MERCOLEDÌ 19 MARZO 2025
11ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE REFERENTE
(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il sottosegretario BUTTI propone la riformulazione degli emendamenti 12.100, 14.100, 22.100 e 22.200.
I RELATORI riformulano di conseguenza gli emendamenti 12.100, 14.100, 22.100 e 22.200 nei rispettivi testi 2 (pubblicati in allegato).
Il presidente ZAFFINI avverte che i testi degli emendamenti riformulati saranno immediatamente trasmessi alla 5ª Commissione ai fini del prescritto parere. Dispone quindi la sospensione della seduta.
La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 9,55.
Il PRESIDENTE dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione bilancio sulle riformulazioni presentate nella seduta di ieri.
Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l’emendamento 6.4 (testo 2), che risulta approvato.
Con una successiva votazione le Commissioni riunite approvano l’emendamento 6.7 (testo 2).
Posti congiuntamente in votazione, risultano quindi approvati gli emendamenti 24.6 (testo 3) e 24.9 (testo 3).
Sono posti in votazione congiunta gli emendamenti 25.1 e 25.2.
Il senatore BASSO (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole, rimarcando l’inopportunità del ricorso a misure di carattere penale.
Le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 25.1 e 25.2.
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti i subemendamenti 25.100/1 e 25.100/2.
Posto in votazione, risulta approvato l’emendamento 25.100.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 25.3, 25.5 e 25.6.
Con successive e distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 25.4, 25.7 e 25.8.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI SEDUTA
Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite sono convocate per un’ulteriore seduta alle ore 13,45 di oggi.
Le Commissioni riunite prendono atto.
La seduta termina alle ore 10,05.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 12
12.100 (testo 2)
I Relatori
Al comma 1, sostituire le parole: «è consentito esclusivamente per esercitare» con le seguenti: «è finalizzato al solo esercizio delle».
Art. 14
14.100 (testo 2)
I Relatori
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 14
(Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria)
- Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria per l’organizzazione e la semplificazione dell’attività medesima, è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e l’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.
- Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.
- Fino alla compiuta attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, la sperimentazione e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le autorità nazionali di cui all’articolo 18.
- Il Ministro della giustizia, nell’elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all’articolo 12, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell’intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all’acquisizione e condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro cura altresì la formazione del personale amministrativo.»
Art. 22
22.100 (testo 2)
I Relatori
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
«f-bis) definizione dei poteri di vigilanza dell’autorità di vigilanza del mercato che conferiscano all’autorità il potere di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di IA ad alto rischio;
f-ter) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689, nonché del procedimento applicabile per l’irrogazione delle sanzioni o l’applicazione delle misure di esecuzione, anche in coerenza con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 28 giugno 2024, n. 90».
22.200 (testo 2)
I Relatori
All’articolo 22 apportare le seguenti modifiche:
- a) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.»
- b) al comma 5:
1) alla lettera a), sopprimere le parole: «in ambito civile, amministrativo e penale,»;
2) alla lettera b), sopprimere le parole: «una o più» e le parole: «nonché introduzione di ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale e che non siano adeguatamente tutelabili mediante interventi su fattispecie già esistenti» e dopo le parole «sistemi di intelligenza artificiale,» inserire le seguenti: «quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato»;
3) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell’agente;»;
4) dopo la lettera c) inserire le seguenti:
«c-bis) nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
c-ter) regolazione dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai dati personali dei terzi, nonché dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza;»;
5) alla lettera d), sostituire le parole «revisione, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema» con le seguenti: «modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema» e sostituire le parole «a), b) e c)» con le seguenti: «a), b), c), c-bis) e c-ter)».
MARTEDÌ 18 MARZO 2025
282ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 13,45.
IN SEDE REDIGENTE
(1407) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE- Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
La relatrice MANCINI (FdI) nota che in base all’articolo 1 il disegno di legge in titolo è inteso a disciplinare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende, individuando le forme di promozione e incentivazione, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione e nel rispetto degli ordinamenti europeo e internazionale.
L’articolo 2 reca alcune definizioni, tra cui quella di partecipazione gestionale, mentre gli articoli 3 e 4 disciplinano specificamente la partecipazione gestionale dei lavoratori.
L’articolo 5 reca una modifica transitoria della disciplina sull’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, relativamente a premi di risultato e a forme di partecipazione agli utili d’impresa.
L’articolo 6 reca la previsione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Dispone inoltre riguardo l’imposizione sui dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato.
L’articolo 7 prevede la possibilità per le aziende di promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche per la predisposizione di piani di miglioramento e di innovazione.
Ai sensi dell’articolo 8 l’organigramma aziendale può comprendere, sulla base di contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità, nonché le figure dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità. Si prevede inoltre che le imprese con meno di trentacinque dipendenti possano favorire forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione dell’impresa.
L’articolo 9 dispone che, nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore siano previamente consultati in merito alle scelte aziendali.
L’articolo 10 definisce la procedura di consultazione, mentre l’articolo 11 fa salve le condizioni di miglior favore, rispetto alla disciplina di cui agli articoli 9 e 10, eventualmente previste dai contratti collettivi.
L’articolo 12 prevede, per i rappresentanti dei lavoratori facenti parte delle commissioni paritetiche di cui all’articolo 7 o degli organi societari di cui agli articoli 3 e 4, lo svolgimento di una formazione specifica.
L’articolo 13 riguarda l’istituzione, presso il CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.
L’articolo 14 specifica che le disposizioni recate dal provvedimento si applicano alle società cooperative in quanto compatibili.
Il successivo articolo 15 disciplina i profili finanziari.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) chiede che lo svolgimento della discussione generale sia preceduto da un ciclo di audizioni.
Il senatore MAZZELLA (M5S) richiede a sua volta lo svolgimento di audizioni, in considerazione delle rilevanti modifiche al testo originario apportate dalla Camera dei deputati.
Le senatrici ZAMPA (PD-IDP) e Aurora FLORIDIA (Aut (SVP-PATT, Cb)) si associano.
Preso atto dell’avviso favorevole della relatrice MANCINI (FdI), il presidente ZAFFINI segnala che le proposte dei soggetti da audire dovranno essere presentate entro le ore 12 di giovedì 20 marzo, nel limite di due per ciascun Gruppo, oltre alle parti sociali.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Programma di lavoro della Commissione per il 2025 – Avanti insieme: un’Unione più coraggiosa, più semplice e più rapida (COM(2025) 45 definitivo)
(Parere alla 4a Commissione. Esame e rinvio)
Dopo aver sintetizzato le linee generali caratterizzanti il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2025, il presidente ZAFFINI (FdI), in sostituzione del relatore designato, senatore Satta, si sofferma sul paragrafo 3.3, nel quale sono richiamati i principi del pilastro europeo dei diritti sociali in rapporto alle politiche in materia di occupazione, competenze e questioni sociali.
In particolare, il Programma contempla un nuovo patto per il dialogo sociale con sindacati e datori di lavoro, nonché l’intento di consultare le parti sociali su tutte le questioni di loro interesse. La Commissione dichiara inoltre il proprio impegno al rafforzamento della partecipazione dei giovani nell’elaborazione delle politiche.
Rispetto al problema della carenza di competenze e di manodopera la Commissione intende garantire alle imprese l’accesso alla forza lavoro qualificata attraverso sistemi di istruzione e formazione permanente di alta qualità e inclusivi. È inoltre dichiarato l’impegno a garantire posti di lavoro di qualità con condizioni di lavoro dignitose e con standard elevati in materia di salute e sicurezza e di contrattazione collettiva.
Nell’Allegato I sono elencate le nuove iniziative previste dalla Commissione per il 2025. L’Allegato II consiste nel Piano annuale di valutazioni e vagli di adeguatezza. Nell’Allegato IV sono elencate le proposte legislative che la Commissione intende ritirare. Le restanti proposte in sospeso sono elencate nell’Allegato III.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 marzo.
Il presidente ZAFFINI comunica che la 5a Commissione permanente non ha ancora espresso il prescritto parere sugli emendamenti approvati.
La Commissione prende atto.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14.
MARTEDÌ 18 MARZO 2025
10ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.
La seduta inizia alle ore 20,05.
IN SEDE REFERENTE
(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.
Il presidente ZAFFINI comunica che l’emendamento 9.1 è stato ritirato e che sono stati presentati il testo 3 dell’emendamento 21.6 e i subemendamenti 18.1000/1, 22.1000/1 e 22.1000/2. Sono stati inoltre presentati i testi 2 degli emendamenti 6.4, 6.7, 14.0.5, l’emendamento 14.0.6 (già 15.3) e i testi 3 degli emendamenti 22.8, 24.6 e 24.9 (pubblicati in allegato).
Informa che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.9 (testo 2), 7.11, 7.11 (testo 2), 14.15 e 18.1, nonché sul subemendamento 18.1000/1. Essendo il disegno di legge in esame collegato alla manovra di finanza pubblica, tali proposte risultano inammissibili ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter del Regolamento. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti.
I RELATORI presentano l’emendamento Tit.1 e la proposta Coord. 1 (pubblicati in allegato).
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) riformula l’emendamento 4.7 in un testo 2 (pubblicato in allegato).
Verificata la presenza del numero legale, il presidente ZAFFINI pone in votazione l’emendamento 1.1, che le Commissioni riunite respingono.
Il senatore RUSSO (FdI) ritira l’emendamento 1.2.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1.3.
Con successive votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 1.4 e 1.5.
Con il parere favorevole del GOVERNO l’emendamento 1.100, posto in votazione, è approvato.
Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 2.100 e 2.15 (testo 2), sui quali è favorevole il parere del GOVERNO.
Le Commissioni riunite approvano. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.16.
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.17 e 2.18.
Il parere del sottosegretario BUTTI è favorevole sull’emendamento 2.1000, che, messo ai voti, è approvato.
Con il parere favorevole dei RELATORI del GOVERNO sono posti congiuntamente in votazione e approvati gli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2). Gli emendamenti 3.3, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30 sono quindi preclusi; gli emendamenti 3.15 e 3.16 risultano assorbiti.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.4.
Viene posto in votazione e respinto l’emendamento 3.5.
Posti congiuntamente in votazione, sono poi respinti gli emendamenti 3.6 e 3.7.
L’emendamento 3.8 è ritirato dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
Successivamente le Commissioni riunite respingono l’emendamento 3.9.
In risposta a una richiesta del senatore BASSO (PD-IDP), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) fornisce ragguagli circa il parere contrario espresso sugli emendamenti 3.10 e 3.11.
Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSO (PD-IDP), posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.10 e 3.11 sono respinti.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 3.12 e 3.13.
La senatrice MANCINI (FdI) ritira l’emendamento 3.14.
Su sollecitazione della senatrice DI GIROLAMO (M5S), il sottosegretario BUTTI motiva il parere di contrarietà riguardante l’emendamento 3.17, che, posto in votazione, è respinto.
Successivamente le Commissioni riunite respingono l’emendamento 3.18.
Posti in votazione congiunta, sono approvati gli emendamenti 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23 e 3.24.
Il senatore BASSO (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.25.
Il rappresentante del GOVERNO segnala la genericità della formulazione della proposta.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) aggiunge la firma all’emendamento 3.25 e dichiara la propria intenzione di voto favorevole.
Posto in votazione, l’emendamento 3.25 è respinto.
Su sollecitazione del senatore NICITA (PD-IDP), il sottosegretario BUTTI fa presente le garanzie relativamente alla trasparenza e alla conoscibilità di cui all’ordinamento vigente, alla base della contrarietà riguardante l’emendamento 4.1.
Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 4.1 ha quindi la parola il senatore NICITA (PD-IDP).
Posto in votazione, l’emendamento 4.1 è respinto.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 4.2.
Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore NAVE (M5S) è posto in votazione e respinto l’emendamento 4.3.
Con successive votazioni le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 4.4 e 4.5.
Vengono poi posti congiuntamente in votazione e approvati gli identici emendamenti 4.6 (testo 2) e 4.7 (testo 2).
L’emendamento 4.8 è ritirato dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
In esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 4.9, 4.10 e 4.11.
Gli emendamenti 4.12, 4.13 e 4.14, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
Le Commissioni riunite respingono successivamente l’emendamento 4.15.
Replicando alla senatrice DI GIROLAMO (M5S), il rappresentante del GOVERNO fa presente che la disciplina oggetto dell’emendamento 4.17 è contemplata dall’ordinamento vigente.
Dopo dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi della senatrice DI GIROLAMO (M5S) e del senatore NICITA (PD-IDP), l’emendamento 4.17 è respinto.
Con successive votazioni vengono respinti gli emendamenti 4.18 e 4.19.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 4.20.
Il senatore MAZZELLA (M5S) richiama l’attenzione sul contenuto dell’emendamento 4.0.1, già dichiarato inammissibile.
Dopo che è stato respinto l’emendamento 5.1, è posto in votazione e approvato l’emendamento 5.2.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 5.3.
Sono quindi posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 5.4 e 5.5, che, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSO (PD-IDP), sono respinti.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira la lettera b) dell’emendamento 5.6 e l’emendamento 5.12.
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE) ritira gli emendamenti 5.10 e 5.11.
Posto in votazione, con il parere favorevole di RELATORI e GOVERNO, risulta approvato l’emendamento 5.13 (testo 2).
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 5.14.
Gli emendamenti 5.15, 5.16 e 5.17, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
L’emendamento 5.18 è ritirato dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
L’emendamento 5.19 è messo ai voti e respinto.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 5.20.
Intervengono in relazione all’emendamento 5.21 il sottosegretario BUTTI e il senatore BASSO (PD-IDP), il quale ritira la proposta, riservandosi la successiva presentazione in Assemblea di un ordine del giorno.
Gli identici emendamenti 5.22 e 5.23, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 5.26, riservandosi di presentare successivamente un ordine del giorno.
Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO è posto in votazione l’emendamento 5.27, che è approvato.
Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti 5.29, 5.30 e 6.1, nonché gli emendamenti 6.2 e 6.3, posti in votazione congiuntamente.
Gli emendamenti 6.4 (testo 2) e 6.7 (testo 2) sono accantonati.
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE) ritira l’emendamento 6.5.
Viene posto in votazione e approvato l’emendamento 7.1; è invece respinto l’emendamento 7.2.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 7.3.
Posto in votazione, è respinto l’emendamento 7.4.
L’emendamento 7.100, sul quale è favorevole il parere del sottosegretario BUTTI, è messo ai voti e approvato. Risulta quindi assorbito l’emendamento 7.6.
L’emendamento 7.5 è posto in votazione e respinto.
Il senatore MAZZELLA (M5S) riformula l’emendamento 7.9 in un testo 2 (pubblicato in allegato).
Gli emendamenti identici 7.7 (testo 2), 7.9 (testo 2) e 7.10 (testo 2) sono posti in votazione congiuntamente e approvati.
Le Commissioni riunite approvano successivamente l’emendamento 7.8.
Posto ai voti, è respinto l’emendamento 7.12.
Successivamente a una richiesta del senatore BASSO (PD-IDP), il relatore ROSA (FdI) motiva il parere contrario sugli emendamenti 7.13 e 7.14, che, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
Viene posto in votazione e respinto l’emendamento 7.15.
Successivamente le Commissioni riunite approvano l’emendamento 7.16.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 7.17, 8.1, 8.2 e 8.4.
Vengono quindi respinti, all’esito di distinte votazioni, gli emendamenti 8.3 e 8.5.
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE) sottoscrive l’emendamento 8.12 e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato), che viene sottoscritto dalla senatrice MANCINI (FdI).
Gli emendamenti 8.13 (testo 3) e 8.12 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, risultando approvati.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 8.6 e 8.14.
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.15.
È posto in votazione l’emendamento 8.0.1 (testo 3 corretto) – pubblicato in allegato -, sul quale è favorevole il parere dei RELATORI e del sottosegretario BUTTI, che risulta approvato.
Con successive votazioni le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
È quindi posto in votazione l’emendamento 9.6, che risulta approvato.
Posto in votazione, l’emendamento 9.7 è respinto.
L’emendamento 9.8 è riformulato in un testo corretto (pubblicato in allegato), che, messo ai voti, è approvato.
Su richiesta della senatrice DI GIROLAMO (M5S), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) richiama le motivazioni alla base del parere contrario sull’emendamento 9.9.
Dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice DI GIROLAMO (M5S), l’emendamento 9.9, messo in votazione, è respinto; sono altresì respinti all’esito di successive votazioni gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3.
L’emendamento 10.4 è ritirato dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
Viene posto in votazione e respinto l’emendamento 10.5.
In replica al senatore MAGNI (Misto-AVS), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) osserva la genericità della formulazione dell’emendamento 10.6.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) giudica non condivisibili i rilievi formulati.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) aggiunge la propria firma all’emendamento 10.6 e preannuncia il voto favorevole su tale proposta.
L’emendamento 10.6 è sottoscritto dalla senatrice DI GIROLAMO (M5S), che dichiara l’intenzione di voto favorevole sulla proposta emendativa.
Sottoscritto infine dalla senatrice SBROLLINI (IV-C-RE), l’emendamento 10.6 è posto in votazione, risultando respinto.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 10.7.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) sottoscrive l’emendamento 10.8 e preannuncia il voto favorevole su tale proposta emendativa.
L’emendamento 10.8 è quindi sottoscritto dai senatori MAZZELLA (M5S), NAVE (M5S), DI GIROLAMO (M5S), GUIDOLIN (M5S) e SIRONI (M5S).
Posto in votazione, l’emendamento 10.8 è respinto.
Successivamente le Commissioni riunite respingono l’emendamento 10.9.
Su sollecitazione del senatore MAGNI (Misto-AVS), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) motiva la contrarietà espressa sull’emendamento 10.10, che posto in votazione, è respinto.
Replicando alla senatrice CAMUSSO (PD-IDP), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) osserva il carattere asistematico dell’emendamento 10.11, il quale è messo ai voti e respinto.
Il senatore BASSO (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 10.12 e 10.13, posti congiuntamente in votazione.
Il relatore ROSA (FdI) rileva che le modifiche proposte non sono necessarie nel quadro normativo vigente.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) dissente circa la validità delle osservazioni del relatore.
Il senatore NICITA (PD-IDP) propone l’accantonamento degli emendamenti 10.12 e 10.13.
Il relatore ROSA (FdI) esprime avviso contrario.
Sottoscritti dai senatori NAVE (M5S), DI GIROLAMO (M5S), SIRONI (M5S), MAZZELLA (M5S) e GUIDOLIN (M5S), gli emendamenti 10.12 e 10.13 sono infine respinti.
Il senatore SIGISMONDI (FdI) ritira l’emendamento 10.14.
L’emendamento 10.19 è ritirato dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.20, 10.21, gli identici 10.22 e 10.23, nonché l’emendamento 10.24.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) motiva il parere contrario riguardante l’emendamento 10.26 successivamente a una richiesta del senatore NAVE (M5S), il quale ha quindi la parola per dichiarazione di voto favorevole.
Posto in votazione, l’emendamento 10.27 è respinto, così come, successivamente, l’emendamento 10.28.
In risposta alla senatrice GUIDOLIN (M5S), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) rileva gli effetti distorsivi connessi all’emendamento 10.29, che, messo ai voti, è respinto.
Con successive votazioni sono poi respinti gli emendamenti 10.30 e 10.31.
Su sollecitazione della senatrice GUIDOLIN (M5S), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) richiama le ragioni alla base della contrarietà concernente l’emendamento 10.32, che, posto in votazione, è respinto.
Successivamente a un intervento della senatrice GUIDOLIN (M5S), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) ribadisce il parere contrario sull’emendamento 10.33, che, messo in votazione, è respinto.
Successivamente, viene respinto l’emendamento 10.34.
Replicando al senatore MAZZELLA (M5S), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) richiama l’incoerenza normativa dell’emendamento 10.0.1.
Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MAZZELLA (M5S) le Commissioni riunite respingono l’emendamento 10.0.1.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 11.6.
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 e 11.5.
Sull’emendamento 11.7 intervengono il senatore BASSO (PD-IDP), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) e il relatore ROSA (FdI), i quali ribadiscono la contrarietà espressa sull’emendamento.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 11.7.
La senatrice FREGOLENT (IV-C-RE) sottoscrive l’emendamento 11.7, richiamando le ragioni a sostegno di tale proposta.
Il senatore ZULLO (FdI) osserva che i pareri espressi dai relatori sugli emendamenti non possono essere oggetto di successivo dibattito.
Il senatore BASSO (PD-IDP) e la senatrice SIRONI (M5S) rilevano che la trattazione degli emendamenti costituisce di fatto l’unica possibilità di confronto sul merito delle questioni poste dai commissari.
Posto in votazione, l’emendamento 11.7 è respinto.
Gli emendamenti 11.8 e 11.9 sono posti congiuntamente in votazione e respinti, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSO (PD-IDP) e della senatrice FREGOLENT (IV-C-RE).
L’emendamento 11.10 è ritirato dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) sottoscrive l’emendamento 12.1.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 12.2.
Gli identici emendamenti 12.1, 12.3 e 12.4, posti in votazione congiunta, risultano respinti.
Su richiesta della relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) viene disposto l’accantonamento dell’emendamento 12.100.
L’emendamento 12.5 è posto in votazione e respinto.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 12.6, 12.8 e 12.9.
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 12.7, che, posto in votazione, è respinto.
Su richiesta del senatore NAVE (M5S), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) motiva il parere contrario relativo all’emendamento 12.10.
Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore NAVE (M5S) le Commissioni riunite respingono l’emendamento 12.10.
Il relatore ROSA (FdI) conferma il parere contrario riguardante l’emendamento 12.11, sul quale preannuncia il voto favorevole il senatore BASSO (PD-IDP).
Posto in votazione, l’emendamento 12.11 è respinto.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) richiama le motivazioni alla base della contrarietà riguardante l’emendamento 12.12 successivamente a una sollecitazione della relatrice DI GIROLAMO (M5S), la quale ha quindi la parola per dichiarazione di voto favorevole.
Posto in votazione, l’emendamento 12.12 è respinto.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 12.13.
Posti successivamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 12.14 e 12.15.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) interviene in merito all’emendamento 12.0.2, al quale aggiunge la firma.
Il relatore ROSA (FdI) ribadisce il parere contrario sull’emendamento 12.0.2, che, posto in votazione, è respinto.
L’emendamento 13.1 è posto in votazione e respinto.
Gli emendamenti 13.2 e 13.3 sono posti congiuntamente in votazione.
Replicando alla senatrice FREGOLENT (IV-C-RE), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) ribadisce il parere contrario.
Le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 13.2 e 13.3.
L’emendamento 13.4 è ritirato dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
Su richiesta della senatrice GUIDOLIN (M5S), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) motiva il parere contrario riguardante l’emendamento 13.5, che, posto in votazione, è respinto.
Il senatore SIGISMONDI (FdI) ritira l’emendamento 13.6.
In risposta a un intervento della senatrice DI GIROLAMO (M5S), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) richiama le ragioni alla base del parere sull’emendamento 13.0.4.
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole.
Successivamente alla dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSO (PD-IDP), che sottoscrive la proposta, le Commissioni riunite respingono l’emendamento 13.0.4.
Su richiesta del senatore ZULLO (FdI) è disposto l’accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all’articolo 14.
In risposta al senatore BASSO (PD-IDP), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) fa presenti le difficoltà interpretative connesse agli emendamenti 15.1 e 15.2, che sono posti congiuntamente in votazione.
Il senatore BASSO (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole.
L’emendamento 15.2 viene sottoscritto dalle senatrici DI GIROLAMO (M5S), GUIDOLIN (M5S) e SIRONI (M5S) e dal senatore NAVE (M5S).
Le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 15.1 e 15.2.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 15.0.1.
In esito a successive e distinte votazioni sono respinti l’emendamento 16.1, nonché i subemendamenti 16.100/1 e 16.100/2.
Con il parere favorevole del GOVERNO, l’emendamento 16.100, posto in votazione, è approvato.
Posti in votazione congiunta, sono respinti gli emendamenti 16.2 e 16.3.
L’emendamento 17.2 (testo 3), messo in votazione, è respinto.
Successivamente le Commissioni riunite approvano l’emendamento 17.7.
L’emendamento 17.8, messo ai voti, è respinto.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 17.9.
Posto in votazione, è respinto l’emendamento 17.12.
In risposta alla senatrice CAMUSSO (PD-IDP), il relatore ROSA (FdI) rileva che l’emendamento 17.22 (testo 3) non è compatibile con gli obiettivi alla base dell’articolo 17 del disegno di legge in esame.
La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta emendativa.
L’emendamento 17.22 (testo 3) è sottoscritto dalla senatrice FREGOLENT (IV-C-RE), che motiva il proprio voto favorevole sulla base dell’opportunità del coinvolgimento delle regioni e degli enti locali.
Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole il senatore MAGNI (Misto-AVS), che aggiunge la firma all’emendamento 17.22 (testo 3).
Il sottosegretario BUTTI richiama la partecipazione di regioni ed enti locali alle attività dell’apposito comitato interministeriale.
Posto in votazione, l’emendamento 17.22 (testo 3) è respinto.
L’emendamento 17.25 (testo 2) è sottoscritto dal senatore BASSO (PD-IDP), nonché dalle senatrici CAMUSSO (PD-IDP) e FREGOLENT (IV-C-RE).
Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, posto in votazione, l’emendamento 17.25 (testo 2) è approvato.
Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e approvato l’emendamento 17.1000.
Con successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 17.26, 17.27 e 17.28.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’emendamento 17.100, che, messo ai voti, è approvato.
Viene posto in votazione l’emendamento 18.1000, sul quale è favorevole il parere del GOVERNO.
Il senatore BASSO (PD-IDP) ha la parola per dichiarazione di voto di astensione.
Le Commissioni riunite approvano quindi l’emendamento 18.1000, nonché all’esito di successive e distinte votazioni, gli emendamenti 18.2 (testo 2) e 18.100 (testo 2).
Viene invece respinto l’emendamento 18.4.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 18.5.
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE) ritira l’emendamento 18.7.
Posti congiuntamente in votazione, risultano respinti gli emendamenti 18.6, 18.8, 18.9 e 18.10.
Con il parere favorevole del sottosegretario BUTTI, è posto in votazione e approvato l’emendamento 18.200.
Successivamente a un intervento del senatore NAVE (M5S), il relatore ROSA (FdI) rileva la mancanza di necessità dell’intervento normativo recato dall’emendamento 18.11.
Il senatore NAVE (M5S) sottoscrive l’emendamento 18.11 e preannuncia il voto favorevole su tale proposta, che messa in votazione, risulta respinta.
Interviene sull’emendamento 18.12 la senatrice GUIDOLIN (M5S).
Replica il sottosegretario BUTTI, facendo presenti le competenze già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’emendamento 18.12 è quindi posto in votazione e respinto; è altresì respinto l’emendamento 18.0.1.
Successivamente a un intervento del sottosegretario BUTTI, la senatrice FREGOLENT (IV-C-RE) e il senatore BASSO (PD-IDP) ritirano rispettivamente gli emendamenti 18.0.2 e 18.0.3, riservandosi la successiva presentazione di ordini del giorno.
Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 19.1 e 19.2.
È poi posto in votazione e approvato l’emendamento 20.1.
Messi congiuntamente ai voti, sono invece respinti gli emendamenti 20.2 e 20.3.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 21.1, 21.3, 21.5 e 21.9.
Gli emendamenti 21.2 e 21.4, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
Successivamente le Commissioni riunite approvano l’emendamento 21.6 (testo 3).
Su sollecitazione del senatore NAVE (M5S), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) conferma il parere contrario già espresso sugli emendamenti 21.7, 21.8 e 21.10, che, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.
In risposta a un intervento del senatore BASSO (PD-IDP), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) motiva il parere contrario relativo all’emendamento 21.0.1 (testo 3).
Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 21.0.1 (testo 3) il senatore BASSO (PD-IDP).
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) sottoscrive l’emendamento 21.0.1 (testo 3) e preannuncia il proprio voto favorevole.
La senatrice FREGOLENT (IV-C-RE) interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 21.0.1 (testo 3), che sottoscrive.
Posto in votazione, l’emendamento 21.0.1 (testo 3) è respinto.
In accoglimento di una proposta del senatore ZULLO (FdI), il PRESIDENTE dispone l’accantonamento degli emendamenti riferiti all’articolo 22.
Si procede quindi alla votazione dell’emendamento 23.1 (testo 2), sul quale si esprimono favorevolmente i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO.
Le Commissioni riunite approvano l’emendamento 23.1 (testo 2). Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 23.2, 23.3, 23.4 e 23.5.
Replicando al senatore NICITA (PD-IDP), in merito all’emendamento 23.0.1, il sottosegretario BUTTI rileva la competenza dell’Unione europea in materia di diritto d’autore.
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) aggiunge la firma all’emendamento 23.0.1 e dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.
Ha quindi la parola per dichiarazione di voto favorevole il senatore NICITA (PD-IDP).
Sottoscritto dal senatore MAGNI (Misto-AVS), l’emendamento 23.0.1 è quindi posto in votazione e respinto.
Il senatore NICITA (PD-IDP) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 23.0.2, che è quindi posto in votazione e respinto.
Dopo la dichiarazione di voto favorevole della senatrice DI GIROLAMO (M5S) l’emendamento 24.1 è respinto.
Il senatore ROSSO (FI-BP-PPE) ritira l’emendamento 24.2.
L’emendamento 24.3 è ritirato dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
Posto in votazione, è respinto l’emendamento 24.4.
Il senatore SIGISMONDI (FdI) ritira l’emendamento 24.5.
È disposto l’accantonamento degli emendamenti 24.6 (testo 3) e 24.9 (testo 3).
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 24.7.
La senatrice DI GIROLAMO (M5S) ha la parola per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 24.8, che le Commissioni riunite respingono.
L’emendamento 24.10 è ritirato dal senatore ROSSO (FI-BP-PPE).
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 24.11.
Su sollecitazione della senatrice DI GIROLAMO (M5S), la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) sottolinea la carenza sul piano della tassatività delle previsioni di cui all’emendamento 24.12, che, posto in votazione, è respinto.
Replicando alla senatrice DI GIROLAMO (M5S) in merito all’emendamento 24.13, la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) ribadisce i rilievi precedentemente espressi.
L’emendamento 24.13, posto in votazione, è respinto.
La senatrice GUIDOLIN (M5S) aggiunge la firma all’emendamento 24.14 e domanda ragguagli circa il parere contrario precedentemente espresso.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) si sofferma sulle difficoltà interpretative e applicative connesse alla proposta.
Dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice GUIDOLIN (M5S) l’emendamento 24.14, posto in votazione, risulta respinto.
Le Commissioni riunite respingono altresì l’emendamento 24.15.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) ritira l’emendamento 24.0.1.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) motiva il parere contrario relativo all’emendamento 24.0.2.
Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore BASSO (PD-IDP), l’emendamento 24.0.2 è respinto.
L’emendamento 24.0.3 è ritirato dal senatore SIGISMONDI (FdI).
Successivamente è messo ai voti e respinto l’emendamento 24.0.4.
Su proposta del senatore ZULLO (FdI) vengono accantonati gli emendamenti riferiti all’articolo 25.
Successivamente è posto in votazione e respinto il subemendamento 26.0.100/1.
Con il parere favorevole del GOVERNO, l’emendamento 26.0.100 è quindi posto in votazione, risultando approvato.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 23,20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1146
Art. 4
4.7 (testo 2)
Al comma 3, sostituire le parole: «la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.» con le seguenti: «la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.»
Art. 6
6.4 (testo 2)
Pellegrino, Sigismondi, Mancini
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I sistemi di intelligenza artificiale destinati all’uso in ambito pubblico, fatta eccezione per quelli impiegati all’estero nell’ambito di operazioni militari, devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale, al fine di garantire la sovranità e la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini.».
6.7 (testo 2)
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «spazio cibernetico», sopprimere la parola «nonché» e, dopo le parole «Forze armate», aggiungere le seguenti: «nonché quelle svolte dalle Forze di polizia dirette a prevenire e contrastare, ai fini della sicurezza nazionale, i reati di cui all’articolo 9, comma.1, lettere b) e b- ter) della legge 16 marzo 2006, n. 146.»
Art. 7
7.9 (testo 2)
Mazzella, Guidolin, Castellone
Al comma 4, sostituire le parole: «di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227» con le seguenti:«di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62».
Art. 8
8.12 (testo 2)
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole «senza scopo di lucro» inserire le seguenti: «, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nonchè da soggetti privati operanti nel settore sanitario nell’ambito di progetti di ricerca a cui partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro ovvero Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)»;
2) dopo le parole «salute e sicurezza sanitaria» inserire le seguenti: «studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario»;
3) sostituire le parole «dell’articolo 32 della Costituzione» con le seguenti: «degli articoli 32 e 33 della Costituzione»;
b) al comma 2, inserire infine le seguenti parole: «salvi i casi nei quali la conoscenza dell’identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.»;
c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera v) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 è sempre consentito, previa informativa all’interessato ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento UE n.679/2016.
2-ter. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell’arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 2-bis e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.»
8.0.1 (testo 3 corretto)
Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis
1. Il trattamento dei dati personali anche particolari così come definiti dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE con il massimo delle modalità semplificate consentite dal predetto regolamento per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l’utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l’uso secondario dei dati personali, è disciplinato con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore.
Art. 9
9.8 (testo corretto)
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 1, capoverso «12-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, l’AGENAS, con proprio provvedimento, esplicita i servizi di supporto di cui al comma 2.».
Art. 14
14.0.5 (testo 2)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa dell’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo;
b) prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio, nonché individuare un apparato sanzionatorio, per il caso di violazione delle disposizioni introdotte nell’esercizio della delega prevista alla lettera a);
c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta in virtù dei principi di delega di cui alle lettere a) e b).».
14.0.6 (già 15.3)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire una disciplina organica relativa dell’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia e sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare ipotesi per le quali appare necessario dettare il regime giuridico dell’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale, nonché i diritti e gli obblighi gravanti sulla parte che intenda procedere al suddetto utilizzo;
b) prevedere strumenti di tutela, di carattere risarcitorio o inibitorio, nonché individuare un apparato sanzionatorio, per il caso di violazione delle disposizioni introdotte nell’esercizio della delega prevista alla lettera a);
c) attribuire alle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie relative alla disciplina introdotta in virtù dei principi di delega di cui alle lettere a) e b).».
Art. 18
18.1000/1
All’emendamento 18.1000, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:
“a) sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
1. Al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale, viene istituita, con sede nella città di Genova, l’Autorità nazionale per l’intelligenza artificiale e le neurotecnologie, di seguito denominata «Autorità». L’Autorità opera in piena indipendenza di giudizio e valutazione, e con l’autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, allo scopo di svolgere compiti di vigilanza, consulenza, sicurezza, sensibilizzazione, formazione e di presidio sanzionatorio, rivolti agli enti di diritto pubblico e privato per la corretta attuazione di tutta la normativa nazionale ed europea concernente il corretto utilizzo e lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e neurotecnologie, operando con prontezza e precisione a tutela dei cittadini, del lavoro e dell’iniziativa economica. All’Autorità sono attribuite funzioni ispettive, di verifica, sanzionatorie e altre funzioni ad essa attribuite dalla normativa europea ad essa applicabile in materia di intelligenza artificiale e neurotecnologie.
2. L’Autorità, nel perseguire le finalità di cui alla presente legge, svolge le seguenti funzioni:
a) svolge indagini conoscitive e adotta atti di regolazione nel settore dell’intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;
b) supervisiona l’applicazione, l’uso o la commercializzazione di sistemi che includono l’impiego di modelli di intelligenza artificiale e le neurotecnologie, in particolare, di quelli che possono comportare rischi significativi per la salute, la sicurezza, la parità di trattamento e la non discriminazione, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche in materia delle procedure di consultazione, nonché esercita i poteri sanzionatori ad essa affidati sui soggetti che la violano;
c) definisce le procedure ed esercita i compiti in materia di notifica, consultazione, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;
d) vigila, svolgendo anche attività consultive, ispettive e sanzionatorie, sui sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, e sulla promozione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e delle neurotecnologie relativamente ai profili di cybersicurezza;
e) promuove interventi e iniziative volte a ridurre al minimo i rischi che possono derivare dall’uso di software di intelligenza artificiale con l’obiettivo di eliminare o ridurre i rischi per l’integrità, la privacy, la parità di trattamento, in particolare tra donne e uomini, e altri diritti fondamentali che potrebbero essere compromessi dall’uso improprio dei sistemi di intelligenza artificiale;
f) promuove iniziative di sensibilizzazione, diffusione e promozione della formazione, nonché dello sviluppo, della partecipazione civica e dell’utilizzo responsabile, sostenibile e affidabile dell’intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;
g) coordina e collabora con le altre autorità, nazionali, europee e sovranazionali, per la vigilanza sull’intelligenza artificiale e sulle neurotecnologie;
h) segnala al Governo e al Parlamento elementi di possibili criticità su atti legislativi in relazione alle normative vigenti e allo sviluppo tecnologico;
i) predispone ambienti di test per i sistemi di intelligenza artificiale e di neurotecnologie, al fine di rafforzare la tutela degli utenti ed evitare pregiudizi discriminatori;
j) tutela l’integrità del cervello dai progressi e dalle capacità sviluppate dalle neurotecnologie;
k) monitora gli sviluppi etici, legali e sociali delle nuove applicazioni di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;
l) coordina e monitora la tracciabilità e la qualità dei dati pubblici raccolti ed elaborati dai sistemi di intelligenza artificiali usati nei servizi pubblici.
m) acquisisce ogni altra funzione che potrebbe essere attribuita all’Autorità a causa dell’applicazione delle normative nazionali ed europee entrate in vigore in relazione all’uso sicuro ed affidabile dei sistemi di intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, l’Autorità esercita i seguenti poteri:
a) stabilisce, previe idonee procedure di consultazione, i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila sul loro rispetto;
b) contribuisce a rafforzare la fiducia nella tecnologia e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale e delle neurotecnologie, attraverso la creazione di un quadro di certificazione volontaria per i soggetti privati, che consenta di offrire garanzie sulla progettazione responsabile di soluzioni digitali e garantire standard tecnici, evitando un’eccessiva regolamentazione e consentendo l’innovazione;
c) supervisiona la trasparenza dell’impiego di sistemi decisionali automatizzati all’interno della pubblica amministrazione, promuovendo una migliore comprensione dell’utilizzo dei dati e degli algoritmi, anche istituendo un registro algoritmico nazionale;
d) vigila sui sistemi di intelligenza artificiale e di neurotecnologie per garantire il rispetto della normativa, sia nazionale che europea;
e) promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione;
f) richiede ai soggetti vigilati le informazioni e l’esibizione dei documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni;
g) svolge ispezioni presso i soggetti vigilati qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza;
h) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con altre autorità di regolazione;
i) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione e ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di tutelare gli interessi degli utenti, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
j) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, ai fini dell’esercizio delle proprie competenze;
k) irroga sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità determinate in considerazione della gravità e della durata dell’infrazione. Gli introiti delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato all’adozione di iniziative destinate al miglioramento della qualità e della sicurezza dei sistemi digitali nella PA;
l) sviluppa meccanismi di identificazione dei trend e di valutazione dell’impatto sociale, etico e legale degli sviluppi dell’intelligenza artificiale e delle neurotecnologie;
m) stimola l’allineamento e il coordinamento con iniziative di altri soggetti pubblici e privati legate all’applicazione di sistemi di intelligenza artificiale e neurotecnologie;
n) promuove accordi, convenzioni o qualsiasi altro strumento previsto dalla legge per sostenere l’esecuzione di programmi relativi all’intelligenza artificiale e neurotecnologie;
o) promuove la collaborazione pubblico-privato per favorire la creazione di quadri di sostegno nel settore dell’intelligenza artificiale e delle neurotecnologie al fine di favorire lo sviluppo umanistico e il corretto utilizzo da parte del tessuto produttivo-imprenditoriale;
p) segnala al Governo e al Parlamento elementi di possibili criticità su atti legislativi in relazione alle normative vigenti e allo sviluppo tecnologico;
q) sostiene la creazione di conoscenza, formazione e diffusione in relazione all’intelligenza artificiale e alle neurotecnologie, per mostrarne sia le potenzialità che le opportunità di sviluppo socioeconomico, etico e di trasformazione del modello produttivo, nonché le sfide, i rischi e le incertezze che pone il loro sviluppo e la loro adozione.
4 Al fine di semplificare la compliance con la normativa italiana ed europea da parte di cittadini ed imprese, l’Autorità è designata quale interfaccia unica per l’utente in relazione alle funzioni di cui al comma 3. L’Agenzia per il digitale (AgID), l’Autorità nazionale per la Cybersicurezza (ACN), l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), il Garante per la protezione dei dati personali (Garante privacy), l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), l’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), gli organi centrali della pubblica amministrazione e le altre pubbliche amministrazioni, nonché con enti ad essi collegati o dipendenti, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano ogni necessaria collaborazione ai fini dell’esercizio da parte dell’Autorità.
5. L’Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e da due membri. Il Presidente e i membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Possono essere designati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, nel rispetto dell’equilibrio di genere, soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell’ambito di un’apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. I soggetti che presentano la candidatura sono inseriti in un apposito elenco dal quale sono estratti i nominativi del presidente dell’Autorità e dei due membri del collegio con meccanismo di sorteggio di carattere aleatorio. La candidatura a componente dell’Autorità può essere presentata da persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l’Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nei tre anni precedenti alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangano portatori di interessi in conflitto con l’esercizio della funzione di regolazione o dì vigilanza, nonché coloro che siano stati componenti del collegio di un’altra autorità indipendente. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell’Autorità sono nominati per un periodo di 5 anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell’Autorità, si procede alla sostituzione secondo le modalità di sorteggio, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato. In caso di gravi e persistenti violazioni della presente legge, di impossibilità di funzionamento o di prolungata inattività, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può deliberare, previo parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti dalle competenti Commissioni parlamentari, la revoca motivata del collegio, che è disposta con decreto del Presidente della Repubblica. Per l’intera durata dell’incarico i componenti dell’Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza dell’Autorità. All’atto di accettazione della nomina, i componenti dell’Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nei tre anni successivi alla cessazione dall’incarico, i componenti dell’Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza da parte dell’Autorità, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l’importo del corrispettivo percepito. I componenti e i funzionari dell’Autorità, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d’ufficio. Con apposito regolamento, l’Autorità adotta il proprio codice deontologico, che stabilisce le regole di condotta dei componenti, dei dirigenti e del personale, anche con previsioni relative al biennio successivo alla cessazione del mandato o del rapporto di impiego.
6. L’Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Nelle materie riguardanti l’organizzazione interna dell’Autorità, il collegio di cui al comma 5, svolge le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo. Le funzioni di gestione, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono attribuite ai servizi e agli uffici. Il collegio può attribuire al presidente o a singoli componenti la delega a svolgere attività specifiche o ad assumere determinazioni in ambiti di competenza specificamente individuati. All’amministrazione, al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’organizzazione interna dell’Autorità è preposto un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell’Autorità, tra i dirigenti della stessa Autorità in servizio e per un periodo non inferiore 3 anni e non superiore a 5 anni, salva la revoca per giusta causa. Ai rapporti del collegio con i servizi e con gli uffici può sovraintendere un capo di gabinetto, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio. Il capo di gabinetto è nominato dal collegio, su proposta del presidente dell’Autorità. Per l’esercizio delle funzioni di controllo a carattere contenzioso e sanzionatorio, l’organizzazione interna dell’Autorità assicura la separazione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio. Ferme restando le garanzie funzionali e procedurali previste dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, l’Autorità, con appositi regolamenti, può individuare i casi in cui avvalersi, per lo svolgimento di attività preparatorie e strumentali, di altri soggetti pubblici secondo modalità definite in appositi accordi e convenzioni. L’Autorità provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle risorse finanziarie. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità adotta i regolamenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, nei limiti stabiliti dalla presente legge.
7. Alle dipendenze dell’Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell’Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di 50 unità. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 6 dell’articolo 4 della presente legge. Il personale è selezionato per pubblico concorso tra i soggetti con competenze approfondite e multidisciplinari delle tecnologie di intelligenza artificiale, dei dati e dell’informatica, dei rischi per la salute e la sicurezza e la conoscenza della normativa, dei diritti fondamentali, nonché di esperti con competenze nelle scienze sociali ed umanistiche. Al fine di consentire l’immediato funzionamento dell’Autorità, l’Autorità può avvalersi, nel limite di un contingente di 30 unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime. L’Autorità può inoltre avvalersi, per motivate esigenze di carattere eccezionale, di un contingente di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero in aspettativa nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Il contingente non può essere superiore, complessivamente, a un decimo della dotazione organica dell’Autorità. In aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un quinto della dotazione organica iniziale, l’Autorità può assumere personale specializzato, con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. Per particolari esigenze di natura tecnica, l’Autorità può avvalersi, in aggiunta al contingente ordinario e nel limite di un ventesimo della dotazione organica iniziale, di esperti assunti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato. L’Autorità può altresì avvalersi di personale dipendente di altre autorità indipendenti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità e di esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni, mediante collocamento fuori ruolo, nell’ambito di convenzioni concluse tra le autorità interessate. Con proprio regolamento, l’Autorità stabilisce le modalità di accesso per pubblico concorso al ruolo organico in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.
8. Ai maggiori oneri derivante dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità, valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2025 e in 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sul versamento da parte dei fornitori di servizi della società dell’informazione, con fatturato superiore ai cinquanta milioni di euro, di un contributo pari allo 0,035 per cento del fatturato medesimo. Il contributo è versato con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l’innovazione tecnologica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 31 luglio di ogni anno.
9. I regolamenti e gli atti a contenuto generale adottati dall’Autorità sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’Autorità, nonché, con funzione meramente informativa, sul sito internet della stessa Autorità. L’Autorità redige annualmente una raccolta degli atti di cui al presente comma, nonché delle norme legislative e regolamentari dello Stato oggetto di attuazione da parte della stessa Autorità. Di tale raccolta, che ha valenza meramente informativa, deve essere garantita adeguata pubblicità, anche mediante il sito internet dell’Autorità. I regolamenti e gli atti a contenuto generale dell’Autorità, esclusi quelli attinenti all’organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore o della materia su cui vertono. Essi sono accompagnati da una relazione che illustra le conseguenze dei medesimi atti sulla regolamentazione, sull’attività degli operatori e sugli interessi dei consumatori e degli utenti. L’Autorità consulta i soggetti interessati e i loro organismi rappresentativi e si avvale di forme di consultazione pubblica. . L’Autorità sottopone a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da essa adottati, per adeguarli all’evoluzione delle condizioni di mercato e dei bisogni dei consumatori e degli utenti, nel rispetto del principio di proporzionalità. L’Autorità disciplina con propri regolamenti l’applicazione dei princìpi di cui al presente articolo, indicando i termini massimi per la conclusione dei procedimenti e i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi con decisione motivata. L’Autorità può promuovere la redazione di codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte di soggetti regolati o vigilati. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono svolti dall’Autorità nel rispetto dei princìpi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio e della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie degli uffici e funzioni decisorie del collegio.
10. L’Autorità riferisce alle Camere sull’attività svolta e sui risultati conseguiti presentando una relazione annuale. L’Autorità può presentare alle Camere e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle iniziative legislative o regolamentari in materia di intelligenza artificiale. L’Autorità collabora con le altre autorità autonome nelle materie di competenza concorrente, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, e assicura la leale cooperazione, anche attraverso segnalazioni e scambi di informazioni, con le autorità e le amministrazioni competenti dell’Unione europea e degli altri Stati, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l’adempimento delle sue funzioni.
11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato composto da 20 membri della società civile e organizzazioni che si occupano di diritti umani digitali, con l’obiettivo di sostenere e supportare l’Autorità sulle sfide e i rischi legati all’impatto delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali, evitare le pratiche discriminatorie e contrastare lo sfruttamento incontrollato dei dati personali. Il comitato riferisce direttamente al Collegio dell’Autorità
12. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di 20 membri composto da: 5 avvocati indicati dalle istituzioni forensi e 5 magistrati indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura, nonché da 10 professori universitari in materie giuridiche, filosofiche e informatiche designati dal Governo su segnalazione delle Università interessate con l’obiettivo di sostenere e supportare l’Autorità sull’utilizzazione dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito della giurisdizione, di formulare proposte in materia e di esprimere un parere preventivo e vincolante in ordine all’utilizzabilità nell’ambito della giurisdizione di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un’autorità giudiziaria o un’autorità inquirente o di polizia giudiziaria, previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell’insussistenza o della minimizzazione dei rischi. Il comitato riferisce direttamente al Collegio dell’Autorità.».
Art. 21
21.6 (testo 3)
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti» con le seguenti: «e delle tecnologie per essi abilitanti ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni» e sostituire le parole: «è autorizzata, fino all’ammontare complessivo di un miliardo di euro, l’assunzione di partecipazioni» con le seguenti: «è autorizzato, fino all’ammontare complessivo di un miliardo di euro, l’investimento, sotto forma di equity e quasi equity,»;
b) al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «aventi sede legale e operativa» con le seguenti: «aventi sede operativa» e sostituire le parole: «nelle tecnologie dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni» con le seguenti: «nei settori dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni»;
c) al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «aventi sede legale e operativa» con le seguenti: «aventi sede operativa»;
d) al comma 2, sostituire le parole: «, al fine di definire criteri e modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo» con le seguenti: «alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI».
Art. 22
22.1000/1
All’emendamento 22.1000, alla lettera b), capoverso a-bis), sostituire le parole: «alle autorità di cui alla lettera a), nei limiti della designazione operata ai sensi della medesima lettera» con le seguenti: «all’Autorità per l’intelligenza artificiale e le neurotecnologie».
22.1000/2
I Relatori
All’emendamento 22.1000 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a-bis) sostituire le parole : «di cui alla lettera a)» con le seguenti: «di cui al precedente articolo 18» e le parole «ai sensi della medesima lettera» con le seguenti: «ai sensi del medesimo articolo 18»;
b) alla lettera a-quater), sostituire le parole «ai sensi della lettera a)» con le seguenti: «ai sensi del precedente articolo 18»;
c) alla lettera a-quinquies) sostituire le parole: «di cui alla lettera a) del presente comma» con le seguenti: «di cui al precedente articolo 18».
22.8 (testo 3)
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera c), dopo le parole «professionali», aggiungere le seguenti: «e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative»;
b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) previsione di un’apposita disciplina per l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia;»
Art. 24
24.6 (testo 3)
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) dopo l’articolo 70-sexies, è inserito il seguente: “Art. 70-septies. – 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater.”.»
24.9 (testo 3)
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) dopo l’articolo 70-sexies, è inserito il seguente: “Art. 70-septies. – 1. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater.”.»
Tit. 1
I Relatori
Nel titolo sostituire la parola: «delega» con la seguente: «deleghe».
Coord. 1
I Relatori
All’articolo 19, comma 2, sopprimere le parole: «delle proiezioni» e sostituire le parole: «bilancio tiennale 2024-2026» con le seguenti: «bilancio triennale 2025-2027» e le parole: «per l’anno 2024» con le seguenti: «per l’anno 2025».