone innanzitutto finalità e contenuti fondamentali.
Specifica quindi che le autorizzazioni di spesa e la corrispondente copertura finanziaria relative alle assunzioni di cui al provvedimento sono state ridotte dalla Camera. Il nuovo importo complessivo dell’autorizzazione di spesa è pari a 934.517 euro per l’anno 2025.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) osserva che la trattazione del disegno di legge in titolo conferma la possibilità di ciascun ramo del Parlamento di modificare le proposte legislative in seconda lettura. Sarebbe stato comunque opportuno che già il Senato procedesse ad apportare le modifiche al provvedimento risultate necessarie.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) esprime dubbi circa la reale necessità dell’approvazione del disegno di legge, in considerazione del dilatarsi dei tempi dell’iter.
Il presidente ZAFFINI (FdI) rileva la perdurante esigenza delle disposizioni recate dal provvedimento.
Il senatore ZULLO (FdI) esprime il favore del proprio Gruppo rispetto all’approvazione del disegno di legge in discussione, oggetto di una mera rimodulazione delle previsioni di spesa.
La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) fa a sua volta presente il sostegno del proprio Gruppo nei confronti del provvedimento.
Constatato che la Commissione rinuncia a fissare un termine per la presentazione degli emendamenti, il PRESIDENTE pone quindi in votazione il disegno di legge in titolo, consistente in un articolo unico.
Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.
La Commissione conferisce infine, a maggioranza, il mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 1184-bis-B, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.
(1407) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE- Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 18 marzo.
Dopo aver rammentato che nella giornata di ieri si è concluso il previsto ciclo di audizioni, il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) segnala alcuni aspetti critici, quali la definizione del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori nei processi aziendali e la facoltà concessa all’impresa di corrispondere premi di risultato sotto forma di azioni.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) considera le previsioni del disegno di legge in discussione non sufficientemente chiare in ordine al rapporto con le rappresentanze sindacali. Ulteriori margini di perplessità sono rappresentati dal coinvolgimento degli enti bilaterali nei processi di partecipazione che dovrebbero essere attuati per mezzo della rappresentanza. L’esperienza tedesca dimostra inoltre che le forme migliori di partecipazione dei lavoratori hanno carattere consultivo e gestionale e non riguardano l’area del capitale di rischio. Si rende pertanto necessaria una valutazione volta a definire adeguatamente il rapporto tra la partecipazione e le forme di rappresentanza, anche al fine di evitare che la partecipazione azionaria risulti sostitutiva alla retribuzione ordinaria.
Il senatore BERRINO (FdI) giudica infondati i timori espressi e, facendo riferimento alla formulazione dell’articolo 6, fa presente che è garantita la facoltà di scelta del lavoratore nei confronti del ricorso a premialità in forma di attribuzioni di azioni.
La senatrice FURLAN (IV-C-RE) ritiene non sia stata sufficientemente sottolineata la finalità di attuazione del dettato costituzionale alla base del disegno di legge in discussione, positivamente caratterizzato anche dall’iniziativa popolare.
Le disposizioni recate sono volte a valorizzare l’apporto dei lavoratori, accordando favore alle modalità partecipative. La trattazione presso l’altro ramo del Parlamento ha tuttavia sfumato le innovazioni originariamente proposte, con particolare riguardo alla possibilità di partecipazione dei lavoratori nel settore bancario e nelle imprese a capitale pubblico. Resta invece da accogliere favorevolmente la possibilità di modulare le forme di partecipazione in relazione alle diverse caratteristiche delle imprese. Risulta pertanto opportuna una valutazione serena del testo e delle possibilità di miglioramento del medesimo, tenendo conto del rafforzamento del sistema produttivo stimolato, in altri ordinamenti, dalla partecipazione dei lavoratori.
Specificando che la discussione generale resta aperta, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di mercoledì 9 aprile.
Esprime dissenso la senatrice CAMUSSO (PD-IDP), che considera necessario disporre di tempi più ampi.
La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 18 di giovedì 10 aprile.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 260)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)
Il relatore ZULLO (FdI) fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca integrazioni e correzioni al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. L’articolo 1 interviene sull’articolo 2 del decreto legislativo, relativo alle definizioni, introducendone ulteriori e operando riformulazioni.
Il successivo articolo 2 concerne l’ambito di applicazione della disciplina in esame, mentre l’articolo 3 reca disposizioni volte a porre richiami normativi interni e a uniformare la terminologia tecnica.
L’articolo 4 modifica l’articolo 5 del decreto legislativo n. 18, concernente i punti delle acque con riferimento ai quali deve essere assicurato il rispetto del valore dei parametri previsto dalla disciplina in esame.
Il successivo articolo 5 reca alcune modifiche tecniche e di coordinamento nell’articolo 6 del decreto legislativo n. 18, relativo agli obblighi generali in materia di sicurezza delle acque destinate al consumo umano.
L’articolo 6 concerne la valutazione e la gestione del rischio delle aree all’interno delle quali ha luogo l’alimentazione relativa ai punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano.
L’articolo 7 novella l’articolo 8 del decreto legislativo n. 18, concernente la valutazione e la gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile.
L’articolo 8 ha natura redazionale, mentre l’articolo 9 definisce le disposizioni interne di attuazione degli atti sopravvenuti dell’Unione europea riguardanti i materiali o prodotti che possono entrare a contatto con le acque destinate al consumo umano e le procedure di valutazione della conformità dei medesimi ai requisiti dell’Unione europea.
L’articolo 10 definisce il nuovo sistema di valutazione e approvazione dei reagenti chimici e dei materiali filtranti attivi e passivi che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano; introduce un regime autorizzativo centralizzato presso il Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) e prevede un’apposita banca dati, nell’ambito del sistema informativo centralizzato già istituito presso l’Istituto superiore di sanità.
Gli articoli 11 e 12 modificano gli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 18, i quali sono relativi, rispettivamente, ai controlli in generale e ai soli controlli esterni.
L’articolo 13 modifica l’articolo 14 del decreto legislativo n. 18, in materia di controlli interni.
L’articolo 15 reca modifiche redazionali, mentre l’articolo 16 modifica l’articolo 18 del decreto legislativo, concernente l’obbligo di informazioni agli utenti da parte del gestore idro-potabile.
L’articolo 17 modifica l’articolo 19 del decreto legislativo n. 18. Alcune modifiche sono di natura tecnica o di aggiornamento o di coordinamento; altre integrano le funzioni del CeNSiA, prevedendo lo svolgimento sia di attività di supporto tecnico-scientifico nell’ambito del Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano sia di attività di supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per l’eventuale determinazione di criteri aggiuntivi di idoneità, nell’ambito della valutazione dei suddetti reagenti chimici e materiali filtranti attivi e passivi, e per la definizione dei relativi programmi di controllo; modificano i contenuti del sistema AnTeA.
Il successivo articolo 18 concerne la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’Acqua.
L’articolo 19 sopprime il concerto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica per i decreti del Ministro della salute di recepimento delle eventuali modifiche della Commissione europea ad alcuni allegati della direttiva (UE) 2020/2184; prevede che con decreti del Ministro della salute si possano stabilire modifiche ad alcuni allegati del decreto legislativo n. 18.
L’articolo 20 modifica la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 18. Gli articoli 21 e 22 recano disposizioni tecniche e di coordinamento. Gli articoli 23 e 33 dello schema recano norme finanziarie e contabili. Gli articoli da 24 a 32 richiamano gli allegati dello schema, i quali modificano gli allegati del decreto legislativo n. 18.
Il senatore MAZZELLA (M5S) rammenta che, in occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2020/2184, aveva posto fortemente la questione della revisione di limiti zero, o comunque il più possibile bassi, delle sostanze inquinanti, in considerazione dei rischi riguardanti in modo particolare l’età evolutiva e in base al principio di precauzione. Esprime quindi soddisfazione nei confronti del ripensamento alla base dello schema di decreto legislativo in esame ed auspica una maggiore attenzione rispetto ai dati scientificamente accertati ai fini della migliore trattazione dei provvedimenti mirati alla tutela della salute.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) auspica un adeguamento della normativa riguardante la presenza di inquinanti nell’acqua, la quale riguarda specificamente i PFAS, risultando così inadeguata rispetto alle possibili alterazioni della loro composizione molecolare, tali da determinare la presenza di sostanze differenti, ma ugualmente pericolose per la salute.
Il relatore ZULLO (FdI) osserva che il provvedimento in esame non reca modifiche ai limiti già stabiliti dalla legislazione, che si dimostra adeguata alla tutela della salute sulla base di attente valutazioni a base scientifica. Risulta pertanto inopportuno diffondere messaggi allarmistici riferiti a una presunta insufficienza della normativa sulla qualità delle acque.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 259)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Nessuno chiedendo la parola, la relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) presenta una proposta di osservazioni favorevoli.
Previa verifica del numero legale, la proposta della relatrice è messa ai voti, risultando approvata a maggioranza.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2025 – Avanti insieme: un’Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida (COM(2025) 45 definitivo)
(Parere alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.
Il relatore SATTA (FdI) presenta una proposta di parere favorevole.
Posta in votazione, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è approvata all’unanimità.
La seduta termina alle ore 10,30.
MARTEDÌ 1° APRILE 2025
284ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 16,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1425) Conversione in legge del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Relativamente agli aspetti di competenza del decreto-legge n. 27, intervenendo in qualità di relatore, il presidente ZAFFINI (FdI) segnala inizialmente l’articolo 1, comma 2, riguardante i compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione in caso di svolgimento contemporaneo di consultazioni referendarie e di elezioni amministrative, mentre il comma 3 concerne i compensi relativi alle consultazioni elettorali non abbinate a referendum che nel 2025 si svolgono su due giorni.
L’articolo 2 introduce una disciplina sperimentale per l’esercizio del voto da parte degli elettori fuori sede per motivi di studio o di lavoro o per cure mediche, con riferimento alle consultazioni referendarie da svolgersi nel 2025.
Il comma 3 dell’articolo 3 autorizza il Ministero dell’interno ad assumere a tempo indeterminato un dirigente di livello non generale dell’Area Funzioni centrali, con decorrenza non precedente al 1° ottobre 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l’indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.
L’articolo 4 è volto a consentire la sottoscrizione delle liste di candidati alle elezioni all’elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa a causa di impossibilità certificata derivante da un grave impedimento fisico di cui all’articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, oppure che sia nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2006.
Rilevata l’opportunità del provvedimento in esame, il senatore MAZZELLA (M5S) segnala l’eccessiva complessità delle procedure necessarie per l’attivazione dei cosiddetti seggi volanti, necessari a consentire l’esercizio del diritto di voto alle persone non deambulanti. Richiama pertanto l’attenzione sulla conseguente necessaria semplificazione, oggetto del disegno di legge n. 1250, a sua firma.
Il presidente relatore ZAFFINI (FdI) conviene circa la rilevanza della questione.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) valuta positivamente le disposizioni concernenti la partecipazione al voto degli elettori fuori-sede per motivi di studio o di lavoro. Resta invece da affrontare la questione del generale adeguamento delle retribuzioni dei componenti degli uffici elettorali di sezione, anche in considerazione delle ricorrenti difficoltà nella costituzione degli uffici medesimi.
Il presidente relatore ZAFFINI (FdI) presenta una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.
Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza, con l’astensione dei senatori MAZZELLA (M5S) e Barbara GUIDOLIN (M5S).
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 259)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) dà conto in primo luogo dell’articolo 1, comma 1, lettera a), volto a specificare che la finalità del Sistema nazionale di classificazione del rischio consiste nell’agevolare i controlli, oltre che su strada, nei locali delle imprese.
La successiva lettera b) sostituisce l’Allegato III del decreto legislativo n. 144 del 2008 in modo da riprodurre esattamente l’Allegato III della direttiva 2006/22/CE, il quale prevede, relativamente ai tempi di guida e di riposo, quattro categorie di infrazioni. L’Allegato III vigente non contempla la categoria delle infrazioni più gravi, la quale viene pertanto introdotta per le infrazioni che presentano un rischio elevato di cagionare morte o lesioni gravi.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
Riunione n. 70
MARTEDÌ 1 APRILE 2025
Presidenza del Presidente
Orario: dalle ore 15 alle ore 16,10
AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DIREZIONE DEL PERSONALE (AIDP), DEL CENTRO STUDI ADAPT, DELLA FONDAZIONE MAGNA CARTA, DELL’ASSOCIAZIONE COMMA 2, DELL’ASSOCIAZIONE AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI (AGI), DELL’ASSOCIAZIONE REGOLAZIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AIRIA) E DI RSU LAMBORGHINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1407 (PARTECIPAZIONE LAVORATORI UTILI IMPRESE)