MERCOLEDÌ 12 MARZO 2025
9ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.
La seduta inizia alle ore 14,55.
IN SEDE REFERENTE
(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente ZAFFINI dà conto innanzitutto del parere su emendamenti espresso ieri dalla Commissione bilancio. In particolare, il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.28, 5.31, 6.6, 7.18, 8.0.1, 8.0.1 (testo 2), 9.0.1, 10.25, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.5, 13.0.7, 13.0.8, 17.10, 17.11, 17.15 (testo 2), 17.22 (testo 2), 21.0.1 (testo 2), 21.0.3, 21.0.4 e 22.0.1. Tali proposte sono pertanto inammissibili, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento, in ragione della natura di collegato alla manovra di finanza pubblica del disegno di legge in esame. Inoltre, il parere è di semplice contrarietà sull’emendamento 21.0.1 (testo 3). Sull’emendamento 17.2 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle lettere b) e c). Il parere è non ostativo sull’emendamento 23.1 (testo 2), mentre è rimasto sospeso l’esame degli emendamenti 5.9 (testo 2), 7.11, 8.13 (testo 2), 8.0.1 (testo 3), 9.1, 14.15, 14.15 (testo 2), 17.2 (testo 3), 17.22 (testo 3), 18.1 e 21.6 (testo 2).
Comunica quindi che sono stati presentati 18 subemendamenti (pubblicati in allegato) riferiti agli emendamenti presentati ieri dai relatori, nonché i testi 2 degli emendamenti 5.13, 7.11, 17.25, 18.100 e 22.8 e il testo 3 dell’emendamento 8.13 (pubblicati in allegato). Inoltre, i relatori hanno presentato i nuovi emendamenti 2.1000, 17.1000, 18.1000 e 22.1000 (pubblicati in allegato).
Le Commissioni riunite convengono infine sulla proposta del PRESIDENTE di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti alle proposte 2.1000, 17.1000, 18.100 (testo 2), 18.1000 e 22.1000 alle ore 10 di domani, giovedì 13 marzo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,05.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 2
2.1000
I Relatori
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle definizioni di cui al Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024.».
Art. 5
5.13 (testo 2)
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire le parole:«siano privilegiate» con le seguenti: «possano essere privilegiate»;
- b) sostituire la parola:«critici» con la seguente: «strategici»;
- c) dopo le parole:«sul territorio nazionale» inserire le seguenti: «, le cui procedure di disaster recovery e business continuity siano implementate in data center posti sul territorio nazionale».
Art. 7
7.11 (testo 2)
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:
«La presente legge promuove altresì interventi di incentivazione, nonché il riconoscimento di un’apposita certificazione di qualità etica alle imprese che investono nei sistemi di intelligenza artificiale per le finalità di cui al presente comma.».
Art. 8
8.13 (testo 3)
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
1) dopo le parole «senza scopo di lucro» inserire le seguenti: «, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 nonchè da soggetti privati operanti nel settore sanitario nell’ambito di progetti di ricerca a cui partecipano soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro ovvero Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)»;
2) dopo le parole «salute e sicurezza sanitaria» inserire le seguenti: «studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario»;
3) sostituire le parole «dell’articolo 32 della Costituzione» con le seguenti: «degli articoli 32 e 33 della Costituzione»; - b) al comma 2, inserire infine le seguenti parole:«salvi i casi nei quali la conoscenza dell’identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.»;
- c) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera v) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 è sempre consentito, previa informativa all’interessato ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento UE n.679/2016.
2-ter. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell’arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali, di cui al comma 2-bis e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.»
Art. 14
14.100/1
Basso, Bazoli, Nicita, Irto, Fina
All’emendamento 14.100, al comma 1, dopo le parole: «è sempre riservata» aggiungere le seguenti: «in via esclusiva».
14.100/2
Lopreiato, Di Girolamo, Mazzella, Nave, Sironi, Guidolin, Castellone
All’emendamento 14.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. In nessun caso i sistemi di intelligenza artificiale possono sostituire la valutazione e la decisione del magistrato. Tutti i provvedimenti adottati in seguito a suggerimenti generati da sistemi di intelligenza artificiale devono essere conformi alla classificazione del rischio stabilita dal Regolamento (UE) 2024/1689 e devono garantire l’intervento umano nelle decisioni finali.».
14.100/3
Lopreiato, Di Girolamo, Mazzella, Nave, Sironi, Guidolin, Castellone
All’emendamento 14.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. È vietato l’uso di sistemi di intelligenza artificiale per l’assegnazione automatizzata di sanzioni o punizioni senza una preventiva valutazione umana, in conformità con i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi ad alto rischio.».
14.100/4
All’emendamento 14.100, sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il Ministero della Giustizia disciplina, certifica e sorveglia l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari e commina altresì le sanzioni nei casi di utilizzo di sistemi non certificati.».
14.100/5
All’emendamento 14.100, comma 2, dopo le parole «Ministero della Giustizia» inserire le seguenti: «acquisiti i pareri del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense e previa intesa con le associazioni forensi maggiormente rappresentative».
14.100/6
Lopreiato, Di Girolamo, Mazzella, Nave, Sironi, Guidolin, Castellone
All’emendamento 14.100, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.».
14.100/7
Lopreiato, Di Girolamo, Mazzella, Nave, Sironi, Guidolin, Castellone
All’emendamento 14.100, al comma 3, dopo le parole: «Ministero della giustizia» inserire le seguenti: «unitamente al Consiglio superiore della magistratura,».
14.100/8
Lopreiato, Di Girolamo, Mazzella, Nave, Sironi, Guidolin, Castellone
All’emendamento 14.100, al comma 4, dopo le parole: «Ministro della giustizia,» inserire le seguenti: «unitamente al Consiglio superiore della magistratura,».
Art. 16
16.100/1
All’emendamento 16.100, sostituire le parole: «con i privati, comunque denominati, nonché di» con la seguente: «e».
16.100/2
All’emendamento 16.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sostituire la parola: “valorizzare”, con la seguente: “utilizzare”.».
Art. 17
17.25 (testo 2)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. La strategia di cui al comma 1 tiene conto dei principi del diritto internazionale umanitario, al fine dello sviluppo e della promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani.».
17.1000
I Relatori
Al comma 3, dopo le parole «avvalendosi dell’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa, per gli aspetti di competenza, con l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale», aggiungere le seguenti: «e sentite Banca d’Italia, Consob e IVASS in qualità di autorità di vigilanza del mercato».
Art. 18
18.1000
I Relatori
Apportare le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, ferma restando l’attribuzione a Banca d’Italia, Consob e IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall’articolo 74, comma 6, del Regolamento (UE) 2024/1689»;
- b) al comma 1, letterac), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall’articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per quanto concerne la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale destinati ad essere immessi sul mercato, messi in servizio o usati da istituti finanziari.»;
- c) al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:«Al suddetto Comitato partecipano, quando si trattano questioni di rispettiva competenza, rappresentanti di vertice della Banca d’Italia, della Consob e dell’IVASS.».
18.100 (testo 2)
I Relatori
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ferma restando l’attribuzione a Banca d’Italia, CONSOB e IVASS del ruolo di Autorità di vigilanza del mercato ai sensi e secondo quanto previsto dall’articolo 74, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale), l’Agenzia per l’Italia digitale è designata quale autorità di notifica ai sensi dell’articolo 70 del medesimo regolamento e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell’Unione europea ai sensi del medesimo articolo 70.».
Conseguentemente, all’articolo 22, comma 2, sopprimere la lettera a).
Art. 22
22.200/1
All’emendamento 22.200, apportare le seguenti modificazioni:
- a)sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) sopprimere il comma 3;»;
- b)sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) sopprimere il comma 5;».
22.200/2
Lopreiato, Di Girolamo, Mazzella, Nave, Sironi, Guidolin, Castellone
All’emendamento 22.200, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: «e dopo le parole» fino alla fine del periodo.
22.200/3
Lopreiato, Di Girolamo, Mazzella, Nave, Sironi, Guidolin, Castellone
All’emendamento 22.200 apportare le seguenti modificazioni:
- c)sopprimere il numero 3;
- d)al numero 4, sostituire la lettera c-ter) con la seguente:
«c-ter) Precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale».
22.200/4
Lopreiato, Di Girolamo, Mazzella, Nave, Sironi, Guidolin, Castellone
All’emendamento 22.200 apportare le seguenti modificazioni:
- a)sopprimere il numero 3;
- b)al numero 4, dopo la lettera c-ter), aggiungere, in fine, la seguente:
«c-quater) Precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale».
22.200/5
Lopreiato, Di Girolamo, Mazzella, Nave, Sironi, Guidolin, Castellone
All’emendamento 22.200, lettera b), numero 4) sopprimere la lettera c-ter).
22.1000
I Relatori
Apportare le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, sostituire le parole«regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’intelligenza artificiale, adottato dal Parlamento europeo nella seduta del 13 marzo 2024» con le seguenti: «Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024»;
- b) al comma 2, dopo la letteraa), aggiungere le seguenti:
«a-bis) attribuire alle autorità di cui alla lettera a), nei limiti della designazione operata ai sensi della medesima lettera, di tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del Regolamento stesso e dalla legislazione dell’Unione europea attuativa del medesimo Regolamento;
a-ter) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa quella in materia di servizi bancari, finanziari, assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1689;
a-quater) ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera a), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell’ambito e per le finalità specificamente previste dal Regolamento (UE) 2024/1689 e dalla legislazione dell’Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
a-quinquies) attribuire alle autorità di cui alla lettera a) del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall’articolo 99 del Regolamento (UE) 2024/1689, per la violazione delle norme del Regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dall’articolo 99 del Regolamento (UE) 2024/1689 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette; ».
22.8 (testo 2)
Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «professionali» aggiungere le seguenti: «e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative».
Art. 25
25.100/1
All’emendamento 25.100, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire la letteraa) con la seguente:
«a) sopprimere il comma 1;»;
- b)sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) sopprimere i commi 2, 3 e 4.».
25.100/2
Lopreiato, Di Girolamo, Mazzella, Nave, Sironi, Guidolin, Castellone
All’emendamento 25.100, lettera a), sopprimere il numero 3).
Art. 26
26.0.100/1
All’emendamento 26.0.100, sopprimere il comma 1.
MARTEDÌ 11 MARZO 2025
281ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 16,05.
IN SEDE REFERENTE
(1241) Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria
(Esame e rinvio)
Il presidente ZAFFINI comunica che in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge in titolo, già in corso di discussione in sede redigente, è stato riassegnato alla Commissione in sede referente.
Propone quindi di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Quanto agli emendamenti approvati, il presidente ZAFFINI dà conto del parere della 1a Commissione permanente, avvertendo che non è invece ancora pervenuto il parere della 5a Commissione permanente.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(1044) Ilaria CUCCHI. – Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere contrario)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 novembre 2024.
Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente ZAFFINI dichiara chiusa la discussione generale.
Ha quindi la parola il relatore BERRINO (FdI), il quale presenta una proposta di parere contrario. Nel motivare tale proposta, fa riferimento all’inopportunità di prevedere una disciplina specifica, e pertanto discriminatoria, relativamente ai casi di morte avvenuti in carcere. La legislazione vigente prevede già, del resto, garanzie adeguate per i casi che presentino margini di dubbio sulle ragioni del decesso.
Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione.
La Commissione approva a maggioranza.
La seduta termina alle ore 16,15.
Riunione n. 13
MARTEDÌ 11 MARZO 2025
Relatrici: CAMPIONE (FdI) e MINASI (LSP-PSd’Az)
Orario: dalle 11,20 alle 12
(89) Valeria VALENTE e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro
(257) MAGNI e altri. – Norme per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori da molestie morali e psicologiche nel mondo del lavoro
(671) Paola MANCINI e altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei Comitati di parità e pari opportunità
(813) Ada LOPREIATO e altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro e delle condotte vessatorie e generatrici di stress a carico delle lavoratrici e dei lavoratori
(Seguito dell’esame congiunto)
Riunione n. 12
MARTEDÌ 11 MARZO 2025
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,45.
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA PRIMAVERA DEGLI STUDENTI, DEL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MEDICI ITALIANI (SNAMI) E DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI CHIRURGIA PLASTICA ESTETICA (AICPE) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 186, 509, 823, 890, 963, 1260, 1364, 1377 E 1380 (FORMAZIONE SPECIALISTICA MEDICI)
COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE
8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
MARTEDÌ 11 MARZO 2025
8ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Butti.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 2024.
Il presidente ZAFFINI dà conto del parere della Commissione bilancio su parte degli emendamenti presentati. In particolare, il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.16, 4.0.1, 5.6 lettera a), 5.7, 5.8, 5.9, 5.24, 5.25, 11.11, 12.0.1, 13.0.1, 13.0.6, 14.6, 14.11, 14.0.4, 16.0.1, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.20, 17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.29, 17.30, 17.31, 18.3, 21.0.1, 21.0.2, 22.16, 22.35, 22.36 e 23.0.3. Essendo il disegno di legge in esame collegato alla manovra di finanza pubblica, tali proposte sono inammissibili, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter, del Regolamento. Il parere è inoltre non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.9 (testo 2), 5.28, 5.31, 6.6, 7.11, 7.18, 8.0.1, 9.1, 9.0.1, 10.25, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.5, 13.0.7, 13.0.8, 14.15, 17.2 (testo 2), 17.10, 17.11, 17.15 (testo 2), 17.22 (testo 2), 18.1, 21.6 (testo 2), 21.0.1 (testo 2), 21.0.3, 21.0.4 e 22.0.1, il cui esame è stato sospeso.
Comunica che sono stati altresì presentati gli emendamenti 5.9 (testo 2), 8.13 (testo 2), 8.0.1 (testo 3), 8.0.1 (testo 2), 14.15 (testo 2), 17.2 (testo 3), 17.2 (testo 2), 17.15 (testo 2), 17.22 (testo 3), 17.22 (testo 2), 21.6 (testo 2), 21.0.1 (testo 3), 21.0.1 (testo 2) e 23.1 (testo 2), pubblicati in allegato.
Sono quindi presentati gli emendamenti dei relatori 1.100, 2.100, 7.100, 12.100, 14.100, 16.100, 17.100, 18.100, 18.200, 22.100, 22.200, 25.100 e 26.0.100 (pubblicati in allegato), i quali vengono illustrati dalla relatrice per la 10ª Commissione MINASI (LSP-PSd’Az).
Il presidente ZAFFINI propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 10 di domani, mercoledì 12 marzo.
Le Commissioni riunite convengono.
Sugli emendamenti riferiti all’articolo 1 ha la parola la relatrice MINASI (LSP-PSd’Az), la quale esprime parere contrario su tutte le proposte, ad eccezione dell’emendamento 1.3, per il quale formula una proposta di invito al ritiro.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme.
Il relatore per l’8a Commissione ROSA (FdI) esprime parere contrario sull’emendamento 2.1 e invita al ritiro degli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9. Il parere è contrario sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14, mentre è favorevole sull’emendamento 2.15, a condizione che sia accettata una riformulazione della quale dà lettura. Il parere è infine contrario sulle proposte 2.16, 2.17 e 2.18.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) sottoscrive l’emendamento 2.15 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso proposto dai relatori e dal rappresentante del Governo.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) propone una riformulazione degli emendamenti 3.1 e 3.2.
Invita quindi al ritiro degli emendamenti 3.3, 3.4, 3.8, 3.12 e 3.14.
Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.19 e 3.20. Il parere sui rimanenti emendamenti all’articolo 3 è contrario, ad eccezione delle proposte 3.15, 3.16, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30, sulle quali si riserva di esprimersi successivamente.
Il parere del GOVERNO è conforme.
Il senatore BASSO (PD-IDP) e la senatrice FREGOLENT (IV-C-RE) accettano di riformulare gli emendamenti 3.1 e 3.2, nel senso proposto, nei rispettivi testi 2 (pubblicati in allegato).
Il relatore ROSA (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4 e 4.5 e propone di accantonare l’emendamento 4.2. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.6 e 4.7, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Invita quindi al ritiro dell’emendamento 4.8 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 4.9, 4.10 e 4.11. Dopo avere proposto l’accantonamento delle proposte 4.12, 4.13 e 4.14, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.15, 4.17, 4.18 e 4.19. Propone infine l’accantonamento dell’emendamento 4.20.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.
Gli emendamenti 4.2, 4.12, 4.13, 4.14 e 4.20 vengono dunque accantonati.
Il senatore BASSO (PD-IDP) accetta la riformulazione proposta dai relatori e dal rappresentante del Governo e presenta l’emendamento 4.6 (testo 2), pubblicato in allegato.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.4, 5.5, 5.15, 5.16, 5.17, 5.29 e 5.30. Il parere è favorevole sull’emendamento 5.2.
Invita quindi al ritiro degli emendamenti 5.3, 5.6 lettera b), 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.26, 5.29 e 5.30. Si riserva di esprimere successivamente il parere sugli emendamenti 5.13 e 5.27.
Esprime parere conforme il rappresentante del GOVERNO.
Il relatore ROSA (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.4, invita al ritiro dell’emendamento 6.5 e chiede l’accantonamento dell’emendamento 6.7.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.
L’emendamento 6.7 viene dunque accantonato.
Il senatore BASSO (PD-IDP) chiede i motivi per i quali è stato espresso un parere contrario sull’emendamento 6.2.
Il relatore ROSA (FdI) chiarisce che la precisazione che l’emendamento in questione intende apportare al testo del disegno di legge potrebbe circoscrivere la categoria più ampia dei diritti fondamentali.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.1, 7.8 e 7.16; parere contrario sugli emendamenti 7.2, 7.5, 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15. Invita inoltre a ritirare gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.6 e 7.17. Presenta inoltre proposte di riformulazione degli emendamenti 7.7, 7.9 e 7.10.
Il sottosegretario BUTTI si esprime in senso conforme.
Il senatore BASSO (PD-IDP) riformula di conseguenza l’emendamento 7.7 in un testo 2 (pubblicato in allegato).
L’emendamento 7.10 è riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato) dalla senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az).
Il relatore ROSA (FdI) propone l’accantonamento dell’emendamento 8.1 e invita al ritiro dell’emendamento 8.2. Dopo avere espresso parere contrario sull’emendamento 8.3, invita al ritiro degli emendamenti 8.4 e 8.5 e propone l’accantonamento degli emendamenti 8.13 (testo 2) e 8.6. Il parere è contrario sugli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10 e 8.11. Invita poi i rispettivi presentatori a ritirare le proposte 8.12 e 8.14 e formula parere contrario sull’emendamento 8.15. Propone infine l’accantonamento dell’emendamento 8.0.1 (testo 3).
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.
Gli emendamenti 8.1, 8.13 (testo 2), 8.6 e 8.0.1 (testo 3) vengono dunque accantonati.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) si esprime in senso contrario agli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7 e 9.9, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti 9.6 e 9.8.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme.
Il relatore ROSA (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 e 10.13. Dopo avere invitato al ritiro dell’emendamento 10.14, esprime parere contrario anche sugli emendamenti 10.15, 10.16, 10.17 e 10.18. Invita quindi i proponenti a ritirare l’emendamento 10.19 ed esprime parere contrario sulle proposte emendative 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34 e 10.0.1.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 e 11.9 e invita al ritiro dell’emendamento 11.10.
Il parere del GOVERNO è conforme.
Il relatore ROSA (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.7, 12.11, 12.12, 12.14, 12.15 e 12.0.2 e invita i proponenti a ritirare le proposte 12.6, 12.8, 12.9, 12.10 e 12.13.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.
La relatrice per la 10ª Commissione MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.5 e 13.0.4, mentre invita al ritiro degli emendamenti 13.4 e 13.6.
Il parere del GOVERNO è conforme.
Il relatore ROSA (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4. Dopo avere invitato al ritiro dell’emendamento 14.5, esprime parere contrario sugli emendamenti 14.7, 14.8 e 14.9. Invita quindi al ritiro dell’emendamento 14.10 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 14.12, 14.13, 14.14, 14.15 (testo 3), 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20 e 14.0.1. Chiede infine l’accantonamento dell’emendamento 14.0.5.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.
L’emendamento 14.0.5 viene dunque accantonato.
Il senatore BASSO (PD-IDP) chiede chiarimenti in merito alle ragioni che hanno indotto i relatori e il rappresentante del Governo a non esprimere nessun parere favorevole sugli emendamenti riferiti all’articolo 14.
Il PRESIDENTE segnala che i relatori hanno presentato un emendamento interamente sostitutivo dell’articolo 14 ed è quindi da intendersi che ritengano preferibile la formulazione di quest’ultimo.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sugli emendamenti 15.1 e 15.2. Invita al ritiro dell’emendamento 15.0.1 e si riserva di esprimere successivamente il proprio parere sull’emendamento 15.3.
Il sottosegretario BUTTI si esprime conformemente.
Il relatore ROSA (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) si riserva di esprimersi successivamente sull’emendamento 17.2 (testo 3). Esprime parere favorevole sull’emendamento 17.7. Il parere è contrario sulle proposte 17.8, 17.12, 17.22 (testo 3), 17.26, 17.27 e 17.28.
Invita a ritirare l’emendamento 17.9, mentre il parere favorevole sull’emendamento 17.25 è subordinato a una specifica modifica, di cui è in corso la riformulazione.
Esprime parere conforme il rappresentante del GOVERNO.
Il relatore ROSA (FdI) esprime parere favorevole sull’emendamento 18.2, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Invita poi i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9 e 18.10 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 18.4, 18.11, 18.12, 18.0.1, 18.0.2 e 18.0.3.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) accetta la riformulazione proposta dai relatori e dal rappresentante del Governo e presenta l’emendamento 18.2 (testo 2), pubblicato in allegato.
Il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario sugli emendamenti 19.1 e 19.2.
Il relatore ROSA (FdI) formula parere favorevole sull’emendamento 20.1, mentre il parere sugli emendamenti identici 20.2 e 203 è favorevole, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura, altrimenti esso è contrario.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.
La senatrice FREGOLENT (IV-C-RE) e il senatore BASSO (PD-IDP) dichiarano di non accettare la riformulazione proposta con riferimento agli emendamenti 20.2 e 20.3.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) invita al ritiro degli emendamenti 21.1 e 21.5, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 21.2, 21.3, 21.4, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10 e 21.0.1 (testo 3).
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme.
Il relatore ROSA (FdI) esprime parere contrario sull’emendamento 22.1, mentre esso è favorevole sugli emendamenti identici 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 e 22.6. Dopo avere espresso parere contrario sull’emendamento 22.7, formula parere favorevole sull’emendamento 22.8, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Invita quindi al ritiro degli emendamenti 22.9, 22.10, 22.11, 22.12, 22.14 e 22.15, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 22.13, 22.17, 22.18, 22.19, 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.27 e 22.28. Formula invece parere favorevole sugli emendamenti identici 22.29 e 22.30, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 22.31 e 22.31. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 22.33 e 22.34 ed esprime infine parere contrario sugli emendamenti 22.37, 22.38, 22.39, 22.40, 22.41 e 22.42.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.
Il senatore BASSO (PD-IDP) e la senatrice FREGOLENT (IV-C-RE) chiedono i motivi del parere contrario sugli emendamenti 22.24 e 22.25.
Il relatore ROSA (FdI) chiarisce che la finalità della delega riguarda specificamente gli ordini professionali e che la formulazione del testo risulta incompatibile con altri soggetti che non siano gli ordini professionali.
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) si riserva di esprimersi successivamente in ordine all’emendamento 23.1 (testo 2). Invita quindi al ritiro degli emendamenti 23.2 e 23.3 ed esprime parere contrario sulle proposte 23.4, 23.5, 23.0.1 e 23.0.2.
Il GOVERNO esprime parere conforme.
Il relatore ROSA (FdI) esprime parere contrario sugli emendamenti 24.1 e 24.4 ed invita al ritiro degli emendamenti 24.2, 24.3 e 24.5. Esprime dunque parere favorevole sull’emendamento 24.6, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura. Invita poi al ritiro dell’emendamento 24.7 ed esprime parere contrario sull’emendamento 24.8. Il parere sull’emendamento 24.9 è favorevole, a condizione che sia accettata la medesima riformulazione proposta con riferimento all’emendamento 24.6. Dopo aver proposto di accantonare l’emendamento 24.10, invita al ritiro dell’emendamento 24.11 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 24.12, 24.13, 24.14 e 24.15. Invita al ritiro degli emendamenti 24.0.1 e 24.0.3 e propone l’accantonamento dell’emendamento 24.0.2. Esprime infine parere contrario sull’emendamento 24.0.4.
Il sottosegretario BUTTI esprime parere conforme a quello del relatore.
Gli emendamenti 24.10 e 24.0.2 vengono dunque accantonati.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) sottoscrive l’emendamento 24.6 e presenta un testo 2, pubblicato in allegato, formulato nel senso indicato dai relatori e dal rappresentante del Governo.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) presenta l’emendamento 24.9 (testo 2), pubblicato in allegato, identico all’emendamento 24.6 (testo 2).
La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) esprime parere contrario sugli emendamenti 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7 e 25.8. Invita al ritiro dell’emendamento 25.3.
Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1.100
I Relatori
Al comma 2 sostituire le parole: «diritto dell’Unione europea» con le seguenti: «regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024».
Art. 2
2.100
I Relatori
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a)sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall’articolo 3, comma 1, numero 1, del Regolamento (UE) 2024/1689»;
- b)sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 63 del Regolamento (UE) 2024/1689;».
2.15 (testo 2)
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) sistema di intelligenza artificiale: il sistema definito dall’articolo 3, comma 1, numero 1, del Regolamento (UE) 2024/1689;»
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) modelli di intelligenza artificiale: i modelli definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 63, del Regolamento (UE) 2024/1689;»
Art. 3
3.1 (testo 2)
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo leparole «modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «finalità generali»;
- b) al comma 2, dopo le parole«modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «per finalità generali»;
- c) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole «modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «per finalità generali»;
2) dopo le parole «della conoscibilità», inserire le seguenti: «della trasparenza,»;
3) inserire, in fine, le seguenti parole «assicurando la sorveglianza e l’intervento umano.»;
- d) dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.»;
- e) al comma 5, dopo le parole«modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «per finalità generali».
3.2 (testo 2)
Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini
Apportare le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo leparole «modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «finalità generali»;
- b) al comma 2, dopo le parole«modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «per finalità generali»;
- c) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole «modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «per finalità generali»;
2) dopo le parole «della conoscibilità», inserire le seguenti: «della trasparenza,»;
3) inserire, in fine, le seguenti parole «assicurando la sorveglianza e l’intervento umano.»;
- d) dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. La presente legge non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal Regolamento (UE) n. 1689/2024 per sistemi di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali.»;
- e) al comma 5, dopo le parole«modelli di intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «per finalità generali».
Art. 4
4.6 (testo 2)
Al comma 3, sostituire le parole: «la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.» con le seguenti: «la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali.»
Art. 5
5.9 (testo 2)
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché gli investimenti pubblici e privati in data center e infrastrutture di rete, assicurando l’armonizzazione della fiscalità nazionale con le convenzioni OCSE e gli standard internazionali».
Art. 7
7.100
I Relatori
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. L’interessato ha diritto di essere informato sull’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale.»
7.7 (testo 2)
Al comma 4, sostituire le parole: «di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227» con le seguenti:«di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62».
7.10 (testo 2)
Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 4, sostituire le parole: «di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227» con le seguenti:«di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62».
Art. 8
8.13 (testo 2)
Murelli, Cantù, Potenti, Germanà
Apportare le seguenti modificazioni:
- a)Al comma 1:
1) dopo le parole «senza scopo di lucro» inserire le seguenti: «, ivi inclusi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS) di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, »;
2) dopo le parole «salute e sicurezza sanitaria», inserire le seguenti: «studio della fisiologia, della biomeccanica e della biologia umana anche in ambito non sanitario,» ;
3) Sostituire le parole «dell’articolo 32 della Costituzione» con le seguenti: «degli articoli 32 e 33 della Costituzione»
- b)Al comma 2, inserire infine le seguenti parole: «salvi i casi nei quali la conoscenza dell’identità degli interessati sia inevitabile o necessaria al fine della tutela della loro salute.»
- c)Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Negli ambiti di cui al comma 1 o per le finalità di cui all’articolo 2-sexies, comma 2, lettera v) del decreto legislativo n. 193 del 2003, è sempre consentito, previa informativa all’interessato ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonomizzazione o sintetizzazione dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
2-ter. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, tenendo conto di standard internazionali e dello stato dell’arte e della tecnica, può stabilire e aggiornare linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali di cui al comma 2-bis e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.»
8.0.1 (testo 3)
Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis
- Il trattamento dei dati personali anche particolari così come definiti dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE con il massimo delle modalità semplificate consentite dal predetto regolamento per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, inclusi la costituzione e l’utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l’uso secondario dei dati personali, è disciplinato con decreto del Ministero della salute da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore.
8.0.1 (testo 2)
Lorenzin, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Basso, Irto, Fina, Nicita
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari)
- Al fine di promuovere e sostenere le politiche per la salute dei cittadini, la ricerca in materia sanitaria e di assicurare il diritto alla riservatezza, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un decreto per definire le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all’utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell’innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.
- La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di ventiquattro mesi, prorogabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, ed è caratterizzata da adempimenti semplificati e proporzionati alle attività da svolgere, nonché da requisiti e tempi ridotti delle procedure autorizzative.
- Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per determinare:
- a)i requisiti di ammissione alla sperimentazione;
- b)i perimetri di operatività;
- c)gli obblighi informativi;
- d)i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;
- e)l’iter successivo al termine della sperimentazione.
- I criteri di cui al comma 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici, hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore dei cittadini. L’operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dal decreto di cui al comma 1.
- L’ammissione alla sperimentazione di cui al presente articolo può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza.
- Il Garante per la protezione dei dati personali redige annualmente una relazione d’analisi sul settore sanitario, riportando quanto emerge dall’applicazione del regime di sperimentazione di cui al presente articolo e segnalando eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per la tutela della riservatezza.
- Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato dati sanitari con il compito di individuare gli obiettivi della sperimentazione di cui al presente articolo, definirne i programmi e formulare proposte per favorire l’utilizzo dei dati sanitari in un’ottica di sviluppo della ricerca, della programmazione, della prevenzione e dell’assistenza sanitaria.
- Sono membri permanenti del Comitato il Ministro della salute, il Garante per la protezione dei dati personali, il direttore generale dell’Agenzia per l’Italia digitale, il presidente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quattro professori ordinari, di cui almeno uno di igiene e medicina preventiva e uno di diritto dell’economia competenti in materia di ricerca sanitaria e di valutazione dei dati nominati dal Ministro della salute e un rappresentante delle associazioni dei pazienti. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.
- Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.».
Art. 12
12.100
I Relatori
Al comma 1, sopprimere la parola: «esclusivamente».
Art. 14
14.100
I Relatori
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 14
(Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria)
- Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e l’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti.
- Il Ministero della giustizia disciplina gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.
- Fino alla compiuta attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, la sperimentazione e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono autorizzati dal Ministero della giustizia, sentite le autorità nazionali di cui all’articolo 18.
- Il Ministro della giustizia, nell’elaborazione delle linee programmatiche sulla formazione dei magistrati di cui all’articolo 12, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, promuove attività didattiche sul tema dell’intelligenza artificiale e sugli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria, finalizzate alla formazione digitale di base e avanzata, all’acquisizione e condivisione di competenze digitali, nonché alla sensibilizzazione sui benefici e rischi, anche nel quadro regolatorio di cui ai commi 2 e 3. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro cura altresì la formazione del personale amministrativo.»
14.15 (testo 2)
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2–bis. L’uso di sistemi e modelli di intelligenza artificiale in violazione delle disposizioni precedenti costituisce ipotesi di responsabilità del magistrato ai sensi dell’art. 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117.
2–ter. Per le giurisdizioni diverse da quella ordinaria l’impiego e` disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti, in conformità ai principi stabiliti nel presente articolo.
2–quater. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario, è istituito presso il Ministero della Giustizia l’Osservatorio permanente per l’uso dell’intelligenza artificiale nell’attività giurisdizionale con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito giudiziario, monitorarne l’impatto, collabora con le Autorità competenti alla realizzazione di sistemi e modelli compatibili con le garanzie costituzionali e con il principi del giusto processo.
2–quinquies. L’Osservatorio di cui al comma 2.quater è presieduto dal Ministro della Giustizia o da un suo rappresentante; ne sono membri di diritto il primo presidente dalla Corte di Cassazione, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense. Con propri decreti, il Ministro della Giustizia individua gli ulteriori componenti e le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati».
Art. 16
16.100
I Relatori
Al comma 1, capoverso m-quater, sostituire le parole: «anche di partenariato pubblico-privato» con le seguenti: «anche attraverso la conclusione di accordi di collaborazione con i privati, comunque denominati, nonché di partenariato pubblico-privato».
Art. 17
17.2 (testo 3)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire le parole: «sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy” con le seguenti:«di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’Università e della Ricerca»;
- b) dopo le parole:«per i profili di politica industriale e di incentivazione» aggiungere le seguenti: «sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-bis»;
- c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1. Ai componenti del Tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati».
17.2 (testo 2)
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
- a) sostituire le parole: «sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy» con le seguenti:«di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell’Università e della Ricerca»;
- b) dopo le parole:«per i profili di politica industriale e di incentivazione» aggiungere le seguenti: «sentito il tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici di cui al comma 1-bis».
- c) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un tavolo tecnico sulle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale nei settori economici. Il tavolo tecnico ha la finalità di garantire il confronto tra i soggetti pubblici di cui al comma 1 e i principali attori industriali, compresi rappresentanti di aziende private e associazioni di categoria, nella definizione della strategia di cui al medesimo comma 1.».
17.15 (testo 2)
Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 2, dopo le parole: «industriale dell’intelligenza artificiale» inserire le seguenti: «nonché al sostegno dei progetti degli enti locali innovativi in ambito IA, in linea con gli obiettivi nazionali di sviluppo sostenibile e inclusione sociale».
17.22 (testo 3)
Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 2, dopo le parole: «intelligenza artificiale.» aggiungere le seguenti: «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell’intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l’efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati».
17.22 (testo 2)
Basso, Irto, Fina, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Al comma 2, dopo le parole: «intelligenza artificiale.» aggiungere le seguenti: «A tal fine è istituito un comitato permanente tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il compito di favorire lo scambio di buone pratiche e di informazioni relative agli impatti socio-economici dell’intelligenza artificiale nei diversi contesti territoriali nonché di monitorare l’efficacia delle politiche di intelligenza artificiale sul territorio.».
17.100
I Relatori
Al comma 4, dopo le parole: «dell’università e della ricerca», aggiungere le seguenti: «, dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza, ove istituita».
Art. 18
18.2 (testo 2)
Stefani, Potenti, Germanà, Murelli, Cantù
Al comma 1, lettera c), dopo la parola «duale» sono inserite le seguenti: «e il Ministero della giustizia per i modelli e i sistemi di intelligenza artificiale applicabili all’attività giudiziaria».
18.100
I Relatori
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L’Agenzia per l’Italia digitale è designata quale autorità di notifica ai sensi dell’articolo 70 del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale), e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 70 del medesimo Regolamento.».
Conseguentemente, all’articolo 22, comma 2, sopprimere la lettera a).
18.200
I Relatori
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All’articolo 8, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: “Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono inserite le seguenti: “e dell’Agenzia per l’Italia digitale”.»
Art. 21
21.6 (testo 2)
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1,
- a) al primo periodo, sostituire le parole:
1) «, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti» con le seguenti: «e delle tecnologie per essi abilitanti ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni»;
2) «è autorizzata, fino all’ammontare complessivo di un miliardo di euro, l’assunzione di partecipazioni» con le seguenti: «è autorizzato, fino all’ammontare complessivo di un miliardo di euro, l’investimento, sotto forma di equity e quasi equity,»;
- b) alla letteraa), sostituire le parole:
1) «aventi sede legale e operativa» con le seguenti: «aventi sede operativa»;
2) «nelle tecnologie dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni» con le seguenti: «nei settori dell’intelligenza artificiale e della cybersicurezza e delle tecnologie per essi abilitanti ivi compresi le tecnologie quantistiche e i sistemi di telecomunicazioni»;
- c) alla letterab), sostituire le parole: «aventi sede legale e operativa» con le seguenti: «aventi sede operativa»;
2) al comma 2, sostituire le parole: «, al fine di definire criteri e modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo» con le seguenti: «alle disposizioni del presente articolo, con adeguamento per gli investimenti nelle imprese di cui al comma 1, lettera b), non rientranti nella definizione di PMI»;
3) al comma 3, sostituire le parole: «agli organi di governo» con le seguenti: «all’advisory board».
21.0.1 (testo 3)
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis
(Istituzione del Fondo per il trasferimento tecnologico dell’intelligenza artificiale)
- Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire il trasferimento tecnologico delle applicazioni di intelligenza artificiale con una dotazione iniziale di 10 milioni per l’anno 2025 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
- Il Fondo è destinato a finanziare:
- a)progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale;
- b)iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;
- c)il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
- Il finanziamento dei progetti è subordinato alla partecipazione di almeno un organismo di ricerca in università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca.
- Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’Università e della Ricerca, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con i centri di competenza ad alta specializzazione e gli European Digital Innovation Hub.
- Al Fondo possono affluire, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal decreto di cui al presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2025 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.0.1 (testo 2)
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis
(Istituzione del Fondo per il trasferimento tecnologico dell’intelligenza artificiale)
- Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per interventi volti a favorire il trasferimento tecnologico delle applicazioni di intelligenza artificiale con una dotazione di 100 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
- Il Fondo è destinato a finanziare:
- a)progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale;
- b)iniziative competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;
- c)il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
- Il finanziamento dei progetti è subordinato alla partecipazione di almeno un organismo di ricerca in università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca.
- Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’Università e della Ricerca, sono stabiliti criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionale, l’integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con i centri di competenza ad alta specializzazione e gli European Digital Innovation Hub.
- Al Fondo possono affluire, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal decreto di cui al presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del comma 7.
- Entro il 30 giugno 2025 sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti normativi che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l’anno 2025 e a 200 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Qualora le misure previste dal primo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 settembre 2025, il Ministro dell’economia e delle finanze individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale e, entro la medesima data, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l’anno 2025 e a 200 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».
Art. 22
22.100
I Relatori
Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
«f-bis) definizione dei poteri di vigilanza dell’autorità di vigilanza del mercato che conferiscano all’autorità il potere di imporre ai fornitori e ai potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di IA ad alto rischio;
f-ter) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689, nonché del procedimento applicabile per la loro irrogazione o applicazione, anche in coerenza con quanto previsto dall’articolo 11 della legge 28 giugno 2024, n. 90».
22.200
I Relatori
All’articolo 22 apportare le seguenti modifiche:
- a) sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.»
- b) al comma 5:
1) alla lettera a), sopprimere le parole: «in ambito civile, amministrativo e penale,»;
2) alla lettera b), sopprimere le parole: «una o più» e le parole: «nonché introduzione di ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale e che non siano adeguatamente tutelabili mediante interventi su fattispecie già esistenti» e dopo le parole «sistemi di intelligenza artificiale,» inserire le seguenti: «quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato»;
3) sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) precisazione dei criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da parte dell’agente;»;
4) dopo la lettera c) inserire le seguenti:
«c-bis) nei casi di responsabilità civile, previsione di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione dell’onere della prova, tenuto conto della classificazione dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi obblighi come individuati dal Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
c-ter) regolazione dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e dei principi di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza;»;
5) alla lettera d), sostituire le parole «revisione, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema» con le seguenti: «modifica, a fini di coordinamento e di razionalizzazione del sistema» e sostituire le parole «a), b) e c)» con le seguenti: «a), b), c), c-bis) e c-ter)».
Art. 23
23.1 (testo 2)
Sopprimere l’articolo.
Art. 24
24.6 (testo 2)
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) dopo l’articolo 70-sexies, è inserito il seguente: “Art. 70-septies. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater.
- Ai fini della presente legge per accesso legale o legittimo si intende qualsiasi forma di fruizione di un’opera nel rispetto delle norme vigenti, che non comporti pregiudizio per i diritti dell’autore.
- All’articolo 171, primo comma, dopo la lettera a-bis), è inserita la seguente:
“a-ter) riproduce ed estrae da opere o da altri materiali ai sensi degli articoli 70-ter e 70-quater, attraverso sistemi e modelli di intelligenza artificiale”.».
24.9 (testo 2)
Germanà, Potenti, Murelli, Cantù
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) dopo l’articolo 70-sexies, è inserito il seguente: “Art. 70-septies. Fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in rete o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso, ai fini dell’estrazione di testo e di dati attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater.
- Ai fini della presente legge per accesso legale o legittimo si intende qualsiasi forma di fruizione di un’opera nel rispetto delle norme vigenti, che non comporti pregiudizio per i diritti dell’autore.
- All’articolo 171, primo comma, dopo la lettera a-bis), è inserita la seguente:
“a-ter) riproduce ed estrae da opere o da altri materiali ai sensi degli articoli 70-ter e 70-quater, attraverso sistemi e modelli di intelligenza artificiale”.».
Art. 25
25.100
I Relatori
All’articolo 25 procedere alle seguenti modifiche:
- a) Al comma 1:
1) alla lettera a), capoverso 11-decies, dopo le parole «conseguenze del reato» inserire il segno di interpunzione «.»;
2) alla lettera b), sostituire le parole «aumentata se il fatto è commesso» con le seguenti: «della reclusione da due a sei anni se l’inganno è posto in essere»;
3) sopprimere le lettere c), d), f), g), h), i), l);
- b) al comma 4 sostituire le parole«Se i fatti sono commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la pena è aumentata» con le seguenti: «La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.»;
Art. 26
26.0.100
I Relatori
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disposizioni finali)
- All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.109, sostituire la lettera z)con la seguente: “z) per le finalità di cui al presente articolo, può concludere accordi di collaborazione, comunque denominati, con soggetti privati, costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato sul territorio nazionale, nonché, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;”.
- Alla legge 28 giugno 2024, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all’articolo 1, comma 1, sostituire le parole “di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come modificato dall’articolo 3 della presente legge” con le seguenti: “adottata con determinazione tecnica del direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”.
- b)dopo l’articolo 15, inserire il seguente: “15-bis. (Disposizioni di coordinamento) 1. Ogni riferimento al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, è da intendersi alle corrispondenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, a decorrere dal momento in cui le stesse acquistano efficacia.”.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo VI con la seguente: “CAPO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI”.